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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05300/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 13/06/2025 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo relativo al diniego della riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ampiamente motivato e indicato le circostanze di fatto (quantità e pluralità di sostanze detenute, confezionamento) che, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, consentono di escludere la derubricazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensor Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 13/06/2025 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo relativo al diniego della riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ampiamente motivato e indicato le circostanze di fatto (quantità e pluralità di sostanze detenute, confezionamento) che, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, consentono di escludere la derubricazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensor Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05300/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris