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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:762
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2006 – Commissione / Italia

([OSCURATO:PERSONA]161/05)

«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Regime di controllo nel settore della pesca — Informazioni concernenti le specie e i quantitativi di pesce sbarcati — Mancata comunicazione»

1. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10)

2. Stati membri — Obblighi derivanti dal diritto comunitario — [OSCURATO:PERSONA] — Giustificazione basata sull’ordinamento interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 12) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 15, n. 4, e 18, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) – Mancata notifica delle informazioni relative alle specie e ai quantitativi di pesce catturati [OSCURATO:PERSONA] comunicando i dati di cui agli artt. 15, n. 4, e 18, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, per gli anni 1999 e 2000, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le sono imposti da tali disposizioni.

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2006 – Commissione / Italia ([OSCURATO:PERSONA]161/05) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Regime di controllo nel settore della pesca — Informazioni concernenti le specie e i quantitativi di pesce sbarcati — Mancata comunicazione» 1. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10) 2. Stati membri — Obblighi derivanti dal diritto comunitario — [OSCURATO:PERSONA] — Giustificazione basata sull’ordinamento interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 12) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 15, n. 4, e 18, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) – Mancata notifica delle informazioni relative alle specie e ai quantitativi di pesce catturati [OSCURATO:PERSONA] comunicando i dati di cui agli artt. 15, n. 4, e 18, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, per gli anni 1999 e 2000, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le sono imposti da tali disposizioni. La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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