CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13095/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uvilla, con domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 8 [OSCURATO:PERSONA], in personadell’Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giustaprocura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1939/2023,pubblicata in data 13 giugno 2023;Numero registro generale 2738/2024Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 13095/2026Data pubblicazione 07/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. Con decreto ingiuntivo il [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] inVigevano ingiungeva ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma dieuro 2.333,14, a titolo di oneri condominiali, e successivamentenotificava al debitore atto di precetto.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione chiedendo lasospensione del procedimento esecutivo in attesa della definizione dialtro procedimento (iscritto al n. 1735/2021 R.G.), pendente dinanzial Tribunale di Pavia, avente ad oggetto l’impugnazione di duedelibere assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo, edeccepiva la prescrizione del diritto azionato riguardante spesecondominiali straordinarie relative all’anno 2009.Introdotto il giudizio di merito, il Tribunale, con sentenza n.1625/2022, rigettava l’opposizione.2. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostogravame dinanzi alla Corte d’appello di Milano, che lo ha respinto,osservando che, nel caso in esame, il titolo esecutivo, costituito daldecreto ingiuntivo, era divenuto definitivo per mancata opposizione eche le questioni attinenti alla validità delle delibere dell’assembleacondominiale, che avevano approvato la ripartizione delle spese, nonpotevano trovare ingresso nel presente giudizio, ma avrebberodovuto essere fatte valere in sede di opposizione al decretoingiuntivo. Di conseguenza, non poteva ravvisarsi un rapporto dipregiudizialità tra il giudizio di opposizione all’esecuzione e quelloavente ad oggetto l’impugnazione delle delibere assembleari.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisioneNumero registro generale 2738/2024Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 13095/2026Data pubblicazione 07/05/2026d’appello, sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 in Vigevano resiste concontroricorso.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc civ., in prossimità della quale leparti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nel termine di sessanta giornidalla decisione.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, denunziando, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 295 cod. proc. civ. con riferimento e in combinato dispostocon l’art. 624 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la Corted’appello avrebbe errato nel ritenere non applicabile la sospensionenecessaria ex art. 295 cod. proc. civ., sul presupposto che nonsarebbe ravvisabile né rapporto di pregiudizialità, né pericolo dicontrasto di giudicati tra il giudizio avente ad oggetto l’impugnazionedelle delibere assembleari e quello relativo all’opposizione a decretoingiuntivo con il quale sono state azionate le somme richieste in forzadi dette delibere.2. Con il secondo motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 1137 cod. civ. con riferimento all’art. 615 cod. proc. civ. edall’art. 474 cod. proc. civ., il ricorrente contesta alla Corte d’appello dinon avere ritenuto rilevante, ai fini della decisione, la nullità del titoloesecutivo. Sostiene che tanto in primo che in secondo grado il giudicedel merito avrebbe dovuto accogliere le istanze dell’odiernoricorrente, preso atto che la nullità delle delibere assembleariNumero registro generale 2738/2024Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 13095/2026Data pubblicazione 07/05/2026costituiva fatto estintivo del titolo esecutivo opposto, da cui derivaval’insanabile inesistenza dello stesso.3. Con il terzo motivo si censura la decisione gravata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 66 disp. att. cod. proc. civ. inrelazione agli artt. 1135, 1136 e 1137 cod. civ., con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Lamenta il ricorrente che la Corte di merito, non ritenendo diaccogliere in sede di opposizione all’esecuzione le censure sulla nullitàdelle delibere, dalle quali derivava il credito azionato con il titoloesecutivo, aveva anche ritenuto di non accogliere neppure l’eccezionedi nullità delle delibere per omessa convocazione dello stessoricorrente.4. Con il quarto motivo, deducendo la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2934 cod. civ., con riferimento all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente rimprovera alla Corted’appello di non avere rilevato che al momento della notifica deldecreto ingiuntivo le pretese creditorie azionate erano giàampiamente prescritte, trattandosi di spese condominiali straordinarierisalenti all’anno 2009, soggette a prescrizione decennale, ormaidecorsa.5. Il ricorso, incorrendo nella preclusione discendentedall'inosservanza del termine di proposizione previsto dall'art. 327,primo comma, cod. proc. civ., va dichiarato inammissibile.È invero insegnamento stabilmente accolto dalla giurisprudenza diquesta Corte che, dovendo qualificarsi la proposta opposizione inguisa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (Cass.,Sez. 6 - 2, 30/09/2015, n. 19579; Cass., Sez. 6 - 3, 16/10/2014, n.21914; Cass., Sez. 2, 15/04/2011, n. 8704), «il principio sancitodall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che esclude dallasospensione dei termini processuali nel periodo feriale le causeNumero registro generale 2738/2024Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 13095/2026Data pubblicazione 07/05/2026previste dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui leopposizioni all'esecuzione, è applicabile anche al ricorso percassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e adogni sua fase processuale, dovendosi, conseguentemente, rilevared'ufficio la tardività del ricorso e la sua inammissibilità» (Cass., Sez.3, 8/04/2014, n. 8137; Cass., Sez. 6 - 3 11/01/2012, n. 171; Cass.,Sez. 3, 2/03/2010, n. 4942).Posto, allora, che nella specie l'impugnata sentenza è statapubblicata il 13 giugno 2023 e che essa non è stata notificata, mentreil ricorso a questa Corte risulta essere stato notificato il 15 gennaio2014, ancorché nella specie il termine utile di notificazione venisse ascadenza il 13 dicembre 2023, ne discende, per l'effetto, la suatardività, per essere la notifica intervenuta oltre il termine semestraledi cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ.Il ricorso è, pertanto, inammissibile e tanto deve essere rilevatod’ufficio (tra le moltissime: Cass. 11/04/2019, n. 10212).6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 2738/2024Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 13095/2026Data pubblicazione 07/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 18 marzo 2026IL PRESIDENTE