CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16130/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 790/2020 depositata il 24/01/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 20125 dal co: [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli atri ed estinzione del ricorso incidentale; uditi per le parti l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte privata. [OSCURATO:PERSONA] Per l’anno 2005 contribuenti [OSCURATO:PERSONA], Tiziana e Milena, nonché [OSCURATO:PERSONA] erano ripresi a tassazione in ragione della partecipazione nella soc. [OSCURATO:SOCIETA], a ristretta compagine sociale ed esercente commercio all’ingrosso e dettaglio di materiale per l’edilizia, a sua volta oggetto di avviso di accertamento per maggiori ricavi non esposti. I gradi di merito erano parzialmente favorevoli alla parte contribuente, così come il giudizio di rinvio all’esito del ricorso avanti questa Corte, dove ricorre nuovamente l’Agenzia delle entrate, affidandosi a quattro motivi, cui replicano i contribuenti,anche quali eredi della sig.a [OSCURATO:PERSONA], interponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi. In prossimità dell’udienza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri e l’inammissibilità del ricorso incidentale. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte privata ha dichiarato di aver definito la controversia, aderendo alla relativa procedura agevolata e dichiara di rinunciare al ricorso. Il giorno prima dell’udienza, la parte pubblica ha fatto pervenire nota dove si evidenzia che non tutte le cartelle oggetto della presente controversia sono in corso di definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere esaminata con priorità la procedura di definizione agevolata. Considerato che è stata rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte di legittimità la questione circa il momento del perfezionamento della procedura agevolata e delle relative specifiche conseguenze, risulta necessario rinviare la trattazione del presenta affare a momento successivo alla pubblicazione della predetta decisione delle Sezion