CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AFRICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 aprile 2021, la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciava, su istanza del Procuratore generale della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], ordinanza integrativa dell'ordinanza emessa in data 16 giugno 2010, con la quale disponeva che l'indulto applicato a favore di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere applicato sul cumulo materiale dei reati prima di operare il temperamento di cui all'art. 78 cod. pen., nonché prima della riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato. Osservava che Favasuli era stato condannato alla pena di trenta anni di reclusione per omicidio aggravato, e altri delitti in materia di armi da sparo che, riunti nel vincolo della continuazione, comportavano l'applicazione della pena dell'ergastolo, che, per effetto della scelta del rito abbreviato, veniva ridotta a trenta anni di reclusione, come previsto dall'art. 442 cod. proc. pen. Ebbene, applicando i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo i quali: a) «in caso di reati-satellite uniti nel vincolo della continuazione a quello più grave, quando il giudice della cognizione non abbia provveduto a stabilire la pena per ciascuno di essi, il giudice dell'esecuzione deve fare riferimento, in virtù del principio del "favor rei", alla pena minima edittale prevista per ogni singolo reato. (Fattispecie relativa alla determinazione della pena condonabile ai fini dell'indulto). (in questi termini, Sez. 1, n. 20981 del 26/03/2009, Pavalache, Rv. 243689); b) «l'indulto si applica sul cumulo materiale dei reati in concorso, prima di operare il temperamento di cui all'art. 78 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 32017 del 17/05/2013, Giuliano, Rv. 256296)», nonché prima della riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato, rilevava che la pena finale dell'ergastolo, individuata in sentenza come pena base, nonché come pena finale ex art. 72 cod. pen., non poteva subire alcuna modifica per effetto dell'indulto, applicato nella misura massima di anni tre di reclusione, su uno dei reati satellite che non hanno influito sulla individuazione della pena finale. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge, e, in particolare degli artt. 649, 667, comma 4, cod. proc. pen., rilevando la inammissibilità della richiesta di incidente di esecuzione per la revisione del quantum di pena applicato in conseguenza dell'indulto, ai sensi dell'art. 174 cod. pen. La difesa evidenzia che la richiesta del pubblico ministero era inammissibile in quanto investendo il giudice dell'esecuzione, a distanza di più di dieci anni dalla decisione adottata in data 16 giugno 2010, in merito all'applicazione dell'indulto già concesso, aggirava il sistema normativo previsto dal codice di rito in materia di impugnazione, che prevede il termine di decadenza entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. Invero, il legislatore ha previsto una sorta di giudicato che si forma sulla decisione emessa dal giudice dell'esecuzione, nel caso in cui a questa non ci si opponga nel termine di quindici giorni, per cui il Procuratore generale avrebbe dovuto presentare opposizione nel predetto termine.2.2. Con il secondo motivo, viene dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 174 cod. pen. per quanto concerne la modalità di applicazione dell'indulto, in caso di diminuzione della pena per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA], aveva scelto il rito abbreviato ed era stato condannato per diversi reati in continuazione alla pena dell'ergastolo che, in virtù dell'allora vigente formulazione dell'art. 438 cod. proc. pen., veniva commutata nella pena della reclusione di trenta anni. In seguito, in via di incidente di esecuzione veniva applicato l'indulto nella misura di anni tre di reclusione, come previsto dalla legge n. 241 del 2006 e, pertanto, la sanzione finale sarebbe ammontata ad anni ventisette di reclusione. In definitiva, il beneficio dell'indulto avrebbe dovuto applicarsi sulla pena individuata tenuto conto della limitazione di cui all'art. 79 cod. pen. e della diminuzione per effetto della scelta del rito abbreviato. Ed invero, rileva la difesa, l'interpretazione accolta dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] è nettamente sfavorevole al reo senza alcuna giustificazione, in quanto non pare essere un principio enunciato dalla norma, nemmeno enucleabile implicitamente, che l'indulto debba essere applicato prima del meccanismo di temperamento del cumulo materiale cui all'art. 78 cod. pen. In conclusione, la difesa assume corretta l'applicazione dell'indulto dopo che la pena dell'ergastolo sia stata commutata in anni trenta di reclusione, per giungere, post cumulo giuridico e diminuzione per il rito, alla pena residua di anni ventisette di reclusione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello era unicamente volta alla determinazione delle modalità di applicazione dell'indulto che non erano state precisate. In altri termini, rimarca il Pubblico ministero, non si tratta di istanza volta al diniego dell'indulto, né si sostanzia in una impugnazione del provvedimento emesso nel 2010, che anzi è dato per supposto. Il giudice dell'esecuzione si è limitato a determinare tali modalità, integrando il provvedimento emesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Con provvedimento in data 16 giugno 2010 la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato «a [OSCURATO:PERSONA], nato ad Africo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'indulto ex I. 2006/241 nella misura di anni tre di reclusione sulla pena detentiva complessiva allo stesso inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]». Il Procuratore generale, con atto in data 8 luglio 2020, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di «voler disporre che l'indulto concesso debba essere applicato al cumulo materiale dei reati prima di operare il temperamento dell'art. 78 c.p., nonché prima della riduzione della pena per la scelta del rito.». Ritiene il Collegio che, indipendentemente dalla formulazione adottata per tale irrituale richiesta — intesa dal giudice dell'esecuzione quale istanza di integrazione del provvedimento originario del 2010 - e dalla sua fondatezza, la Corte di assise di appello non poteva rivedere il provvedimento pregresso con l'effetto di incidere sul quantum di pena da eseguire rispetto a quanto già deciso, in assenza di una tempestiva impugnazione e senza che fosse sopravvenuto alcun elemento di novità, tale non potendosi ritenere l'adozione del provvedimento di cumulo delle pene da parte della Procura generale della Repubblica. Lo strumento per chiedere la revisione del contenuto decisorio della ordinanza della Corte di assise di appello del 16 giugno 2010, era, infatti, l'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 672 cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni dalla sua comunicazione, in assenza della quale, pertanto, deve ritenersi formato il giudicato esecutivo. È, infatti, canone pacifico nell'interpretazione di questa Corte che il principio generale dell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, sia riferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in forza della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso. L'effetto preclusivo del giudicato, nel settore della giurisdizione esecutiva, non giunge però ad impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredo fatti nuovi. E la novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto è ravvisabile quando le deduzioni riguardino fatti che non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell'ambito della precedente decisione. In altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle sole questioni "dedotte ed effettivamente decise" (Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319), a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella decisione. Dal tenore testuale del provvedimento adottato il 16 giugno 2010 è evidente che il giudice abbia applicato l'indulto sulla pena "complessiva inflitta" con la sentenza della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 maggio 2009, pari ad anni trenta di reclusione e tale contenuto decisorio, in assenza di impugnazione, è coperto dal giudicato esecutivo, senza che possa operarsi una "integrazione" tesa surrettiziamente a modificare l'entità della pena in esecuzione a sfavore del condannato. 2. Si impone, pertanto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore generale presso la Corte di a