CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21024/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale militare di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale militare di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], irrevocabilmente condannato a pena detentiva con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 13 novembre 2017. L'istanza, così come dal Tribunale militare identificata, era volta ad ottenere, tra l'altro: a) la declaratoria di non esecutività del titolo, per mancata notificazione dell'estratto contumaciale, ovvero in subordine la restituzione in termini per l'impugnazione; b) la declaratoria di nullità, derivante dall'omessa sua notificazione, del provvedimento con cui il Tribunale militare di sorveglianza aveva nel 2023 revocato, rispetto alla pena oggetto del titolo, l'affidamento in prova al servizio sociale. Il giudice dell'esecuzione osservava, in ordine ai profili di cui al punto a), che il processo si era celebrato secondo la nuova disciplina del processo in assenza, introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, e che la notificazione dell'estratto contumaciale non era pertanto dovuta, mentre alla restituzione in termini ostava, in via assorbente, il fatto che l'interessato aveva avuto conoscenza sia del procedimento (avendo richiesto copia di uno dei verbali di udienza) sia, ben prima dei trenta giorni antecedenti l'istanza, del provvedimento (essendogli stata rilasciata copia della sentenza, a riscontro della sua richiesta in data 22 febbraio 2018). Il profilo sub b) era riservato, invece, alla cognizione del medesimo Tribunale militare di sorveglianza, cui gli atti erano stati inviati. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice della cognizione erroneamente avrebbe fatto applicazione della disciplina del processo in assenza, anziché procedere secondo il rito contumaciale, la cui ultrattività, nel caso di specie, sarebbe stata sancita dalla disciplina transitoria dettata dalla legge n. 67 del 2014. L'allora imputato avrebbe avuto, dunque, diritto alla notificazione dell'estratto contumaciale. L'omesso adempimento determinava la non esecutività della sentenza di condanna. Neppure l'assenza avrebbe potuto, in ogni caso, essere legittimamente dichiarata, stante la mancanza di previa regolare notificazione della citazione a giudizio a beneficio di imputato e difensore di fiducia. La conoscenza del processo non poteva desumersi dalla richiesta di copie di atti, mai consegnati. Né l'allora difensore di fiducia aveva mai informato il suo assistito dell'intervenuta definizione della causa. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sull'eccezione di mancata notificazione dell'ordinanza del Tribunale militare di sorveglianza, concessiva dell'affidamento in prova al servizio sociale. Dalla mancata notificazione sarebbe derivata l'impossibilità di avere esatta conoscenza delle prescrizioni della misura alternativa, violate pertanto in buona fede. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al diniego della restituzione nel termine per l'impugnazione. La mancata previa notificazione della citazione a giudizio, a beneficio di imputato e difensore di fiducia, così come l'irrituale designazione del difensore di ufficio, erano fonte di nullità assoluta. Assieme alla mancata notificazione dell'estratto contumaciale, esse avevano precluso la conoscenza del procedimento e del provvedimento, legittimando appieno il rimedio azionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso solleva questioni manifestamente infondate o altrimenti improponibili. 1.1. La nuova disciplina del processo in assenza è stata giustamente applicata dal giudice militare di cognizione, ai sensi delle disposizioni di diritto intertemporale dettate dall'art. 15-bis della legge n. 67 del 2014, giacché - come è in atti incontroverso - il processo risultava pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge e l'imputato, a quella data, non era stato già dichiarato contumace (Sez. 1, n. 34911 del 27/06/2017, dep. 2018, Napoli, Rv. 273858-01; Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411- 01; Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, Tolentino, Rv. 264052-01). E' in tutta evidenza corretta, dunque, l'affermazione del giudice a quo, secondo cui la notificazione dell'estratto contumaciale non spettava all'imputato. 1.2. Trattandosi, poi, di processo legittimamente celebrato in assenza secondo la novellata normativa, le questioni inerenti la ritualità della relativa declaratoria andavano poste azionando il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen.; l'incidente di esecuzione non è strumento allo scopo confacente, né è possibile la conversione di questo secondo rimedio nel primo. Dell'incidente di esecuzione non si può neppure fare impiego per denunciare eventuali nullità processuali relative alla fase di cognizione, anche assolute, come quelle derivanti dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, ormai coperte dal giudicato (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). Le contestazioni del ricorrente, al riguardo, non possono trovare ingresso in questa sede. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità censoria. Quale che sia l'esatto tenore delle doglianze sviluppate dal condannato (se cioè il denunciato vizio di notificazione vada riferito all'ordinanza concessiva dell'affidamento in prova al servizio sociale, o a quella di revoca della misura), è di palmare evidenza che le doglianze non attengono direttamente all'esecuzione del titolo di condanna, riguardando piuttosto l'esecuzione dei consequenziali provvedimenti del giudice di sorveglianza, di cui è competente a conoscere, ai sensi dell'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. (suscettibile, in materia, di applicazione analogica: Sez. 1, n. 1063 del 19/04/1990, Carraro, Rv. 184211- 01), il giudice stesso. L'ordinanza impugnata l'ha già rilevato e il ricorrente non si confronta con tali argomentazioni. 3. Il terzo motivo è inammissibile a sua volta. 3.1. La legge n. 67 del 2014, nell'abolire il processo contumaciale, ha inciso sull'istituto della restituzione nel termine per l'impugnazione, per l'effetto non più contemplato quale rimedio di ordine generale per ovviare all'incolpevole conoscenza del processo da parte dell'imputato che non vi abbia preso parte. Nel sistema riformato soccorre infatti, in proposito, l'istituto della rescissione del giudicato. La restituzione nel termine resta applicabile, in via residuale (riconducibile a forza maggiore impeditiva, ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen.), solo nel caso - diverso da quello odierno - in cui l'incolpevole mancata partecipazione abbia riguardato non l'intero corso del giudizio, ma il solo grado di appello, in relazione a vizi che abbiano riguardato la notificazione dei relativi atti introduttivi (Sez. U, n. 280931 del 2021, Lovric, cit.; Sez. 5, n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv. 279738-01). 3.2. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha peraltro nuovamente ampliato i confini applicativi dell'istituto di cui all'art. 175 cod. proc. pen., avendo introdotto nel corpo della disposizione un inedito comma 2.1., nel quale è regolata una specifica ipotesi di restituzione nel termine riferita al processo celebrato in assenza. La nuova previsione si applica, tuttavia, alle sole sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore della novella (art. 89, comma 3, 4 51/1 d.lgs. n. 150, cit.: v. Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704-01), e quindi non si applica nel caso di specie. 3.3. Il motivo in esame è palesemente destituito di fondamento già alla luce di queste considerazioni. Solo per completezza va rilevato che, come correttamente valutato dal giudice a quo, i presupposti per la restituzione nel termine d'impugnazione sarebbero stati chiaramente mancanti nella vicenda processuale odierna, sia se riguardati nell'ottica del soppresso contumaciale, sia se riguardati in quella del processo celebrato in assenza. Ai fini della restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla modifica intervenuta con legge n. 67 del 2014, era infatti necessario che sussistessero, simultaneamente, le due condizioni della mancata conoscenza del procedimento (accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire e riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium: Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01) e della mancata conoscenza del provvedimento (accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia ad impugnare), con la conseguenza che era legittimo il rigetto della richiesta di restituzione qualora fosse emerso il difetto anche soltanto di una di tali condizioni (Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, Bartoletti, Rv. 271913-01). La restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, resta pur sempre subordinata alla prova che l'imputato assente non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e non abbia potuto proporre impugnazione tempestiva senza sua colpa. Nella specie, è incontestabile che Pandolfi avesse avuto conoscenza del processo allora in corso, durante il quale personalmente richiese copia di atti dibattimentali; così come è chiaro che l'interessato abbia acquisito, sin dal 2018, conoscenza della sentenza terminativa, oggetto, da allora, di ripetuti incidenti di esecuzione concernenti la pena sospesa e punto di riferimento di plurimi procedimenti dinanzi al tribunale di sorveglianza. 4. Il proposto ricorso deve essere così dichiarato inammissibile nel suo complesso. Alla relativa declaratoria segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il