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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 ottobre 1999

Cassazione n. 38466/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1999 avverso la ordinanza del 12/05/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 3) e 6) dell'imputazione cautelare e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 maggio 2021 il Tribunale di Roma ha parzialmente riformato l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rieti aveva, in data 15 aprile 2021, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura custodiale in relazione a plurimi delitti di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sostituendola con la diversa misura cautelare degli arresti domiciliari in una casa di cura, previa esclusione, relativamente al reato di cui al capo 34), dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. b), d.P.R. cit.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e plurimi vizi della motivazione in relazione all'erronea valutazione della gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 3), 6), 7) e 9), non avendo il Tribunale del riesame correttamente vagliato le doglianze dalla difesa prospettate sulla base dell'assenza di adeguati elementi di riscontro desumibili dal contenuto delle intercettazioni: a) riguardo al reato di cui al capo 3), la circostanza che le risultanze delle attività di captazione - relative ad una conversazione svoltasi fra l'indagato ed il presunto acquirente [OSCURATO:PERSONA] - fanno emergere l'esistenza di un debito pregresso (dell'importo di euro 300,00), ma non consentono di ricostruire con certezza l'oggetto della relativa obbligazione pecuniaria; b) riguardo al reato di cui al capo 6), la circostanza che la relativa cessione non è in realtà avvenuta, che non vi sono in atti elementi per ritenere la sussistenza di una precedente consegna e che dalle intercettazioni emergerebbe, al più, l'intenzione dell'Urbani e del Ramazzotti di acquistare da un'altra persona ([OSCURATO:PERSONA]) un quantitativo di sostanza stupefacente, laddove, secondo la formulazione del corrispondente tema d'accusa, il Banas sarebbe stato l'acquirente e i primi due i cedenti; c) riguardo ai reati di cui ai capi 7) e 9), il fatto che la sostanza acquistata dall'Urbani e dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] era in realtà sfornita di effetto drogante, tanto che essi - come emerge anche in tal caso dalle relative attività d'intercettazione - si sono accordati con il fornitore ([OSCURATO:PERSONA]) per restituirgliela, laddove per i fatti di reato oggetto delle successive contestazioni quest'ultimo appare solo quale mediatore, non come reale fornitore delle sostanze stupefacenti che ne costituiscono l'oggetto; d) che lo stesso Licocci ha dichiarato, in sede di interrogatorio, di aver acquistato la cd.

"cannabis light" e di averla rivenduta all'Urbani assieme ad altre sostanze (non stupefacenti), facendo intendere che avesse un principio attivo superiore alla soglia legale.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi in relazione all'attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, tenuto conto del fatto che le relative condotte si sono spontaneamente interrotte nel marzo del 2020, laddove l'attività di spaccio da parte degli altri indagati è proseguita quanto meno sino al mese di giugno

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 agosto 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 3) e 6) dell'imputazione cautelare e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

4. Il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte le sue conclusioni in data 27 settembre 2021, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso, sia in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per le su indicate ipotesi di reato oggetto di incolpazione provvisoria, sia in merito alla configurabilità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti in questa Sede.

2. Giova richiamare il quadro di principi delineato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), là dove hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, invero, non concerne la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez.

F, n. 347748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

Nel caso in esame si sollecita il Giudice di legittimità ad optare per una non consentita ricostruzione alternativa della vicenda cautelare sulla base delle risultanze offerte da una serie di atti d'indagine che il Tribunale, di contro, ha diversamente vagliato con argomentazioni lineari ed affatto irragionevoli (pagg. 3-5), disattendendo le, qui finanche reiterate, obiezioni difensive e partitamente richiamando per ciascuna delle ipotesi di reato ivi esaminate [capi 3), 6), 7) e 9)] le emergenze indiziarie allo stato disponibili.

Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in ordine alla ritenuta configurabilità delle esigenze cautelari, il cui apprezzamento, sotto il profilo del pericolo di recidiva, è stato dal Tribunale del riesame condotto ponendo in evidenza una serie di elementi (modalità operative di realizzazione in forma professionale dell'attività di spaccio; continuità dell'azione delittuosa per un considerevole lasso di tempo; vicinanza temporale dell'attività illecita, svolta sino alla prima metà del 2020) coerentemente ritenuti sintomatici della ricorrenza dei requisiti di attualità e concretezza del correlativo periculum libertatis.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1999 avverso la ordinanza del 12/05/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 3) e 6) dell'imputazione cautelare e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 maggio 2021 il Tribunale di Roma ha parzialmente riformato l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rieti aveva, in data 15 aprile 2021, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura custodiale in relazione a plurimi delitti di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sostituendola con la diversa misura cautelare degli arresti domiciliari in una casa di cura, previa esclusione, relativamente al reato di cui al capo 34), dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. b), d.P.R. cit. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e plurimi vizi della motivazione in relazione all'erronea valutazione della gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 3), 6), 7) e 9), non avendo il Tribunale del riesame correttamente vagliato le doglianze dalla difesa prospettate sulla base dell'assenza di adeguati elementi di riscontro desumibili dal contenuto delle intercettazioni: a) riguardo al reato di cui al capo 3), la circostanza che le risultanze delle attività di captazione - relative ad una conversazione svoltasi fra l'indagato ed il presunto acquirente [OSCURATO:PERSONA] - fanno emergere l'esistenza di un debito pregresso (dell'importo di euro 300,00), ma non consentono di ricostruire con certezza l'oggetto della relativa obbligazione pecuniaria; b) riguardo al reato di cui al capo 6), la circostanza che la relativa cessione non è in realtà avvenuta, che non vi sono in atti elementi per ritenere la sussistenza di una precedente consegna e che dalle intercettazioni emergerebbe, al più, l'intenzione dell'Urbani e del Ramazzotti di acquistare da un'altra persona ([OSCURATO:PERSONA]) un quantitativo di sostanza stupefacente, laddove, secondo la formulazione del corrispondente tema d'accusa, il Banas sarebbe stato l'acquirente e i primi due i cedenti; c) riguardo ai reati di cui ai capi 7) e 9), il fatto che la sostanza acquistata dall'Urbani e dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] era in realtà sfornita di effetto drogante, tanto che essi - come emerge anche in tal caso dalle relative attività d'intercettazione - si sono accordati con il fornitore ([OSCURATO:PERSONA]) per restituirgliela, laddove per i fatti di reato oggetto delle successive contestazioni quest'ultimo appare solo quale mediatore, non come reale fornitore delle sostanze stupefacenti che ne costituiscono l'oggetto; d) che lo stesso Licocci ha dichiarato, in sede di interrogatorio, di aver acquistato la cd. "cannabis light" e di averla rivenduta all'Urbani assieme ad altre sostanze (non stupefacenti), facendo intendere che avesse un principio attivo superiore alla soglia legale. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi in relazione all'attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, tenuto conto del fatto che le relative condotte si sono spontaneamente interrotte nel marzo del 2020, laddove l'attività di spaccio da parte degli altri indagati è proseguita quanto meno sino al mese di giugno 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 agosto 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 3) e 6) dell'imputazione cautelare e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. 4. Il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte le sue conclusioni in data 27 settembre 2021, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso, sia in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per le su indicate ipotesi di reato oggetto di incolpazione provvisoria, sia in merito alla configurabilità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti in questa Sede. 2. Giova richiamare il quadro di principi delineato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), là dove hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, invero, non concerne la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F, n. 347748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Nel caso in esame si sollecita il Giudice di legittimità ad optare per una non consentita ricostruzione alternativa della vicenda cautelare sulla base delle risultanze offerte da una serie di atti d'indagine che il Tribunale, di contro, ha diversamente vagliato con argomentazioni lineari ed affatto irragionevoli (pagg. 3-5), disattendendo le, qui finanche reiterate, obiezioni difensive e partitamente richiamando per ciascuna delle ipotesi di reato ivi esaminate [capi 3), 6), 7) e 9)] le emergenze indiziarie allo stato disponibili. Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in ordine alla ritenuta configurabilità delle esigenze cautelari, il cui apprezzamento, sotto il profilo del pericolo di recidiva, è stato dal Tribunale del riesame condotto ponendo in evidenza una serie di elementi (modalità operative di realizzazione in forma professionale dell'attività di spaccio; continuità dell'azione delittuosa per un considerevole lasso di tempo; vicinanza temporale dell'attività illecita, svolta sino alla prima metà del 2020) coerentemente ritenuti sintomatici della ricorrenza dei requisiti di attualità e concretezza del correlativo periculum libertatis. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7
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