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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28250/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in rela- zione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere applicatagli dal 13 dicembre 2010 al 21 gennaio 2011 e, successivamente, degli arresti domiciliari fino al 25 marzo 2011 per i reati di cui agli artt. 110, 416 bis, 323, comma 10-quinquies,

I. n. 575 del 1965 e 7

I. n. 203 del 1991.

Il G.I.P. gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in rela- zione ai predetti reati, poi annullata in relazione alle imputazioni di cui agli artt. 110, 416 bis e 7

I. n. 203 del 1991 e sostituita con gli arresti domiciliari in ordine alle imputazioni residue.

In data 25 marzo 2011 gli era applicata una misura interdittiva. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Monaste- race, erano stati contestati i seguenti reati: art. 416 cod. pen., per avere contribuito sistematicamente alle attività e al raggiungimento degli scopi della cosca Ruga, age- volando l'attribuzione illecita di appalti pubblici, in favore di imprese ricollegabili alla predetta cosca; art. 479 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]°, titolare della Edilcasa, aggiudicatario di una gara d'appalto, attestava falsamente nella de- termina del 20 luglio 2007 che la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti aveva autorizzato in data 19 luglio 2007 il diverso utilizzo delle somme residue dei mutui contratti dal Comune di Monasterace negli anni passati, laddove invece l'autorizzazione era concessa solo in data 20 febbraio 2008; art. 479 cod. pen., perché in concorso con il Grupillo, nella nota del 9 aprile 2009, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, avente ad oggetto la liquidazione della somma di euro 14.830,49, attestava falsamente che la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori era del 14 marzo 2009, atto necessario per l'emissione del mandato di pagamento in favore del Grupillo; artt. 323 cod. pen. e 7

I. n. 203 del 1991, perché il Micelotta e [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per il reato di associazione ma- fiosa e interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, gestore di fatto della ditta intestata formalmente al figlio [OSCURATO:PERSONA], omettendo di negare l'autorizzazione al subappalto da parte della ditta aggiudicataria dei lavori di adeguamento di un edificio da desti- nare a caserma dei Vigili del Fuoco, in quanto impresa priva dei requisiti di cui all'art. 10

I. n. 575 del 1965, intenzionalmente procurava a [OSCURATO:PERSONA] un ingiusto profitto costituito dall'importo liquidato per i lavori illecitamente affidati in subappalto; artt.323 cod. pen. e 7

I. n. 203 del 1991, perché in concorso con il predetto Ruga, affi- dando alla ditta sostanzialmente di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] una serie di lavori, intenzionalmente procurava a [OSCURATO:PERSONA] un ingiusto profitto costituito dall'importo liquidato per ì lavori citati; artt. 10 quinquies

I. n. 575 del 1965 e 7

I. n. 203 del 1991, perché il Micelotta, nella qualità, consentiva alla conclusione dei contratti in precedenza indicati in violazione dei divieti previsti dalla norma suddetta, essendo il Ruga destinatario di una misura di prevenzione, nonché condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen..

Si deduce che in sede penale era stata affermata la piena legittimità di tutte le procedure amministrative in relazione alle quali erano state contestate le ritenute fattispecie di falso e di abuso d'ufficio, per le quali era stata ingiustamente disposta la custodia cautelare.

Senza la contestazione di associazione di stampo mafioso, non si sarebbe proceduto all'arresto del ricorrente per i delitti di falso ed abuso d'ufficio.

In relazione all'ipotesi di abuso di cui al capo C), era stato accertato in sede dibattimentale che "il fatto non sussiste non solo in ragione dell'attribuzione nel capo d'imputazione della determina n. 88 all'imputato - come detto ad adottarla è stato l'ing.

Coluccio - e dell'insussistenza delle falsità ascritte al Micelotta, ma anche per l'inesistenza della violazione di norme di legga L'imputato infatti non ha contravve- nuto alla norma regionale, atteso che il nulla-osta è stato richiesto ed ottenuto, come risulta dalla documentazione in atti".

Medesime considerazioni valevano con riferimento alle fattispecie di abuso con- testate ai capi F) e G), in relazione alle quali era stato accertato, in merito all'aggiu- dicazione dei lavori all'impresa MRM di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., che non ricorrevano violazioni di legge "atteso che l'impresa ... alla data di commissione dei fatti non era più sottoposta a confisca" e che "tale ultima considerazione vale anche in rispetto all'abuso d'ufficio di cui alla lettera D), in quanto "il presupposto su cui si fonda la contestazione, ossia la violazione degli artt. 38 e 118 comma secondo, terzo periodo n. 1 e

2. D. Igs. n. 163/2006, prescrivono un divieto di autorizzazione al subappalto ad imprese autorizzate da specifici provvedimenti giurisdizionali tra cui l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale o confisca, non sussiste".

In relazione al capo D) il Giudice della riparazione ha richiamato una circostanza destituita di fonda- mento, attribuendola alla condotta del ricorrente, evidenziando che il teste [OSCURATO:PERSONA] "confermava di avere dato in subappalto alla ditta Ruga i lavori di scavo e mo- vimento di terra, in virtù della segnalazione pervenutagli dal direttore dei lavori", omettendo di rappresentare che il Direttore dei lavori non si identificava nel Micelotta, ma nell'ing. [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la circostanza in dibattimento.

Nell'ordinanza impugnata è stato erroneamente attribuito "un ruolo certamente dominante" al ricorrente, pur risultando documentalmente che non ricopriva un inca- 9jurico dirigenziale nell'anno 2006, contrariamente a quanto contestato ai capi F) e G), che non era responsabile dell'area tecnica quando furono aggiudicati i lavori e quando fu stipulato il contratto d'appalto, né soprattutto, risultavano atti a firma del ricor- rente riguardanti le vicende di cui ai capi d'imputazione.

In ordine alla vicenda Grupillo, il Tribunale aveva riconosciuto che il Micelotta "non ricopriva più la carica di responsabile dell'area tecnica del Comune né quando aveva avuto luogo l'aggiudicazione dei lavori, né quando era stato stipulato il con- tratto d'appalto" e che "la determina n. 88 con cui si è disposta l'aggiudicazione è stata infatti adottata dall'ing.

Colluccio, mentre il contratto è stato sottoscritto dall'ing.

Genovese".

Era erroneo, sul punto, quanto ritenuto nell'ordinanza gravata in merito all'irrilevanza della carenza, in capo al richiedente, di competenza funzionale agli atti contestati. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto di poter prescindere dalla sussistenza o meno in capo allo stesso ricorrente "della veste processuale di respon- sabile dell'Ufficio tecnico", perché "comunque ciò potrebbe incidere solo sul rapporto di servizio e non sul rapporto di lavoro".

Con riferimento alle contestazioni di cui all'art. 479 cod. pen. (capi A e B) e di cui all'art. 323 cod. pen. (capi C, D, E ed F) la carenza di competenza funzionale era ab initio indicativa dell'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria certamente, dell'insussi- stenza di un quadro indiziario idoneo all'applicazione della custodia cautelare.

Il falso di cui al capo A) dell'imputazione era stato escluso dalla sentenza di as- soluzione sulla base di prove documentali, presenti ab initio agli atti delle relative procedure amministrative e del procedimento penale: era documentalmente provata, all'atto dell'applicazione della misura custodiale la circostanza, successivamente af- fermata in sede di merito, che "alla data di adozione del suddetto provvedimento la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti... aveva effettivamente autorizzato l'utilizzo delle somme corrispondenti", dunque l'insussistenza del contestato falso.

In relazione al falso di cui al capo B) non era ab initio configurabile in capo al richiedente/ricorrente nessuna responsabilità penale con conseguente illegittimità della custodia cautelare disposta.

Infatti, il falso innocuo non costituisce reato.

Non era ipotizzabile la colpa grave nel compimento di interlocuzioni coi funzionari della [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti e con le ditte esecutrici dei lavori, rientranti comunque nell'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente e già valutate in sede penale: il Micelotta tentava solo di evitare aggravi di spesa a carico del Comune di Monasterace conseguenti alle azioni giudiziali intraprese dal Grupillo.

Il rapporto, di mera interlocuzione tra il ricorrente e i titolari delle ditte era pienamente legittimo e, come accertato in sede penale, conformi agli schemi legali, non sussistendo divieti in capo ai soggetti privati di assumere ed eseguire i lavori contestati.

Il ricorrente si era sottoposto all'interrogatorio di garanzia, rispondendo esausti- vamente a tutte le domande rivoltegli, contestando immediatamente ogni addebito mosso nei suoi confronti e fornendo gli elementi (riscontrabili documentalmente) at- testanti la piena legittimità del suo operato.3.

Con memoria difensiva, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'au- torità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della detenzione.

Egli aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situa- zione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.

Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Va ricordato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi pro- batori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Al riguardo, il Giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 222263).

Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratteriz- zato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Trombetta, Rv. 256764). i Va altresì evidenziato che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta deten-zione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc.pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiusti- zia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applica- zione; che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratte- rizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non in- terferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

Le Sezioni Unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina norma- tiva che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima".

Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo proces- suale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella crimi- nale (Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760).

2. La valutazione espressa, nel caso di speci, dalla Corte territoriale, in ordine alla sussistenza di profili di colpa grave emergenti dalla condotta posta in essere dal richiedente, si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato.

Il giudice della riparazione, nella pars construens dell'ordinanza impugnata, ha osservato che sussistevano le condizioni ostative al riconoscimento dell'equa ripara- zione, in quanto, alla luce dei dati fattuali della vicenda processuale, secondo la Corte territoriale era emersa incontestabilmente la figura, nella vicenda processuale in og- getto, del Micelotta, quale soggetto che aveva posto in essere un'articolata condotta connotata da estremi di colpa grave, in quanto egli, con più azioni dimostrative di una sua gestione improntata all'inosservanza di regole nell'ambito della propria fun- A zione,- certamente orientato l'autorità giudiziaria verso la sussistenza delle ipotesi delittuose che gli erano state contestate.

Nell'ordinanza impugnata si è dato adeguatamente conto che tale variegato com- portamento, ritenuto illegittimo da più organi giurisdizionali e dallo stesso Giudice 7 della sentenza assolutoria ed esercitato attraverso una pluralità e molteplicità di atti o conversazioni comprovanti un ruolo direttivo nell'adozione di condotte quantomeno non corrette, aveva esercitato una funzione sinergica nell'adozione della misura cau- telare.

In proposito si è correttamente evidenziato che: a) il Micelotta aveva affer- mato espressamente di avere posto in essere un atto falso nella vicenda Grupillo, e che di ciò aveva dato atto anche la sentenza assolutoria emessa a suo carico; b) l'istante aveva affidato all'impresa sostanzialmente riferibile a [OSCURATO:PERSONA] una serie di lavori nonché l'autorizzazione ad un subappalto adottato con procedura irregolare e, non potendo egli ignorare l'impossibilità del Ruga di contrattare con la pubblica amministrazione, era certamente conseguenziale che l'autorità giudiziaria avesse ipo- tizzato la sussistenza delle fattispecie delittuose inizialmente contestate al tecnico comunale.

Si è logicamente evidenziato che il comportamento posto in essere dal richie- dente, sebbene non ritenuto idoneo a configurare un illecito penale, aveva integrato una situazione a lui ascrivibile, peraltro con ruolo certamente dominante, contraria ai principi di una corretta e legittima azione amministrativa, quindi configurando un contesto di illegalità ostativo ai principi di solidarietà.

In sostanza si è chiarito che la piattaforma probatoria oggettivamente riferibile al richiedente e dotata, all'epoca, di efficacia sinergica nell'adozione della misura cautelare, aveva fondatamente ingene- rato nell'autorità giudiziaria l'apparenza, poi rivelatasi erronea, della responsabilità del Micelotta in ordine alle fattispecie contestate.

L'ordinanza impugnata lumeggia adeguatamente la condotta posta in essere dal richiedente, rispetto al profilo della rimproverabilità colposa, che è stato individuato nei comportamenti rivelatori di una serie di anomalie evidenziate dal compendio pro- batorio e appare del tutto coerente rispetto alle linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in ri- ferimento all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen..

Per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, è sufficiente che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi, che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che, nell'ambito del procedimento di riparazione, essi vengono apprezzati ad effetti diversi.

Il convincimento dei giudici della riparazione è stato espresso nel provvedimento impugnato con esauriente e persuasiva motivazione, di talché non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la prospettazione che il ricorrente sostanzial- mente propone di una diversa e, per i suoi interessi, più favorevole valutazione delle risultanze processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in rela- zione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere applicatagli dal 13 dicembre 2010 al 21 gennaio 2011 e, successivamente, degli arresti domiciliari fino al 25 marzo 2011 per i reati di cui agli artt. 110, 416 bis, 323, comma 10-quinquies, I. n. 575 del 1965 e 7 I. n. 203 del 1991. Il G.I.P. gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in rela- zione ai predetti reati, poi annullata in relazione alle imputazioni di cui agli artt. 110, 416 bis e 7 I. n. 203 del 1991 e sostituita con gli arresti domiciliari in ordine alle imputazioni residue. In data 25 marzo 2011 gli era applicata una misura interdittiva. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Monaste- race, erano stati contestati i seguenti reati: art. 416 cod. pen., per avere contribuito sistematicamente alle attività e al raggiungimento degli scopi della cosca Ruga, age- volando l'attribuzione illecita di appalti pubblici, in favore di imprese ricollegabili alla predetta cosca; art. 479 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]°, titolare della Edilcasa, aggiudicatario di una gara d'appalto, attestava falsamente nella de- termina del 20 luglio 2007 che la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti aveva autorizzato in data 19 luglio 2007 il diverso utilizzo delle somme residue dei mutui contratti dal Comune di Monasterace negli anni passati, laddove invece l'autorizzazione era concessa solo in data 20 febbraio 2008; art. 479 cod. pen., perché in concorso con il Grupillo, nella nota del 9 aprile 2009, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, avente ad oggetto la liquidazione della somma di euro 14.830,49, attestava falsamente che la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori era del 14 marzo 2009, atto necessario per l'emissione del mandato di pagamento in favore del Grupillo; artt. 323 cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991, perché il Micelotta e [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per il reato di associazione ma- fiosa e interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, gestore di fatto della ditta intestata formalmente al figlio [OSCURATO:PERSONA], omettendo di negare l'autorizzazione al subappalto da parte della ditta aggiudicataria dei lavori di adeguamento di un edificio da desti- nare a caserma dei Vigili del Fuoco, in quanto impresa priva dei requisiti di cui all'art. 10 I. n. 575 del 1965, intenzionalmente procurava a [OSCURATO:PERSONA] un ingiusto profitto costituito dall'importo liquidato per i lavori illecitamente affidati in subappalto; artt.323 cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991, perché in concorso con il predetto Ruga, affi- dando alla ditta sostanzialmente di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] una serie di lavori, intenzionalmente procurava a [OSCURATO:PERSONA] un ingiusto profitto costituito dall'importo liquidato per ì lavori citati; artt. 10 quinquies I. n. 575 del 1965 e 7 I. n. 203 del 1991, perché il Micelotta, nella qualità, consentiva alla conclusione dei contratti in precedenza indicati in violazione dei divieti previsti dalla norma suddetta, essendo il Ruga destinatario di una misura di prevenzione, nonché condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che in sede penale era stata affermata la piena legittimità di tutte le procedure amministrative in relazione alle quali erano state contestate le ritenute fattispecie di falso e di abuso d'ufficio, per le quali era stata ingiustamente disposta la custodia cautelare. Senza la contestazione di associazione di stampo mafioso, non si sarebbe proceduto all'arresto del ricorrente per i delitti di falso ed abuso d'ufficio. In relazione all'ipotesi di abuso di cui al capo C), era stato accertato in sede dibattimentale che "il fatto non sussiste non solo in ragione dell'attribuzione nel capo d'imputazione della determina n. 88 all'imputato - come detto ad adottarla è stato l'ing. Coluccio - e dell'insussistenza delle falsità ascritte al Micelotta, ma anche per l'inesistenza della violazione di norme di legga L'imputato infatti non ha contravve- nuto alla norma regionale, atteso che il nulla-osta è stato richiesto ed ottenuto, come risulta dalla documentazione in atti". Medesime considerazioni valevano con riferimento alle fattispecie di abuso con- testate ai capi F) e G), in relazione alle quali era stato accertato, in merito all'aggiu- dicazione dei lavori all'impresa MRM di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., che non ricorrevano violazioni di legge "atteso che l'impresa ... alla data di commissione dei fatti non era più sottoposta a confisca" e che "tale ultima considerazione vale anche in rispetto all'abuso d'ufficio di cui alla lettera D), in quanto "il presupposto su cui si fonda la contestazione, ossia la violazione degli artt. 38 e 118 comma secondo, terzo periodo n. 1 e 2. D. Igs. n. 163/2006, prescrivono un divieto di autorizzazione al subappalto ad imprese autorizzate da specifici provvedimenti giurisdizionali tra cui l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale o confisca, non sussiste". In relazione al capo D) il Giudice della riparazione ha richiamato una circostanza destituita di fonda- mento, attribuendola alla condotta del ricorrente, evidenziando che il teste [OSCURATO:PERSONA] "confermava di avere dato in subappalto alla ditta Ruga i lavori di scavo e mo- vimento di terra, in virtù della segnalazione pervenutagli dal direttore dei lavori", omettendo di rappresentare che il Direttore dei lavori non si identificava nel Micelotta, ma nell'ing. [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la circostanza in dibattimento. Nell'ordinanza impugnata è stato erroneamente attribuito "un ruolo certamente dominante" al ricorrente, pur risultando documentalmente che non ricopriva un inca- 9jurico dirigenziale nell'anno 2006, contrariamente a quanto contestato ai capi F) e G), che non era responsabile dell'area tecnica quando furono aggiudicati i lavori e quando fu stipulato il contratto d'appalto, né soprattutto, risultavano atti a firma del ricor- rente riguardanti le vicende di cui ai capi d'imputazione. In ordine alla vicenda Grupillo, il Tribunale aveva riconosciuto che il Micelotta "non ricopriva più la carica di responsabile dell'area tecnica del Comune né quando aveva avuto luogo l'aggiudicazione dei lavori, né quando era stato stipulato il con- tratto d'appalto" e che "la determina n. 88 con cui si è disposta l'aggiudicazione è stata infatti adottata dall'ing. Colluccio, mentre il contratto è stato sottoscritto dall'ing. Genovese". Era erroneo, sul punto, quanto ritenuto nell'ordinanza gravata in merito all'irrilevanza della carenza, in capo al richiedente, di competenza funzionale agli atti contestati. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto di poter prescindere dalla sussistenza o meno in capo allo stesso ricorrente "della veste processuale di respon- sabile dell'Ufficio tecnico", perché "comunque ciò potrebbe incidere solo sul rapporto di servizio e non sul rapporto di lavoro". Con riferimento alle contestazioni di cui all'art. 479 cod. pen. (capi A e B) e di cui all'art. 323 cod. pen. (capi C, D, E ed F) la carenza di competenza funzionale era ab initio indicativa dell'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria certamente, dell'insussi- stenza di un quadro indiziario idoneo all'applicazione della custodia cautelare. Il falso di cui al capo A) dell'imputazione era stato escluso dalla sentenza di as- soluzione sulla base di prove documentali, presenti ab initio agli atti delle relative procedure amministrative e del procedimento penale: era documentalmente provata, all'atto dell'applicazione della misura custodiale la circostanza, successivamente af- fermata in sede di merito, che "alla data di adozione del suddetto provvedimento la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti... aveva effettivamente autorizzato l'utilizzo delle somme corrispondenti", dunque l'insussistenza del contestato falso. In relazione al falso di cui al capo B) non era ab initio configurabile in capo al richiedente/ricorrente nessuna responsabilità penale con conseguente illegittimità della custodia cautelare disposta. Infatti, il falso innocuo non costituisce reato. Non era ipotizzabile la colpa grave nel compimento di interlocuzioni coi funzionari della [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti e con le ditte esecutrici dei lavori, rientranti comunque nell'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente e già valutate in sede penale: il Micelotta tentava solo di evitare aggravi di spesa a carico del Comune di Monasterace conseguenti alle azioni giudiziali intraprese dal Grupillo. Il rapporto, di mera interlocuzione tra il ricorrente e i titolari delle ditte era pienamente legittimo e, come accertato in sede penale, conformi agli schemi legali, non sussistendo divieti in capo ai soggetti privati di assumere ed eseguire i lavori contestati. Il ricorrente si era sottoposto all'interrogatorio di garanzia, rispondendo esausti- vamente a tutte le domande rivoltegli, contestando immediatamente ogni addebito mosso nei suoi confronti e fornendo gli elementi (riscontrabili documentalmente) at- testanti la piena legittimità del suo operato.3. Con memoria difensiva, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'au- torità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della detenzione. Egli aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situa- zione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va ricordato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi pro- batori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il Giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratteriz- zato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Trombetta, Rv. 256764). i Va altresì evidenziato che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta deten-zione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc.pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiusti- zia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applica- zione; che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratte- rizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non in- terferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Le Sezioni Unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina norma- tiva che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo proces- suale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella crimi- nale (Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760). 2. La valutazione espressa, nel caso di speci, dalla Corte territoriale, in ordine alla sussistenza di profili di colpa grave emergenti dalla condotta posta in essere dal richiedente, si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato. Il giudice della riparazione, nella pars construens dell'ordinanza impugnata, ha osservato che sussistevano le condizioni ostative al riconoscimento dell'equa ripara- zione, in quanto, alla luce dei dati fattuali della vicenda processuale, secondo la Corte territoriale era emersa incontestabilmente la figura, nella vicenda processuale in og- getto, del Micelotta, quale soggetto che aveva posto in essere un'articolata condotta connotata da estremi di colpa grave, in quanto egli, con più azioni dimostrative di una sua gestione improntata all'inosservanza di regole nell'ambito della propria fun- A zione,- certamente orientato l'autorità giudiziaria verso la sussistenza delle ipotesi delittuose che gli erano state contestate. Nell'ordinanza impugnata si è dato adeguatamente conto che tale variegato com- portamento, ritenuto illegittimo da più organi giurisdizionali e dallo stesso Giudice 7 della sentenza assolutoria ed esercitato attraverso una pluralità e molteplicità di atti o conversazioni comprovanti un ruolo direttivo nell'adozione di condotte quantomeno non corrette, aveva esercitato una funzione sinergica nell'adozione della misura cau- telare. In proposito si è correttamente evidenziato che: a) il Micelotta aveva affer- mato espressamente di avere posto in essere un atto falso nella vicenda Grupillo, e che di ciò aveva dato atto anche la sentenza assolutoria emessa a suo carico; b) l'istante aveva affidato all'impresa sostanzialmente riferibile a [OSCURATO:PERSONA] una serie di lavori nonché l'autorizzazione ad un subappalto adottato con procedura irregolare e, non potendo egli ignorare l'impossibilità del Ruga di contrattare con la pubblica amministrazione, era certamente conseguenziale che l'autorità giudiziaria avesse ipo- tizzato la sussistenza delle fattispecie delittuose inizialmente contestate al tecnico comunale. Si è logicamente evidenziato che il comportamento posto in essere dal richie- dente, sebbene non ritenuto idoneo a configurare un illecito penale, aveva integrato una situazione a lui ascrivibile, peraltro con ruolo certamente dominante, contraria ai principi di una corretta e legittima azione amministrativa, quindi configurando un contesto di illegalità ostativo ai principi di solidarietà. In sostanza si è chiarito che la piattaforma probatoria oggettivamente riferibile al richiedente e dotata, all'epoca, di efficacia sinergica nell'adozione della misura cautelare, aveva fondatamente ingene- rato nell'autorità giudiziaria l'apparenza, poi rivelatasi erronea, della responsabilità del Micelotta in ordine alle fattispecie contestate. L'ordinanza impugnata lumeggia adeguatamente la condotta posta in essere dal richiedente, rispetto al profilo della rimproverabilità colposa, che è stato individuato nei comportamenti rivelatori di una serie di anomalie evidenziate dal compendio pro- batorio e appare del tutto coerente rispetto alle linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in ri- ferimento all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.. Per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, è sufficiente che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi, che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che, nell'ambito del procedimento di riparazione, essi vengono apprezzati ad effetti diversi. Il convincimento dei giudici della riparazione è stato espresso nel provvedimento impugnato con esauriente e persuasiva motivazione, di talché non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la prospettazione che il ricorrente sostanzial- mente propone di una diversa e, per i suoi interessi, più favorevole valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
Sentenza Cassazione n. 28250/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris