Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:T:1998:190
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998B0043 - IT
Avis juridique important
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61998B0043
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 14 agosto 1998. - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) NV contro Consiglio dell'Unione europea. - Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare - Decisioni 91/482/CEE e 97/803/CE - Procedimento d'urgenza - Intervento - Urgenza - Assenza. - [OSCURATO:PERSONA]43/98 R.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-03055
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Valutazione in presenza di un potere discrezionale dell'istituzione comunitaria - Danno economico
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 104, n. 2)
[OSCURATO:PERSONA] carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile. La parte che chiede la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata è tenuta a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili.
Trattandosi dell'introduzione, nell'ambito del regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare, di contingenti tariffari per l'importazione di taluni prodotti agricoli in esenzione dai dazi doganli, il giudice dei provvedimenti urgenti, salvo in una situazione d'urgenza manifesta, non può, senza rischiare di pregiudicare il potere discrezionale della Commissione, sostituire la sua valutazione a quella di questa istituzione per quanto riguarda la scelta del provvedimento più adeguato per prevenire perturbazioni sul mercato comunitario dei prodotti di cui trattasi. Ne deriva che la domanda può essere accolta solo se l'urgenza dei provvedimenti richiesti sembra incontestabile.
Un danno di carattere puramente pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che esso può costituire oggetto di una compensazione finanziaria successiva, in quanto l'esistenza di circostanze eccezionali può essere constatata quando risulta che, in assenza del provvedimento provvisorio richiesto, l'interessato rischia di essere posto in una situazione che può mettere in pericolo la sua stessa esistenza o modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato.