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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 1962

Cassazione n. 33968/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) VAIRO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1962 2) DICO Pasquale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1075 3) BERGANTINO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1974 4) [OSCURATO:PERSONA] Ruggiero, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1967 avverso la sentenza emessa il 22/03/2022 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concuso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore del VAIRO, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22/03/2022, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 24/11/2020, con la quale - per quanto qui rileva - VAIRO [OSCURATO:PERSONA], DICO Pasquale, BERGANTINO Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] Ruggiero erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (il VAIRO, al reato associativo di cui al capo B; il DICO, al reato associativo sub A e ai reati satellite di cui ai capi 3, 4, 5, da 9 a 15, 17; il BERGANTINO, al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1; il [OSCURATO:PERSONA], al reato associativo di cui al capo A con qualifica di promotore, nonché ai reati satellite in tema di armi e di stupefacenti di cui ai capi 8a e 8b).

In particolare, la Corte d'Appello ha preso atto della parziale rinuncia ai motivi da parte di tutti i predetti imputati, e - accogliendo in parte le residue doglianze - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio come rispettivamente meglio specificato in dispositivo, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione il VAIRO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e alla configurabilità del reato associativo.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.

Si deduce, al riguardo, l'insufficienza dei riferimenti al "ruolo operativo" svolto dal VAIRO nell'ambito del sodalizio.

3. Ricorre per cassazione il DICO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 6 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il DICO si rapportava ad una cerchia limitata di acquirenti, e che quindi le cessioni monitorate ben potevano - per l'esiguità del quantitativo ceduto - rientrare nell'alveo dell'art. 74, comma 6.

4. Ricorre per cassazione il BERGANTINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Si deduce che il ricorrente non era inserito nel sodalizio, e il quantitativo (corrispondente al prezzo di Euro 2.000) era compatibile con l'ipotesi lieve.

5. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione della qualifica apicale nel sodalizio.

Si censura il mancato apprezzamento dell'intervenuta assoluzione del coimputato DIAFERIA, e la valorizzazione dell'apporto dichiarativo dei due collaboratori ARDILLO e DEMICCOLI nonostante le censure dedotte con i motivi di appello.

Si lamenta inoltre l'erroneità dell'interpretazione delle conversazioni intercettate, e il mancato apprezzamento del fatto che le condotte monitorate ricadevano, nel loro nucleo essenziale, durante la detenzione del [OSCURATO:PERSONA]: si censura, a tale ultimo proposito, la mancata risposta ai rilievi svolti in ordine alla riferibilità, al ricorrente, delle condotte della ex moglie, desumibili dalle intercettazioni.

5.2. Con motivi nuovi ritualmente trasmessi, il difensore insiste nelle doglianze evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall'imputazione a lui ascritta in occasione dell'arresto che aveva determinato la sua detenzione nel periodo di interesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Prendendo le mosse dal ricorso proposto nell'interesse del VAIRO, deve osservarsi che la ciisannina del primo ordine di censure - concernenti la qualificazione giuridica dei fatti e la configurabilità del reato associativo - appare preclusa dal fatto che, nel giudizio di appello, il difensore e procuratore speciale del VAIRO aveva insistito per l'accoglimento delle sole censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche e la misura del trattamento sanzionatorio, con rinuncia agli altri motivi di gravame (cfr. pagg. 2 e 6 della sentenza impugnata).

Ciò rende evidentemente inammissibili le predette doglianze.

Manifestamente infondata è la residua censura.

L'applicazione delle attenuanti generiche in misura lievemente inferiore al massimo consentito è stata motivata dalla Corte d'Appello con un richiamo al consistente ruolo operativo svolto dal VAIRO nel sodalizio: tale locuzione di sintesi, censurata dalla difesa, deve evidentemente essere apprezzata - secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" - congiuntamente alle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, la quale (pag. 372) ha illustrato il ruolo di supporto logistico-operativo svolto dal VAIRO anche in Germania, funzionale ad assicurare il rientro in Italia dello stupefacente e del coimputato TUCCI.

3. Il ricorso del DICO è manifestamente infondato, ed in parte reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale.

Quest'ultima ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 muovendo.dall'analisi dell'attività illecita ascritta al ricorrente, ed in particolare valorizzando congiuntamente le modalità organizzative sottese alle condotte, l'intensissima attività di spaccio contestata al DICO, la costante disponibilità di cocaina destinata alla vendita: elementi ritenuti sintomatici di un'attività illecita estesa ed in grado di rifornire un mercato ampio, e dello stabile inserimento in circuiti delinquenziali desumibile dalle capacità di approvvigionamento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Da tali premesse, la Corte territoriale ha escluso la praticabilità della derubricazione auspicata dalla difesa (cfr. pag. 8 delia sentenza impugnata).

Si tratta di un percorso argomentativo che, per un verso, appare confortato dalla straordinaria intensità dell'azione illecita del DICO, al quale sono state contestate - nei vari capi di accusa - oltre duecento cessioni; per altro verso, tale percorso appare in linea con consolidati approdi interpretativi di questa Suprema Corte.

In particolare, viene da un lato in rilievo il principio secondo cui «in materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva» (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149 - 01).

D'altro lato, occorre qui richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267 - 01).

Tale compendio motivazionale appare immune da censure deducibili in questa sede, e non può ritenersi in alcun modo vulnerato dai reiterativi richiami difensivi al limitato numero di acquirenti asseritamente contattati dal DICO. 4.

Il ricorso del BERGANTINO è manifestamente infondato.

L'esclusione dell'ipotesi di lieve entità è stata motivata dalla Corte territoriale, in linea con quanto già osservato dal primo giudice, facendo riferimento non solo all'impianto organizzativo sotteso alla consegna della sostanza stupefacente, ma anche all'entità del corrispettivo (Euro duemila), tale evidentemente da escludere che si sia trattato di una transazione di modestia riconducibile al comma 5 dell'art. 73.

Anche in questo caso, la sintetica motivazione adottata dalla Corte d'Appello deve essere letta congiuntamente a quanto ricostruito dal primo giudice (pag. 361 segg.), in ordine al trasporto dello stupefacente da Manfredonia a Barletta, con il coinvolgimento di almeno un'altra auto oltre a quella del ricorrente e l'utilizzo di un linguaggio criptico (si sarebbe dovuta consegnare "una lavatrice").

In tale complessivo contesto, i rilievi difensivi imperniati sull'estraneità del BERGANTINO al sodalizio, e alla astratta compatibilità del prezzo pattuito con il comma 5 dell'art. 73 d.P.R., si risolvono nelra prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risuitanze acquisite, il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso.

5. A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche per ciò che riguarda il [OSCURATO:PERSONA].

Per ciò che riguarda la contestata attribuzione di un ruolo apicale nell'ambito del sodalizio, deve osservarsi che si è dinanzi ad una "doppia conforme" imperniata, anzitutto, sulla concludenza e univocità delle risultanze captative.

Nel disattendere le analoghe censure proposte in appello, la Corte territoriale ha preso in separata considerazione le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori ARDILLO e [OSCURATO:PERSONA], sottolineandone la sostanziale sovrapponibilità quanto al nucleo essenziale, l'autonomia delle chiamate, l'assenza di intenti calunniosi, la specificità delle circostanze riferite (modalità dei rifornimenti, utenze telefoniche di cui si serviva il [OSCURATO:PERSONA], i mezzi da quest'ultimo utilizzati: cfr. pag. 11 della sentenza impugnata, del tutto in linea con quanto esposto alle pagg. 367 segg. dal primo giudice anche in ordine all'organigramma del sodalizio e alla posizione apicale, appunto, in cui si collocava l'odierno ricorrente).

In secondo luogo, i giudici di merito hanno concordemente valorizzato il contenuto delle intercettazioni telefoniche comprovanti l'attività di coordinamento e direzione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], al quale facevano riferimento, tra gli altri, il DICO (la cui instancabile attività di spaccio è stata in precedenza qui ricordata: cfr. supra, § 3) e il genero SARCINA.

Tali concordi valutazioni sono state censurate con argomenti che, ad avviso di questo Collegio, non scalfiscono la consistenza dell'impianto argomentativo: in primo luogo, la minimizzazione delle circostanziate dichiarazioni dei collaboratori non sembra potersi fondare sulla sola base dell'intervenuta assoluzione del genero, così come i rilievi critici sulle intercettazioni appaiono privi delle connotazioni disarticolanti richieste dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. ad es.

Sez. 3, n. 6722 dei 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01, secondo cui «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne .abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile»).

Appare poi generico il riferimento all'assoluzione del coimputato DIAFERIA, non essendo stata chiarita la valenza demolitoria che dovrebbe riconoscersi a tale sopravvenienza rispetto all'intero impianto accusatorio, tenuto conto delle articolate risultanze dichiarative qui poc'anzi richiamate.

Sotto altro profilo, la valorizzazione sia dell'attività direttiva svolta dal ricorrente anteriormente alla sua detenzione iniziata nel novembre 2017 (cfr. pag. 369 sent. primo grado), sia dei rapporti intessuti (soprattutto con il DICO) dal [OSCURATO:PERSONA], dopo la fine di quel periodo detentivo, consentono di ritenere implicitamente disattesa la prospettazione difensiva volta a negare rilievo ai contatti mantenuti dalla moglie del ricorrente, durante la predetta detenzione.

5.2. Manifestamente infondati appaiono anche i rilievi veicolati con i motivi nuovi.

Invero, ogni questione sulla portata probatoria di una sentenza non irrevocabile, come quella prodotta dalla difesa, appare preclusa dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01).

6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) VAIRO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1962 2) DICO Pasquale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1075 3) BERGANTINO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1974 4) [OSCURATO:PERSONA] Ruggiero, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1967 avverso la sentenza emessa il 22/03/2022 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concuso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore del VAIRO, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22/03/2022, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 24/11/2020, con la quale - per quanto qui rileva - VAIRO [OSCURATO:PERSONA], DICO Pasquale, BERGANTINO Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] Ruggiero erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (il VAIRO, al reato associativo di cui al capo B; il DICO, al reato associativo sub A e ai reati satellite di cui ai capi 3, 4, 5, da 9 a 15, 17; il BERGANTINO, al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1; il [OSCURATO:PERSONA], al reato associativo di cui al capo A con qualifica di promotore, nonché ai reati satellite in tema di armi e di stupefacenti di cui ai capi 8a e 8b). In particolare, la Corte d'Appello ha preso atto della parziale rinuncia ai motivi da parte di tutti i predetti imputati, e - accogliendo in parte le residue doglianze - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio come rispettivamente meglio specificato in dispositivo, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il VAIRO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e alla configurabilità del reato associativo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione. Si deduce, al riguardo, l'insufficienza dei riferimenti al "ruolo operativo" svolto dal VAIRO nell'ambito del sodalizio. 3. Ricorre per cassazione il DICO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 6 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il DICO si rapportava ad una cerchia limitata di acquirenti, e che quindi le cessioni monitorate ben potevano - per l'esiguità del quantitativo ceduto - rientrare nell'alveo dell'art. 74, comma 6. 4. Ricorre per cassazione il BERGANTINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che il ricorrente non era inserito nel sodalizio, e il quantitativo (corrispondente al prezzo di Euro 2.000) era compatibile con l'ipotesi lieve. 5. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione della qualifica apicale nel sodalizio. Si censura il mancato apprezzamento dell'intervenuta assoluzione del coimputato DIAFERIA, e la valorizzazione dell'apporto dichiarativo dei due collaboratori ARDILLO e DEMICCOLI nonostante le censure dedotte con i motivi di appello. Si lamenta inoltre l'erroneità dell'interpretazione delle conversazioni intercettate, e il mancato apprezzamento del fatto che le condotte monitorate ricadevano, nel loro nucleo essenziale, durante la detenzione del [OSCURATO:PERSONA]: si censura, a tale ultimo proposito, la mancata risposta ai rilievi svolti in ordine alla riferibilità, al ricorrente, delle condotte della ex moglie, desumibili dalle intercettazioni. 5.2. Con motivi nuovi ritualmente trasmessi, il difensore insiste nelle doglianze evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall'imputazione a lui ascritta in occasione dell'arresto che aveva determinato la sua detenzione nel periodo di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse dal ricorso proposto nell'interesse del VAIRO, deve osservarsi che la ciisannina del primo ordine di censure - concernenti la qualificazione giuridica dei fatti e la configurabilità del reato associativo - appare preclusa dal fatto che, nel giudizio di appello, il difensore e procuratore speciale del VAIRO aveva insistito per l'accoglimento delle sole censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche e la misura del trattamento sanzionatorio, con rinuncia agli altri motivi di gravame (cfr. pagg. 2 e 6 della sentenza impugnata). Ciò rende evidentemente inammissibili le predette doglianze. Manifestamente infondata è la residua censura. L'applicazione delle attenuanti generiche in misura lievemente inferiore al massimo consentito è stata motivata dalla Corte d'Appello con un richiamo al consistente ruolo operativo svolto dal VAIRO nel sodalizio: tale locuzione di sintesi, censurata dalla difesa, deve evidentemente essere apprezzata - secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" - congiuntamente alle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, la quale (pag. 372) ha illustrato il ruolo di supporto logistico-operativo svolto dal VAIRO anche in Germania, funzionale ad assicurare il rientro in Italia dello stupefacente e del coimputato TUCCI. 3. Il ricorso del DICO è manifestamente infondato, ed in parte reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale. Quest'ultima ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 muovendo.dall'analisi dell'attività illecita ascritta al ricorrente, ed in particolare valorizzando congiuntamente le modalità organizzative sottese alle condotte, l'intensissima attività di spaccio contestata al DICO, la costante disponibilità di cocaina destinata alla vendita: elementi ritenuti sintomatici di un'attività illecita estesa ed in grado di rifornire un mercato ampio, e dello stabile inserimento in circuiti delinquenziali desumibile dalle capacità di approvvigionamento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Da tali premesse, la Corte territoriale ha escluso la praticabilità della derubricazione auspicata dalla difesa (cfr. pag. 8 delia sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo che, per un verso, appare confortato dalla straordinaria intensità dell'azione illecita del DICO, al quale sono state contestate - nei vari capi di accusa - oltre duecento cessioni; per altro verso, tale percorso appare in linea con consolidati approdi interpretativi di questa Suprema Corte. In particolare, viene da un lato in rilievo il principio secondo cui «in materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva» (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149 - 01). D'altro lato, occorre qui richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267 - 01). Tale compendio motivazionale appare immune da censure deducibili in questa sede, e non può ritenersi in alcun modo vulnerato dai reiterativi richiami difensivi al limitato numero di acquirenti asseritamente contattati dal DICO. 4. Il ricorso del BERGANTINO è manifestamente infondato. L'esclusione dell'ipotesi di lieve entità è stata motivata dalla Corte territoriale, in linea con quanto già osservato dal primo giudice, facendo riferimento non solo all'impianto organizzativo sotteso alla consegna della sostanza stupefacente, ma anche all'entità del corrispettivo (Euro duemila), tale evidentemente da escludere che si sia trattato di una transazione di modestia riconducibile al comma 5 dell'art. 73. Anche in questo caso, la sintetica motivazione adottata dalla Corte d'Appello deve essere letta congiuntamente a quanto ricostruito dal primo giudice (pag. 361 segg.), in ordine al trasporto dello stupefacente da Manfredonia a Barletta, con il coinvolgimento di almeno un'altra auto oltre a quella del ricorrente e l'utilizzo di un linguaggio criptico (si sarebbe dovuta consegnare "una lavatrice"). In tale complessivo contesto, i rilievi difensivi imperniati sull'estraneità del BERGANTINO al sodalizio, e alla astratta compatibilità del prezzo pattuito con il comma 5 dell'art. 73 d.P.R., si risolvono nelra prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risuitanze acquisite, il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso. 5. A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche per ciò che riguarda il [OSCURATO:PERSONA]. Per ciò che riguarda la contestata attribuzione di un ruolo apicale nell'ambito del sodalizio, deve osservarsi che si è dinanzi ad una "doppia conforme" imperniata, anzitutto, sulla concludenza e univocità delle risultanze captative. Nel disattendere le analoghe censure proposte in appello, la Corte territoriale ha preso in separata considerazione le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori ARDILLO e [OSCURATO:PERSONA], sottolineandone la sostanziale sovrapponibilità quanto al nucleo essenziale, l'autonomia delle chiamate, l'assenza di intenti calunniosi, la specificità delle circostanze riferite (modalità dei rifornimenti, utenze telefoniche di cui si serviva il [OSCURATO:PERSONA], i mezzi da quest'ultimo utilizzati: cfr. pag. 11 della sentenza impugnata, del tutto in linea con quanto esposto alle pagg. 367 segg. dal primo giudice anche in ordine all'organigramma del sodalizio e alla posizione apicale, appunto, in cui si collocava l'odierno ricorrente). In secondo luogo, i giudici di merito hanno concordemente valorizzato il contenuto delle intercettazioni telefoniche comprovanti l'attività di coordinamento e direzione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], al quale facevano riferimento, tra gli altri, il DICO (la cui instancabile attività di spaccio è stata in precedenza qui ricordata: cfr. supra, § 3) e il genero SARCINA. Tali concordi valutazioni sono state censurate con argomenti che, ad avviso di questo Collegio, non scalfiscono la consistenza dell'impianto argomentativo: in primo luogo, la minimizzazione delle circostanziate dichiarazioni dei collaboratori non sembra potersi fondare sulla sola base dell'intervenuta assoluzione del genero, così come i rilievi critici sulle intercettazioni appaiono privi delle connotazioni disarticolanti richieste dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. ad es. Sez. 3, n. 6722 dei 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01, secondo cui «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne .abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile»). Appare poi generico il riferimento all'assoluzione del coimputato DIAFERIA, non essendo stata chiarita la valenza demolitoria che dovrebbe riconoscersi a tale sopravvenienza rispetto all'intero impianto accusatorio, tenuto conto delle articolate risultanze dichiarative qui poc'anzi richiamate. Sotto altro profilo, la valorizzazione sia dell'attività direttiva svolta dal ricorrente anteriormente alla sua detenzione iniziata nel novembre 2017 (cfr. pag. 369 sent. primo grado), sia dei rapporti intessuti (soprattutto con il DICO) dal [OSCURATO:PERSONA], dopo la fine di quel periodo detentivo, consentono di ritenere implicitamente disattesa la prospettazione difensiva volta a negare rilievo ai contatti mantenuti dalla moglie del ricorrente, durante la predetta detenzione. 5.2. Manifestamente infondati appaiono anche i rilievi veicolati con i motivi nuovi. Invero, ogni questione sulla portata probatoria di una sentenza non irrevocabile, come quella prodotta dalla difesa, appare preclusa dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01). 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent
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