CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 6090/24 - [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei fatti che sorreggono la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06