Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19913/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consìglìere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Roma ne ha dichiarato inammissibile l'appello, poiché mancava dell'indicazione dei motivi di impugnazione (cfr. artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.); considerato che l'unico motivo di ricorso -con il quale si assume la «nullità della notifica della sentenza di appello» e si denuncia l'omessa comunicazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza che ha definito il primo grado di giudizio, nel corso del quale il Romano è risultato detenuto per altra causa e «rinunciante a comparire» e non «libero assente», come indicato nella medesima sentenza di primo grado - è inammissibile per la dirimente considerazione che non attacca in alcun modo la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consìglìere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Roma ne ha dichiarato inammissibile l'appello, poiché mancava dell'indicazione dei motivi di impugnazione (cfr. artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.); considerato che l'unico motivo di ricorso -con il quale si assume la «nullità della notifica della sentenza di appello» e si denuncia l'omessa comunicazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza che ha definito il primo grado di giudizio, nel corso del quale il Romano è risultato detenuto per altra causa e «rinunciante a comparire» e non «libero assente», come indicato nella medesima sentenza di primo grado - è inammissibile per la dirimente considerazione che non attacca in alcun modo la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 19913/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris