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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 03649/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 30916/2024 - Rel.

Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza del 24 gennaio 2022 del Tribunale di Messina che aveva affermato la penale responsabilità della ricorrente per i reati di tentato furto aggravato e danneggiamento e, ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede - è inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e, comunque, contrarie alla consolidata esegesi di questa Corte circa l'aggravante suddetta, è costituito da mere doglianze in punto di fatto nella parte in cui si chiede di vagliare il verbale relativo alla denuncia presentata dal direttore del negozio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 novembre 2024 Il consiglier estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 30916/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza del 24 gennaio 2022 del Tribunale di Messina che aveva affermato la penale responsabilità della ricorrente per i reati di tentato furto aggravato e danneggiamento e, ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede - è inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e, comunque, contrarie alla consolidata esegesi di questa Corte circa l'aggravante suddetta, è costituito da mere doglianze in punto di fatto nella parte in cui si chiede di vagliare il verbale relativo alla denuncia presentata dal direttore del negozio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre 2024 Il consiglier estensore I
Sentenza Cassazione n. 03649/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris