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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 novembre 1962

Cassazione n. 36183/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18 giugno 2020 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale attribuitogli quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), dichiarata fallita il 30 aprile 2012.

In particolare al Berti è contestato di essere subentrato, con scrittura privata a titolo oneroso, ma alla quale non era seguito il pagamento di alcun corrispettivo, nel contratto di leasing immobiliare, avente prevalente finalità traslativa, concluso dalla società che sarebbe poi fallita.

Sino a quel momento la società aveva versato oltre 500.000 euro per canoni, oltre oneri accessori e spese per l'edificazione di tettoia e piscina.

A seguito della cessione del contratto, il Berti aveva proceduto al riscatto dell'immobile versando la somma di 220.882,62 euro.

2. Nell'interesse del Berti è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la Corte d'appello: a) non aveva indicato, a fronte delle evidenti difficoltà economiche della società all'epoca della cessione del contratto di leasing, quale avrebbe dovuto essere l'alternativo comportamento lecito dell'imputato, il quale aveva prima ottenuto la proroga della scadenza del contratto e poi la riduzione dell'importo della rata; b) che il mancato pagamento di una sola rata del contratto, avrebbe comportato la risoluzione del contratto, in forza della clausola n. 22, e l'obbligo, da parte della società, di restituire l'immobile e pagare una penale; c) che comunque sarebbero rimaste acquisite alla concedente le somme già versate, ferma l'obbligazione della prima di restituire l'eventuale eccedenza derivante dalla vendita dell'immobile; d) che il valore del contratto di leasing era stato probabilmente gonfiato per consentire alla società di ottenere un risparmio fiscale; e) che, se la società avesse perso la disponibilità dell'immobile, avrebbe dovuto trovare altra sede, con conseguente pagamento di un canone di locazione; f) che non è possibile attribuire all'imputato la mancata conoscenza della nullità della clausola n. 22, quale ritenuta dalla Corte territoriale; g) che, secondo la consulenza di parte del geom.

Nagliati, la somma pagata dal Berti per il riscatto era superiore al valore stimato del bene; h) che gli immobili erano difficilmente vendibili, in quanto collocati all'interno di un complesso immobiliare nel quale insistevano l'abitazione del Berti e della moglie; i) che la Corte territoriale non aveva in alcun modo motivato sulla richiesta, formulata all'udienza del 18 giugno, di disporre perizia volta a stabilire quale sarebbe stato l'equo compenso realizzabile dalla società.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza del 5 maggio 2022 si è svolta la discussione orale, a seguìto di tempestiva richiesta del difensore dell'imputato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare (v., ad es., Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01).

Ciò posto, indiscussa la natura prevalentemente traslativa del contratto di leasing del quale si discute - nel senso che il ricorso non solleva critiche rispetto a siffatta qualificazione -, si osserva che nell'atto di impugnazione si insiste assertivamente nel dedurre che la cessione del contratto dalla società poi fallita al Berti era avvenuta a titolo gratuito.

E, tuttavia, il ricorrente non illustra le ragioni per le quali critica la diversa conclusione della sentenza impugnata, secondo la quale la cessione era invece avvenuta a titolo oneroso.

Ma soprattutto non spiega per quale razionale ragione economica sarebbe dovuta avvenire a titolo gratuito - senza distrarre risorse alla società originariamente utilizzatrice - la cessione del 2 dicembre 2009 del contratto di leasing concluso nel luglio di nove anni prima, con pagamento di 30.000 euro a titolo di canone anticipato e, sino al maggio 2009 - quando il canone era stato rinegoziato del canone mensile di 6.603,75 euro.

E ciò senza dire delle spese per l'edificazione di una tettoia e di una piscina per 47.533,33 euro.

In altri termini, dalla natura traslativa del contratto e dall'esistenza di spese sostenute dalla società e destinate ad incrementare il valore del bene, discende la razionale conclusione della sottrazione di risorse priva di qualunque giustificazione.

Ne discende che infondatamente il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia indicato quale avrebbe dovuto essere l'alternativa condotta lecita che si sarebbe dovuta tenere, posto che i giudici di merito hanno chiaramente osservato che «il Berti non ha versato alcunché in favore della società».

Alle stesse conclusioni, dal punto di vista economico-giuridico, si giunge considerando gli approdi giurisprudenziali civilistici che per decenni - e non per effetto di una improvvisa svolta pretoria - hanno caratterizzato il tema della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing.

Agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, questa Corte decise, infatti, nel senso che la risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, primo comma, cod. civ. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con conseguenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi.

La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (Sez.

U, n. 65 del 07/01/1993, Rv. 480164 - 01).

Siffatto quadro ricostruttivo è rimasto invariato, per i contratti risolti anteriormente all'entrata in vigore della

I. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 138 e 139), con conseguente operatività, ai negozi di leasing traslativo, dell'art. 1526 cit. e del potere del giudice di ridurre la penale prevista ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (Sez.

U, n. 2061 del 28/01/2021, Rv. 660307 - 02, seguita dalla giurisprudenza successiva: v., ad es., (Sez. 3, n. 26531 del 30/09/2021, Rv. 663492 - 01).

Senza approfondire temi estranei alle questioni sollevate dal presente procedimento, è, in tale contesto, sufficiente osservare che nella vicenda in esame la società ha sicuramente perso il valore rappresentato dalla quota dei canoni corrispondenti al trasferimento della proprietà, ossia un valore economico che rientra nel calcolo di eccessività di una penale destinata ad alterare l'equilibrio nei rapporti dare-avere e che rappresenta la giustificazione della - infatti prevista, sia pure solo in astratto - onerosità della cessione del contratto di leasing.

Il tema della crisi di mercato e della difficile vendibilità degli immobili, in quanto posizionati all'interno di un complesso nel quale insisteva l'abitazione dell'imputato e della moglie è proposto attraverso il generico riferimento ad una consulenza di parte il cui fondamento resta nel ricorso del tutto inesplorato, con la conseguenza che non è possibile apprezzarne l'efficacia scardinante rispetto alla tenuta motivazionale della sentenza impugnata.

Il problema del rapporto tra il risparmio dei canoni di locazione che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto pagare, avendo continuato a svolgere la propria attività nei locali acquisiti infine dal Berti, e il pregiudizio sofferto dalla medesima società, rispetto a quanto inutilmente versato per l'acquisto della proprietà del bene, è posto, anch'esso, in termini generici dal ricorso: e ciò senza dire che già il confronto tra l'importo dei canoni che sarebbero stati risparmiati, secondo il calcolo della difesa al quale fa riferimento la sentenza impugnata (75.000 euro) e le mere somme versate dalla società per alcune innovazioni sopra ricordate (47.533.33 euro) rende del tutto illogica la deduzione difensiva.

E, infatti, per sostenere la congruità delle conclusioni, il ricorso, assertivamente e congetturalmente, sostiene che il valore del contratto era stato «probabilmente 'gonfiato' per consentire alla società di ottenere un risparmio fiscale», per poi giungere ad indicare un valore residuo dei beni, privo di qualunque aggancio a dati obiettivi.

Pertanto, la finale deduzione che investe il mancato svolgimento di una perizia richiesta nel corso dell'udienza di appello si inserisce in un tessuto argomentativo generico che non consente - in via assorbente - di cogliere la stessa indispensabilità dell'accertamento.

Solo per completezza (poiché lo stesso ricorso ammette che non si tratta del «punto nodale della questione»), si osserva, in relazione alla necessaria sussistenza dei profili soggettivi del reato, che la consapevolezza dello stato di crisi dell'attività imprenditoriale - da assumere, nel caso di specie, come indice della fraudolenza e della consapevolezza del concreto pericolo al quale sarebbe stato esposte le ragioni creditorie - è comprovata dal fatto che la cessione del contratto di leasing è avvenuta nel dicembre 2009, a qualche mese di distanza dalla rinegoziazione, nel maggio 2009, del canone periodico, cui il Berti, secondo quanto riconosciuto dal ricorso, si era risolto poiché la società «versava in evidenti difficoltà».

2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 giugno 2020 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale attribuitogli quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), dichiarata fallita il 30 aprile 2012. In particolare al Berti è contestato di essere subentrato, con scrittura privata a titolo oneroso, ma alla quale non era seguito il pagamento di alcun corrispettivo, nel contratto di leasing immobiliare, avente prevalente finalità traslativa, concluso dalla società che sarebbe poi fallita. Sino a quel momento la società aveva versato oltre 500.000 euro per canoni, oltre oneri accessori e spese per l'edificazione di tettoia e piscina. A seguito della cessione del contratto, il Berti aveva proceduto al riscatto dell'immobile versando la somma di 220.882,62 euro. 2. Nell'interesse del Berti è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la Corte d'appello: a) non aveva indicato, a fronte delle evidenti difficoltà economiche della società all'epoca della cessione del contratto di leasing, quale avrebbe dovuto essere l'alternativo comportamento lecito dell'imputato, il quale aveva prima ottenuto la proroga della scadenza del contratto e poi la riduzione dell'importo della rata; b) che il mancato pagamento di una sola rata del contratto, avrebbe comportato la risoluzione del contratto, in forza della clausola n. 22, e l'obbligo, da parte della società, di restituire l'immobile e pagare una penale; c) che comunque sarebbero rimaste acquisite alla concedente le somme già versate, ferma l'obbligazione della prima di restituire l'eventuale eccedenza derivante dalla vendita dell'immobile; d) che il valore del contratto di leasing era stato probabilmente gonfiato per consentire alla società di ottenere un risparmio fiscale; e) che, se la società avesse perso la disponibilità dell'immobile, avrebbe dovuto trovare altra sede, con conseguente pagamento di un canone di locazione; f) che non è possibile attribuire all'imputato la mancata conoscenza della nullità della clausola n. 22, quale ritenuta dalla Corte territoriale; g) che, secondo la consulenza di parte del geom. Nagliati, la somma pagata dal Berti per il riscatto era superiore al valore stimato del bene; h) che gli immobili erano difficilmente vendibili, in quanto collocati all'interno di un complesso immobiliare nel quale insistevano l'abitazione del Berti e della moglie; i) che la Corte territoriale non aveva in alcun modo motivato sulla richiesta, formulata all'udienza del 18 giugno, di disporre perizia volta a stabilire quale sarebbe stato l'equo compenso realizzabile dalla società. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. All'udienza del 5 maggio 2022 si è svolta la discussione orale, a seguìto di tempestiva richiesta del difensore dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare (v., ad es., Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01). Ciò posto, indiscussa la natura prevalentemente traslativa del contratto di leasing del quale si discute - nel senso che il ricorso non solleva critiche rispetto a siffatta qualificazione -, si osserva che nell'atto di impugnazione si insiste assertivamente nel dedurre che la cessione del contratto dalla società poi fallita al Berti era avvenuta a titolo gratuito. E, tuttavia, il ricorrente non illustra le ragioni per le quali critica la diversa conclusione della sentenza impugnata, secondo la quale la cessione era invece avvenuta a titolo oneroso. Ma soprattutto non spiega per quale razionale ragione economica sarebbe dovuta avvenire a titolo gratuito - senza distrarre risorse alla società originariamente utilizzatrice - la cessione del 2 dicembre 2009 del contratto di leasing concluso nel luglio di nove anni prima, con pagamento di 30.000 euro a titolo di canone anticipato e, sino al maggio 2009 - quando il canone era stato rinegoziato del canone mensile di 6.603,75 euro. E ciò senza dire delle spese per l'edificazione di una tettoia e di una piscina per 47.533,33 euro. In altri termini, dalla natura traslativa del contratto e dall'esistenza di spese sostenute dalla società e destinate ad incrementare il valore del bene, discende la razionale conclusione della sottrazione di risorse priva di qualunque giustificazione. Ne discende che infondatamente il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia indicato quale avrebbe dovuto essere l'alternativa condotta lecita che si sarebbe dovuta tenere, posto che i giudici di merito hanno chiaramente osservato che «il Berti non ha versato alcunché in favore della società». Alle stesse conclusioni, dal punto di vista economico-giuridico, si giunge considerando gli approdi giurisprudenziali civilistici che per decenni - e non per effetto di una improvvisa svolta pretoria - hanno caratterizzato il tema della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing. Agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, questa Corte decise, infatti, nel senso che la risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, primo comma, cod. civ. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con conseguenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (Sez. U, n. 65 del 07/01/1993, Rv. 480164 - 01). Siffatto quadro ricostruttivo è rimasto invariato, per i contratti risolti anteriormente all'entrata in vigore della I. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 138 e 139), con conseguente operatività, ai negozi di leasing traslativo, dell'art. 1526 cit. e del potere del giudice di ridurre la penale prevista ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (Sez. U, n. 2061 del 28/01/2021, Rv. 660307 - 02, seguita dalla giurisprudenza successiva: v., ad es., (Sez. 3, n. 26531 del 30/09/2021, Rv. 663492 - 01). Senza approfondire temi estranei alle questioni sollevate dal presente procedimento, è, in tale contesto, sufficiente osservare che nella vicenda in esame la società ha sicuramente perso il valore rappresentato dalla quota dei canoni corrispondenti al trasferimento della proprietà, ossia un valore economico che rientra nel calcolo di eccessività di una penale destinata ad alterare l'equilibrio nei rapporti dare-avere e che rappresenta la giustificazione della - infatti prevista, sia pure solo in astratto - onerosità della cessione del contratto di leasing. Il tema della crisi di mercato e della difficile vendibilità degli immobili, in quanto posizionati all'interno di un complesso nel quale insisteva l'abitazione dell'imputato e della moglie è proposto attraverso il generico riferimento ad una consulenza di parte il cui fondamento resta nel ricorso del tutto inesplorato, con la conseguenza che non è possibile apprezzarne l'efficacia scardinante rispetto alla tenuta motivazionale della sentenza impugnata. Il problema del rapporto tra il risparmio dei canoni di locazione che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto pagare, avendo continuato a svolgere la propria attività nei locali acquisiti infine dal Berti, e il pregiudizio sofferto dalla medesima società, rispetto a quanto inutilmente versato per l'acquisto della proprietà del bene, è posto, anch'esso, in termini generici dal ricorso: e ciò senza dire che già il confronto tra l'importo dei canoni che sarebbero stati risparmiati, secondo il calcolo della difesa al quale fa riferimento la sentenza impugnata (75.000 euro) e le mere somme versate dalla società per alcune innovazioni sopra ricordate (47.533.33 euro) rende del tutto illogica la deduzione difensiva. E, infatti, per sostenere la congruità delle conclusioni, il ricorso, assertivamente e congetturalmente, sostiene che il valore del contratto era stato «probabilmente 'gonfiato' per consentire alla società di ottenere un risparmio fiscale», per poi giungere ad indicare un valore residuo dei beni, privo di qualunque aggancio a dati obiettivi. Pertanto, la finale deduzione che investe il mancato svolgimento di una perizia richiesta nel corso dell'udienza di appello si inserisce in un tessuto argomentativo generico che non consente - in via assorbente - di cogliere la stessa indispensabilità dell'accertamento. Solo per completezza (poiché lo stesso ricorso ammette che non si tratta del «punto nodale della questione»), si osserva, in relazione alla necessaria sussistenza dei profili soggettivi del reato, che la consapevolezza dello stato di crisi dell'attività imprenditoriale - da assumere, nel caso di specie, come indice della fraudolenza e della consapevolezza del concreto pericolo al quale sarebbe stato esposte le ragioni creditorie - è comprovata dal fatto che la cessione del contratto di leasing è avvenuta nel dicembre 2009, a qualche mese di distanza dalla rinegoziazione, nel maggio 2009, del canone periodico, cui il Berti, secondo quanto riconosciuto dal ricorso, si era risolto poiché la società «versava in evidenti difficoltà». 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento d
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