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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01899/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10780-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TECCARELLI [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato -scatti di anzianità R.G.N.10780/2022 Cron.

Rep.

Ud25/11/2025 ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 529/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 468/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di L’Aquila ha accolto l’appello principale dei lavoratori indicati in epigrafe e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a corrispondere gli scatti biennali di anzianità, previsti dall’art. 33 c.c.n.l. per il personale non medico delle case di cura private del 25.10.1990, per gli anni dal 2003 e fino al 29.2.2020, oltre accessori di legge.

In accoglimento dell’appello incidentale della società, ha condannato i lavoratori a restituire le somme eccedenti il quantumdovuto.

2. La Corte territoriale ha premesso che con sentenza del Tribunale di Pescara del 3.10.1998, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza 14349/2001, è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’incremento retributivo di anzianità (cd. scatto biennale) per il periodo dal 1991 al 1994; che con successiva sentenza del Tribunale di Pescara dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la medesima domanda è stata accolta per il periodo dal 1995 al 2002.

Quest’ultima pronuncia è stata in parte riformata dalla Corte d’appello che, con sentenza n. 1500/2007, ha confermato nell’andebeatur il diritto dei lavoratori agli scatti di anzianità in virtù dell’efficacia ultrattiva del giudicato esterno formatosi sul biennio 1991-1994, ed ha ridotto il quantum.

La pronuncia d’appello n. 1500/2007 è stata in parte riformata dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 17797/2012, ha cassato con rinvio con esclusivo riferimento alla questione concernente la prescrizione, rigettando le altre censure della società.

Il giudizio di rinvio non è stato riassunto, con conseguente estinzione dell’intero processo, ai sensi dell’art. 393 c.p.c.

3. I giudici di appello hanno ritenuto operante, anche per gli anni oggetto di causa, l’effetto espansivo (rectius: ultrattivo) del giudicato esterno, favorevole ai lavoratori, formatosi sui primi due bienni, effetto confermato dalla sentenza della Corte d’appello n. 1500/2007 pronunciata dopo l’interpretazione autentica dell’art. 33 c.c.n.l. del 1990 effettuata con la dichiarazione congiunta del 6.7.1999, poi trasfusa nell’art. 47 del c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Hanno considerato la sentenza d’appello n. 1500/2007 idonea ad esplicare il suo effetto espansivo (rectius: ultrattivo) nella presente controversia atteso che l’estinzione di quel processo, a causa della mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio, non ha impedito il formarsi del giudicato sugli autonomi capi di decisione non cassati.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con due motivi.

I lavoratori hanno resistito con controricorso, eccetto i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Antonio e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

È stata depositata memoria nell’interesse della società.

5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi in relazione agli artt. 384, comma 1, c.p.c. e 2909 c.c.

La ricorrente allega di avere impugnato, col primo motivo di ricorso per cassazione, la sentenza d’appello n. 1500/2007 nella parte in cui aveva affermato che la sopravvenuta disciplina collettiva potesse unicamente congelare, ma non eliminare, una voce retributiva (i cd. scatti biennali) che, in base alla contrattazione collettiva precedente, era stata riconosciuta come dovuta con statuizione divenuta irrevocabile.

Sostiene che la sentenza di legittimità n. 17797/2012, poiché ha rigettato il secondo motivo di ricorso per cassazione per ragioni di carattere esclusivamente processuali (la mancata produzione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del contratto collettivo 23.12.1999 invocati col motivo stesso), non ha determinato il passaggio in giudicato nel merito della decisione d’appello, lasciando così impregiudicata la questione della interpretazione delle citate fonti collettive sopravvenute e della loro idoneità a modificare il contenuto materiale del rapporto o il suo regolamento, su cui la S.C. ha richiamato l’indirizzo consolidato (Cass. n. 15931 del 2004; Cass. n. 16959 del 2003), ribadito da numerose pronunce conformi (Cass. n. 15493 del 2015; n. 10174 del 2018; n. 20765 del 2018; n. 17223 del 2020; n. 16098 del 2021).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 384 e 393 c.p.c., in relazione all’art.2909 c.c.

Sul presupposto che la Corte di cassazione, ove pronunci su un ricorso proposto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., debba sempre enunciare un principio di diritto, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., e che ciò abbia fatto con la sentenza n. 17797/2012, richiamando il principio espresso da Cass. n. 15931 del 2004 e Cass. n. 16959 del 2003, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi sottratta all’applicazione del richiamato principio di diritto; assume come non possa costituire ostacolo a tale esito l’estinzione del giudizio a causa della mancata riassunzione, atteso che ciò non impedisce il prodursi di effetti vincolanti, in relazione ai capi di decisione confermati, anche in un nuovo processo instaurato con riproposizione della domanda, secondo l’esplicita previsione dell’art. 393 c.p.c.

3. I motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logica, non sono fondati.

3.1. Deve, anzitutto, precisarsi che il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente (v.

Cass.n. 4732 del 2012; n. 21566 del 2017; n. 20951 del 2022).

3.2. In riferimento ai casi di cassazione con rinvio, si è affermato che l’estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione non preclude il formarsi del giudicato sulle parti non cassate, ove abbiano autonomo rilievo; difatti, poiché la statuizione di annullamento ha effetto soltanto sulle parti della decisione di merito in relazione alle quali essa è operante, e cioè soltanto sulle parti cassate, i capi di decisione non cassati non sono travolti dall'estinzione e acquistano autorità di giudicato (v.

Cass. n. 6712 del 2001; n. 20311 del 2004; Cass. n. 23813 del 2012; n. 21469 del 2018; n. 10337 del 2024).

Difatti, nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata (o tardiva) riassunzione, deve ritenersi, comunque, applicabile il disposto di cui all'art. 310 c.p.c., con la conseguenza che, nel nuovo processo eventualmente instaurato attraverso la riproposizione della domanda, conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati), ovvero quelle definitive, ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato (così Cass. n. 6712 del 2001 cit.).

3.3. Nella fattispecie in esame, la sentenza d’appello n. 1500/2007, come riassunta nella narrativa della sentenza di questa Corte n. 17797/2012, aveva statuito che “la retribuzione individuale di anzianità richiesta dai dipendenti per il periodo in contestazione (bienni dal 1995 al 2002) dovesse essere corrisposta alla stregua del maturato, senza ulteriori incrementi, sulla base dello scatto riconosciuto per l'ultimo anno (1994) da sentenza passata in giudicato, da applicare agli anni successivi nella medesima misura.

Rilevava che il giudicato formatosi con riguardo alla sentenza relativa ai primi due bienni (91-92 e 93- 94), favorevole ai lavoratori, aveva reso incontrovertibile che l'incremento per tali bienni dovesse essere corrisposto e che il soggetto al quale il diritto era stato riconosciuto non poteva essere costretto a ripetere, per un numero indefinito di volte, l'attività giuridica che aveva condotto a tale riconoscimento, atteso che in un rapporto di durata il riconoscimento doveva ritenersi valido anche per il futuro, purché i fatti e le condizioni non fossero variati.

Pur non valendo per gli scatti successivi tale principio, essendo stata introdotta la clausola che bloccava la progressione economica di anzianità, doveva considerarsi che gli appellati non avevano chiesto che l'incremento retributivo per l'anzianità maturata fosse aumentato per scatti ulteriori da calcolarsi con incrementi successivi, ma solo l'applicazione,per i bienni successivi, di un incremento retributivo pari a quello maturato al termine del periodo preso in considerazione dalla sentenza passata in giudicato e, quindi, per ammontare non più aumentabile a cagione del blocco della progressione”.

Nell’ambito del suddetto procedimento, il secondo motivo di ricorso per cassazione, con cui la società contestava l’operare dell’effetto ultrattivo del giudicato esterno in presenza di un sopravvenuto mutamento di fatti e circostanze, è stato considerato infondato per inosservanza delle prescrizioni imposte dagli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

Il rigetto del (secondo) motivo di ricorso per cassazione ha determinato il passaggio in giudicato del capo della sentenza d’appello (n. 1500/2007) sulla ultrattività del giudicato esterno, senza che abbia rilievo la natura processuale posta a base della decisione di rigetto.

Né su tale esito, in base ai precedenti finora richiamati, può avere influito la mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio, e quindi l’estinzione del processo, che si verifica lasciando intatte le statuizioni irrevocabili non oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio.

Al principio di diritto espresso dai precedenti di legittimità (Cass.n. 15931 del 2004 e Cass. n. 16959 del 2003) richiamati nella sentenza Cass. n. 17797/2012, non può attribuirsi l’efficacia che la società ricorrente invoca atteso che lo stesso è stato riportato, in quella pronuncia, al fine esplicativo del (secondo) motivo di ricorso ma non ha costituito la regola iurisposta a fondamento della decisione.

4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

5. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

Non si provvede sulle spese nei confronti dei lavoratori rimasti intimati.

6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione, nei confronti dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nellamisura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10780-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TECCARELLI [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato -scatti di anzianità R.G.N.10780/2022 Cron. Rep. Ud25/11/2025 ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 529/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 468/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. La Corte d’appello di L’Aquila ha accolto l’appello principale dei lavoratori indicati in epigrafe e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a corrispondere gli scatti biennali di anzianità, previsti dall’art. 33 c.c.n.l. per il personale non medico delle case di cura private del 25.10.1990, per gli anni dal 2003 e fino al 29.2.2020, oltre accessori di legge. In accoglimento dell’appello incidentale della società, ha condannato i lavoratori a restituire le somme eccedenti il quantumdovuto. 2. La Corte territoriale ha premesso che con sentenza del Tribunale di Pescara del 3.10.1998, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza 14349/2001, è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’incremento retributivo di anzianità (cd. scatto biennale) per il periodo dal 1991 al 1994; che con successiva sentenza del Tribunale di Pescara dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la medesima domanda è stata accolta per il periodo dal 1995 al 2002. Quest’ultima pronuncia è stata in parte riformata dalla Corte d’appello che, con sentenza n. 1500/2007, ha confermato nell’andebeatur il diritto dei lavoratori agli scatti di anzianità in virtù dell’efficacia ultrattiva del giudicato esterno formatosi sul biennio 1991-1994, ed ha ridotto il quantum. La pronuncia d’appello n. 1500/2007 è stata in parte riformata dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 17797/2012, ha cassato con rinvio con esclusivo riferimento alla questione concernente la prescrizione, rigettando le altre censure della società. Il giudizio di rinvio non è stato riassunto, con conseguente estinzione dell’intero processo, ai sensi dell’art. 393 c.p.c. 3. I giudici di appello hanno ritenuto operante, anche per gli anni oggetto di causa, l’effetto espansivo (rectius: ultrattivo) del giudicato esterno, favorevole ai lavoratori, formatosi sui primi due bienni, effetto confermato dalla sentenza della Corte d’appello n. 1500/2007 pronunciata dopo l’interpretazione autentica dell’art. 33 c.c.n.l. del 1990 effettuata con la dichiarazione congiunta del 6.7.1999, poi trasfusa nell’art. 47 del c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Hanno considerato la sentenza d’appello n. 1500/2007 idonea ad esplicare il suo effetto espansivo (rectius: ultrattivo) nella presente controversia atteso che l’estinzione di quel processo, a causa della mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio, non ha impedito il formarsi del giudicato sugli autonomi capi di decisione non cassati. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con due motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso, eccetto i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Antonio e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. È stata depositata memoria nell’interesse della società. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi in relazione agli artt. 384, comma 1, c.p.c. e 2909 c.c. La ricorrente allega di avere impugnato, col primo motivo di ricorso per cassazione, la sentenza d’appello n. 1500/2007 nella parte in cui aveva affermato che la sopravvenuta disciplina collettiva potesse unicamente congelare, ma non eliminare, una voce retributiva (i cd. scatti biennali) che, in base alla contrattazione collettiva precedente, era stata riconosciuta come dovuta con statuizione divenuta irrevocabile. Sostiene che la sentenza di legittimità n. 17797/2012, poiché ha rigettato il secondo motivo di ricorso per cassazione per ragioni di carattere esclusivamente processuali (la mancata produzione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del contratto collettivo 23.12.1999 invocati col motivo stesso), non ha determinato il passaggio in giudicato nel merito della decisione d’appello, lasciando così impregiudicata la questione della interpretazione delle citate fonti collettive sopravvenute e della loro idoneità a modificare il contenuto materiale del rapporto o il suo regolamento, su cui la S.C. ha richiamato l’indirizzo consolidato (Cass. n. 15931 del 2004; Cass. n. 16959 del 2003), ribadito da numerose pronunce conformi (Cass. n. 15493 del 2015; n. 10174 del 2018; n. 20765 del 2018; n. 17223 del 2020; n. 16098 del 2021). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 384 e 393 c.p.c., in relazione all’art.2909 c.c. Sul presupposto che la Corte di cassazione, ove pronunci su un ricorso proposto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., debba sempre enunciare un principio di diritto, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., e che ciò abbia fatto con la sentenza n. 17797/2012, richiamando il principio espresso da Cass. n. 15931 del 2004 e Cass. n. 16959 del 2003, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi sottratta all’applicazione del richiamato principio di diritto; assume come non possa costituire ostacolo a tale esito l’estinzione del giudizio a causa della mancata riassunzione, atteso che ciò non impedisce il prodursi di effetti vincolanti, in relazione ai capi di decisione confermati, anche in un nuovo processo instaurato con riproposizione della domanda, secondo l’esplicita previsione dell’art. 393 c.p.c. 3. I motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logica, non sono fondati. 3.1. Deve, anzitutto, precisarsi che il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente (v. Cass.n. 4732 del 2012; n. 21566 del 2017; n. 20951 del 2022). 3.2. In riferimento ai casi di cassazione con rinvio, si è affermato che l’estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione non preclude il formarsi del giudicato sulle parti non cassate, ove abbiano autonomo rilievo; difatti, poiché la statuizione di annullamento ha effetto soltanto sulle parti della decisione di merito in relazione alle quali essa è operante, e cioè soltanto sulle parti cassate, i capi di decisione non cassati non sono travolti dall'estinzione e acquistano autorità di giudicato (v. Cass. n. 6712 del 2001; n. 20311 del 2004; Cass. n. 23813 del 2012; n. 21469 del 2018; n. 10337 del 2024). Difatti, nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata (o tardiva) riassunzione, deve ritenersi, comunque, applicabile il disposto di cui all'art. 310 c.p.c., con la conseguenza che, nel nuovo processo eventualmente instaurato attraverso la riproposizione della domanda, conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati), ovvero quelle definitive, ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato (così Cass. n. 6712 del 2001 cit.). 3.3. Nella fattispecie in esame, la sentenza d’appello n. 1500/2007, come riassunta nella narrativa della sentenza di questa Corte n. 17797/2012, aveva statuito che “la retribuzione individuale di anzianità richiesta dai dipendenti per il periodo in contestazione (bienni dal 1995 al 2002) dovesse essere corrisposta alla stregua del maturato, senza ulteriori incrementi, sulla base dello scatto riconosciuto per l'ultimo anno (1994) da sentenza passata in giudicato, da applicare agli anni successivi nella medesima misura. Rilevava che il giudicato formatosi con riguardo alla sentenza relativa ai primi due bienni (91-92 e 93- 94), favorevole ai lavoratori, aveva reso incontrovertibile che l'incremento per tali bienni dovesse essere corrisposto e che il soggetto al quale il diritto era stato riconosciuto non poteva essere costretto a ripetere, per un numero indefinito di volte, l'attività giuridica che aveva condotto a tale riconoscimento, atteso che in un rapporto di durata il riconoscimento doveva ritenersi valido anche per il futuro, purché i fatti e le condizioni non fossero variati. Pur non valendo per gli scatti successivi tale principio, essendo stata introdotta la clausola che bloccava la progressione economica di anzianità, doveva considerarsi che gli appellati non avevano chiesto che l'incremento retributivo per l'anzianità maturata fosse aumentato per scatti ulteriori da calcolarsi con incrementi successivi, ma solo l'applicazione,per i bienni successivi, di un incremento retributivo pari a quello maturato al termine del periodo preso in considerazione dalla sentenza passata in giudicato e, quindi, per ammontare non più aumentabile a cagione del blocco della progressione”. Nell’ambito del suddetto procedimento, il secondo motivo di ricorso per cassazione, con cui la società contestava l’operare dell’effetto ultrattivo del giudicato esterno in presenza di un sopravvenuto mutamento di fatti e circostanze, è stato considerato infondato per inosservanza delle prescrizioni imposte dagli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. Il rigetto del (secondo) motivo di ricorso per cassazione ha determinato il passaggio in giudicato del capo della sentenza d’appello (n. 1500/2007) sulla ultrattività del giudicato esterno, senza che abbia rilievo la natura processuale posta a base della decisione di rigetto. Né su tale esito, in base ai precedenti finora richiamati, può avere influito la mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio, e quindi l’estinzione del processo, che si verifica lasciando intatte le statuizioni irrevocabili non oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio. Al principio di diritto espresso dai precedenti di legittimità (Cass.n. 15931 del 2004 e Cass. n. 16959 del 2003) richiamati nella sentenza Cass. n. 17797/2012, non può attribuirsi l’efficacia che la società ricorrente invoca atteso che lo stesso è stato riportato, in quella pronuncia, al fine esplicativo del (secondo) motivo di ricorso ma non ha costituito la regola iurisposta a fondamento della decisione. 4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 5. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti dei lavoratori rimasti intimati. 6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, nei confronti dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nellamisura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa