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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01002/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio (come da nota allegata) anticipatamente a carico dello Stato attesa l'ammissione della parte civile al gratuito patrocinio; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 12/05/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per truffa, per avere posto in vendita tramite Facebook due telefoni cellulari ed un tablet che, dopo aver ricevuto la somma concordata con l'acquirente, non aveva consegnato. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che nell'atto di appello erano contenuti due distinti motivi di gravame relativi alla mancanza della prova della sussistenza di elementi costitutivi del reato ex art. 640 cod.pen., chiedendo di revocare l'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile: osserva che la Corte di appello aveva motivato solo in ordine a quest'ultima richiesta, ma non con riferimento alla prima. 1.2 II difensore lamenta inoltre che la Corte di appello, anziché indicare le specifiche emergenze processuali sulle quali aveva fondato il giudizio di credibilità della parte civile, si era limitata ad affermare genericamente che la testimonianza della stessa risultava credibile perché "riscontrata dalle indagini svolte a seguito della presentazione della denuncia", motivazione assolutamente carente; inoltre, nulla aveva detto la Corte di appello sul fatto che la persona offesa costituita parte civile non aveva prodotto né la ricevuta di pagamento effettuato per conto suo dal datore di lavoro, né le buste paga dalle quali sarebbe senz'altro emersa la detrazione dallo stipendio della somma anticipata dal datore di lavoro per l'acquisto del bene non consegnato; nemmeno il teste maresciallo [OSCURATO:PERSONA] aveva sopperito a tale assenza documentale, poiché le sue dichiarazioni confermavano che non erano stati effettuati accertamenti in ordine ai movimenti sulla carta Postepay e dunque nemmeno in ordine all'esito della transazione.

2. Il Procuratore generale depositava note scritte, con le quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore depositava conclusioni scritte, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

4. In data 19 novembre 2021, il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio (come da nota che allegava) anticipatamente a carico dello Stato attesa l'ammissione della parte civile al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, deve essere ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui "integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto. (Sez. 2, Sentenza n. 51551 del 04/12/2019, PG/Rocco, Rv. 278231 - 01); il caso trattato riguardava una fattispecie identica a quella trattata dalla Corte di appello di Ancona, nel quale l'imputato non aveva la disponibilità del bene promesso in vendita.

La Corte di appello ha anche evidenziato, quanto alla sussistenza degli artifici e raggiri, che l'imputato non solo non aveva spedito la merce dopo aver ricevuto il pagamento della stessa, ma che si era reso irreperibile non rispondendo al numero telefonico fornito all'acquirente.

Sempre questa Corte (sentenza n.45115 del 2019) ha chiarito che la vendita on line è fondata sull'affidamento del compratore nella offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet.

Ne deriva che il venditore non può vedere la merce che acquista e si affida integralmente per l'indicazione delle caratteristiche, le qualità del prodotto ed il prezzo di vendita alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore.

Proprio tale particolare caratteristica delle vendite on line determina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente in assenza dello stesso, ovvero, senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore, ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo.

Tale condotta, infatti, stigmatizza la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l'assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la spedizione, rifiuti la restituzione della somma ed altresì ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa tale doloso comportamento.

E sotto il profilo oggettivo, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell'annuncio unito alle descrizione del bene, nella indicazione di un conveniente prezzo di vendita che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell'acquirente ed a trarre in inganno il medesimo.1.2 Quanto alla eccezione relativa al fatto che la Corte di appello non avrebbe precisato quali indagini sarebbero state svolte per riscontrare le dichiarazioni della persona offesa, già la sentenza di primo grado aveva precisato che "il teste [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Offida, riferisce di aver accertato che il pagamento indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente andato a buon fine in favore del prevenuto, intestatario della Postepay (doc.in atti) beneficiaria del versamento" (pag.4 sentenza di primo grado); la sentenza di appello ha condiviso tali osservazioni, aggiungendo che nessuna spiegazione alternativa aveva dato il ricorrente sul fatto che la somma in pagamento della merce fosse stata accreditata su un carta Postepay a lui intestata, così come sul fatto che alla persona offesa fosse stata inviata -assieme ai riferimenti alla Postepay su cui effettuare il pagamento- la fotocopia di un documento di identità intestata a [OSCURATO:PERSONA] (pag.5 sentenza Corte di appello).

2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

In virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione; il pagamento deve essere disposto in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte civile al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 26/11/2021 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio (come da nota allegata) anticipatamente a carico dello Stato attesa l'ammissione della parte civile al gratuito patrocinio; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 12/05/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per truffa, per avere posto in vendita tramite Facebook due telefoni cellulari ed un tablet che, dopo aver ricevuto la somma concordata con l'acquirente, non aveva consegnato. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che nell'atto di appello erano contenuti due distinti motivi di gravame relativi alla mancanza della prova della sussistenza di elementi costitutivi del reato ex art. 640 cod.pen., chiedendo di revocare l'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile: osserva che la Corte di appello aveva motivato solo in ordine a quest'ultima richiesta, ma non con riferimento alla prima. 1.2 II difensore lamenta inoltre che la Corte di appello, anziché indicare le specifiche emergenze processuali sulle quali aveva fondato il giudizio di credibilità della parte civile, si era limitata ad affermare genericamente che la testimonianza della stessa risultava credibile perché "riscontrata dalle indagini svolte a seguito della presentazione della denuncia", motivazione assolutamente carente; inoltre, nulla aveva detto la Corte di appello sul fatto che la persona offesa costituita parte civile non aveva prodotto né la ricevuta di pagamento effettuato per conto suo dal datore di lavoro, né le buste paga dalle quali sarebbe senz'altro emersa la detrazione dallo stipendio della somma anticipata dal datore di lavoro per l'acquisto del bene non consegnato; nemmeno il teste maresciallo [OSCURATO:PERSONA] aveva sopperito a tale assenza documentale, poiché le sue dichiarazioni confermavano che non erano stati effettuati accertamenti in ordine ai movimenti sulla carta Postepay e dunque nemmeno in ordine all'esito della transazione. 2. Il Procuratore generale depositava note scritte, con le quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte, insistendo nell'accoglimento del ricorso. 4. In data 19 novembre 2021, il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio (come da nota che allegava) anticipatamente a carico dello Stato attesa l'ammissione della parte civile al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, deve essere ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui "integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto. (Sez. 2, Sentenza n. 51551 del 04/12/2019, PG/Rocco, Rv. 278231 - 01); il caso trattato riguardava una fattispecie identica a quella trattata dalla Corte di appello di Ancona, nel quale l'imputato non aveva la disponibilità del bene promesso in vendita. La Corte di appello ha anche evidenziato, quanto alla sussistenza degli artifici e raggiri, che l'imputato non solo non aveva spedito la merce dopo aver ricevuto il pagamento della stessa, ma che si era reso irreperibile non rispondendo al numero telefonico fornito all'acquirente. Sempre questa Corte (sentenza n.45115 del 2019) ha chiarito che la vendita on line è fondata sull'affidamento del compratore nella offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet. Ne deriva che il venditore non può vedere la merce che acquista e si affida integralmente per l'indicazione delle caratteristiche, le qualità del prodotto ed il prezzo di vendita alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore. Proprio tale particolare caratteristica delle vendite on line determina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente in assenza dello stesso, ovvero, senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore, ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo. Tale condotta, infatti, stigmatizza la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l'assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la spedizione, rifiuti la restituzione della somma ed altresì ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa tale doloso comportamento. E sotto il profilo oggettivo, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell'annuncio unito alle descrizione del bene, nella indicazione di un conveniente prezzo di vendita che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell'acquirente ed a trarre in inganno il medesimo.1.2 Quanto alla eccezione relativa al fatto che la Corte di appello non avrebbe precisato quali indagini sarebbero state svolte per riscontrare le dichiarazioni della persona offesa, già la sentenza di primo grado aveva precisato che "il teste [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Offida, riferisce di aver accertato che il pagamento indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente andato a buon fine in favore del prevenuto, intestatario della Postepay (doc.in atti) beneficiaria del versamento" (pag.4 sentenza di primo grado); la sentenza di appello ha condiviso tali osservazioni, aggiungendo che nessuna spiegazione alternativa aveva dato il ricorrente sul fatto che la somma in pagamento della merce fosse stata accreditata su un carta Postepay a lui intestata, così come sul fatto che alla persona offesa fosse stata inviata -assieme ai riferimenti alla Postepay su cui effettuare il pagamento- la fotocopia di un documento di identità intestata a [OSCURATO:PERSONA] (pag.5 sentenza Corte di appello). 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. In virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione; il pagamento deve essere disposto in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte civile al gratuito patrocinio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 26/11/2021 Il consig
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