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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05553/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 17(-, Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata resa dalla Corte di appello di Milano in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 20193/25 del 10/4/2025) nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] - odierno ricorrente - ed altri.

Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la pronuncia di annullamento emessa a carico dell'imputato aveva dichiarato irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, limitando la ragione del rinvio al profilo riguardante l'esclusione del riconoscimento del vincolo della continuazione c.d. esterna con altra pronuncia passata in giudicato.

Considerato che la Corte di merito, con il provvedimento qui impugnato, ha riconosciuto la continuazione con la sentenza G.u.p. del Tribunale di Milano, irrevocabile il 15/4/2023, rideterminando la pena inflitta nel modo seguente: pena base anni 3 di reclusione per i fatti di cui alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano, aumentata di anni 1 di reclusione per il reato di cui al capo 1 dell'imputazione (art. 74 d.P.R. 309/90), di mesi 6 di reclusione per il reato di cui al capo 19 (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90), di mesi 6 di reclusione per il reato di cui al capo 22 (art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90).

Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; difetto di motivazione sulla dosimetria della pena e travisamento dei criteri di proporzionalità.

Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, come avvenuto nel caso in esame, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.").

Considerato che le lagnanze in tema di sproporzione della pena, anche in relazione alla posizione degli altri coimputati, si appalesano del tutto generiche.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 17(-, Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata resa dalla Corte di appello di Milano in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 20193/25 del 10/4/2025) nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] - odierno ricorrente - ed altri. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la pronuncia di annullamento emessa a carico dell'imputato aveva dichiarato irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, limitando la ragione del rinvio al profilo riguardante l'esclusione del riconoscimento del vincolo della continuazione c.d. esterna con altra pronuncia passata in giudicato. Considerato che la Corte di merito, con il provvedimento qui impugnato, ha riconosciuto la continuazione con la sentenza G.u.p. del Tribunale di Milano, irrevocabile il 15/4/2023, rideterminando la pena inflitta nel modo seguente: pena base anni 3 di reclusione per i fatti di cui alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano, aumentata di anni 1 di reclusione per il reato di cui al capo 1 dell'imputazione (art. 74 d.P.R. 309/90), di mesi 6 di reclusione per il reato di cui al capo 19 (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90), di mesi 6 di reclusione per il reato di cui al capo 22 (art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90). Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; difetto di motivazione sulla dosimetria della pena e travisamento dei criteri di proporzionalità. Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, come avvenuto nel caso in esame, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen."). Considerato che le lagnanze in tema di sproporzione della pena, anche in relazione alla posizione degli altri coimputati, si appalesano del tutto generiche. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21
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