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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1958

Cassazione n. 13236/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1958 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta (paragrafo n. 4.1. della sentenza).

I giudici hanno correttamente dato atto che: -il luogo ove furono proferite le offese deve ritenersi pubblico perché aperto a un numero indeterminato di persone; -le offese furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di almeno due persone, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1958 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta (paragrafo n. 4.1. della sentenza). I giudici hanno correttamente dato atto che: -il luogo ove furono proferite le offese deve ritenersi pubblico perché aperto a un numero indeterminato di persone; -le offese furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di almeno due persone, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] nt
Sentenza Cassazione n. 13236/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris