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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 20176/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere la riduzione della durata delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità temporanea a contrattare con la pubblica amministrazione, irrogate con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 7 dicembre 2001, confermata dalla Corte di appello di Roma il 15 gennaio 2007.

A ragione della decisione - preliminarmente esclusa la possibilità di estendere i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018, concernenti le pene accessorie dei reati fallimentari, all'ipotesi dell'art. 317-bis cod. pen., stante la differenza sia della finalità perseguita dal legislatore attraverso la previsione delle diverse pene accessorie, sia della grado abilità della sanzione da parte del giudice del merito al momento della pronuncia di condanna e evidenziato che la previsione dell'applicazione diretta e obbligatoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per reati posti in essere da pubblici ufficiali costituisce scelta non irragionevole e, come tale, insindacabile - rilevava che l'entità della pena principale inflitta in sede di cognizione non consentiva di rimodulare la durata delle pene accessorie.

2. Ricorre per cassazione Sirocchi, per il tramite del difensore di fiducia, e duduce due motivi:

2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. in punto di mancata notifica alla ricorrente dell'avviso della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.

Il Tribunale ha provveduto de plano, in assenza di contraddittorio tra le parti, in violazione del diritto di difesa, sebbene la domanda proposta con incidente di esecuzione fosse tutt'altro che inammissibile, essendo basata sull'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018.

E, del resto, la necessità del contraddittorio era stata condivisa dallo stesso Tribunale che, difatti, ne aveva disposto l'invio in allegato, per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza, tuttavia mai inoltrato.

Detta circostanza che era stata segnalata dal difensore, con comunicazione a mezzo pec.

2.2. Con il secondo motivo lamentato la violazione dell'art. 317-bis cod. pen.

L'ordinanza impugnata, richiamando la sentenza n. 232 del 2021 della corte costituzionale, non ne ha esaminato il contenuto, limitandosi a richiamarne 2 •\. il dispositivo d'inammissibilità della questione sollevata dalla Corte di cassazione.

Ove ciò avesse fatto, sarebbe emersa con chiarezza l'impossibilità di applicare la pena accessoria di cui si tratta attraverso il rigido automatismo ritenuto invece dal tribunale.

L'art. 317-bis cod. pen. deve essere interpretato nel senso che sempre facoltà del giudice valutare le condizioni di cui all'art. 133 cod. pen., sia in sede di graduazione della pena principale, sia in sede di graduazione della pena accessoria, dovendosi escludere ogni automatismo nella determinazione, in quanto contraria ai principi costituzionali.

E', dunque, errata l'ordinanza nella parte in cui afferma che la pena accessoria predeterminata in misura fissa, senza alcuna possibilità di graduazione da parte del giudice che in sede di parametrazione della pena principale ha espresso giudizi positivi nei confronti del condannato, risponde a libera scelta legislativa.

Conclude nel senso che, ove non si volesse accedere ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 317-bis cod. pen., dovrebbe sollevarsi questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in punto di automatismo della pena accessoria.

2.3. In data 11 novembre 2022, la difesa ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del primo motivo e, comunque, in subordine ha ribadito la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale.

3. Con requisitoria scritta depositata il 23 novembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

2. Come risulta dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), il Tribunale di Civitavecchia ha disposto la trattazione in camera di consiglio con avviso alle parti e la notifica del relativo decreto mediante pec del 24 marzo 2022 alle ore 10,36 risulta consegnata al difensore.

E, tuttavia, la difesa ha allegato e documentato di avere tempestivamente (alle ore 13,55 dello stesso giorno) segnalato, sempre a mezzo pec che non vi era alcun decreto allegato alla comunicazione inviata, sicché l'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale non fu portato a conoscenza dell'interessato.3.

A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso, tanto all'interessato quanto al difensore di fiducia, della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (sul primo aspetto si veda Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, D'Alfonso, Rv. 280189; (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; sul secondo cfr. Sez. 1, n. 430095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv.250997).

Tale nullità travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato con rinvio perché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio.

4. In conclusione, va disposto in accoglimento del primo motivo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente assorbimento del residuo motivo di ricorso, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per tra nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere la riduzione della durata delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità temporanea a contrattare con la pubblica amministrazione, irrogate con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 7 dicembre 2001, confermata dalla Corte di appello di Roma il 15 gennaio 2007. A ragione della decisione - preliminarmente esclusa la possibilità di estendere i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018, concernenti le pene accessorie dei reati fallimentari, all'ipotesi dell'art. 317-bis cod. pen., stante la differenza sia della finalità perseguita dal legislatore attraverso la previsione delle diverse pene accessorie, sia della grado abilità della sanzione da parte del giudice del merito al momento della pronuncia di condanna e evidenziato che la previsione dell'applicazione diretta e obbligatoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per reati posti in essere da pubblici ufficiali costituisce scelta non irragionevole e, come tale, insindacabile - rilevava che l'entità della pena principale inflitta in sede di cognizione non consentiva di rimodulare la durata delle pene accessorie. 2. Ricorre per cassazione Sirocchi, per il tramite del difensore di fiducia, e duduce due motivi: 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. in punto di mancata notifica alla ricorrente dell'avviso della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso. Il Tribunale ha provveduto de plano, in assenza di contraddittorio tra le parti, in violazione del diritto di difesa, sebbene la domanda proposta con incidente di esecuzione fosse tutt'altro che inammissibile, essendo basata sull'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018. E, del resto, la necessità del contraddittorio era stata condivisa dallo stesso Tribunale che, difatti, ne aveva disposto l'invio in allegato, per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza, tuttavia mai inoltrato. Detta circostanza che era stata segnalata dal difensore, con comunicazione a mezzo pec. 2.2. Con il secondo motivo lamentato la violazione dell'art. 317-bis cod. pen. L'ordinanza impugnata, richiamando la sentenza n. 232 del 2021 della corte costituzionale, non ne ha esaminato il contenuto, limitandosi a richiamarne 2 •\. il dispositivo d'inammissibilità della questione sollevata dalla Corte di cassazione. Ove ciò avesse fatto, sarebbe emersa con chiarezza l'impossibilità di applicare la pena accessoria di cui si tratta attraverso il rigido automatismo ritenuto invece dal tribunale. L'art. 317-bis cod. pen. deve essere interpretato nel senso che sempre facoltà del giudice valutare le condizioni di cui all'art. 133 cod. pen., sia in sede di graduazione della pena principale, sia in sede di graduazione della pena accessoria, dovendosi escludere ogni automatismo nella determinazione, in quanto contraria ai principi costituzionali. E', dunque, errata l'ordinanza nella parte in cui afferma che la pena accessoria predeterminata in misura fissa, senza alcuna possibilità di graduazione da parte del giudice che in sede di parametrazione della pena principale ha espresso giudizi positivi nei confronti del condannato, risponde a libera scelta legislativa. Conclude nel senso che, ove non si volesse accedere ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 317-bis cod. pen., dovrebbe sollevarsi questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in punto di automatismo della pena accessoria. 2.3. In data 11 novembre 2022, la difesa ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del primo motivo e, comunque, in subordine ha ribadito la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale. 3. Con requisitoria scritta depositata il 23 novembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 2. Come risulta dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), il Tribunale di Civitavecchia ha disposto la trattazione in camera di consiglio con avviso alle parti e la notifica del relativo decreto mediante pec del 24 marzo 2022 alle ore 10,36 risulta consegnata al difensore. E, tuttavia, la difesa ha allegato e documentato di avere tempestivamente (alle ore 13,55 dello stesso giorno) segnalato, sempre a mezzo pec che non vi era alcun decreto allegato alla comunicazione inviata, sicché l'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale non fu portato a conoscenza dell'interessato.3. A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso, tanto all'interessato quanto al difensore di fiducia, della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (sul primo aspetto si veda Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, D'Alfonso, Rv. 280189; (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; sul secondo cfr. Sez. 1, n. 430095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv.250997). Tale nullità travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato con rinvio perché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio. 4. In conclusione, va disposto in accoglimento del primo motivo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente assorbimento del residuo motivo di ricorso, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per tra nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia. Co
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