CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 33807/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13022-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.217 co.2 Legge fallimentare, con recidiva reiterata. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (pag. 5 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ha offerto una motivazione stringata ma corrispondente agli insegnamenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto alla quantificazione del trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato giacché la motivazione esiste ed è sufficiente a giustificare la dosimetria della sanzione, pur attestata sul massimo edittale (cui è stata poi applicata la riduzione per il tentativo), giacché è stato valorizzato in malam partem il curriculum delinquenziale del prevenuto e il dato, indubbiamente dotato di una forte eloquenza, della condanna già riportata per bancarotta, secondo un vaglio di merito che questa Corte non può contestare. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M