CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 17990/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 17/08/1975avverso la sentenza del 16/01/2026 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di CassazionePASQUALE SANSONETTI che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzionedell’errore materiale.Lette le conclusioni scritte dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] eavv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse degli imputati non ricorrenti, che hannoconcluso per la correzione dell’errore materiale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 gennaio 2026 questa Corte ha “rigettato i ricorsi”proposti dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli imputatinon ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte diappello di Caltanissetta che aveva assolto gli imputati dal reato di cui all’art. 491cod. pen. In dispositivo questa Corte ha altresì condannato le parti civili ricorrential pagamento delle spese processuali ed ha dichiarato ai sensi dell’art. 541 comma2 cod. proc. pen. compensate le spese di lite tra le parti.2. Con istanza del 21 febbraio 2026 i difensori di fiducia degli imputati nonricorrenti hanno avanzato istanza di correzione di errore materiale del dispositivodella sentenza pronunziata da questa Corte.In particolare, gli istanti hanno ravvisato una contraddittorietà tra motivazionee dispositivo, dal momento che nella motivazione i ricorsi erano stati valutati comeinammissibili e non come infondati. Conseguentemente il dispositivo avrebbedovuto essere integrato con la condanna delle parti civili ricorrenti al versamentodella somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va dichiarato il non luogo a provvedere in relazione all’istanza di correzionepresentata.2. Questa Corte ha con orientamento costante affermato che, in caso dicontrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenzadel dispositivo può essere derogata solo a condizione che questo sia viziato da unerrore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione dellavolontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l'imputato(Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep.2023, Almanza, Rv. 284057).Non sussistono dunque i presupposti nel caso di specie, per ravvisare nelcontrasto tra dispositivo e motivazione, un errore materiale obiettivamenterilevabile, prevalendo dunque la decisione con cui sono stati rigettati i ricorsi, afronte di una erronea indicazione nella motivazione in punto di inammissibilità.Peraltro, dal tenore complessivo della motivazione emerge che la pronunziaha ritenuto solo infondate le censure proposte con il ricorso, sicché la statuizioneriportata in dispositivo è del tutto coerente con la decisione.3. In ragione delle suesposte argomentazioni, la richiesta in esame non puòessere ricondotta ad una ipotesi di errore materiale del dispositivo emendabile eva dichiarato non luogo a provvedere in ordine all’istanza. P.Q.MDichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di correzioneCosì è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]