CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14658/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., relativamente agli episodi di cui ai n. 2) e 3) del capo di imputazione, e di Baroniello per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., relativamente all'episodio di cui al solo n. 3) del capo di imputazione; ritenuto, quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che esso sia inammissibile in quanto: il primo motivo, con cui è stata dedotta l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infrondato, posto che il termine massimo di prescrizione per il reato di spendita senza concerto di monete false è pari a 10 anni, per cui esso è destinato a spirare in data 21 marzo 2027, per il fatto di cui al n. 2) del capo di imputazione, e in data 1° aprile 2027 per il fatto di cui al n. 3) del capo di imputazione; il secondo e il terzo motivo del ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non ha indicato gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - articolato in un unico motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - sia generico, considerata la mancanza di specificità del motivo, secondo quanto si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, sicché, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., esso deve ritenersi inammissibile; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis