Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27826/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1285 / 20 22 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato - avverso la sentenza n. 4655/20/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositatail 3 giugno 2021 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26 settembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. A seguito di una verifica operata dalla Polizia tributaria, che aveva condotto al rilievo di documentazione extracontabile inerente al personale e di operazioni intracomunitarie non autorizzate, l’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avviso di accertamento n.

TF503AC00067/2018, per il recupero dell’Iva sulle operazioni non autorizzate, e l’avviso di accertamento n.

TF507AC00116/2018, per la ripresa a tassazione dei maggiori redditi conseguiti ad evasione di imposta riferit a al personale dipendente.

In relazione all’anno 2013, oggetto di accertamento, alla società venne notificato anche un atto di contestazione per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, riferita alle ritenute non versate. [OSCURATO:PERSONA] impugnò quest’ultimo atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che respinse il ricorso.

2. La sentenza fu integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, adìta con appello dalla contribuente.

La CTR respinse, anzitutto, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività sollevata dall’Amministrazione; osservò quindi che l’atto impugnato promanava da un avviso di accertamento opposto dalla contribuente in separato giudizio, conclusosi con sentenza definitiva a lei favorevole,con il che ritenne che non potesse darsi luogo a sanzioni «collegate ad una violazione non più sussistente».3.

L’Agenzia delle entrate ha impugna to la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società intimata non ha svolto difese.

Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 49 e 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 327 cod. proc. civ.

Secondo la ricorrente, i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere la tempestività del mezzo d’impugnazione; la sentenza di primo grado, infatti, era stata depositata il 16 gennaio 2019, e il termine per impugnarla, considerate la sospensione feriale e quella semestrale prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. nella l. n. 136 del 2018, scadeva il 12 maggio 2020; la società, invece, aveva notificato l’appello l’8 giugno 2020.

2. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2909 cod. civ.

La ricorrente osserva che l’atto di contestazione opposto in questa sede promanava non già dall’avviso di accertamento n.

TF503AC00067/2018, oggetto di separata impugnazione definita con sentenza favorevole alla società, ma dal successivo avviso n.

TF507AC00116/2018, anch’esso impugnatoma ancora s ub judice .

Contesta, quindi, l’affermata sussistenza di un giudicato sull’atto presupposto.

3. Il primo motivo non è fondato.

In tema di cumulabilità della sospensione che l’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018 ha disposto ai fini della possibile definizione agevolata delle liti fiscali con altre sospensioni dei termini processuali stabilitedall’ordinamento, questa Corte ha già affermato che la primasi cumula con la sospensione prevista per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale;quest’ultima, infatti, resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in quanto avente natura eccezionale (v.

Cass. n. 33069/2022; Cass. n. 30397/2021).

Il diverso regime di operatività delle due fattispecie di sospensione è giustificato dal fatto che nel caso in cui il termine per proporre impugnazione, determinato a seguito della sospensione per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ricadesse nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria che sottendono all’intervento normativo, con pregiudizio al diritto di difesa delle parti legittimate all'impugnazione (così Cass. n. 2095/2023).

Su tale premessa, si deve allora rilevare che alla scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado (16 luglio 2019) iniziò a decorrere l’ulteriore termine di nove mesi finalizzato all’eventuale definizione agevolata, destinato a scadere il 16 aprile 2020.

Detto ultimo termine ricade all’interno del periodo di sospensione disposto in relazione all’emergenza epidemiologica, che, per effetto degli interventi normativi succedutisi, si è protratto dal 9 marzo all’11 maggio 2020.

P er effetto di tale sospensione, pertanto, esso doveva intendersi prorogato fino al 18 giugno 2020 ; consegue il rilievo della tempestività dell’appello, notificato l’8 giugno 2020.

4. È invece fondato il secondo motivo.

La ricorrente ha prodotto in giudizio copia della sentenza della CTP di Napoli n. 10937/2018, passata in giudicato, donde si evince con chiarezza che l’atto impositivo annullato consiste nell’avviso di accertamento inerente alle operazioni intracomunitarie non autorizzate; l’atto di contestazione oggetto del presente giudizio, invece, trae origine dal distinto rilievo dell’omesso versamento di ritenute per compensi non dichiarati, sul quale non si è formato alcun giudicato.

Hanno dunque errato i giudici d’appello nel ritenere precluso l’impego del potere sanzionatorio da parte dell’Amministrazione; conseguentemente il ricorso va accolto in parte qua.

5. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per il riesame alla luce del principio indicato e per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettandolo per il resto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1285 / 20 22 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato - avverso la sentenza n. 4655/20/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositatail 3 giugno 2021 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26 settembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. A seguito di una verifica operata dalla Polizia tributaria, che aveva condotto al rilievo di documentazione extracontabile inerente al personale e di operazioni intracomunitarie non autorizzate, l’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avviso di accertamento n. TF503AC00067/2018, per il recupero dell’Iva sulle operazioni non autorizzate, e l’avviso di accertamento n. TF507AC00116/2018, per la ripresa a tassazione dei maggiori redditi conseguiti ad evasione di imposta riferit a al personale dipendente. In relazione all’anno 2013, oggetto di accertamento, alla società venne notificato anche un atto di contestazione per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, riferita alle ritenute non versate. [OSCURATO:PERSONA] impugnò quest’ultimo atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che respinse il ricorso. 2. La sentenza fu integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, adìta con appello dalla contribuente. La CTR respinse, anzitutto, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività sollevata dall’Amministrazione; osservò quindi che l’atto impugnato promanava da un avviso di accertamento opposto dalla contribuente in separato giudizio, conclusosi con sentenza definitiva a lei favorevole,con il che ritenne che non potesse darsi luogo a sanzioni «collegate ad una violazione non più sussistente».3. L’Agenzia delle entrate ha impugna to la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società intimata non ha svolto difese. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 49 e 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 327 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere la tempestività del mezzo d’impugnazione; la sentenza di primo grado, infatti, era stata depositata il 16 gennaio 2019, e il termine per impugnarla, considerate la sospensione feriale e quella semestrale prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. nella l. n. 136 del 2018, scadeva il 12 maggio 2020; la società, invece, aveva notificato l’appello l’8 giugno 2020. 2. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2909 cod. civ. La ricorrente osserva che l’atto di contestazione opposto in questa sede promanava non già dall’avviso di accertamento n. TF503AC00067/2018, oggetto di separata impugnazione definita con sentenza favorevole alla società, ma dal successivo avviso n. TF507AC00116/2018, anch’esso impugnatoma ancora s ub judice . Contesta, quindi, l’affermata sussistenza di un giudicato sull’atto presupposto. 3. Il primo motivo non è fondato. In tema di cumulabilità della sospensione che l’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018 ha disposto ai fini della possibile definizione agevolata delle liti fiscali con altre sospensioni dei termini processuali stabilitedall’ordinamento, questa Corte ha già affermato che la primasi cumula con la sospensione prevista per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale;quest’ultima, infatti, resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in quanto avente natura eccezionale (v. Cass. n. 33069/2022; Cass. n. 30397/2021). Il diverso regime di operatività delle due fattispecie di sospensione è giustificato dal fatto che nel caso in cui il termine per proporre impugnazione, determinato a seguito della sospensione per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ricadesse nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria che sottendono all’intervento normativo, con pregiudizio al diritto di difesa delle parti legittimate all'impugnazione (così Cass. n. 2095/2023). Su tale premessa, si deve allora rilevare che alla scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado (16 luglio 2019) iniziò a decorrere l’ulteriore termine di nove mesi finalizzato all’eventuale definizione agevolata, destinato a scadere il 16 aprile 2020. Detto ultimo termine ricade all’interno del periodo di sospensione disposto in relazione all’emergenza epidemiologica, che, per effetto degli interventi normativi succedutisi, si è protratto dal 9 marzo all’11 maggio 2020. P er effetto di tale sospensione, pertanto, esso doveva intendersi prorogato fino al 18 giugno 2020 ; consegue il rilievo della tempestività dell’appello, notificato l’8 giugno 2020. 4. È invece fondato il secondo motivo. La ricorrente ha prodotto in giudizio copia della sentenza della CTP di Napoli n. 10937/2018, passata in giudicato, donde si evince con chiarezza che l’atto impositivo annullato consiste nell’avviso di accertamento inerente alle operazioni intracomunitarie non autorizzate; l’atto di contestazione oggetto del presente giudizio, invece, trae origine dal distinto rilievo dell’omesso versamento di ritenute per compensi non dichiarati, sul quale non si è formato alcun giudicato. Hanno dunque errato i giudici d’appello nel ritenere precluso l’impego del potere sanzionatorio da parte dell’Amministrazione; conseguentemente il ricorso va accolto in parte qua. 5. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per il riesame alla luce del principio indicato e per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettandolo per il resto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributa
Sentenza Cassazione n. 27826/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris