CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 febbraio 1950
Cassazione n. 01129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1950 avverso l'ordinanza del 17/05/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Ha proposto ricorso il difensore fiduciario con unico motivo, deducendo la violazione di legge in relazione all'art 420 ter cpp, poiché l'imputato ricoverato in gravi condizioni di salute in Ospedale era presente in videoconferenza ma visibilmente provato ; il difensore avanzava istanza di rinvio per legittimo impedimento,i1 Giudice interpellava il detenuto circa la sua volontà di presenziare all'udienza e questi rispondeva di rinunziare. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.La questione posta dal ricorrente è risolvibile in diritto alla luce dell'art 586 cpp, secondo il quale le ordinanze emesse negli atti preliminari o nel dibattimento sono impugnabili, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. Casi in linea generale individuabili in quelli relativi alle ordinanze in materia di libertà personale e nel provvedimento, ex art 479 cpp, con il quale il giudice penale sospende il processo, in attesa della risoluzione della controversia civile o amministrativa di speciale complessità dalla quale dipenda la decisione sull'esistenza del reato, provvedimento immediatamente ricorribile per cassazione, come espressamente previsto ai sensi del comma secondo della medesima disposizione processuale. La norma in parola stabilisce un principio di carattere generale, al quale fa eccezione l'ipotesi relativa ai provvedimenti denunziati di abnormità, che qui non ricorre. In proposito una pronunzia di questa Corte regolatrice risalente nel tempo ma non contraddetta ha affermato che non è impugnabile il provvedimento con cui il giudice dichiari la contumacia anziché disporre il rinvio dell'udienza richiesto dal difensore, qualora questi non abbia fornito adeguata documentazione sulla situazione impeditiva del suo assistito.(Sez. 2, Sentenza n. 32033 del 12/06/2003 Ud. (dep. 30/07/2003 ) Rv. 226258. 2.Tanto premesso occorre osservare che dagli atti allegati al ricorso risulta che il difensore aveva richiesto il rinvio per accertare le reali condizioni di salute del detenuto ; che il Giudice ha riservato la decisone sul punto all'esito della costituzione delle parti; che, dopo tale fase, il Giudice ha rilevato la mancata ricezione di documentazione attestante il legittimo impedimento,che ha interpellato l'imputato circa la sua volontà di partecipare all'udienza e questi ha dichiarato di rinunziarvi; che il Giudice ha rigettato le richieste dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuto non emergente l'assoluto impedimento, ha dichiarato procedersi oltre, acquisendo la conferma da parte dell'imputato di rinunziare a comparire; che il difensore presente all'udienza 1 /y- ha concluso chiedendo sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, senza altro eccepire sul punto. 2.1 La situazione processuale ricostruita dà conto della correttezza dell'operato del Giudice del merito il quale oltre a non ravvisare legittimamente l'invocato legittimo impedimento, in assenza di documentazione che lo comprovasse, ha registrato la esplicita volontà dell'imputato presente a rinunziare alla partecipazione al processo. In proposito vale la giurisprudenza di questa Corte per la quale l'imputato che abbia espressamente rinunciato a comparire all'udienza non può poi invocare l'applicazione delle disposizioni sul legittimo impedimento, ancorché sussistano in astratto le condizioni per la loro operatività (Sez. 6, Sentenza n. 17137 del 11/04/2013 Cc. dep. 15/04/2013 Rv. 256248) condizioni che nella fattispecie, come si è appena annotato, non sussistevano Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 4.10.2021 Il consigliere estensore Il Presidente dr