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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38018/2021

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ente Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31316 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B51 E037K) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76B09 H7033) -ricorrente- nei confronti di REGIONE CAMPANIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B41 H703M) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 134/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019 (e che si assume notificata in data 8 luglio 2019); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della Regione Campania per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo a seguito della collisione con un cinghiale Ric. n. 31316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 avvenuta su una strada provinciale in località S. Antonio del Comune di Laurino, nel [OSCURATO:PERSONA] del Cilento.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorre la Barbato, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Campania.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di poter prescindere dall'esame della que- stione attinente alla verifica dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sussistenza e della validità della procura specia- le rilasciata dalla parte ricorrente al difensore, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c. (questione che risulta peraltro di recente sottoposta all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte: cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 9358 del 08/04/2021), in quanto risulta assorbente il rilievo dell'inammissibilità dell'impugnazione sotto diverso profilo.

2. È opportuno premettere che, in materia di danni causati dalla fauna selvatica, è stato di recente puntualizzato l'indirizzo di questa Corte con alcune pronunzie della Terza Sezione Civile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 - 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020, Rv. 658298 - 01; Sez. 6 - 3, [OSCURATO:PERSONA]. n. 31316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 za n. 20997 del 02/10/2020, Rv. 659153 - 01; nonché, non massimate: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto: «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizio- ne si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della

I. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cu- ra e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c. c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per de- lega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno».

«in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso ezio- logico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, Ric. n. 31316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evi- tabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e dili- genti misure - concretamente esigibili in relazione alla situa- zione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi».

Sebbene il collegio intenda dare continuità a tali principi di di- ritto, occorre rilevare che la decisione impugnata è espressa- mente fondata sul contrario principio in base al quale i danni provocati dalla fauna selvatica non sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c., ma esclusivamente sulla base delle disposi- zioni generali in tema di condotta colposa lesiva, cioè ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Tale affermazione non solo non è oggetto di specifica censura nel ricorso in esame, ma anzi la ricorrente fa chiaramente mo- stra di condividerla (contestando la decisione esclusivamente in relazione ai presupposti di applicabilità delle suddette di- sposizioni generali in tema di condotta colposa di cui all'art.2043 c.c.), onde sulla stessa deve ritenersi formato il giudica- to interno e non può essere rimessa in discussione nella pre- sente sede.

Fatta questa premessa, e dovendo di conseguenza esaminarsi (in virtù del richiamato giudicato interno) le censure di cui al ricorso sulla base del principio di diritto (erroneo ma non più discutibile nella presente sede) per cui la responsabilità dell'ente convenuto va valutata alla stregua delle ordinarie di- sposizioni in tema di responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. (e non, invece, applicando la speciale ipotesi di imputa- zione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.), si rileva che le predette censure risultano in parte inammissibili ed in parte Ric. n. 31316/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 15 luglio 2021 — Ordinanza — Pagina 4 di 7 manifestamente infondate, come più dettagliatamente esposto di seguito.

3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione di norme di diritto (art. 132 comma 2 n. 4 in relazione all'art. 360 n. 3) difetto di motivazione - contradditorietà - illogicità».

Con il secondo motivo si denunzia «Violazione di norme di di- ritto - violazione di legge (art. 360 n. 3 in relazione all'art.2043 c.c. ed alla legge n. 157/922».

I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

La ricorrente sostiene, in sostanza, di avere adeguatamente dimostrato l'elemento soggettivo della condotta colposa della Regione Campania, in rapporto causale con l'evento dannoso denunziato, condotta omissiva a suo avviso costituita dalla mancata installazione di adeguata segnaletica, di sistemi di il- luminazione e di recinzioni, onde impedire l'invasione della carreggiata stradale da parte degli animali selvatici che assu- me notoriamente presenti nella zona (Parco nazionale del Ci- lento).

La decisione impugnata, che ha negato ciò, dovrebbe quindi addirittura ritenersi priva di una effettiva motivazione sul punto e, comunque, non conforme ai principi di cui all'art.2043 c.c..

In proposito, il tribunale ha in realtà rilevato che le stesse al- legazioni poste dall'attrice a sostegno della propria domanda non erano sufficientemente specifiche per consentire di affer- mare la responsabilità dell'ente convenuto, ai sensi dell'art.2043 c.c., sotto il profilo della colpa, non essendo state ade- guatamente individuate (e, comunque, provate) circostanze di fatto idonee a far sorgere l'obbligo della regione di adottare, nel luogo in cui aveva avuto luogo l'incidente, le specifiche mi- sure di protezione indicate dall'attrice stessa e che avrebbero, secondo la sua tesi, impedito lo specifico evento dannoso og- getto della controversia.

Ric. n. 31316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 Sotto questo aspetto, le censure di cui al ricorso finiscono per risolversi nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione (non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, quindi, non censurabile nella presente sede) e, comunque, nella richiesta di nuova e diver- sa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della regione controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 1.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Ric. n. 31316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 15 luglio 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31316 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B51 E037K) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76B09 H7033) -ricorrente- nei confronti di REGIONE CAMPANIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B41 H703M) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 134/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019 (e che si assume notificata in data 8 luglio 2019); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della Regione Campania per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo a seguito della collisione con un cinghiale Ric. n. 31316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 avvenuta su una strada provinciale in località S. Antonio del Comune di Laurino, nel [OSCURATO:PERSONA] del Cilento. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania. Il Tribunale di Vallo della Lucania, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata. Ricorre la Barbato, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Regione Campania. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di poter prescindere dall'esame della que- stione attinente alla verifica dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sussistenza e della validità della procura specia- le rilasciata dalla parte ricorrente al difensore, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c. (questione che risulta peraltro di recente sottoposta all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte: cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 9358 del 08/04/2021), in quanto risulta assorbente il rilievo dell'inammissibilità dell'impugnazione sotto diverso profilo. 2. È opportuno premettere che, in materia di danni causati dalla fauna selvatica, è stato di recente puntualizzato l'indirizzo di questa Corte con alcune pronunzie della Terza Sezione Civile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 - 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020, Rv. 658298 - 01; Sez. 6 - 3, [OSCURATO:PERSONA]. n. 31316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 za n. 20997 del 02/10/2020, Rv. 659153 - 01; nonché, non massimate: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto: «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizio- ne si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della I. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cu- ra e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c. c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per de- lega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno». «in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso ezio- logico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, Ric. n. 31316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evi- tabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e dili- genti misure - concretamente esigibili in relazione alla situa- zione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi». Sebbene il collegio intenda dare continuità a tali principi di di- ritto, occorre rilevare che la decisione impugnata è espressa- mente fondata sul contrario principio in base al quale i danni provocati dalla fauna selvatica non sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c., ma esclusivamente sulla base delle disposi- zioni generali in tema di condotta colposa lesiva, cioè ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Tale affermazione non solo non è oggetto di specifica censura nel ricorso in esame, ma anzi la ricorrente fa chiaramente mo- stra di condividerla (contestando la decisione esclusivamente in relazione ai presupposti di applicabilità delle suddette di- sposizioni generali in tema di condotta colposa di cui all'art.2043 c.c.), onde sulla stessa deve ritenersi formato il giudica- to interno e non può essere rimessa in discussione nella pre- sente sede. Fatta questa premessa, e dovendo di conseguenza esaminarsi (in virtù del richiamato giudicato interno) le censure di cui al ricorso sulla base del principio di diritto (erroneo ma non più discutibile nella presente sede) per cui la responsabilità dell'ente convenuto va valutata alla stregua delle ordinarie di- sposizioni in tema di responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. (e non, invece, applicando la speciale ipotesi di imputa- zione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.), si rileva che le predette censure risultano in parte inammissibili ed in parte Ric. n. 31316/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 15 luglio 2021 — Ordinanza — Pagina 4 di 7 manifestamente infondate, come più dettagliatamente esposto di seguito. 3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione di norme di diritto (art. 132 comma 2 n. 4 in relazione all'art. 360 n. 3) difetto di motivazione - contradditorietà - illogicità». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione di norme di di- ritto - violazione di legge (art. 360 n. 3 in relazione all'art.2043 c.c. ed alla legge n. 157/922». I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente. La ricorrente sostiene, in sostanza, di avere adeguatamente dimostrato l'elemento soggettivo della condotta colposa della Regione Campania, in rapporto causale con l'evento dannoso denunziato, condotta omissiva a suo avviso costituita dalla mancata installazione di adeguata segnaletica, di sistemi di il- luminazione e di recinzioni, onde impedire l'invasione della carreggiata stradale da parte degli animali selvatici che assu- me notoriamente presenti nella zona (Parco nazionale del Ci- lento). La decisione impugnata, che ha negato ciò, dovrebbe quindi addirittura ritenersi priva di una effettiva motivazione sul punto e, comunque, non conforme ai principi di cui all'art.2043 c.c.. In proposito, il tribunale ha in realtà rilevato che le stesse al- legazioni poste dall'attrice a sostegno della propria domanda non erano sufficientemente specifiche per consentire di affer- mare la responsabilità dell'ente convenuto, ai sensi dell'art.2043 c.c., sotto il profilo della colpa, non essendo state ade- guatamente individuate (e, comunque, provate) circostanze di fatto idonee a far sorgere l'obbligo della regione di adottare, nel luogo in cui aveva avuto luogo l'incidente, le specifiche mi- sure di protezione indicate dall'attrice stessa e che avrebbero, secondo la sua tesi, impedito lo specifico evento dannoso og- getto della controversia. Ric. n. 31316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 Sotto questo aspetto, le censure di cui al ricorso finiscono per risolversi nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione (non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, quindi, non censurabile nella presente sede) e, comunque, nella richiesta di nuova e diver- sa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della regione controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 1.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Ric. n. 31316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 15 luglio 2021
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