CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38715/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 5 febbraio 2021 confermava la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una truffa commessa tramite internet. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che in appello era stato rilevato come nulla fosse stato detto sull'effettivo coinvolgimento dell'imputato, visto che la persona offesa aveva dichiarato di non conoscerlo ed il teste [OSCURATO:PERSONA] si era limitato ad acquisire la carta postepay sulla quale era stata versata la somma dall'acquirente, accertando che era stata attivata da [OSCURATO:PERSONA]; non era stato accertato chi avesse messo l'annuncio di vendita sul sito, né se l'utenza ivi indicata fosse in uso a [OSCURATO:PERSONA] e se il nominativo indicato del venditore ([OSCURATO:PERSONA]) abitasse effettivamente nel luogo indicato sulla ricevuta di pagamento; la Corte di appello si era limitata a ribadire le argomentazioni del giudice di primo grado. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che erroneamente non era stato applicato l'art. 131 bis cod.pen., stante il valore esiguo del bene. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti rilevare la natura meramente fattuale dei ricorso, in quanto con lo stesso il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Inoltre, il ricorso è generico in quanto non si confronta in alcun modo con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato come il ricorrente non sia stato in grado di riferire in alcun modo che la carta postepay, sulla quale venne accreditata la somma per l'acquisto del bene proposto in vendita sul sito Subito.it, fosse in uso ad altre persone, e che quindi era l'unico soggetto che poteva aver tratto una utilità sul piano economico; la mancanza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali ha pertanto portato a riconoscerlo responsabile del reato contestato.Deve infatti essere ravvisata la condotta fraudolenta prevista dall'art. 640 c.p. in quella di chi si accredita su un sito e pone in vendita un bene, ricevendone il corrispettivo senza procedere alla consegna di esso; condotte rispetto alle quali sono state valutate indizianti della truffa sia la intestazione della carta postepay sulla quale viene accreditata la somma che la irreperibiltà successiva alla avvenuta transazione (come avvenuto nel caso in esame). 1.2 Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., la Corte di appello ha rilevato l'utilizzo di un sistema indicativo di una certa professionalità, descritto nella penultima pagina della sentenza impugnata, con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, e/quindi/esente da censure. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere