CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 40701/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Pistoia vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 18 marzo 2025 il Tribunale di Pistoia – in sede esecutiva – ha respinto l’opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la precedente decisione del 29 gennaio 2025. L’oggetto della sequenza decisòria è rappresentato dalla pretesa estinzione della pena – negata dal giudice della esecuzione – pena derivante da sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. in data 20 aprile 2011, irrevocabile in data 2 giugno 2011. Il beneficio della pena sospesa (relativo ad anni uno di reclusione ed euro 40mila di multa) è stato oggetto di revoca con sentenza emessa il 12 maggio 2015, definitiva in data 13 giugno 2019. Dunque, secondo il giudice della esecuzione, pur in assenza di recidiva, solo in tale momento si è verificata la eseguibilità della pena (già sospesa) e da tale momento va computato il termine di prescrizione, da ritenersi non decorso ai sensi dell’art.172 cod.pen. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la interpretazione dei contenuti dell’art. 172 quarto comma cod. pen. fornita dal giudice della esecuzione non sarebbe condivisibile. La condizione che determina la revoca della sospensione condizionale (e dunque la eseguibilità della pena) andrebbe identificata nella emissione della ‘seconda sentenza’ (nel caso di specie il 12 maggio del 2015) e non nel passaggio in giudicato della medesima. Le argomentazioni difensive sono state ribadite con memoria del 5 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità all’indirizzo interpretativo applicato dal giudice della esecuzione ed espresso, tra le altre, da Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759 - 01, secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca. Come è stato argomentato in detto arresto è solo con il passaggio in giudicato della decisione sul fatto idoneo alla revoca che può dirsi avvenuta – con il necessario grado di certezza – la condizione da cui la legge fa dipendere (ai sensi dell’art. 168 cod. pen.) la rimozione del beneficio e, dunque, la eseguibilità della pena rimasta sospesa. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual