CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 dicembre 2021
Cassazione n. 13752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, collegio per il riesame, con ordinanza emessa in data 20.12.2021, ha accolto l'appello promosso dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva respinto la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ha disposto, quindi, che Oliveri sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari per il reato di cui agli artt. 590, 590-bis e 590- ter cod. pen. che egli avrebbe commesso, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2021, transitando sul lungomare del centro urbano di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver assunto alcolici, a velocità sostenuta o comunque non adeguata alla situazione concreta, invadendo il marciapiede sul quale si trovavano tre giovani donne e provocando: a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali giudicate guaribili in gg. 12 (in relazione alle quali è stata presentata tempestiva querela); a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali giudicate guaribili in giorni 30; a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali gravi, tali da determinare un imminente pericolo di vita. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] fu caricata sul cofano dell'auto, andò a sbattere sul parabrezza infrangendolo e, sbalzata a terra, riportò un grave trauma cranico a causa del quale giunse all'ospedale in stato di coma. In tale stato ella è rimasta per due mesi. Ha infatti ripreso conoscenza e ha iniziato a respirare autonomamente solo il 15 ottobre 2021 quando è stata trasferita in reparto di neurochirurgia per completare il percorso terapeutico. Il fatto è aggravato ai sensi dell'art. 590-ter cod. pen. perché il conducente della vettura si allontanò dal luogo del sinistro senza fermarsi, senza prestare assistenza alle persone ferite e senza allertare i soccorsi. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso senza contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deducendo: - col primo motivo, la nullità della notifica dell'ordinanza per incompletezza dell'atto che, nella copia notificata all'imputato, è mancante della pagina 3, con conseguente grave compromissione del diritto di difesa; - col secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, requisiti che difetterebbero nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.2. Quanto al primo motivo, si osserva che, a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., le ordinanze emesse dal tribunale per il riesame non devono essere notificate per intero, bensì attraverso avviso di deposito e il termine per proporre ricorso per cassazione decorre da tale notifica (Sez. 4, n. 21340 del 09/04/2013, Marotta, Rv. 256393). Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto la notifica dell'avviso di deposito, ma la stazione dei carabinieri competente per territorio in relazione al luogo di residenza è stata incaricata di notificargli l'ordinanza oggi impugnata. Non v'è dubbio che la notificazione sia avvenuta in modo incompleto e che nella copia notificata sia mancante la pagina n.3; tale situazione, tuttavia, non comporta una nullità rilevante ai sensi dell'art. 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Questa disposizione stabilisce, infatti, che la notificazione è nulla se l'atto è notificato in modo incompleto, ma soltanto se non si versa in un caso in cui «la legge consente la notificazione per estratto» e le ordinanze emesse dal tribunale per il riesame non devono essere notificate per intero. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notificazione della copia di un'ordinanza cautelare incompleta perché mancante di alcune pagine, non determina nullità dell'ordinanza, il cui originale è posto a disposizione dell'interessato e del suo difensore con il deposito in cancelleria (cfr. Sez. 2, n. 27560 del 05/11/2018, Pulitanò, Rv. 276538; Sez. 3, n. 6662 del 14/1/2010, Mura, Rv. 246190). Si è sottolineato in proposito che un detenuto può superare eventuali difficoltà nell'ottenere la copia del provvedimento depositato avvalendosi del difensore o di un incaricato (Sez. 6, n. 263 del 18/01/2000: Myrtaj, Rv. 215653) e se ciò vale per chi versa in stato di detenzione vale, a maggior ragione, per chi, come l'odierno ricorrente, si trova in stato di libertà. 3. Col secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. come modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Osserva, in particolare che, a seguito della legge n. 47/2015, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie deve essere non solo concreto, ma anche attuale; che l'attualità del pericolo deve fondarsi su elementi concreti e non congetturali; che l'imputato ha tenuto un atteggiamento collaborativo, non ha più disponibilità di un veicolo (l'auto che stava conducendo al momento dell'incidente è stata sottoposta a sequestro probatorio), la patente di guida della quale era titolare è stata sospesa. 4. Come noto, L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) — soltanto quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Precisa, inoltre, che tali situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Il giudice della cautela deve compiere tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, e questa analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). In altri termini, esula dalle facoltà del giudice una valutazione prognostica che si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) e il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). 5. Alla luce delle coordinate ermeneutiche così enunciate, l'ordinanza impugnata resiste ai rilievi del ricorrente. Il Tribunale per il riesame, infatti, ha sottolineato: - che l'imputato non si è limitato ad allontanarsi dal luogo dell'incidente, ma, facendo sostituire il parabrezza dell'auto e riparare lo specchietto retrovisore laterale, ha realizzato azioni volontarie preordinate a nascondere la propria responsabilità; - che tale comportamento è stato programmato nell'immediatezza dei fatti (chiedendo aiuto ad un amico), ed attuato a mente fredda la mattina dopo, grazie alle conoscenze e alla disponibilità di denaro; - che, pur avendo tenuto un atteggiamento collaborativo, egli è stato «assolutamente impreciso» riguardo a circostanze rilevanti, ma ormai non più accertabili, quali l'effettivo tasso alcolemico, o solo difficilmente accertabili, come la velocità di marcia tenuta al momento dell'impatto;- che, nel corso dell'interrogatorio reso al pubblico ministero, Oliveri ha ammesso di essersi posto alla guida dell'auto coinvolta nel sinistro anche nei giorni successivi all'incidente e ha riferito che, in quei giorni, percorse alcuni chilometri in autostrada con una ruota «squarciata», in violazione di regole di comune prudenza; - che tale comportamento mal si concilia con un ripensamento critico della propria condotta e dimostra concreta difficoltà nel rispetto delle regole. 6. La motivazione del provvedimento impugnato, dunque non è manifestamente illogica né contraddittoria e non contrasta con i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso il 23 marz