CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza resa in data 15 giugno 2016 dal Tribunale di Pescara che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per il reato di evasione. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Salomone, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza del 14 dicembre 2020, che disponeva la prosecuzione del processo, per inosservanza degli artt.601 e 604 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 180 e 181 cod. proc. pen. con riguardo alle regole procedurali in tema di "termini per comparire". All'udienza fissata dal decreto introduttivo del 5 novembre 2020, compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, il Collegio di appello non rilevava il mancato rispetto del termine di venti giorni, rinviando comunque il processo a causa dell'assenza del consigliere relatore. Nella successiva udienza del 14 dicembre 2020, tenutasi secondo le modalità da remoto, nonostante il pacifico dato della mancata rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nel termine di legge, il Collegio non teneva conto della relativa eccezione difensiva trasmessa via PEC. Nella stessa udienza il Collegio riteneva sanata la segnalata violazione e - pure in assenza dell'imputato - disponeva proseguirsi nel dibattimento. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. L'abitazione non è mai stata lasciata dall'imputato che conviveva con i genitori. Nulla viene detto in sentenza circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, ultimo comma, cod. pen., nonché per l'assente valutazione della richiesta integrazione istruttoria. Era in atti documentato che il prevenuto aveva immediatamente e volontariamente chiamato dal proprio domicilio i Carabinieri operanti per avvisarli e poi eventualmente consegnarsi. Inoltre, sarebbe stata oltremodo opportuna l'integrazione probatoria richiesta da parte del padre convivente. 2.4.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Deve osservarsi che l'inosservanza del termine di venti giorni per la comparizione dell'imputato stabilito dall'art. 601 cod. proc. pen. - e preordinato allo svolgimento del giudizio di appello, sia nelle forme del pubblico dibattimento sia in quelle del rito camerale - comporta una nullità non "assoluta" ed insanabile (artt. 178 lett. c e 179 n. 1 ultima parte, cod. proc. pen., concernenti l'omessa ma non la tardiva citazione dell'imputato) bensì "relativa" e sanabile, ex art. 181 cod.proc. pen.; detta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell'art. 183 lett. a) cod. proc. pen., quando non sia stata eccepita dall'imputato o dal suo difensore in quel giudizio (Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha, Rv. 27149501). Tale interpretazione appare coerente con il tenore dell'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. che qualifica come "nullità relative" quelle concernenti il decreto che dispone il giudizio, decreto che, nel giudizio di impugnazione, è disciplinato dall' art. 601 cod. proc. pen. in conformità al dettato di cui all' art. 429 del codice di rito espressamente richiamato. Nel caso in esame, la dedotta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi della lett. a) dell'art. 183 del codice di rito, non essendo stata eccepita dall'imputato o dal suo difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al momento della verifica della regolare costituzione delle parti ma solo in modo tardivo alla successiva udienza celebratasi in data 14/12/2020 cui il procedimento era stato rinviato per esigenze del Collegio. Va, poi, sottolineato che, l'imputato non aveva diritto a nuova notifica del decreto di citazione, ma unicamente a potere usufruire del tempo fissato dalla legge per potere organizzare la difesa e tale risultato è stato, comunque, conseguito. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. La Corte di appello ha puntualmente evidenziato che, il 24 luglio 2015, a seguito di un controllo alle ore 18.42, l'imputato - autorizzato ad uscire fino alle ore 18.00 - non veniva trovato a casa, ove si trovava unicamente il padre. Quanto all'elemento soggettivo, deve osservarsi che sono del tutto irrilevanti i motivi e la durata dell'allontanamento dall'abitazione, salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, che gli stessi assurgano a dignità di esimente. Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, invero, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288). E' vero che la Corte di appello nulla dice sul punto, ma il giudice di primo grado ha, invece, fornito specifica motivazione, mentre i motivi di appello sono del tutto generici. Deve ricordarsi che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere 3 r( oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700). Nel caso di specie, il motivo di ricorso deve essere dichiaratOinammissibile proprio perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria essendo relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile in ragione del principio di diritto secondo cui "l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 — dep. 22/02/2017 —, Galtelli, Rv. 268822). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va ribadito che non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen., il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 25602 del 22/05/2008, Graffietti, Rv. 240368). 4.1. La Corte territoriale ha, inoltre, puntualmente motivato sulla omessa effettuazione' dell'integrazione probatoria indicando le ragioni per le quali riteneva superflua ed ultronea una nuova audizione del padre dell'imputato. 5. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, infatti, saldamente ancorata dalla Corte di appello di L'Aquila ad elementi di segno negativo quali i numerosi precedenti penali dell'imputato. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2021