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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 1958

Cassazione n. 47358/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1958, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 1/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con ricalcolo della pena e il rigetto nel resto del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 20/01/2020, la Corte di appello di Torino confermò la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 28/10/2013 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 4 anni e 9 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 99, quarto comma, 110 cod. pen., 223, 216, prima 3-- parte, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commessi in Torino il 22/04/2004.

1.1. Con sentenza in data 9/09/2021, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta pronuncia con rinvio al Giudice di merito in relazione alla qualifica di amministratore di fatto della società fallita, riconosciuta, senza spiegarne le ragioni, a partire dall'attività di procacciamento d'affari svolta da Ameno, tenuto conto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è la qualifica formale ricoperta in seno all'organizzazione dell'ente a rivelare che l'agente è amministratore di fatto di una società, quanto il contenuto delle funzioni concretamente svolte in maniera continuativa e l'incidenza che queste assumono - sempre in concreto - nell'indirizzo della gestione.

1.2. Con sentenza in data 1/12/2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa la aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alla residua aggravante, ha rideterminato la pena inflitta per i fatti per cui si procede in 1 anno, 6 mesi e 10 giorni di reclusione; e riconosciuta la continuazione tra essi e quelli, ritenuti più gravi, oggetto della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 17/10/2007, ha applicato la pena complessiva di 4 anni e i mese di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Ameno per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223, 216 r.d. n. 267 del 1942, 2639 cod. civ., 27 Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla attribuzione della qualifica di amministratore di fatto riconosciuta all'imputato presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

La sentenza impugnata avrebbe individuato, quali indici rivelatori di tale qualità, una serie di circostanze che non troverebbero riscontro negli elementi di prova raccolti.

2.1.1. Così, per quanto riguarda la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto, la Corte citerebbe la relazione ex art. 33, legge fall. del curatore, il quale avrebbe rinvenuto tra gli atti societari una memoria da cui sarebbe emerso che Crivellin aveva assunto tale carica su indicazione di Ameno e di Melodoro, i quali gli avrebbero proposto di costituire una nuova società e di assumere la carica di amministratore unico.

In realtà, da tale memoria emergerebbe come Crivellin avesse indicato nella Melodoro la vera 2 I' amministratrice, in linea con quanto da lui affermato al curatore fallimentare e riportato a pag. 9 della relazione fallimentare, ovvero che della contabilità si occupasse il socio non amministratore [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della Me/odoro Montaggi S.r.l.

D'altro canto, essendo Ameno socio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe stato normale che egli partecipasse della decisione di nominare gli amministratori.

Né sarebbe provato che Ameno avesse indicato Crivellin quale amministratore apparente, né che egli avesse mantenuto la gestione della società, non avendo Crivellin chiarito che cosa, in concreto, facesse Ameno, al di là dell'acquisizione della clientela; ed essendo chiaro che Crivellin intendesse spostare la responsabilità sugli altri soci.

2.1.2. Inoltre, la Corte affermerebbe, senza alcuna prova, che Ameno avesse «gestito in modo esclusivo l'attività commerciale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.».

In realtà, egli si sarebbe limitato a reperire lavori nei cantieri, senza esclusione di altri.

Quanto, poi, all'affermazione che la gestione commerciale «essendo una piccola società, integrava di fatto la direzione di tutta la parte produttiva», essa sarebbe smentita dal fatto che l'impresa svolgeva attività in diversi ambiti: reperire i materiali, trattare con i fornitori e con i lavoratori, seguire i cantieri, mantenere la contabilità, trattare con le banche, seguire le pratiche amministrative e burocratiche per i cantieri, stilare i contratti con i clienti, etc.

Dunque per «attività produttiva» non potrebbe intendersi il mero reperimento di clienti; né potrebbe ritenersi che occuparsi di essa voglia dire «amministrare di fatto» la società.

2.1.3. Ancora: secondo la Corte territoriale, Ameno avrebbe «gestito la contabilità almeno per quanto attiene alla parte irregolare».

In realtà, come riportato a pag. 9 della relazione fallimentare, «della contabilità si occupava il socio non amministratore [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della [OSCURATO:PERSONA], moglie del socio [OSCURATO:PERSONA]», per cui non vi sarebbe alcun elemento per affermare che Ameno si occupasse della contabilità.

2.1.4. Quanto, infine, all'affermazione della Corte secondo cui Ameno avrebbe «determinato i compensi per l'amministratore formale e i soci», dagli atti sarebbe emerso che era la Melodoro a occuparsi della parte amministrativa della società e che era costei a detenere il 65% delle quote di essa.

Inoltre, i rapporti con le banche e i commercialisti sarebbero stati gestiti in maniera del tutto autonoma prima da Crivellin e poi da Melodoro.

In generale, la Corte territoriale non avrebbe indicato le prove che dimostrerebbero che Ameno avesse l'esclusiva direzione del settore commerciale, né degli ulteriori indici di gestione dell'impresa, né delle condotte di Ameno nell'indirizzo della gestione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso di occuparsi «delle banche, stipendi e pagamento fornitori» e che «...

Ameno si occupava della parte commerciale e dell'acquisizione della clientela».

Pertanto, mancherebbero i requisiti della «continuità e significatività»; e, a monte, una «apprezzabile attività gestoria», non ravvisabile nell'attività di «procacciatore d'affari» tenuta dall'imputato.

Quanto, infine, alla asserita contiguità temporale tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., essa sarebbe congetturalmente affermata a partire dalla considerazione che il fallimento può ricorrere dopo molto tempo.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 223, 216 r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta patrimoniale e documentale, sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie.

Quanto all'elemento oggettivo della bancarotta patrimoniale, la sentenza impugnata non affronterebbe il tema della eventuale partecipazione di Amerio alle condotte distrattive contestate, affermato unicamente a partire dal ruolo di amministratore di fatto attribuitogli e, dunque, sulla base di una nnera responsabilità da posizione.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, non essendo Amerio né amministratore di fatto né di diritto, egli ben poteva non conoscere lo stato di dissesto della società.

Né la Corte affronterebbe il tema dell'eventuale consapevolezza in capo all'imputato di aver apportato un contributo alla condotta dell'intraneus (Melodoro e/o Crivellin), richiesto dalla giurisprudenza in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione.

In relazione alla bancarotta documentale, Amerio non avrebbe saputo se i libri e le scritture contabili fossero tenuti in maniera regolare e completa; né avrebbe avuto motivo di dubitare della correttezza dell'operato del legale rappresentante delle società.

In ogni caso, non rientrava nei suoi compiti, compiere tali controlli, tenuto conto che, secondo la stessa Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato, si occupava della parte amministrativa, mentre l'imputato seguiva la parte commerciale e acquisiva la clientela.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2 e 69, quarto comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute rispetto alle quali osterebbe il divieto posto dalla citata disposizione codicistica.

Sul punto, si evidenzia che i fatti si sarebbero svolti il 22/04/2004, sicché dovrebbe trovare applicazione l'art. 69 cod. pen. nella formulazione antecedente alla riforma del 2005, in quanto più favorevole all'imputato.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, connma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 e 99 cod. 4 9_-- pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e della continuazione.

Quanto al primo profilo, i fatti per cui si procede risalirebbero a circa 20 anni addietro; e da allora, Ameno avrebbe mantenuto un comportamento esemplare, sicché mancherebbe, nel caso in esame, quell'esigenza di dissuadere il soggetto dalla commissione di altri delitti che costituirebbe la ratio dell'istituto.

Quanto al secondo, il ricorso deduce che non possa tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come più grave e quello oggetto dell'ulteriore giudizio, in quanto i reati in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non sarebbe possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo.

Pertanto, la reiterazione del reato da parte dell'imputato, gravato da due risalenti precedenti penali (v. certificato del casellario giudiziale), non sarebbe un indice effettivo di maggiore pericolosità sociale, né tali precedenti integrerebbero le caratteristiche della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione con i reati oggetto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 17/10/2007, che aveva condannato Ameno a 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione.

Mentre con la sentenza del 28/10/2013 il Tribunale di Torino aveva ritenuto più grave il reato oggetto del presente procedimento, applicando un aumento di 9 mesi di reclusione per i fatti di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 17/10/2007, a seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte, la sentenza qui impugnata, riconosciuto come reato più grave quello di cui alla seconda sentenza, avrebbe aumentato la pena per i fatti oggetto del presente procedimento di 1 anno, 6 mesi e 10 giorni di reclusione.

E tuttavia, in contrasto con il principio sancito dall'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., la Corte avrebbe disposto, per il reato satellite oggetto di questo procedimento, un aumento di quasi il doppio di quello in origine disposto per i reati oggetto dell'altra sentenza.

Inoltre, l'aumento di 1 anno, 6 mesi e 10 giorni di reclusione disposto per la vicenda odierna sarebbe irragionevole, atteso che rispetto al fatto giudicato con la sentenza del 17/10/2007 era stata applicata la pena di 1 anno, 8 mesi e 20 giorni.

Infine, applicando un aumento per la continuazione maggiore di quello operato dal primo Giudice, la sentenza avrebbe introdotto un trattamento deteriore per l'imputato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. La sentenza di annullamento pronunciata dalla Quinta Sezione di questa Corte aveva devoluto al Giudice del rinvio l'accertamento del ruolo esercitato da Ameno all'interno della Cr/ve//in Montaggi S.r.l. e, in particolare, se egli vi avesse svolto quello di amministratore di fatto.

Sul punto va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223, legge fall. vanno individuati non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta, quanto sulla base delle concrete funzioni esercitate e, dunque, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale (cfr. Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 03; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273 - 01; Sez. 5, n. 19145 del 13/04/2006, Binda, Rv. 234428 - 01).

A questo consolidato principio si è uniformata, nel caso in esame, la Corte di appello, la quale ha, innanzitutto, compiuto una ricostruzione delle vicende che hanno riguardato la [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., dalle quali è emerso univocamente come, al di là del ruolo formale rivestito da Crivellin, i compiti gestori fossero svolti precipuamente da Ameno e dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA].

In questa prospettiva, la sentenza di appello ha ricordato come Ameno avesse riportato, fin dal 1997, tre condanne irrevocabili per bancarotta fraudolenta, con applicazione della pena accessoria dell'interdizione da uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di 10 anni; e come, per tale motivo, egli non potesse assumere la qualità di amministratore di diritto di società, ragione per la quale egli aveva svolto, di fatto, funzioni gestorie nell'ambito della Me/odoro Montaggi S.r.I., di cui la moglie era amministratore di diritto; qualità riconosciutagli dalla sentenza di «patteggiamento allargato» emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino il 17/10/2007 (irrevocabile il 18/01/2008).

Tale società - a sua volta chiaramente collegata all'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] - aveva lo stesso oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA], la sua compagine societaria era composta da Melodoro e Ameno, mentre la sede legale e l'ufficio si trovavano, rispettivamente, in Chivasso, piazza Garibaldi n. 6 e in Cavagnolo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6.

Detta società aveva rapporti di lavoro con l'impresa individuale di carpenteria di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che nel settembre 2001 Amerio e Melodoro gli avevano proposto di costituire una nuova società che avrebbe consentito di abbassare i costi gestionali e di assumere la carica di amministratore unico, benché egli non avesse alcuna competenza in tema di gestione societaria.

Per tale ragione, il 10/10/2001 era stata costituita la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con sede in Cavagnolo via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 e oggetto sociale la progettazione e realizzazione di lavori industriali civili, costruzione e montaggio di opere di carpenteria.

La compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA] era composta da [OSCURATO:PERSONA] che deteneva il 65% delle quote societarie, [OSCURATO:PERSONA] che deteneva il 5 % e [OSCURATO:PERSONA] che deteneva il 3 3 % e che l'amministratore unico era [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, la nuova società aveva in comune con la precedente l'oggetto sociale e l'attività concretamente svolta (consistita nell'assemblaggio di strutture metalliche di capannoni e di macchinari), la composizione soggettiva, ma anche il luogo della sede sociale, posto che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva un ufficio/magazzino in Cavagnolo via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, ove erano indicati la sede sociale e il magazzino della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., che dal 19/05/2003 aveva compiuto il momentaneo trasferimento della sede sociale e del magazzino in Chivasso, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

E a riprova di una sostanziale confusione tra le due società, la Corte ha evidenziato il rinvenimento tra le fatture in carico alla fallita quella emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il «noleggio vs [OSCURATO:PERSONA] 691», nonché la fattura emessa da Origlia per riparazioni eseguite sulla medesima autogru, a dimostrazione dell'esecuzione di riparazioni sull'autogru di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a spese della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

Il travaso di attività e di beni dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stato, inoltre, confermato dalle dichiarazioni rese da Crivellin al curatore e dalla memoria a firma dello stesso Crivellin rinvenuta casualmente dal curatore tra le scritture contabili consegnate alla curatela e redatta tempo prima dell'inizio della procedura fallimentare al fine di chiedere un parere legale a un avvocato in considerazione delle difficoltà che Crivellin incontrava nei rapporti con Melodoro e Amerio.

Inoltre, dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva cessato l'attività in concomitanza con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., che aveva proseguito, con evidente contiguità temporale tra esse, quella della prima società, di tal che, nella sostanza, i coniugi Amerio/Melodoro avevano continuato a svolgere la loro attività grazie alla nuova società, senza assumere in seno a quest'ultima cariche sociali, ma detenendo la maggioranza delle quote e occupandosi, di fatto, la Melodoro della parte amministrativa, mentre l'imputato seguiva la parte commerciale e acquisiva la clientela.

A conferma di tale ruolo gestorio la sentenza ha ricordato il rinvenimento da parte della Guardia di Finanza - [OSCURATO:PERSONA], presso il maneggio [OSCURATO:PERSONA] di Cigliano, nella disponibilità di Ameno, della documentazione extracontabile della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., attestante, per il periodo ottobre-dicembre 2001 e per il periodo gennaio-marzo 2002, il pagamento di alcuni compensi in nero a favore dei due coniugi, mancanti per il 2001 con riferimento a Crivellin, a riprova del carattere gestorio della partecipazione di Ameno e Melodoro e del ruolo subordinato di Crivellin, che avrebbe dovuto percepire «emolumenti» ben maggiori dei soci per il ruolo formale rivestito; nonché le dichiarazioni di Crivellin, il quale ha riferito che: egli si era occupato unicamente di seguire i cantieri in varie parti di Italia e all'estero, mentre «la gestione della ditta era in carico della signora [OSCURATO:PERSONA] e del suo coniuge [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. doc. cit.); in più occasioni erano state fatturate a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. spese per lavori in favore di Me/odoro Montaggi S.r.l. ; alcuni cespiti erano passati dall'una all'altra società e dall'ultima distratti non essendo pervenuti alla curatela cespiti per 55.948,18 euro.

E rilevante significato è stato annesso dalle sentenze di merito alle dichiarazioni di Chelmus, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ha descritto l'attività di Crivellin come quella di un mero esecutore materiale degli appalti, non indicando certo con tale espressione un atto di gestione della società; nonché di Nardi, il quale ha riferito di avere avuto rapporti commerciali con la fallita, di avere sempre e solo parlato con Ameno e di non sapere chi fosse Crivellin.

E che quest'ultimo non fosse il reale dominus della società fallita è stato confermato dalla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 15/04/2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta per il ruolo di amministratore di fatto svolto nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

Sulla base di quanto riportato, le sentenze hanno, dunque, adeguatamente motivato in ordine al ruolo di amministratore di fatto svolto dall'imputato nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

E ciò sia perché egli si occupava della parte commerciale e dell'acquisizione della clientela, le quali, nell'ambito di una società di dimensioni ridotte, rappresentavano un ambito essenziale dell'attività di direzione della società, realizzando le scelte sugli impegni di spesa e "la determinazione, attraverso la predisposizione di fatture e preventivi, dei ricavi della società"; sia perché egli provvedeva a distribuire compensi in nero per l'amministratore formale e i soci; sia perché aveva di fatto individuato l'amministratore di diritto che doveva apparire al suo posto e al posto della moglie.

2.2. Dalle considerazioni che precedono emerge nitidamente il carattere aspecifico delle censure difensive, che si appuntano soltanto su taluno degli indicatori individuati dalla sentenza impugnata, omettendo di collocarli nel complessivo contesto più sopra delineato e offrendone, pertanto, una rappresentazione parcellizzata e anodina; e, soprattutto, dimenticando di prendere in esame taluno di essi, cui invece la Corte di appello ha annesso un pregnante significato indiziario, come nel caso della documentazione extracontabile rinvenuta nel maneggio dell'imputato e della prova di prelievi in nero dalla cassa della società dal medesimo effettuati.

Ciò che, conseguentemente, impone di qualificare le relative doglianze come inammissibili.

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2.3. Ad analogo epilogo deve pervenirsi relativamente alle censure sVbItefiTT----- ordine alla mancata dimostrazione della riferibilità delle attività distrattive all'odierno imputato.

Sul punto, la sentenza impugnata ha, infatti, evidenziato come queste ultime non fossero state contestate dalla difesa, se non con riferimento al ruolo gestorio, il quale, una volta ascritto a [OSCURATO:PERSONA], consentono di affermarne agevolmente la responsabilità per i fatti contestatigli ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.

Quanto, poi, alla bancarotta documentale contestata in imputazione, la sentenza impugnata ha evidenziato come la documentazione contabile fosse tenuta in guisa tale da non consentire una corretta ricostruzione del patrimonio, avuto riguardo al mancato rinvenimento di parte di essa e, per converso, al reperimento di documentazione extracontabile nella disponibilità di Ameno.

Su tale base, pertanto, la sentenza ha logicamente concluso che egli abbia concorso a tenere la documentazione contabile in maniera tale da non consentire una corretta rappresentazione delle condizioni economiche della società fallita e che, dunque, egli abbia pienamente concorso a integrare la fattispecie contestatagli.

2.4. Quanto, infine, all'elemento soggettivo, le critiche difensive si fondano, essenzialmente, sulla ritenuta estraneità dell'imputato all'attività gestoria, che una volta, invece, riconosciuta nel giudizio rescissorio, impone di ricondurre le attività distrattive e le gravissime irregolarità documentali alla sfera di volontà dell'amministratore di fatto.

Le doglianze sul punto sono, dunque, inammissibili in quanto aspecifiche, non confrontandosi con quanto ritenuto dalla sentenza di appello.

3. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

Per quanto concerne il primo profilo dedotto, concernente la configurabilità della recidiva, deve rilevarsi che secondo quanto si evince dalla sentenza rescindente, la questione relativa, già dedotta con il primo ricorso per cassazione, era stata dichiarata inammissibile.

Ciò che, ovviamente, non ne consente la riproposizione in questa sede.

Quanto alla possibilità di tenere conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza ormai passata in giudicato, valutato come più grave, e il reato oggetto dell'ulteriore giudizio, la tesi difensiva, che trova isolato riscontro in un risalente precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, dep. 2011, Melfitano, Rv. 249255 - 01), non appare condivisibile.

Merita, infatti, di essere preferita l'opposta opinione, accolta dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (Sez.

U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543 - 01; Sez. 1, n. 19544 del 2/04/2004, Vecci, Rv. 227981 - 01; Sez. 1, n. 14937 del 13/03/2008, Caradonna, Rv. 240144 - 01; Sez. 6, n. 19541 del 24/11/2011, dep. 2012, Bisesi, Rv. 252847 - 01; Sez. 4, n. 37759 del 21/06/2013, Lopreste, Rv. 256212 - 01; Sez. 5, n. 41881 del 2/07/2013, Marrella, Rv. 256712 - 01; Sez. 2, n. 18317 del 22/04/2016, Plaia, Rv. 266695 - 01; Sez. 4, n. 49658 del 30/09/2014, Paternesi, Rv. 261169 - 01; Sez. 2, n. 19477 del 20/04/2016, Calise, Rv. 266522 - 01; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso, Rv. 271624 - 01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01).

Non può, infatti, condividersi l'affermazione, sottesa al primo indirizzo, secondo cui in caso di riconoscimento della continuazione tra una pluralità di episodi questi ultimi costituirebbero frammenti di un'unica condotta illecita, privi di autonomia, atteso che l'istituto in parola realizza, in realtà, una mera fictio juris con finalità di temperamento del trattamento penale dell'agente, determinante solo quoad poenam (Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, Dedej, Rv. 281172 - 01; Sez. 3, n. 43239 del 4/05/2016, G., Rv. 267927 - 01; Sez. 3, n. 19018 del 22/03/2001, Esposito, Rv. 219101 - 01).

Pertanto, laddove le condotte realizzate abbiano dato origine a diverse sentenza di condanna penale per delitti, la recidiva non deve essere considerata in via di principio esclusa dal fatto che tali condotte siano state considerate esecutive di un unico disegno criminoso, posto che, come detto, alla unicità dell'originario disegno si associa una pluralità di condotte criminose attuative di esso, di tal che queste possono, sulla base del prudente apprezzamento del giudice del merito, costituire efficace espressione della sua accentuata pericolosità criminale.

Infatti, la aggravante di cui all'art. 99 cod. pen. tende a sanzionare in maniera più incisiva chi, essendo già pregiudicato per un delitto ed avendo commesso un nuovo reato, abbia in tal modo dimostrato un rafforzamento della volontà criminosa e, di conseguenza, la propria maggiore pericolosità; mentre la continuazione riguarda solo la unitarietà del trattamento sanzionatorio che, in deroga al principio generale del cumulo materiale, consente - con finalità di contenimento della asprezza degli effetti del menzionato principio generale - di mitigare, attraverso il particolare meccanismo di cui all'art. 81, commi primo, terzo e quarto, cod. pen., la entità della pena, unitariamente computata per tutti i singoli reati ricompresi nell'originario disegno criminoso (così Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01).

4. Fondato è, invece, il terzo motivo.La Corte di appello ha ritenuto che le attenuanti generiche non potessero essere sottoposte a bilanciamento con la recidiva reiterata in virtù della previsione contenuta nel comma quarto dell'art. 69 cod. pen.

Tuttavia, tale limitazione al giudizio di bilanciamento è stata introdotta dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251; e considerata la sua natura pacificamente sostanziale non può essere applicata, in quanto norma sfavorevole, a fatti commessi, come nel caso che occupa, nel 2004, secondo la previsione generale dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., a mente del quale se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Sul punto, deve pertanto procedersi all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

5. Il quinto motivo non è da accogliere.

Va premesso che con la sentenza di primo grado, il Tribunale ha ritenuto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e i reati accertati con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 17/10/2007, che aveva a sua volta unificato i reati oggetto di precedenti condanne ed aveva inflitto la pena complessiva di 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione.

Nel frangente, il primo Giudice aveva ritenuto più grave il delitto oggetto del presente procedimento e aveva, per esso, fissato la pena base in 3 anni di reclusione, aumentata a 4 anni per la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; ed aveva, inoltre, disposto l'ulteriore aumento di 9 mesi di reclusione in relazione ai fatti ritenuti in continuazione oggetto dell'altra sentenza, giungendo alla pena finale di 4 anni e 9 mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, invece, una volta esclusa l'aggravante del comma primo dell'art. 219, legge fall., ha ritenuto che il reato più grave fosse quello accertato con la sentenza del 2007; sicché alla pena già inflitta con tale pronuncia ha aggiunto, per i reati oggetto del presente procedimento, quella di 1 anno, 6 mesi e 10 giorni di reclusione, determinata a titolo di aumento per la continuazione.

Diversamente da quanto opinato dalla difesa, una volta esclusa l'aggravante ed avendo compiuto una nuova valutazione in ordine alla individuazione della violazione più grave, la operazione descritta deve ritenersi del tutto legittima, alla luce del principio affermato in giurisprudenza secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01).

Tuttavia, per effetto dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al profilo della recidiva, il giudizio concernente la individuazione della violazione più grave deve essere nuovamente compiuto, non essendo certamente indifferente, a tali fini, stabilire se la predetta aggravante sia destinata ad essere ritenuta prevalente o meno sulle riconosciute attenuanti generiche.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente al terzo motivo di impugnazione relativo al giudizio di bilanciamento della recidiva con le attenuanti generiche, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato, V..rif1f1L5' fatta salva TAreresità di procedere, all'esito del giudizio di bilanciamento, a una nuova valutazione in ordine alla individuazione della violazione più grave tra i vari delitti ritenuti in continuazione ai fini dell'apprezzamento sull'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1958, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 1/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con ricalcolo della pena e il rigetto nel resto del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 20/01/2020, la Corte di appello di Torino confermò la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 28/10/2013 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 4 anni e 9 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 99, quarto comma, 110 cod. pen., 223, 216, prima 3-- parte, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commessi in Torino il 22/04/2004. 1.1. Con sentenza in data 9/09/2021, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta pronuncia con rinvio al Giudice di merito in relazione alla qualifica di amministratore di fatto della società fallita, riconosciuta, senza spiegarne le ragioni, a partire dall'attività di procacciamento d'affari svolta da Ameno, tenuto conto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è la qualifica formale ricoperta in seno all'organizzazione dell'ente a rivelare che l'agente è amministratore di fatto di una società, quanto il contenuto delle funzioni concretamente svolte in maniera continuativa e l'incidenza che queste assumono - sempre in concreto - nell'indirizzo della gestione. 1.2. Con sentenza in data 1/12/2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa la aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alla residua aggravante, ha rideterminato la pena inflitta per i fatti per cui si procede in 1 anno, 6 mesi e 10 giorni di reclusione; e riconosciuta la continuazione tra essi e quelli, ritenuti più gravi, oggetto della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 17/10/2007, ha applicato la pena complessiva di 4 anni e i mese di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Ameno per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223, 216 r.d. n. 267 del 1942, 2639 cod. civ., 27 Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla attribuzione della qualifica di amministratore di fatto riconosciuta all'imputato presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. La sentenza impugnata avrebbe individuato, quali indici rivelatori di tale qualità, una serie di circostanze che non troverebbero riscontro negli elementi di prova raccolti. 2.1.1. Così, per quanto riguarda la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto, la Corte citerebbe la relazione ex art. 33, legge fall. del curatore, il quale avrebbe rinvenuto tra gli atti societari una memoria da cui sarebbe emerso che Crivellin aveva assunto tale carica su indicazione di Ameno e di Melodoro, i quali gli avrebbero proposto di costituire una nuova società e di assumere la carica di amministratore unico. In realtà, da tale memoria emergerebbe come Crivellin avesse indicato nella Melodoro la vera 2 I' amministratrice, in linea con quanto da lui affermato al curatore fallimentare e riportato a pag. 9 della relazione fallimentare, ovvero che della contabilità si occupasse il socio non amministratore [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della Me/odoro Montaggi S.r.l. D'altro canto, essendo Ameno socio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe stato normale che egli partecipasse della decisione di nominare gli amministratori. Né sarebbe provato che Ameno avesse indicato Crivellin quale amministratore apparente, né che egli avesse mantenuto la gestione della società, non avendo Crivellin chiarito che cosa, in concreto, facesse Ameno, al di là dell'acquisizione della clientela; ed essendo chiaro che Crivellin intendesse spostare la responsabilità sugli altri soci. 2.1.2. Inoltre, la Corte affermerebbe, senza alcuna prova, che Ameno avesse «gestito in modo esclusivo l'attività commerciale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.». In realtà, egli si sarebbe limitato a reperire lavori nei cantieri, senza esclusione di altri. Quanto, poi, all'affermazione che la gestione commerciale «essendo una piccola società, integrava di fatto la direzione di tutta la parte produttiva», essa sarebbe smentita dal fatto che l'impresa svolgeva attività in diversi ambiti: reperire i materiali, trattare con i fornitori e con i lavoratori, seguire i cantieri, mantenere la contabilità, trattare con le banche, seguire le pratiche amministrative e burocratiche per i cantieri, stilare i contratti con i clienti, etc. Dunque per «attività produttiva» non potrebbe intendersi il mero reperimento di clienti; né potrebbe ritenersi che occuparsi di essa voglia dire «amministrare di fatto» la società. 2.1.3. Ancora: secondo la Corte territoriale, Ameno avrebbe «gestito la contabilità almeno per quanto attiene alla parte irregolare». In realtà, come riportato a pag. 9 della relazione fallimentare, «della contabilità si occupava il socio non amministratore [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della [OSCURATO:PERSONA], moglie del socio [OSCURATO:PERSONA]», per cui non vi sarebbe alcun elemento per affermare che Ameno si occupasse della contabilità. 2.1.4. Quanto, infine, all'affermazione della Corte secondo cui Ameno avrebbe «determinato i compensi per l'amministratore formale e i soci», dagli atti sarebbe emerso che era la Melodoro a occuparsi della parte amministrativa della società e che era costei a detenere il 65% delle quote di essa. Inoltre, i rapporti con le banche e i commercialisti sarebbero stati gestiti in maniera del tutto autonoma prima da Crivellin e poi da Melodoro. In generale, la Corte territoriale non avrebbe indicato le prove che dimostrerebbero che Ameno avesse l'esclusiva direzione del settore commerciale, né degli ulteriori indici di gestione dell'impresa, né delle condotte di Ameno nell'indirizzo della gestione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso di occuparsi «delle banche, stipendi e pagamento fornitori» e che «... Ameno si occupava della parte commerciale e dell'acquisizione della clientela». Pertanto, mancherebbero i requisiti della «continuità e significatività»; e, a monte, una «apprezzabile attività gestoria», non ravvisabile nell'attività di «procacciatore d'affari» tenuta dall'imputato. Quanto, infine, alla asserita contiguità temporale tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., essa sarebbe congetturalmente affermata a partire dalla considerazione che il fallimento può ricorrere dopo molto tempo. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 223, 216 r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta patrimoniale e documentale, sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie. Quanto all'elemento oggettivo della bancarotta patrimoniale, la sentenza impugnata non affronterebbe il tema della eventuale partecipazione di Amerio alle condotte distrattive contestate, affermato unicamente a partire dal ruolo di amministratore di fatto attribuitogli e, dunque, sulla base di una nnera responsabilità da posizione. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, non essendo Amerio né amministratore di fatto né di diritto, egli ben poteva non conoscere lo stato di dissesto della società. Né la Corte affronterebbe il tema dell'eventuale consapevolezza in capo all'imputato di aver apportato un contributo alla condotta dell'intraneus (Melodoro e/o Crivellin), richiesto dalla giurisprudenza in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione. In relazione alla bancarotta documentale, Amerio non avrebbe saputo se i libri e le scritture contabili fossero tenuti in maniera regolare e completa; né avrebbe avuto motivo di dubitare della correttezza dell'operato del legale rappresentante delle società. In ogni caso, non rientrava nei suoi compiti, compiere tali controlli, tenuto conto che, secondo la stessa Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato, si occupava della parte amministrativa, mentre l'imputato seguiva la parte commerciale e acquisiva la clientela. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2 e 69, quarto comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute rispetto alle quali osterebbe il divieto posto dalla citata disposizione codicistica. Sul punto, si evidenzia che i fatti si sarebbero svolti il 22/04/2004, sicché dovrebbe trovare applicazione l'art. 69 cod. pen. nella formulazione antecedente alla riforma del 2005, in quanto più favorevole all'imputato. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, connma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 e 99 cod. 4 9_-- pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e della continuazione. Quanto al primo profilo, i fatti per cui si procede risalirebbero a circa 20 anni addietro; e da allora, Ameno avrebbe mantenuto un comportamento esemplare, sicché mancherebbe, nel caso in esame, quell'esigenza di dissuadere il soggetto dalla commissione di altri delitti che costituirebbe la ratio dell'istituto. Quanto al secondo, il ricorso deduce che non possa tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come più grave e quello oggetto dell'ulteriore giudizio, in quanto i reati in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non sarebbe possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Pertanto, la reiterazione del reato da parte dell'imputato, gravato da due risalenti precedenti penali (v. certificato del casellario giudiziale), non sarebbe un indice effettivo di maggiore pericolosità sociale, né tali precedenti integrerebbero le caratteristiche della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione con i reati oggetto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 17/10/2007, che aveva condannato Ameno a 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione. Mentre con la sentenza del 28/10/2013 il Tribunale di Torino aveva ritenuto più grave il reato oggetto del presente procedimento, applicando un aumento di 9 mesi di reclusione per i fatti di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 17/10/2007, a seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte, la sentenza qui impugnata, riconosciuto come reato più grave quello di cui alla seconda sentenza, avrebbe aumentato la pena per i fatti oggetto del presente procedimento di 1 anno, 6 mesi e 10 giorni di reclusione. E tuttavia, in contrasto con il principio sancito dall'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., la Corte avrebbe disposto, per il reato satellite oggetto di questo procedimento, un aumento di quasi il doppio di quello in origine disposto per i reati oggetto dell'altra sentenza. Inoltre, l'aumento di 1 anno, 6 mesi e 10 giorni di reclusione disposto per la vicenda odierna sarebbe irragionevole, atteso che rispetto al fatto giudicato con la sentenza del 17/10/2007 era stata applicata la pena di 1 anno, 8 mesi e 20 giorni. Infine, applicando un aumento per la continuazione maggiore di quello operato dal primo Giudice, la sentenza avrebbe introdotto un trattamento deteriore per l'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La sentenza di annullamento pronunciata dalla Quinta Sezione di questa Corte aveva devoluto al Giudice del rinvio l'accertamento del ruolo esercitato da Ameno all'interno della Cr/ve//in Montaggi S.r.l. e, in particolare, se egli vi avesse svolto quello di amministratore di fatto. Sul punto va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223, legge fall. vanno individuati non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta, quanto sulla base delle concrete funzioni esercitate e, dunque, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale (cfr. Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 03; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273 - 01; Sez. 5, n. 19145 del 13/04/2006, Binda, Rv. 234428 - 01). A questo consolidato principio si è uniformata, nel caso in esame, la Corte di appello, la quale ha, innanzitutto, compiuto una ricostruzione delle vicende che hanno riguardato la [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., dalle quali è emerso univocamente come, al di là del ruolo formale rivestito da Crivellin, i compiti gestori fossero svolti precipuamente da Ameno e dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA]. In questa prospettiva, la sentenza di appello ha ricordato come Ameno avesse riportato, fin dal 1997, tre condanne irrevocabili per bancarotta fraudolenta, con applicazione della pena accessoria dell'interdizione da uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di 10 anni; e come, per tale motivo, egli non potesse assumere la qualità di amministratore di diritto di società, ragione per la quale egli aveva svolto, di fatto, funzioni gestorie nell'ambito della Me/odoro Montaggi S.r.I., di cui la moglie era amministratore di diritto; qualità riconosciutagli dalla sentenza di «patteggiamento allargato» emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino il 17/10/2007 (irrevocabile il 18/01/2008). Tale società - a sua volta chiaramente collegata all'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] - aveva lo stesso oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA], la sua compagine societaria era composta da Melodoro e Ameno, mentre la sede legale e l'ufficio si trovavano, rispettivamente, in Chivasso, piazza Garibaldi n. 6 e in Cavagnolo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6. Detta società aveva rapporti di lavoro con l'impresa individuale di carpenteria di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che nel settembre 2001 Amerio e Melodoro gli avevano proposto di costituire una nuova società che avrebbe consentito di abbassare i costi gestionali e di assumere la carica di amministratore unico, benché egli non avesse alcuna competenza in tema di gestione societaria. Per tale ragione, il 10/10/2001 era stata costituita la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con sede in Cavagnolo via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 e oggetto sociale la progettazione e realizzazione di lavori industriali civili, costruzione e montaggio di opere di carpenteria. La compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA] era composta da [OSCURATO:PERSONA] che deteneva il 65% delle quote societarie, [OSCURATO:PERSONA] che deteneva il 5 % e [OSCURATO:PERSONA] che deteneva il 3 3 % e che l'amministratore unico era [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, la nuova società aveva in comune con la precedente l'oggetto sociale e l'attività concretamente svolta (consistita nell'assemblaggio di strutture metalliche di capannoni e di macchinari), la composizione soggettiva, ma anche il luogo della sede sociale, posto che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva un ufficio/magazzino in Cavagnolo via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, ove erano indicati la sede sociale e il magazzino della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., che dal 19/05/2003 aveva compiuto il momentaneo trasferimento della sede sociale e del magazzino in Chivasso, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. E a riprova di una sostanziale confusione tra le due società, la Corte ha evidenziato il rinvenimento tra le fatture in carico alla fallita quella emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il «noleggio vs [OSCURATO:PERSONA] 691», nonché la fattura emessa da Origlia per riparazioni eseguite sulla medesima autogru, a dimostrazione dell'esecuzione di riparazioni sull'autogru di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a spese della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. Il travaso di attività e di beni dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stato, inoltre, confermato dalle dichiarazioni rese da Crivellin al curatore e dalla memoria a firma dello stesso Crivellin rinvenuta casualmente dal curatore tra le scritture contabili consegnate alla curatela e redatta tempo prima dell'inizio della procedura fallimentare al fine di chiedere un parere legale a un avvocato in considerazione delle difficoltà che Crivellin incontrava nei rapporti con Melodoro e Amerio. Inoltre, dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva cessato l'attività in concomitanza con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., che aveva proseguito, con evidente contiguità temporale tra esse, quella della prima società, di tal che, nella sostanza, i coniugi Amerio/Melodoro avevano continuato a svolgere la loro attività grazie alla nuova società, senza assumere in seno a quest'ultima cariche sociali, ma detenendo la maggioranza delle quote e occupandosi, di fatto, la Melodoro della parte amministrativa, mentre l'imputato seguiva la parte commerciale e acquisiva la clientela. A conferma di tale ruolo gestorio la sentenza ha ricordato il rinvenimento da parte della Guardia di Finanza - [OSCURATO:PERSONA], presso il maneggio [OSCURATO:PERSONA] di Cigliano, nella disponibilità di Ameno, della documentazione extracontabile della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., attestante, per il periodo ottobre-dicembre 2001 e per il periodo gennaio-marzo 2002, il pagamento di alcuni compensi in nero a favore dei due coniugi, mancanti per il 2001 con riferimento a Crivellin, a riprova del carattere gestorio della partecipazione di Ameno e Melodoro e del ruolo subordinato di Crivellin, che avrebbe dovuto percepire «emolumenti» ben maggiori dei soci per il ruolo formale rivestito; nonché le dichiarazioni di Crivellin, il quale ha riferito che: egli si era occupato unicamente di seguire i cantieri in varie parti di Italia e all'estero, mentre «la gestione della ditta era in carico della signora [OSCURATO:PERSONA] e del suo coniuge [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. doc. cit.); in più occasioni erano state fatturate a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. spese per lavori in favore di Me/odoro Montaggi S.r.l. ; alcuni cespiti erano passati dall'una all'altra società e dall'ultima distratti non essendo pervenuti alla curatela cespiti per 55.948,18 euro. E rilevante significato è stato annesso dalle sentenze di merito alle dichiarazioni di Chelmus, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ha descritto l'attività di Crivellin come quella di un mero esecutore materiale degli appalti, non indicando certo con tale espressione un atto di gestione della società; nonché di Nardi, il quale ha riferito di avere avuto rapporti commerciali con la fallita, di avere sempre e solo parlato con Ameno e di non sapere chi fosse Crivellin. E che quest'ultimo non fosse il reale dominus della società fallita è stato confermato dalla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 15/04/2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta per il ruolo di amministratore di fatto svolto nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. Sulla base di quanto riportato, le sentenze hanno, dunque, adeguatamente motivato in ordine al ruolo di amministratore di fatto svolto dall'imputato nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. E ciò sia perché egli si occupava della parte commerciale e dell'acquisizione della clientela, le quali, nell'ambito di una società di dimensioni ridotte, rappresentavano un ambito essenziale dell'attività di direzione della società, realizzando le scelte sugli impegni di spesa e "la determinazione, attraverso la predisposizione di fatture e preventivi, dei ricavi della società"; sia perché egli provvedeva a distribuire compensi in nero per l'amministratore formale e i soci; sia perché aveva di fatto individuato l'amministratore di diritto che doveva apparire al suo posto e al posto della moglie. 2.2. Dalle considerazioni che precedono emerge nitidamente il carattere aspecifico delle censure difensive, che si appuntano soltanto su taluno degli indicatori individuati dalla sentenza impugnata, omettendo di collocarli nel complessivo contesto più sopra delineato e offrendone, pertanto, una rappresentazione parcellizzata e anodina; e, soprattutto, dimenticando di prendere in esame taluno di essi, cui invece la Corte di appello ha annesso un pregnante significato indiziario, come nel caso della documentazione extracontabile rinvenuta nel maneggio dell'imputato e della prova di prelievi in nero dalla cassa della società dal medesimo effettuati. Ciò che, conseguentemente, impone di qualificare le relative doglianze come inammissibili. Coi, L .Ift(2,4},r9n Yv 2.3. Ad analogo epilogo deve pervenirsi relativamente alle censure sVbItefiTT----- ordine alla mancata dimostrazione della riferibilità delle attività distrattive all'odierno imputato. Sul punto, la sentenza impugnata ha, infatti, evidenziato come queste ultime non fossero state contestate dalla difesa, se non con riferimento al ruolo gestorio, il quale, una volta ascritto a [OSCURATO:PERSONA], consentono di affermarne agevolmente la responsabilità per i fatti contestatigli ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. Quanto, poi, alla bancarotta documentale contestata in imputazione, la sentenza impugnata ha evidenziato come la documentazione contabile fosse tenuta in guisa tale da non consentire una corretta ricostruzione del patrimonio, avuto riguardo al mancato rinvenimento di parte di essa e, per converso, al reperimento di documentazione extracontabile nella disponibilità di Ameno. Su tale base, pertanto, la sentenza ha logicamente concluso che egli abbia concorso a tenere la documentazione contabile in maniera tale da non consentire una corretta rappresentazione delle condizioni economiche della società fallita e che, dunque, egli abbia pienamente concorso a integrare la fattispecie contestatagli. 2.4. Quanto, infine, all'elemento soggettivo, le critiche difensive si fondano, essenzialmente, sulla ritenuta estraneità dell'imputato all'attività gestoria, che una volta, invece, riconosciuta nel giudizio rescissorio, impone di ricondurre le attività distrattive e le gravissime irregolarità documentali alla sfera di volontà dell'amministratore di fatto. Le doglianze sul punto sono, dunque, inammissibili in quanto aspecifiche, non confrontandosi con quanto ritenuto dalla sentenza di appello. 3. Il quarto motivo è parimenti inammissibile. Per quanto concerne il primo profilo dedotto, concernente la configurabilità della recidiva, deve rilevarsi che secondo quanto si evince dalla sentenza rescindente, la questione relativa, già dedotta con il primo ricorso per cassazione, era stata dichiarata inammissibile. Ciò che, ovviamente, non ne consente la riproposizione in questa sede. Quanto alla possibilità di tenere conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza ormai passata in giudicato, valutato come più grave, e il reato oggetto dell'ulteriore giudizio, la tesi difensiva, che trova isolato riscontro in un risalente precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, dep. 2011, Melfitano, Rv. 249255 - 01), non appare condivisibile. Merita, infatti, di essere preferita l'opposta opinione, accolta dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543 - 01; Sez. 1, n. 19544 del 2/04/2004, Vecci, Rv. 227981 - 01; Sez. 1, n. 14937 del 13/03/2008, Caradonna, Rv. 240144 - 01; Sez. 6, n. 19541 del 24/11/2011, dep. 2012, Bisesi, Rv. 252847 - 01; Sez. 4, n. 37759 del 21/06/2013, Lopreste, Rv. 256212 - 01; Sez. 5, n. 41881 del 2/07/2013, Marrella, Rv. 256712 - 01; Sez. 2, n. 18317 del 22/04/2016, Plaia, Rv. 266695 - 01; Sez. 4, n. 49658 del 30/09/2014, Paternesi, Rv. 261169 - 01; Sez. 2, n. 19477 del 20/04/2016, Calise, Rv. 266522 - 01; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso, Rv. 271624 - 01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01). Non può, infatti, condividersi l'affermazione, sottesa al primo indirizzo, secondo cui in caso di riconoscimento della continuazione tra una pluralità di episodi questi ultimi costituirebbero frammenti di un'unica condotta illecita, privi di autonomia, atteso che l'istituto in parola realizza, in realtà, una mera fictio juris con finalità di temperamento del trattamento penale dell'agente, determinante solo quoad poenam (Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, Dedej, Rv. 281172 - 01; Sez. 3, n. 43239 del 4/05/2016, G., Rv. 267927 - 01; Sez. 3, n. 19018 del 22/03/2001, Esposito, Rv. 219101 - 01). Pertanto, laddove le condotte realizzate abbiano dato origine a diverse sentenza di condanna penale per delitti, la recidiva non deve essere considerata in via di principio esclusa dal fatto che tali condotte siano state considerate esecutive di un unico disegno criminoso, posto che, come detto, alla unicità dell'originario disegno si associa una pluralità di condotte criminose attuative di esso, di tal che queste possono, sulla base del prudente apprezzamento del giudice del merito, costituire efficace espressione della sua accentuata pericolosità criminale. Infatti, la aggravante di cui all'art. 99 cod. pen. tende a sanzionare in maniera più incisiva chi, essendo già pregiudicato per un delitto ed avendo commesso un nuovo reato, abbia in tal modo dimostrato un rafforzamento della volontà criminosa e, di conseguenza, la propria maggiore pericolosità; mentre la continuazione riguarda solo la unitarietà del trattamento sanzionatorio che, in deroga al principio generale del cumulo materiale, consente - con finalità di contenimento della asprezza degli effetti del menzionato principio generale - di mitigare, attraverso il particolare meccanismo di cui all'art. 81, commi primo, terzo e quarto, cod. pen., la entità della pena, unitariamente computata per tutti i singoli reati ricompresi nell'originario disegno criminoso (così Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01). 4. Fondato è, invece, il terzo motivo.La Corte di appello ha ritenuto che le attenuanti generiche non potessero essere sottoposte a bilanciamento con la recidiva reiterata in virtù della previsione contenuta nel comma quarto dell'art. 69 cod. pen. Tuttavia, tale limitazione al giudizio di bilanciamento è stata introdotta dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251; e considerata la sua natura pacificamente sostanziale non può essere applicata, in quanto norma sfavorevole, a fatti commessi, come nel caso che occupa, nel 2004, secondo la previsione generale dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., a mente del quale se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Sul punto, deve pertanto procedersi all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. 5. Il quinto motivo non è da accogliere. Va premesso che con la sentenza di primo grado, il Tribunale ha ritenuto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e i reati accertati con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 17/10/2007, che aveva a sua volta unificato i reati oggetto di precedenti condanne ed aveva inflitto la pena complessiva di 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione. Nel frangente, il primo Giudice aveva ritenuto più grave il delitto oggetto del presente procedimento e aveva, per esso, fissato la pena base in 3 anni di reclusione, aumentata a 4 anni per la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; ed aveva, inoltre, disposto l'ulteriore aumento di 9 mesi di reclusione in relazione ai fatti ritenuti in continuazione oggetto dell'altra sentenza, giungendo alla pena finale di 4 anni e 9 mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, invece, una volta esclusa l'aggravante del comma primo dell'art. 219, legge fall., ha ritenuto che il reato più grave fosse quello accertato con la sentenza del 2007; sicché alla pena già inflitta con tale pronuncia ha aggiunto, per i reati oggetto del presente procedimento, quella di 1 anno, 6 mesi e 10 giorni di reclusione, determinata a titolo di aumento per la continuazione. Diversamente da quanto opinato dalla difesa, una volta esclusa l'aggravante ed avendo compiuto una nuova valutazione in ordine alla individuazione della violazione più grave, la operazione descritta deve ritenersi del tutto legittima, alla luce del principio affermato in giurisprudenza secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01). Tuttavia, per effetto dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al profilo della recidiva, il giudizio concernente la individuazione della violazione più grave deve essere nuovamente compiuto, non essendo certamente indifferente, a tali fini, stabilire se la predetta aggravante sia destinata ad essere ritenuta prevalente o meno sulle riconosciute attenuanti generiche. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente al terzo motivo di impugnazione relativo al giudizio di bilanciamento della recidiva con le attenuanti generiche, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato, V..rif1f1L5' fatta salva TAreresità di procedere, all'esito del giudizio di bilanciamento, a una nuova valutazione in ordine alla individuazione della violazione più grave tra i vari delitti ritenuti in continuazione ai fini dell'apprezzamento sull'
Sentenza Cassazione n. 47358/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris