Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1605/2010
ECLI:EU:T:2010:101
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑50/05
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis AE
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto comunitaria — Prestazione di servizi informatici riguardanti sistemi telematici di controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa
— Rigetto di un’offerta — Ricorso di annullamento — Consorzio offerente — Ricevibilità — Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza — Criteri di aggiudicazione — Principi di buona amministrazione e di diligenza — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Legittimazione ad agire
(Art. 230, quarto comma, CE)
2.
Appalti pubblici delle Comunità europee — Gara d’appalto — Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento
degli offerenti
(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 89, n. 1)
3.
Appalti pubblici delle Comunità europee — Gara d’appalto — Aggiudicazione degli appalti — Offerta economicamente più vantaggiosa
— Criteri di aggiudicazione
(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 97, nn. 1 e 2; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2342/2002, art. 138, nn. 2 e
3)
4.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di non selezionare un’offerta nell’ambito di una procedura
di aggiudicazione di un appalto pubblico
(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2342/2002, art. 149)
1.
Nell’ambito del ricorso di annullamento di una decisione dell’autorità aggiudicatrice, adottata nei confronti di un offerente
costituito in consorzio che non abbia mai posseduto la personalità giuridica, di non selezionare l’offerta presentata da quest’ultimo
e di attribuire l’appalto pubblico di cui trattasi ad un altro offerente, le società interessate, membri del consorzio, debbono
considerarsi come destinatarie di tale decisione. Pertanto, una società che sia membro del consorzio di cui trattasi è legittimata,
in quanto destinataria di tale decisione, a contestarla alle condizioni stabilite dall’art. 230 CE.
(v. punto 40)
2.
L’autorità aggiudicatrice è tenuta a vigilare su ciascuna fase di una gara d’appalto affinché sia rispettato il principio
della parità di trattamento e, di conseguenza, della parità di opportunità tra tutti gli offerenti. Il principio di parità
di trattamento tra gli offerenti, che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese
che partecipano ad un appalto pubblico, impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità nella formulazione
dei termini delle loro offerte e implica dunque che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti gli offerenti.
Il principio di parità di trattamento implica altresì un obbligo di trasparenza al fine di consentire di accertarne il rispetto.
Tale principio di trasparenza ha fondamentalmente lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e di comportamento arbitrario
da parte dell’autorità aggiudicatrice. Esso implica che tutte le condizioni e modalità della procedura di aggiudicazione siano
formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il principio di trasparenza implica
pertanto che tutte le informazioni tecniche pertinenti per la buona comprensione del bando di gara o del capitolato d’oneri
siano messe, appena possibile, a disposizione di tutte le imprese che partecipano ad una gara d’appalto pubblico in modo da
consentire, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata
e di interpretarle allo stesso modo e, dall’altro lato, all’autorità aggiudicatrice di verificare se effettivamente le offerte
presentate dagli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto di cui trattasi.
Una violazione della parità di opportunità e del principio di trasparenza, costituisce un’irregolarità della fase precontenziosa
del procedimento tale da ledere il diritto all’informazione delle parti interessate. Tuttavia, questa irregolarità procedurale
potrebbe comportare l’annullamento della decisione di cui trattasi soltanto se fosse dimostrato che, in sua assenza, il procedimento
amministrativo avrebbe potuto condurre ad un risultato differente se fosse esistita, al riguardo, una possibilità, ancorché
ridotta, che il ricorrente potesse far concludere il procedimento amministrativo con un risultato diverso.
(v. punti 55-59, 61)
3.
L’art. 97, n. 1, del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee, impone all’autorità aggiudicatrice, qualora l’attribuzione dell’appalto avvenga mediante aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’obbligo di definire e di precisare nei documenti relativi alla gara i criteri
di aggiudicazione che consentono la valutazione del contenuto delle offerte. Tali criteri, conformemente all’art. 138, n. 2,
del regolamento n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, debbono essere giustificati dall’oggetto
dell’appalto. Ai sensi del n. 3 di questa stessa disposizione, l’autorità aggiudicatrice deve altresì precisare, nel bando
di gara o nel capitolato d’oneri, la ponderazione relativa assegnata a ciascun criterio scelto per determinare l’offerta economicamente
più vantaggiosa. Queste disposizioni lasciano nondimeno all’autorità aggiudicatrice la scelta dei criteri di aggiudicazione
alla luce dei quali le offerte saranno valutate. I criteri adottati non debbono necessariamente essere di natura quantitativa
o esclusivamente orientati sul prezzo. Anche se nel capitolato d’oneri sono ricompresi criteri di aggiudicazione non espressi
in termini quantitativi, essi possono essere applicati in maniera obiettiva ed uniforme al fine di raffrontare le offerte
e sono chiaramente pertinenti per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
(v. punti 106-108)
4.
Le norme che stabiliscono il contenuto dell’obbligo di motivazione che grava sull’autorità aggiudicatrice nei confronti del
concorrente la cui offerta non è stata selezionata nell’ambito del procedimento di aggiudicazione di un determinato appalto
sono l’art. 100, n. 2, del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee, e l’art. 149 del regolamento n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario.
Risulta da tali articoli che, in materia di pubblici appalti, l’autorità aggiudicatrice assolve il proprio obbligo di motivazione
qualora si limiti, anzitutto, a comunicare immediatamente a tutti gli offerenti esclusi i motivi del rigetto della loro offerta
indicando, inoltre, agli offerenti che abbiano presentato un’offerta ammissibile, e su loro domanda espressa, le caratteristiche
e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario entro il termine di quindici giorni di calendario a
decorrere dalla ricezione di una domanda scritta. Questo modo di procedere è conforme alla finalità dell’obbligo di motivazione
sancito dall’art. 253 CE, secondo cui deve apparire in modo chiaro e inequivoco l’iter logico seguito dall’autore dell’atto,
così da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato affinché essi possano
far valere i loro diritti e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo.
(v. punti 132-134)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
19 marzo 2010 (
*
)
«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto comunitaria – Prestazione di servizi informatici riguardanti sistemi telematici di controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa
– Rigetto di un’offerta – Ricorso di annullamento – Consorzio offerente – Ricevibilità – Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza – Criteri di aggiudicazione – Principi di buona amministrazione e di diligenza – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»
Nella causa T‑50/05,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis AE
, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall’avv. N. Korogiannakis,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente dal sig. L. Parpala e dalla sig.ra K. Kańska, successivamente dai sigg. Parpala e E. Manhaeve
e, infine, dai sigg. Parpala, Manhaeve e M. Wilderspin, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee del 18 novembre 2004
di non accogliere l’offerta presentata dal consorzio costituito dalla ricorrente e da un’altra società nell’ambito di un bando
di gara riguardante prestazioni di servizi informatici per la definizione di specifiche, lo sviluppo, la manutenzione e il
supporto di sistemi telematici per il controllo dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno della Comunità europea
nell’ambito dell’accordo di sospensione del regime di accisa e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 marzo 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1
L’aggiudicazione degli appalti di servizi della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è assoggettata alle disposizioni del titolo
V della prima parte del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), nonché
alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità di esecuzione
del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità d’esecuzione»), nella loro versione applicabile
al caso di specie.
Fatti all’origine della controversia
I –
Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ([OSCURATO:PERSONA])
2
Il 16 giugno 2003 il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la decisione n. 1152/2003/CE, relativa
all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162, pag. 5), considerando necessario
disporre di un sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa ([OSCURATO:PERSONA]) tale da consentire agli
Stati membri di essere informati in tempo reale in ordine a detti movimenti e di effettuare i controlli prescritti (terzo
‘considerando’ della decisione n. 1152/2003).
3
L’art. 1 della decisione n. 1152/2003 dispone l’istituzione dell’[OSCURATO:PERSONA].
4
L’art. 3, n. 2 della decisione 1152/2003 così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] provvede affinché, in sede di definizione degli elementi comunitari del sistema di informatizzazione, sia
prestata la massima attenzione a riutilizzare per quanto possibile l’NCTS [nuovo sistema di transito informatizzato] e a garantire
che tale sistema di informatizzazione [OSCURATO:PERSONA] sia compatibile con l’NCTS e, se tecnicamente possibile, sia integrato in esso,
con l’obiettivo di creare un sistema informatizzato integrato che consenta simultaneamente la sorveglianza dei movimenti intracomunitari
dei prodotti soggetti ad accisa e dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa o ad altri dazi e tasse in provenienza da
o destinati a paesi terzi».
5
Dal fascicolo risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] doveva essere introdotto in quattro fasi tra il 2002 e il 2009 (una fase 0 concomitante alle
fasi 1, 2 e 3).
6
La fase 0 doveva costituire una fase intermedia dell’istituzione definitiva dell’[OSCURATO:PERSONA]. Durante tale fase i sistemi informatici
esistenti nel settore delle accise dovevano essere mantenuti e sostenuti fino al momento in cui sarebbero stati integrati
nell’[OSCURATO:PERSONA] quando quest’ultimo sarebbe divenuto operativo. Tale fase 0 doveva svolgersi in parallelo con le altre fasi dell’[OSCURATO:PERSONA]
e terminare quando questo sistema avesse cominciato a funzionare. Gli adempimenti legati alla fase 0 dovevano essere eseguiti
dall’aggiudicatario dell’appalto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sviluppo, manutenzione e sostegno (FITS‑DEV).
7
La fase 1 doveva comprendere lo sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] e la definizione delle specifiche. Queste ultime dovevano essere prodotte
dall’aggiudicatario dell’appalto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ESS) (in prosieguo: l’«appalto ESS»). Il lavoro del detto aggiudicatario
doveva essere portato a termine per la metà del 2005.
8
Infine, le fasi 2 e 3 dovevano costituire fasi di sviluppo e di attuazione ed essere collegate alle attività condotte dagli
aggiudicatari dell’appalto intitolato «[OSCURATO:PERSONA], sviluppo, manutenzione e supporto di sistemi telematici di controllo del
movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno della Comunità europea nell’ambito dell’accordo di sospensione del regime
di accisa ([OSCURATO:PERSONA]‑DEV)‑([OSCURATO:PERSONA]/2004/AO-004)» (in prosieguo: l’«appalto controverso»).
II –
Aggiudicazione dell’appalto controverso
9
Con bando 20 luglio 2004 pubblicato sul supplemento della
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea
(GU 2004, S 139), la direzione generale «Fiscalità ed unione doganale» della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «DG interessata»
o l’«autorità aggiudicatrice») ha bandito una gara aperta avente ad oggetto l’appalto qui controverso. Tale appalto doveva
essere aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè quella che presentasse il migliore rapporto qualità/prezzo.
Il termine per il ricevimento delle offerte era fissato al 31 agosto 2004.
10
Il punto 10 delle specifiche allegate all’invito a presentare offerte definiva i criteri di aggiudicazione dell’appalto di
cui trattasi come segue:
«10. Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa. I seguenti criteri saranno presi in considerazione nell’ambito della valutazione delle
offerte:
1. [OSCURATO:PERSONA] della soluzione proposta:
1. – adeguamento della strategia proposta per realizzare gli adempimenti richiesti (40/100)
2. – idoneità dei metodi, degli strumenti, dell’ambiente e delle procedure di qualità utilizzati per la realizzazione dei
compiti (30/100)
3. – idoneità dell’organizzazione dell’équipe proposta per la realizzazione dei compiti (20/100)
4. – struttura, chiarezza a livello di completezza della proposta (10/100)
La componente relativa al prezzo sarà valutata ulteriormente per le offerte che avranno conseguito un punteggio globale per
la qualità pari al 60% per tutti i criteri qualitativi ed un punteggio minimo (50%) per ciascuno di tali criteri.
2. [OSCURATO:PERSONA] che presenterà il miglior rapporto qualità/prezzo sarà identificata nel seguente modo:
– l’offerta che otterrà il miglior punteggio tecnico riceverà l’indicatore di qualità di 100 punti. Le offerte rimanenti riceveranno
indicatori di qualità inferiori proporzionalmente al loro punteggio tecnico;
– l’offerta risultante la meno cara riceverà un indicatore di prezzo di 100 punti. Le offerte rimanenti riceveranno indicatori
di prezzo superiori in funzione del prezzo proposto.
Il rapporto qualità/prezzo sarà calcolato per ciascuna offerta, dividendo l’indicatore di qualità per l’indicatore di prezzo.
Il risultato più alto sarà conseguito dall’offerta che presenterà il miglior rapporto qualità/prezzo».
11
Con telefax del 27 agosto 2004 la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis
AE, una società di diritto greco operante nel settore della tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni, ha espresso
riserve circa la procedura di aggiudicazione dell’appalto in esame, fondate sulla possibile mancanza di obiettività del bando
di gara a vantaggio dei concorrenti che già erano stati fornitori della DG di cui trattasi, sull’assenza di specifiche chiare
nel medesimo bando e sull’assenza di criteri di valutazione precisi e obiettivi dei concorrenti. Con lo stesso telefax, ha
chiesto altresì all’autorità aggiudicatrice di rinviare il termine per la presentazione delle offerte fino a che non avesse
posto rimedio ai problemi di cui sopra.
12
Il 31 agosto 2004, la ricorrente ha presentato la sua offerta congiuntamente alla Steria SA, una società francese (in prosieguo:
l’«offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria»).
13
Con lettera del 3 settembre 2004, l’autorità aggiudicatrice ha espresso il parere che le riserve della ricorrente, formulate
nel telefax del 27 agosto 2004, fossero infondate e ha respinto la domanda di rinvio del termine per la presentazione delle
offerte.
14
In risposta alla lettera del 3 settembre 2004 sopra menzionata la ricorrente, con telefax del 6 settembre 2004, ha formulato
riserve circa la conformità della gara d’appalto all’art. 92 del regolamento finanziario e all’art. 131, nn. 1 e 2, delle
modalità di esecuzione.
15
Con lettera del 5 ottobre 2004, l’autorità aggiudicatrice ha risposto che le condizioni dell’art. 92 del regolamento finanziario
e dell’art. 131, nn. 1 e 2, delle modalità di esecuzione erano state rispettate.
16
L’apertura delle offerte ha avuto luogo l’8 settembre 2004. Sono pervenute cinque offerte, tutte dichiarate valide. Una delle
offerte è stata eliminata nella fase dei criteri di esclusione, un’altra all’atto della valutazione qualitativa. Solo tre
offerte, tra cui quelle del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria, sono state sottoposte alla prova finale del rapporto qualità
prezzo.
17
Il comitato di valutazione ha proposto di aggiudicare l’appalto alla [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
la cui offerta avrebbe presentato il migliore rapporto qualità prezzo. Era del parere di classificare in terza posizione l’offerta
del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria.
18
La proposta del comitato di valutazione è stata approvata dall’autorità aggiudicatrice che, con decisione del 18 novembre 2004,
ha proceduto all’aggiudicazione dell’appalto controverso.
19
Il risultato della gara è stato comunicato alla ricorrente con lettera del 18 novembre 2004. In tale lettera si afferma che
«[la sua] offerta non è stata selezionata per l’aggiudicazione perché a seguito della valutazione delle offerte prese in considerazione
e con riferimento ai criteri di aggiudicazione enunciati nel capitolato d’oneri non rappresentava la migliore offerta dal
punto di vista qualità prezzo».
20
Con lettera raccomandata e telefax del 22 novembre 2004, la ricorrente ha chiesto le seguenti informazioni ed i seguenti documenti
all’autorità aggiudicatrice: il nome del concorrente vincitore e, nel caso in cui questo avesse un consociato (o più consociati)
o uno o più subappaltanti, il suo/loro nominativo e la percentuale dell’appalto attribuito; il punteggio assegnato all’offerta
tecnica della ricorrente e all’offerta prescelta per quanto riguarda ciascuno dei criteri di aggiudicazione; una copia della
relazione del comitato di valutazione e le modalità di raffronto dell’offerta finanziaria della ricorrente rispetto all’offerta
finanziaria prescelta e, più in particolare, i punteggi attribuiti a ciascuna delle due sopra citate offerte. Con telefax
dell’8 dicembre 2004, la ricorrente ha reiterato la richiesta.
21
In risposta, l’autorità aggiudicatrice, con lettera del 10 dicembre 2004, ha trasmesso alla ricorrente un estratto della relazione
del comitato di valutazione. Tale estratto contiene, in particolare, i commenti del detto comitato sulle offerte della [OSCURATO:PERSONA]
e del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria relativamente a ciascuno dei criteri di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.
Detti commenti sono redatti nei seguenti termini:
«A. [OSCURATO:PERSONA] (…)
Commento complessivo
Offerta eccellente che dimostra una profonda comprensione delle questioni di cui trattasi con una strategia di gestione del
progetto ben organizzata e dettagliata. Il grado di dettaglio, l’analisi minuziosa di problemi potenziali, l’attenzione data
a questioni di gestione qualitativa contribuiscono alla qualità complessiva dell’offerta. Il solo punto debole è una mancanza
di analisi dell’impianto complessivo, che tuttavia non sminuisce significativamente la qualità globale dell’offerta.
[OSCURATO:PERSONA] è basata su una solida comprensione del settore delle accise e del suo ambito politico e organizzativo in seno alla
[OSCURATO:PERSONA] e agli Stati membri.
I metodi e l’organizzazione dell’équipe sono di grandissima qualità e dimostrano che potranno fare fronte alla portata del
compito, anche (dando prova) della necessaria flessibilità.
Da ciò risulta che tale proposta appare perfettamente adeguata per assumere la responsabilità del progetto.
Criterio: [OSCURATO:PERSONA] della strategia proposta per la realizzazione dei compiti previsti dal contratto
Tale società ha una notevole comprensione dei problemi da risolvere nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA], una comprensione chiara del modo
di assemblaggio delle componenti del progetto.
[OSCURATO:PERSONA] presenta una descrizione completa e dettagliata della loro strategia, della concezione in materia di esecuzione,
nonché una descrizione molto dettagliata dei lotti.
Visione e strategia sono supportate da un piano estremamente solido e dettagliato del progetto.
Vi è una buona analisi della possibilità di riutilizzo delle componenti delle NCTS.
[OSCURATO:PERSONA] presenta uno schema esauriente di controllo delle esigenze, che pone in evidenza la comprensione approfondita degli
obiettivi del progetto nonché l’adesione alle esigenze “di livello superiore” definite nel capitolato d’oneri.
[OSCURATO:PERSONA] propone un valido sistema di indici di qualità, che coprono l’integralità delle attività, consentendo così di completare
quelli proposti nel capitolato d’oneri.
Un punto debole secondario di tale offerta si rileva nella mancanza di approfondimento dell’analisi delle questioni strutturali
(solidità, estensibilità e prestazione).
Criterio: [OSCURATO:PERSONA] dei metodi e degli strumenti, dell’ambiente e delle procedure di qualità utilizzati per la realizzazione
dei compiti.
Descrizione estremamente dettagliata dei metodi e degli strumenti utilizzati. L’impostazione generale che combina RUP [[OSCURATO:PERSONA]] per la fase di specificazione, indi TEMPO per la fase di sviluppo dimostra la buona comprensione delle differenze
tra le due tappe dello sviluppo della collaborazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri.
Il metodo per assicurare la qualità è estremamente ben concepito in quanto propone indici di qualità sia per il processo sia
per il prodotto ed è derivato da «elementi chiave di valutazione».
L’offerente dispone di una buona comprensione dei principi di Cosmic-FFP [nota a pié di pagina omessa], tuttavia la descrizione
è un po’ teorica e l’offerta difetta di attuazione pragmatica (esempio: non precisa gli strumenti da utilizzare).
Malgrado una definizione molto buona dello sviluppo dell’infrastruttura, le prestazioni di sicurezza nei locali dell’offerente
sono trascurate.
Criterio: [OSCURATO:PERSONA] dell’organizzazione dell’équipe proposta per la realizzazione dei compiti
La struttura dell’équipe nonché la sua organizzazione sono estremamente ben definite, grazie a strutture di resoconti, identificazione
estremamente precisa dei profili (23 in totale) e loro descrizione, ripartizione completa delle competenze per profilo. La
composizione dell’équipe è ben equilibrata tra i profili di manager, di esperti commerciali, di analisti d’affari, di responsabili
dello sviluppo, di progettisti, di operatori al servizio dell’assistenza tecnica ecc.
I ruoli e le responsabilità in seno all’equipe sono estremamente ben definiti.
La dimensione dell’equipe (circa 60 persone) è logica e coerente rispetto al volume di attività da svolgere.
[OSCURATO:PERSONA] garantisce un tasso ridotto di rinnovo del personale mantenendolo a circa l’80% dell’organico dell’équipe, che impedisce
che gli addetti vengano adibiti ad altri progetti.
Criterio: Struttura, chiarezza e livello di completezza della proposta
La presentazione dell’offerta è completa e dettagliata per quanto riguarda il trattamento dell’insieme delle attività del
progetto.
La presentazione generale è ben strutturata e corroborata da numerosi schemi esplicativi. Le informazioni sono facili da reperire
e da leggere in ragione della comprensibilità del linguaggio utilizzato. La sola cosa che manca a tale offerta è una tabella
degli acronimi.
B. [[OSCURATO:PERSONA]Steria]
Commento complessivo
Benché tale offerta contenga alcune proposte interessanti sul piano dell’impianto complessivo, essa è troppo generica: la
descrizione del processo di specificazione e di sviluppo non mette realmente in evidenza la specificità [dell’attuazione dell’[OSCURATO:PERSONA]].
La metodologia proposta nell’offerta è una compilazione pedissequa delle migliori pratiche e opere relative allo sviluppo
dei sistemi di informatizzazione. Tuttavia, va nuovamente rilevato che gli aspetti specifici dello sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] sono
trattati in modo molto generico e l’analisi proposta non è del tutto completa.
La descrizione dell’organizzazione di équipe è buona, tuttavia non indica una comprensione adeguata della necessità di un
supporto efficace agli utilizzatori durante le attività di specificazione [del progetto di sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA]].
[OSCURATO:PERSONA] contiene alcune contraddizioni, il che suscita dubbi circa l’affidabilità di tale proposta.
Criterio: [OSCURATO:PERSONA] della strategia proposta per la realizzazione dei compiti previsti dal contratto
L’offerente ha accluso una relazione relativa all’impianto tecnico complessivo dell’[OSCURATO:PERSONA], ha fatto una proposta interessante
circa la struttura (per esempio, utilizzo di servizi Web), tentativi iniziali per proporre soluzioni tecniche nonché una proposta
relativa allo sviluppo dell’infrastruttura.
[OSCURATO:PERSONA] presenta un elenco dettagliato dei lotti con un ordine pertinente, i dispositivi di interrogazione, di pianificazione,
di consegna e accettazione nonché indicatori di qualità.
Tuttavia, l’impostazione complessiva è estremamente generica ed esamina in modo molto limitato i dettagli degli aspetti specifici
delle [OSCURATO:PERSONA].
La strategia proposta è un po’ semplicistica. Contiene numerosi estratti provenienti da fonti esterne (per esempio, lunghi
estratti tratti dalla documentazione della IBM-[OSCURATO:PERSONA] RUP) senza chiarirne la pertinenza nell’ambito del progetto.
[OSCURATO:PERSONA] rivela un deficit di comprensione del capitolato d’oneri in quanto fa riferimento ad attività che sono già state
compiute o che lo saranno al momento in cui il contratto d’appalto sarà entrato in vigore. Propone altresì elementi strutturali
che non troverebbero posto nel contesto dell’[OSCURATO:PERSONA] in termini di prestazioni o di estensibilità.
[OSCURATO:PERSONA] presenta talune contraddizioni, in particolare per quanto riguarda la pianificazione: per esempio, talune attività
di sviluppo iniziano addirittura prima dell’inizio delle specifiche.
Criterio: [OSCURATO:PERSONA] dei metodi, degli strumenti, dell’ambiente e delle procedure di qualità utilizzati per la realizzazione
dei compiti
I metodi proposti sono generalmente ben presentati. [OSCURATO:PERSONA] contiene una descrizione esatta dello sviluppo dell’infrastruttura
informatica nonché una buona descrizione degli aspetti pertinenti relativi alla sicurezza.
Numerosi riferimenti standard [analoghi a quelli dei manuali] sono fatti per quanto riguarda l’impianto complessivo, le norme,
gli strumenti informatici e le componenti dell’infrastruttura (esempio: XML, X509, J2EE). Sono accompagnati da alcune centinaia
di pagine di manuali e di prospetti della HP, della Oracle, della CISCO, ecc., ma per lo più senza alcuna giustificazione,
né esplicito nesso con gli obiettivi dell’[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] presenta una descrizione dettagliata di Cosmic FFP, ma gli strumenti proposti per le valutazioni (Calico e Costar)
sono appropriati solo per le valutazioni basate sulla metodologia Cocomo II, il che è incoerente (v. punto 4.1.3.5.1).
RUP è considerato per tutta l’offerta come “il” metodo di gestione del progetto, ma la proposta di software per l’ambiente
di sviluppo non cita alcuna licenza IBM-[OSCURATO:PERSONA].
Criterio: [OSCURATO:PERSONA] dell’organizzazione dell’équipe proposta per la realizzazione dei compiti
Buona descrizione dell’organizzazione dell’équipe, il che dimostra comprensione dell’evoluzione della sua composizione in
relazione all’avanzamento del progetto, dalla definizione delle specifiche allo sviluppo, alla produzione, alla consegna,
inclusa la sicurezza, i collaudi e l’assistenza tecnica. Le interazioni in seno all’equipe sono ben descritte.
La dimensione dell’équipe, composta da 67 persone, è adeguata.
Nonostante il fatto che l’esperienza in materia di dogane e accise sia identificata nella loro offerta come indispensabile
in termine di competenza, in pratica, la loro proposta non dimostra l’esistenza di competenze di tale tipo.
Criterio: Struttura, chiarezza e livello di completezza della proposta
La presentazione dell’offerta è chiara.
La struttura e la visione complessiva sono buone.
Tuttavia, il carattere incredibilmente generico della documentazione nonché il livello ridotto di dettagli sono un ostacolo
alla leggibilità dell’offerta».
22
L’estratto della relazione del comitato di valutazione comunicato alla ricorrente contiene anche una tabella di valutazione
comparativa della qualità dell’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria e di quella dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché una tabella
di valutazione comparativa del rapporto qualità prezzo di tali due offerte. Queste due tabelle si presentano come segue:
Criteri
(…)
[OSCURATO:PERSONA]Steria
(…)
(…)
[OSCURATO:PERSONA] della strategia proposta per realizzare i compiti previsti (/40)
35,1
23,2
[OSCURATO:PERSONA] dei metodi e degli strumenti, dell’ambiente e delle procedure di qualità utilizzate per la realizzazione dei compiti
(/30)
24,5
16,7
[OSCURATO:PERSONA] dell’organizzazione dell’équipe proposta per la realizzazione dei compiti (/20)
17,6
14,5
Struttura, chiarezza e livello di completezza della proposta (/10)
8,5
5,8
Totale qualità
85,7
60,2
[OSCURATO:PERSONA] di qualità (il massimo è di 100)
100
70
Tabella di valutazione comparativa
[OSCURATO:PERSONA]/2004/AO-004 [OSCURATO:PERSONA]-DEV
Criteri
(…)
[OSCURATO:PERSONA]Steria
(…)
(…)
Totale qualità
85,7
60,2
[OSCURATO:PERSONA] di qualità (il massimo è di 100)
100
70
[OSCURATO:PERSONA] proposto TBP/(IS+EI) (in euro)
(Servizi IT e accantonamenti per l’evoluzione dell’infrastruttura)
11 634 533
15 078 693
[OSCURATO:PERSONA] di prezzo normalizzato (il minimo è 100)
100
130
[OSCURATO:PERSONA] di qualità / [OSCURATO:PERSONA] di prezzo
1
0,54
23
Con lettera raccomandata e telefax del 30 dicembre 2004, la ricorrente comunicava le sue osservazioni sull’estratto della
relazione del comitato di valutazione trasmessole e reiterava il suo parere secondo cui il procedimento di aggiudicazione
dell’appalto controverso era in contrasto con il regolamento finanziario e la normativa applicabile.
24
Con lettera del 14 gennaio 2005, l’autorità aggiudicatrice ha fatto presente che avrebbe esaminato attentamente i punti sollevati
dalla ricorrente nella lettera del 30 dicembre 2004 e che quest’ultima avrebbe ricevuto una risposta dettagliata il più presto
possibile.
25
Con lettera del 17 febbraio 2005, l’autorità aggiudicatrice ha risposto alle osservazioni della ricorrente contenute nella
lettera del 30 dicembre 2004.
26
La comunicazione di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi è stata pubblicata il 2 marzo 2005 sul Supplemento alla
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea
(GU 2005, S 43).
Procedimento e conclusioni delle parti
27
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2005, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso.
28
Con lettera del 30 ottobre 2006, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto alla ricorrente
di rispondere per iscritto a quesiti vertenti sulla ricevibilità del ricorso. La ricorrente ha ottemperato a tale richiesta
entro il termine impartito.
29
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento.
30
Con lettera del 3 febbraio 2009 il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto alle parti
di rispondere per iscritto a alcuni quesiti. Con la stessa lettera ha altresì chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre documenti.
Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.
31
Con lettera del 2 marzo 2009, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto a ciascuna delle
parti di sottoporre osservazioni scritte sulle risposte fornite dall’altra parte ai quesiti scritti del Tribunale rivolti
con lettera del 3 febbraio 2009. Le parti hanno ottemperato a tali richieste entro il termine impartito.
32
Nel corso dell’udienza svoltasi il 17 marzo 2009 sono state sentite le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti
del Tribunale.
33
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non accettare la sua offerta e di attribuire l’appalto all’offerente aggiudicatario;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese anche in caso del rigetto del ricorso.
34
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
I –
Sulla ricevibilità
A –
Argomenti delle parti
35
Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] attira l’attenzione del Tribunale sul fatto che
la Steria, altro membro del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria, non ha contestato la decisione dell’autorità aggiudicatrice
di non accettare l’offerta del detto consorzio e di aggiudicare l’appalto controverso ad un altro offerente e che, peraltro,
dal ricorso non risulterebbe che la ricorrente abbia contestato tale decisione per conto della Steria. Da ciò conseguirebbe
che la ricorrente contesta la detta decisione a suo solo e unico nome.
36
La ricorrente nella replica afferma che, in quanto capofila del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria ed essendo interamente
responsabile della preparazione e della redazione dell’offerta, fruisce della legittimazione ad agire e che né normativa né
giurisprudenza comunitaria richiedono che tutti i membri di un consorzio offerente impugnino la decisione controversa di aggiudicazione
dell’appalto. La ricorrente ha del resto precisato tale argomento nelle sue risposte scritte ai quesiti del Tribunale (v.
supra, punto 28).
37
[OSCURATO:PERSONA] non ha contestato la sopramenzionata posizione della ricorrente.
B –
Giudizio del Tribunale
38
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare nella specie la legittimazione ad agire della ricorrente avverso la decisione dell’autorità
aggiudicatrice, comunicatale con lettera del 18 novembre 2004, di non accogliere l’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria
e di aggiudicare di conseguenza ad un altro offerente l’appalto di cui è causa (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
39
A tenore dell’art. 230, quarto comma, CE, «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso
contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione
presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».
40
Nella specie, sebbene da un punto di vista formale la decisione impugnata sia diretta all’offerente, cioè al consorzio [OSCURATO:PERSONA]Steria, resta ciò nondimeno che, come risulta dalle risposte scritte della ricorrente ai quesiti del Tribunale (v.
supra, punto 29), non contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] e che il Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio, il consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria non ha mai posseduto la personalità giuridica. Pertanto, sotto il profilo dell’art. 230 CE, poiché tale struttura
ad hoc è trasparente con riferimento ai suoi membri, le due società interessate debbono considerarsi ambedue come destinatarie
della decisione impugnata. La ricorrente era pertanto legittimata, in quanto destinataria della decisione impugnata, a contestare
quest’ultima alle condizioni stabilite dall’art. 230 CE.
41
Da ciò consegue che il ricorso della ricorrente è ricevibile.
II –
Nel merito
42
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi. Con il primo motivo, deduce la violazione del principio di non
discriminazione e del principio di libera concorrenza. Con il secondo motivo, deduce la violazione delle disposizioni del
regolamento finanziario, delle modalità di esecuzione, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), e della direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo
e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114). Il terzo motivo concerne un errore manifesto di valutazione commesso
dall’autorità aggiudicatrice nella valutazione dell’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria. Il quarto motivo attiene
all’assenza di informazioni pertinenti e di motivazione. Il quinto motivo verte sulla violazione dei principi di buona amministrazione
e di diligenza.
43
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare innanzitutto il primo motivo, quindi il secondo motivo, poi il quinto, indi il quarto
e, infine, il terzo motivo. Tale ordine è dettato dalla circostanza che il primo, secondo e quinto motivo hanno ad oggetto
la procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui è causa, mentre il quarto e il terzo motivo riguardano la stessa decisione
impugnata.
A –
Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione e del principio di libera concorrenza
1. Argomenti delle parti
44
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di non discriminazione e di libera concorrenza degli offerenti
in quanto non avrebbe messo a sua disposizione – nonostante la domanda formulata al riguardo prima della data limite per la
presentazione delle offerte – due categorie di informazioni tecniche che erano necessarie per la formulazione delle offerte
nell’ambito dell’appalto controverso, cioè, in primo luogo, le esatte specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, informazioni
tecniche relative ad applicazioni informatiche esistenti collegate all’[OSCURATO:PERSONA] e, più specificamente, il codice sorgente del
nuovo sistema di transito informatizzato (NST). Da tale carenza attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero tratto vantaggio gli
offerenti che erano ex controparti contrattuali o controparti attuali della DG interessata, o erano collegati a siffatte controparti
e che avrebbero pertanto fruito di un accesso esclusivo alle precitate informazioni. Tali offerenti, tra i quali l’offerente
aggiudicatario, avrebbero potuto pertanto presentare offerte più competitive di quelle della ricorrente, sia sul piano tecnico
che sul piano finanziario.
45
Per quanto riguarda, in primo luogo, le specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sottolinea che queste non erano ancora disponibili
all’atto del procedimento di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, ma che erano in fase di preparazione da parte di
un altro aggiudicatario nell’ambito di un diverso appalto. Sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non spiega come un offerente potrebbe
rispettare adeguatamente gli obiettivi e le esigenze di un sistema informatico per il quale non ha ricevuto alcuna specifica
dettagliata e si chiede come la sua offerta potrebbe essere «migliore» di quella dell’aggiudicatario in loco, che sarebbe
il solo a disporre delle dette specifiche.
46
Per quanto concerne, in secondo luogo, il codice sorgente dell’NCTS, la ricorrente sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] gliene ha
negato l’accesso senza valida ragione e nonostante la sua domanda a tal riguardo formulata. Per contro, l’offerente aggiudicatario
avrebbe potuto accedere al detto codice poiché era la controparte contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per l’NCTS e avrebbe pertanto
potuto presentare un’offerta più concorrenziale di quella della ricorrente.
47
Al fine di dimostrare l’importanza dell’accesso al codice sorgente dell’NCTS per la formulazione delle offerte nell’ambito
dell’appalto controverso, la ricorrente deduce i seguenti elementi.
48
In primo luogo, invoca l’art. 3, n. 2, della decisione n. 1152/2003 che suggerirebbe il riutilizzo, per quanto possibile,
da parte dell’aggiudicatario dell’appalto di cui è causa, dell’NCTS, con l’obiettivo di creare un sistema informatizzato integrato
dei movimenti intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa all’interno della Comunità. La ricorrente desume dal contenuto
di tale articolo che la citata decisione esige il riutilizzo, da parte dell’aggiudicatario dell’appalto di cui trattasi, del
codice sorgente dell’NCTS e della sua struttura.
49
In secondo luogo, si richiama alla descrizione del lotto 7.1 di cui all’allegato tecnico del capitolato d’oneri, in cui sarebbe
stato fatto riferimento al codice sorgente dell’NCTS.
50
In terzo luogo, deduce il commento del comitato di valutazione sull’offerta del concorrente aggiudicatario, secondo cui tale
offerta conteneva una buona analisi della possibilità di riutilizzo delle componenti («components») dell’NCTS. La ricorrente
sostiene che il termine «componenti» nella specie fa «chiaramente rinvio alle diverse parti del codice sorgente».
51
In quarto luogo, sul piano finanziario, la ricorrente, per dimostrare la necessità della conoscenza del codice sorgente dell’NCTS
ai fini della quantificazione della sua offerta, sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto ai concorrenti l’indicazione
nella loro offerta non solo dei prezzi unitari, come asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], ma anche e soprattutto un bilancio e un prezzo
totale per la fornitura dell’[OSCURATO:PERSONA] e di tutti i servizi connessi. Tale requisito della [OSCURATO:PERSONA] necessiterebbe, da parte
degli offerenti, di valutazioni precise circa la portata e la complessità del progetto, cosa che rendeva necessaria la conoscenza
del codice sorgente. L’ignoranza di questo da parte della ricorrente l’avrebbe obbligata ad aumentare il prezzo della sua
offerta al fine di incorporarvi il rischio derivante da tale mancanza di conoscenza. Per contro, l’offerente aggiudicatario,
essendo a conoscenza del detto codice, avrebbe potuto depositare un’offerta più concorrenziale, che sarebbe ammontata al 50%
soltanto del bilancio annunciato per l’appalto di cui è causa.
52
Infine la ricorrente rileva che, nell’ambito della gara per un altro appalto [appalto per la definizione delle specifiche,
lo sviluppo, la manutenzione e il supporto di sistemi informatici doganali per i progetti informatici della DG di cui trattasi
(CUST‑DEV) ([OSCURATO:PERSONA]/2005/AO‑001)], bandito poco dopo la gara per l’appalto di cui è causa e di cui la DG interessata era pure
l’autorità aggiudicatrice, il codice sorgente dell’NCTS è stato fornito ai concorrenti. Ha chiesto pertanto alla [OSCURATO:PERSONA]
di motivare tale disparità di trattamento. Inoltre, nel corso dell’udienza, la ricorrente ha sostenuto che la fattispecie
di cui trattasi era analoga a quella che ha dato luogo alla sentenza 12 marzo 2008, causa T‑345/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑341), in cui il Tribunale avrebbe accolto il motivo della ricorrente che lamentava la violazione del principio
di parità di trattamento degli offerenti e avrebbe quindi annullato la decisione di aggiudicazione dell’appalto adottata dalla
[OSCURATO:PERSONA].
53
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
2. Giudizio del Tribunale
54
A tenore dell’art. 89, n. 1, del regolamento finanziario, gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio
rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
55
[OSCURATO:PERSONA], secondo la costante giurisprudenza, l’autorità aggiudicatrice è tenuta a vigilare su ciascuna fase di una gara d’appalto
affinché sia rispettato il principio della parità di trattamento e, di conseguenza, della parità di opportunità tra tutti
gli offerenti (sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑496/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/CAS Succhi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3801,
punto 108; sentenze del Tribunale 17 dicembre 1998, causa T‑203/96, [OSCURATO:PERSONA] & Services/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4239,
punto 85, e 17 marzo 2005, causa T‑160/03, AFCon [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑981, punto 75).
56
Il principio di parità di trattamento tra gli offerenti, che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana
ed efficace tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico, impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse
opportunità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica dunque che queste siano soggette alle medesime condizioni
per tutti gli offerenti (v., in questo senso, sentenze della Corte 18 ottobre 2001, causa C‑19/00, SIAC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7725,
punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C‑470/99, Universale‑Bau e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11617, punto 93).
57
Dalla giurisprudenza risulta altresì che il principio di parità di trattamento implica un obbligo di trasparenza al fine di
consentire di accertarne il rispetto (sentenze della Corte 18 giugno 2002, causa C‑92/00, HI, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5553, punto 45,
e Universale‑Bau e a., punto 56 supra, punto 91).
58
Tale principio di trasparenza ha fondamentalmente lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e di comportamento arbitrario
da parte dell’autorità aggiudicatrice. Esso implica che tutte le condizioni e modalità della procedura di aggiudicazione siano
formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/CAS Succhi
di [OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra, punto 111).
59
Il principio di trasparenza implica pertanto che tutte le informazioni tecniche pertinenti per la buona comprensione del bando
di gara o del capitolato d’oneri siano messe, appena possibile, a disposizione di tutte le imprese che partecipano ad una
gara d’appalto pubblico in modo da consentire, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti
di comprenderne l’esatta portata e di interpretarle allo stesso modo e, dall’altro lato, all’amministrazione aggiudicatrice
di verificare se effettivamente le offerte presentate dagli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto di
cui trattasi (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 52 supra, punto 145).
60
Nella specie, la ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle voluto fornire due categorie di informazioni tecniche
che, a suo avviso, erano necessarie per la formulazione delle offerte e che, purtuttavia, erano a disposizione di altri offerenti.
Tenuto conto della giurisprudenza sopracitata ai punti 55-58, tale asserita carenza da parte della [OSCURATO:PERSONA], se effettivamente
accertata, pregiudicherebbe le pari opportunità degli offerenti nonché il principio di trasparenza in quanto corollario del
principio di parità di trattamento.
61
[OSCURATO:PERSONA], come giudicato dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 52 supra (punto 147), simile violazione
della parità di opportunità e del principio di trasparenza, qualora sussista, costituirebbe un’irregolarità della fase precontenziosa
del procedimento tale da ledere il diritto all’informazione delle parti interessate. Questa irregolarità procedurale potrebbe
comportare l’annullamento della decisione di cui trattasi soltanto se fosse dimostrato che, in sua assenza, il procedimento
amministrativo avrebbe potuto condurre ad un risultato differente se la ricorrente avesse avuto accesso alle informazioni
in parola e se fosse esistita, al riguardo, una possibilità, ancorché ridotta, che la ricorrente potesse far concludere il
procedimento amministrativo con un risultato diverso (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 52 supra, punto 147
e giurisprudenza ivi citata).
62
Si deve pertanto esaminare, in primo luogo, se nella specie vi sia stata una disparità nell’informazione nel senso che taluni
offerenti, tra cui l’offerente prescelto, abbiano fruito, nell’ambito della gara d’appalto, di informazioni che la ricorrente
assume di non aver avuto. Nell’ipotesi in cui una siffatta disparità fosse dimostrata si dovrebbe esaminare, in secondo luogo,
se l’informazione di cui trattasi fosse utile per la formulazione delle offerte. Solo in tale ipotesi l’offerente che ha avuto
accesso a tale informazione avrebbe disposto di un vantaggio a danno degli altri offerenti. Si dovrebbe accertare, in terzo
luogo, se la lamentata disparità nell’informazione utile derivi da un’irregolarità procedurale commessa dalla [OSCURATO:PERSONA].
Nell’ipotesi dell’esistenza di una siffatta irregolarità, si dovrebbe, in quarto luogo, esaminare se, in sua assenza, la gara
di appalto avrebbe potuto approdare ad un risultato differente. In tale prospettiva, detta irregolarità potrebbe costituire
una violazione della parità di trattamento degli offerenti soltanto qualora risultasse in modo plausibile e sufficientemente
circostanziato dalle spiegazioni fornite dalla ricorrente che l’esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso nei suoi
confronti (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 52 supra, punti 148 e 149).
63
Tale ragionamento si applica per quanto riguarda ognuna delle due categorie di informazioni tecniche che non sarebbero state
messe a disposizione della ricorrente, cioè le specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA] (prima parte del motivo) e il codice sorgente dell’NCTS
(seconda parte del motivo).
a) Sulla prima parte del motivo, inerente all’assenza delle specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA]
64
La ricorrente sostiene, in sostanza, che l’assenza delle specifiche esatte per l’[OSCURATO:PERSONA] nel corso della gara d’appalto ha favorito
gli offerenti che già erano prestatori di servizi per la DG interessata – tra cui l’offerente prescelto – e che, di conseguenza,
sarebbero già stati a conoscenza delle dette specifiche. Pertanto, tali offerenti sarebbero stati in grado di depositare offerte
più precise e quindi più competitive di quelle della ricorrente.
65
Come indicato supra al punto 62, va dapprima esaminato se nella specie vi sia stata disparità nell’informazione nel senso
che taluni offerenti, tra i quali l’offerente aggiudicatario, avrebbero avuto a disposizione, al contrario della ricorrente,
le specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA].
66
Dal capitolato d’oneri dell’appalto di cui è causa risulta (v. punto 7 supra) che il progetto di sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA], nel cui
ambito il detto appalto si iscrive, prevedeva una fase 1, durante la quale la definizione delle specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA] doveva
essere effettuata dall’aggiudicatario dell’appalto ESS. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che si trattava di specifiche «generali»
dell’[OSCURATO:PERSONA] (high level specifications). Il capitolato d’oneri sopramenzionato precisa altresì che l’aggiudicatario dell’appalto
ESS doveva produrre tali specifiche prima e in parte parallelamente alla produzione delle specifiche da parte dell’aggiudicatario
dell’appalto di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che le specifiche preparate nell’ambito dell’appalto controverso
vertono sull’applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] (specifiche «di applicazione») (application‑related specifications), in opposizione alle
specifiche «generali» di tale sistema preparate nell’ambito dell’appalto ESS. Il capitolato d’oneri sopra menzionato precisa
infine che l’aggiudicatario dell’appalto ESS doveva terminare il suo lavoro a metà del 2005.
67
Dall’argomento dedotto dalla ricorrente risulta che la sua censura verte sull’asserita mancanza di comunicazione agli offerenti
delle specifiche «generali» dell’[OSCURATO:PERSONA].
68
[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre sostenuto, senza essere smentita dalla ricorrente, che l’aggiudicataria dell’appalto ESS, cioè la
Siemens, aveva iniziato a lavorare sulle specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2004 (e che aveva terminato nell’aprile 2005), mentre
il bando di gara per l’appalto di cui trattasi è stato pubblicato nel luglio 2004 e il termine per il deposito delle offerte
era fissato al 31 agosto 2004. Pertanto, alla luce degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], non contestati dalla ricorrente, si
deve constatare che, tra l’inizio del lavoro della Siemens circa le specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA] e la data limite fissata per il deposito
delle offerte nell’ambito dell’appalto controverso, sono trascorsi solo tre mesi, il che significa che, durante lo svolgimento
della gara di appalto, non esistevano specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA] a un livello utilizzabile, la cui conoscenza avrebbe potuto conferire
un vantaggio all’offerente che avesse avuto accesso a tali specifiche.
69
Infine, sia la ricorrente sia la [OSCURATO:PERSONA] hanno precisato che la Siemens, aggiudicataria dell’appalto ESS, aveva altresì
presentato offerte nell’ambito dell’appalto di cui è causa.
70
Dai sopramenzionati elementi occorre trarre le seguenti conclusioni.
71
In primo luogo, risulta che nessun offerente – compreso l’offerente prescelto – ha potuto avere a disposizione più informazioni
della ricorrente per quanto riguarda la specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA], poiché tali specifiche non esistevano o si trovavano in uno
stadio embrionale. Pertanto, la disparità nell’informazione, che sarebbe generatrice di una violazione del principio di parità
di trattamento tra gli offerenti, non è dimostrata.
72
In secondo luogo, il fatto che le specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA] non esistessero al momento del lancio della gara per l’appalto di cui
trattasi non era dovuto a un’irregolarità procedurale commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], ma risultava dalla pianificazione stessa
dello sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale prevedeva l’elaborazione di tali specifiche nell’ambito di un appalto ESS distinto dall’appalto
di cui è causa e precedente a quest’ultimo.
73
In terzo luogo, ammesso che la Siemens sia pervenuta, nell’ambito dell’appalto ESS di cui era l’appaltatrice, a elaborare
specifiche idonee ad essere sfruttate ai fini della formulazione delle offerte nell’ambito dell’appalto controverso, resta
il fatto che una siffatta circostanza non è determinante, poiché l’offerta della Siemens, presentata nell’ambito dell’appalto
di cui trattasi, non è stata accolta. Inoltre, il fatto che la Siemens abbia presentato un’offerta nell’ambito dell’appalto
di cui è causa e sia, pertanto, entrata in diretta concorrenza con l’offerente prescelto per l’aggiudicazione del detto appalto
induce a pensare che tale società non abbia trasmesso al detto offerente la sua supposta conoscenza delle specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA].
Pertanto, nulla consente di affermare che un qualsiasi offerente abbia fruito di un qualsivoglia accesso privilegiato alle
dette specifiche.
74
Poiché la ricorrente non ha dimostrato che taluni offerenti, tra cui l’offerente aggiudicatario, disponevano di più informazioni
di lei per quanto riguarda le specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA], si deve concludere che, per quanto riguarda tale categoria di informazioni
tecniche, non vi è stata disparità di trattamento tra gli offerenti. La prima parte del motivo deve di conseguenza essere
respinta.
b) Sulla seconda parte del motivo, concernente l’omessa comunicazione del codice sorgente dell’NCTS
75
La ricorrente sostiene, in sostanza, che il rifiuto di comunicazione nei suoi confronti del codice sorgente dell’NCTS da parte
dell’autorità aggiudicatrice ha favorito l’offerente aggiudicatario, che era anche la controparte contrattuale della [OSCURATO:PERSONA]
al momento dello sviluppo del detto NCTS e aveva pertanto per forza di cose accesso al detto codice sorgente. Disponendo di
tale informazione, l’offerente aggiudicatario avrebbe potuto presentare un’offerta più competitiva di quella della ricorrente
sia sul piano tecnico che sul piano finanziario.
Sulla disparità dell’informazione a favore dell’offerente aggiudicatario
76
[OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che l’autorità aggiudicatrice aveva a disposizione il codice sorgente dell’NCTS prima
della data di apertura della gara per l’appalto di cui è causa e che essa non lo abbia comunicato ai concorrenti. Sostiene
di averlo considerato inutile per la formulazione delle offerte.
77
Non è neppure contestato che l’offerente prescelto era a conoscenza del codice sorgente dell’NCTS al momento della preparazione
della sua offerta, dato che esso era la controparte contrattuale della DG interessata per quanto riguarda l’NCTS.
78
Da ciò consegue che, al momento dell’apertura della gara per l’appalto controverso e fino alla data limite della presentazione
delle offerte, l’offerente aggiudicatario, essendo controparte contrattuale della DG interessata per l’NCTS, disponeva di
informazioni tecniche delle quali la ricorrente era priva.
Sull’utilità del codice sorgente dell’NCTS per la formulazione delle offerte
79
Affinché la disparità d’informazioni constatata costituisca un vantaggio a favore dell’offerente aggiudicatario nell’ambito
dell’elaborazione della sua offerta, occorre ancora che l’informazione di cui trattasi sia utile per l’elaborazione delle
offerte circa l’appalto di cui è causa, nel senso che la sua assenza sarebbe tale da penalizzare l’offerta sia sul piano qualitativo
che sul piano finanziario.
80
Nella specie e alla luce dell’argomento delle parti, si deve valutare l’utilità del codice sorgente dell’NCTS per la formulazione
delle offerte nell’ambito dell’appalto di cui trattasi. Due osservazioni si impongono in limine.
81
Innanzitutto, come risulta dall’argomento svolto dalle parti, il codice sorgente costituisce un insieme di istruzioni scritte
in un linguaggio di programmazione informatica che consente di ottenere un programma per un computer. Da ciò risulta altresì
che il codice sorgente costituisce una delle prime tappe del materiale informatico da produrre nel ciclo di vita completo
di un software.
82
[OSCURATO:PERSONA] ha poi precisato nel corso dell’udienza, senza essere smentita dalla ricorrente, che l’NCTS e l’[OSCURATO:PERSONA] presentavano
differenze nette tra di loro in quanto l’NCTS riguardava il settore delle dogane, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] riguardava il settore delle
accise. Nell’ambito dell’NCTS, gli attori che sarebbero al centro del dispositivo sono gli agenti della dogana, mentre nell’ambito
dell’[OSCURATO:PERSONA] gli attori al centro del dispositivo sono gli operatori economici. Da ciò conseguirebbe che gli obiettivi dei due
sistemi sono differenti e, quindi, che le funzioni di tali due sistemi non sarebbero le stesse.
83
In primo luogo, la ricorrente, a sostegno della sua affermazione circa l’utilità dell’accesso al codice sorgente dell’NCTS,
invoca l’art. 3, n. 2, della decisione n. 1152/2003, citata supra al punto 4.
84
Si deve a questo proposito rilevare che la sopramenzionata decisione costituisce il fondamento giuridico dell’elaborazione
dell’[OSCURATO:PERSONA] e che l’art. 3, n. 2, di tale decisione definisce i rapporti tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’NCTS. Il compito affidato alla [OSCURATO:PERSONA]
era di ottenere l’integrazione, qualora tecnicamente possibile, dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’NCTS, con l’obiettivo di creare un sistema
di informatizzazione integrato relativo al movimento intracomunitario dei prodotti soggetti ai diritti di accisa. Proprio
ai fini della realizzazione di tale incarico conferito dal legislatore comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] ha bandito la gara per
l’appalto di è causa. Nell’ambito di tale gara la [OSCURATO:PERSONA], quale autorità aggiudicatrice, ha considerato che l’espressione
«riutilizzare per quanto possibile (…) l’NCTS», contenuta nel sopracitato art. 3, n. 2, non implicava la comunicazione agli
offerenti del codice sorgente dell’NCTS ai fini della formulazione delle loro offerte. Ha comunicato tale «messaggio» agli
offerenti nella documentazione relativa al bando di gara di cui trattasi.
85
A questo proposito fa in particolare riferimento al punto 4.2.1, intitolato «The [OSCURATO:PERSONA] development based on NCTS experience»
(lo sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] basato sull’esperienza NCTS), del piano di gestione di sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] che è stato distribuito agli
offerenti e pertanto alla ricorrente; la descrizione che viene ivi fatta dell’«esperienza NCTS» da prendere in considerazione
per lo sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] non fa riferimento al codice sorgente dell’NCTS o, a fortiori, alla necessità di accedervi per formulare
un’offerta. Del resto, nella nota esplicativa n. 46 fornita nel corso del procedimento di aggiudicazione dell’appalto controverso,
l’autorità aggiudicatrice ha precisato che, una volta che è stato aggiudicato l’appalto controverso, «il compito dell’aggiudicatario
[dell’appalto di cui trattasi] sarà quello di proporre, e quello della DG [interessata] quello di decidere quale parte della
struttura del codice sorgente delle applicazioni dell’NCTS sarà riutilizzata» e che «tale informazione [ossia il codice sorgente
dell’NCTS] sarà accessibile soltanto per l’offerente aggiudicatario».
86
Di conseguenza, la ricorrente non può nella specie avvalersi dell’art. 3, n. 2, della decisione n. 1152/2003 a sostegno della
sua affermazione relativa all’utilità dell’accesso del codice sorgente dell’NCTS, in quanto la prescrizione relativa al fatto
di «riutilizzare per quanto possibile (…) l’NCTS», contenuta nel detto articolo, è stata attuata in maniera concreta e trasparente
dall’autorità aggiudicatrice attraverso il bando di gara di cui trattasi in modo che non era necessario per l’offerente avere
accesso al detto codice sorgente per poter formulare un’offerta.
87
In secondo luogo, la ricorrente deduce a sostegno della sua affermazione la descrizione del lotto n. 7.1 figurante nell’allegato
tecnico del capitolato d’oneri. Tale descrizione è così formulata:
«lotto 7.1: Sviluppo dell’applicazione
Tale lotto copre lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni sviluppate a titolo centralizzato (CDA), delle applicazioni
circa le prove e delle applicazioni per i servizi centrali (per esempio l’MCC, ETA, SETA, CS/RD e CS/MIS).
Le applicazioni sviluppate si ispireranno il più ampiamente possibile all’impianto complessivo, ovvero al codice sorgente
delle applicazioni NCTS:
(…)».
88
La descrizione di tale lotto fa effettivamente menzione del codice sorgente NCTS. Tuttavia tale descrizione non dimostra l’utilità
di tale codice per la preparazione delle offerte, come sostenuto dalla ricorrente, ma dimostra la sua utilità per il lavoro
che dovrà essere effettuato in una fase successiva a quella dell’aggiudicazione dell’appalto di cui è causa, cioè nella fase
dell’esecuzione di tale appalto da parte dell’offerente prescelto.
89
Tale elemento risulta del resto chiaramente dalla sopramenzionata nota esplicativa n. 46 (v. punto 85 supra).
90
Ne consegue che sia la descrizione del lotto n. 7.1 sia, soprattutto, la nota esplicativa n. 46, lungi dal dimostrare l’utilità
del codice sorgente dell’NCTS per le formulazione delle offerte nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, dimostrano che il
«messaggio» che l’autorità aggiudicatrice voleva far pervenire agli offerenti era, in primo luogo, che tale codice non era
pertinente ai fini della formulazione delle offerte, ma lo sarebbe stato solo in una fase ulteriore dell’esecuzione dell’appalto
di cui è causa da parte dell’offerente prescelto e, in secondo luogo, che competerebbe all’autorità aggiudicatrice decidere
quale proporzione del codice sorgente NCTS sarebbe stata riutilizzata. Del resto, nel corso dell’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha
rilevato che, in fin di conti, l’autorità aggiudicatrice aveva deciso di non utilizzare alcuna linea di codice sorgente dell’NCTS
per lo sviluppo del progetto inteso al dare attuazione all’[OSCURATO:PERSONA].
91
Di conseguenza, l’argomento della ricorrente relativo alla menzione del codice sorgente dell’NCTS nella descrizione del lotto
n. 7.1 non può essere accolto.
92
In terzo luogo, un ragionamento analogo si applica all’argomento della ricorrente dedotto da un commento specifico del comitato
di valutazione in merito all’offerta del concorrente aggiudicatario (v. punto 50 supra). Infatti, la ricorrente non fornisce
alcun elemento atto a dimostrare che i termini «componenti dell’NCTS», utilizzati dal comitato di valutazione, fanno riferimento
alle componenti del codice sorgente dell’NCTS. A questo proposito, dai documenti relativi alla gara per l’appalto di cui è
causa risulta che l’autorità aggiudicatrice ha fornito agli offerenti un certo numero di documenti di riferimento riguardanti
l’NCTS che, come giustamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], coprono una vasta gamma di argomenti, dalla metodologia alle procedure
di controllo qualità, dalle specifiche dei sistemi alle procedure di collaudo e dalla descrizione funzionale delle applicazioni
dell’NCTS alle specifiche delle operazioni centrali. Si deve pertanto considerare che il comitato di valutazione, quando ha
fatto riferimento alla possibilità di riutilizzare le «componenti dell’NCTS», faceva allusione alla possibilità di riutilizzare
elementi dell’NCTS figuranti nella documentazione messa a disposizione degli offerenti. Ad ogni modo, la ricorrente non fornisce
alcun elemento di prova che possa inficiare tale analisi.
93
In quarto luogo, la ricorrente non dimostra neppure l’utilità dell’accesso al codice sorgente dell’NCTS per la quantificazione
delle offerte. Viene ricordato che la ricorrente afferma, in sostanza, che tale quantificazione necessitava da parte degli
offerenti di valutazioni precise circa l’ampiezza e la complessità del progetto, il che rendeva necessaria la conoscenza del
codice sorgente. L’impossibilità per la ricorrente di valutare con precisione la portata e la complessità del progetto, dovuta
alla mancanza di accesso al codice sorgente, l’avrebbe in sostanza obbligata ad aumentare il prezzo della sua offerta.
94
Tale argomento della ricorrente non può essere accolto.
95
Innanzitutto, il codice sorgente dell’NCTS non era necessario per valutare l’entità e la complessità del progetto per lo sviluppo
dell’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, come è già stato rilevato, l’NCTS e l’[OSCURATO:PERSONA] sono diversi l’uno dall’altro (v. punto 82 supra) e l’autorità
aggiudicatrice ha chiaramente fatto sapere agli offerenti – e quindi alla ricorrente – che il codice sorgente dell’NCTS non
era pertinente per la formulazione delle offerte (v. punto 90 supra).
96
Inoltre, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e come ammesso dalla ricorrente nel corso dell’udienza, per quanto riguarda le attività
la cui quantificazione dipenderebbe da una valutazione dell’entità e della complessità del progetto, l’autorità aggiudicatrice,
avendo essa stessa fissato il numero dei giorni che dovevano essere dedicati alla realizzazione di tali attività, ha unicamente
chiesto agli offerenti di indicare prezzi unitari espressi in tariffa giornaliera per ciascun profilo del personale necessario
(cioè, in particolare, progettista, programmatore e analista). Tali prezzi unitari dovevano essere moltiplicati per il numero
dei giorni fissati dall’autorità aggiudicatrice al fine di calcolare il prezzo dell’offerta. Pertanto, l’autorità aggiudicatrice,
nel fissare il numero dei giorni necessari per la realizzazione dell’attività sopramenzionata, ha proceduto essa stessa ad
una stima dell’entità del lavoro che doveva essere svolto, esonerando così gli offerenti da tale compito e focalizzando la
concorrenza tra offerenti sulla tariffa giornaliera proposta per ciascun profilo di personale necessario. Orbene, la ricorrente
non ha dimostrato che la mancanza di conoscenza del codice sorgente dell’NCTS abbia avuto un qualsivoglia impatto sulla tariffa
giornaliera proposta per il suo personale.
97
Da ciò consegue che l’utilità dell’accesso al codice sorgente dell’NCTS per la quantificazione dell’offerta della ricorrente
non è dimostrata.
98
Infine, l’argomento della ricorrente circa l’utilità dell’accesso al codice sorgente dell’NCTS non può trovare conforto nella
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 52 supra. Infatti, a differenza della presente causa, dove il sistema informatico
oggetto dell’appalto controverso – l’[OSCURATO:PERSONA] – è differente dal sistema il cui codice sorgente non è stato fornito – l’NCTS –
(v. punto 82 supra), la causa che ha dato luogo alla sentenza invocata dalla ricorrente si riferiva ad un sistema informatico
– il sistema Cordis – che era solo una nuova versione del medesimo sistema Cordis il cui codice sorgente non era stato fornito
(sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 52 supra, al punto 7). Per quanto riguarda, nella specie, l’utilità del codice
sorgente dell’NCTS, non può essere riscontrata alcuna analogia tra la presente causa e la causa che ha dato luogo alla sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 52 supra.
99
Dicasi altrettanto per quanto riguarda la tesi della ricorrente che deduce l’appalto CUST‑DEV (v. punto 52 supra). A questo
proposito la [OSCURATO:PERSONA], nelle osservazioni formulate a seguito della lettera del Tribunale del 2 marzo 2009 (v. punto 31
supra), ha fatto presente che l’appalto CUST‑DEV riguardava applicazioni informatiche nel settore delle dogane, nel quale
rientra anche l’NCTS e, pertanto, era giustificato fornire agli offerenti il codice sorgente del detto sistema. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe,
per contro, nel caso dell’appalto qui controverso, il quale ha ad oggetto applicazioni informatiche nel settore delle accise,
cioè in un settore diverso da quello delle dogane. La ricorrente non ha contestato tale affermazione della [OSCURATO:PERSONA] nel
corso dell’udienza e il Tribunale non ha alcuna ragione di metterla in dubbio.
100
Alla luce delle summenzionate considerazioni, è dato di concludere che l’utilità del codice sorgente dell’NCTS per la formulazione
delle offerte nell’ambito dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi non è stata dimostrata. La seconda parte del motivo
della ricorrente dev’essere, di conseguenza, respinta.
101
Da ciò consegue che il presente motivo dev’essere respinto nella sua interezza.
B –
Sul secondo motivo, che deduce la violazione del regolamento finanziario, delle modalità di esecuzione e delle direttive 92/50
e 2004/18
1. Argomenti delle parti
102
La ricorrente sostiene che i criteri di attribuzione dell’appalto controverso non sono sufficientemente specificati e quantificabili
e, pertanto, non erano tali da essere esaminati con obiettività dal comitato di valutazione. Tale carenza da parte dell’autorità
aggiudicatrice costituirebbe una violazione dell’art. 97, n. 1, del regolamento finanziario, dell’art. 138 delle modalità
di esecuzione, dell’art. 17, n. 1, della direttiva 92/50 e delle disposizioni della direttiva 2004/18.
103
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
2. Giudizio del Tribunale
104
In limine, si deve rilevare che, in forza dell’art. 105 del regolamento finanziario, a partire dal 1° gennaio 2003 – data
di applicazione del detto regolamento – le direttive che coordinano gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori
si applicano agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per loro proprio conto solo per le questioni
relative alle soglie che fissano le modalità di pubblicazione, la scelta delle procedure e i termini corrispondenti. Da ciò
consegue che la censura sollevata dalla ricorrente nei confronti dei criteri di aggiudicazione dell’appalto controverso deve
essere esaminata unicamente alla luce delle disposizioni del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione.
105
Si deve inoltre ricordare che, conformemente all’art. 97, n. 2, del regolamento finanziario e all’art. 138, n. 1, lett. b),
delle modalità di esecuzione, l’appalto di cui trattasi doveva essere aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
106
Si deve quindi rammentare che, per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione
nella fase della selezione delle offerte ai fini dell’attribuzione di un appalto, l’art. 97, n. 1, del regolamento finanziario
impone all’autorità aggiudicatrice, qualora l’attribuzione dell’appalto avvenga mediante aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa, l’obbligo di definire e di precisare nei documenti relativi alla gara i criteri di aggiudicazione che consentono
la valutazione del contenuto delle offerte. Tali criteri, conformemente all’art. 138, n. 2, delle modalità di esecuzione,
debbono essere giustificati dall’oggetto dell’appalto. Secondo il n. 3 di questa stessa disposizione, l’autorità aggiudicatrice
deve altresì precisare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, la ponderazione relativa assegnata a ciascuno criterio
scelto per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
107
Queste disposizioni lasciano nondimeno all’autorità aggiudicatrice la scelta dei criteri di aggiudicazione alla luce dei quali
le offerte saranno valutate. Orbene, i criteri di aggiudicazione sui quali l’autorità aggiudicatrice intende basarsi devono,
in ogni caso, essere volti ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa (v., in questo senso, sentenze del Tribunale
25 febbraio 2003, causa T‑4/01, Renco/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑171, punto 66, e causa T‑183/00, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑135, punto 74).
108
Inoltre, i criteri adottati dall’autorità aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa non debbono
necessariamente essere di natura quantitativa o esclusivamente orientati sul prezzo. Anche se nel capitolato d’oneri sono
ricompresi criteri di aggiudicazione non espressi in termini quantitativi, essi possono essere applicati in maniera obiettiva
ed uniforme al fine di raffrontare le offerte e sono chiaramente pertinenti per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa
(v., in questo senso, sentenza Renco/Consiglio, punto 107 supra, punti 67 e 68).
109
Nella presente fattispecie si deve innanzitutto rammentare che i criteri di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi figurano
sia nel bando di gara [punto IV 2], che nelle specifiche allegate all’invito a presentare offerte. Pertanto, la condizione
di pubblicità prescritta all’art. 97, n. 1, del regolamento finanziario è soddisfatta.
110
Si deve quindi ricordare che i criteri di aggiudicazione, che la ricorrente qualifica vaghi e soggettivi, vanno letti come
segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] della soluzione proposta:
– idoneità della strategia proposta per la realizzazione dei compiti previsti dal contratto (40/100);
– idoneità dei metodi, degli strumenti, dell’ambiente e delle procedure di qualità utilizzati per la realizzazione dei compiti
(30/100);
– idoneità dell’organizzazione dell’équipe proposta per la realizzazione dei compiti (20/100);
– struttura, chiarezza e livello di completezza della proposta (10/100)».
111
È pertanto giocoforza constatare che la ricorrente, lungi dal suffragare la sua tesi circa il carattere asseritamente vago
e soggettivo dei detti criteri, viene smentita dalla loro chiara formulazione. Non deduce, in particolare, alcun elemento
probatorio a sostegno delle sue affermazioni che consenta di constatare che, all’atto della definizione di tali criteri, l’autorità
aggiudicatrice abbia violato l’obbligo di rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento tra gli offerenti.
Al contrario, la ricorrente ribadisce in qualche modo la tesi sviluppata nell’ambito del primo motivo, relativa ad una presunta
assenza di esatta descrizione delle prestazioni richieste e dei precisi requisiti del lavoro da effettuare.
112
La lettura dei criteri sopramenzionati dimostra che questi sono focalizzati sui seguenti elementi: la strategia proposta dagli
offerenti (primo criterio), i metodi, gli strumenti, l’ambiente e le procedure di qualità utilizzati dagli offerenti (secondo
criterio), l’organizzazione dell’equipe proposta (terzo criterio) e la struttura, la chiarezza e la completezza della proposta
(quarto criterio). Orbene, la ricorrente non spiega né dimostra perché tali criteri non sarebbero giustificati dall’oggetto
dell’appalto di cui è causa. Del resto, nulla consente di porre in dubbio la pertinenza di tali criteri per identificare l’offerta
economicamente più vantaggiosa, in quanto tali criteri condizionano sicuramente la buona prestazione dei servizi contemplati
dall’appalto controverso e, pertanto, il valore dell’offerta in sé.
113
Se è vero che tali criteri non sono di natura quantitativa, da tale sola circostanza non è dato dedurre che l’autorità aggiudicatrice
non li abbia applicati in modo obiettivo e uniforme (v., in questo senso, sentenza Renco/Consiglio, punto 107 supra, punti
67 e 68). Si deve rilevare che, nella specie, nessun elemento probatorio in tal senso è stato fornito dalla ricorrente.
114
Infine e ad abundantiam, si deve rilevare che l’autorità aggiudicatrice ha indicato, conformemente alle disposizioni applicabili,
la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri di aggiudicazione, informando così gli offerenti dell’importanza
che intendeva conferire a ciascuno dei criteri all’atto della valutazione comparativa delle offerte.
115
Da quanto precede consegue che la ricorrente non ha dimostrato che l’autorità aggiudicatrice sia venuta meno al suo obbligo
di definire, nei documenti del bando di gara, i criteri di aggiudicazione nel rispetto del contesto regolamentare e dei principi
giurisprudenziali sopra enunciati ai punti 104-108.
116
Alla luce di tutto quanto sopra precede, il secondo motivo deve essere respinto.
C –
Sul quinto motivo, che deduce la violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza
1. Argomenti delle parti
117
La ricorrente sostiene, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di buona amministrazione e di diligenza non
avendo fornito una risposta tempestiva e adeguata al suo telefax del 27 agosto 2004, nel quale formulava riserve circa la
gara di appalto, alla luce, in particolare, del principio di non discriminazione.
118
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
2. Giudizio del Tribunale
119
In forza del principio generale di buona amministrazione, che comprende anche l’obbligo di diligenza, ogni istituzione comunitaria
ha l’obbligo di osservare un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e di operare con diligenza
nelle sue relazioni con il pubblico [sentenze della Corte 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P, Masdar (UK)/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑9761, punto 92, e del Tribunale 11 aprile 2006, causa T‑394/03, Angeletti/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. FP pagg. I‑A‑2‑95 e II‑A‑2‑441,
punto 162)].
120
Si deve inoltre precisare che, per quanto riguarda l’aggiudicazione degli appalti pubblici comunitari, i contatti tra l’autorità
aggiudicatrice, da un lato, e gli offerenti potenziali ed effettivi, dall’altro, sono disciplinati dagli artt. 141 e 148 delle
modalità di esecuzione.
121
L’art. 141 delle modalità di esecuzione così dispone:
«1. Purché tempestivamente richiesti entro il termine di presentazione delle offerte, i capitolati d’oneri ed i documenti
complementari sono inviati a tutti gli operatori economici che hanno chiesto un capitolato d’oneri o manifestato interesse
entro i sei giorni di calendario che seguono la ricezione della richiesta.
2. Purché tempestivamente richieste, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri sono comunicate simultaneamente
a tutti gli operatori economici che hanno chiesto un capitolato d’oneri o manifestato interesse, entro i sei giorni di calendario
che precedono il termine fissato per la ricezione delle offerte o, per le domande di informazioni ricevute meno di otto giorni
di calendario prima del termine fissato per la ricezione delle offerte, quanto prima dopo la ricezione della domanda.
(…)».
122
Peraltro, l’art. 148 delle modalità di esecuzione prevede quanto segue:
«1. I contatti tra l’amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti durante lo svolgimento di una procedura d’aggiudicazione
d’appalto sono autorizzati a titolo eccezionale a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Prima della data di chiusura per il deposito delle offerte, per i documenti e le informazioni complementari di cui all’art. 141,
l’amministrazione aggiudicatrice può procedere come segue:
a) su iniziativa degli offerenti può fornire informazioni supplementari esclusivamente allo scopo di chiarire la natura dell’appalto
e che sono comunicate alla stessa data a tutti gli offerenti che hanno chiesto il capitolato d’oneri;
(…)».
123
Risulta pertanto dalle sopracitate disposizioni che contatti tra l’autorità aggiudicatrice, da un lato, e gli offerenti potenziali
ed effettivi, dall’altro, prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte sono consentiti nella misura
in cui siano intesi a ottenere «informazioni complementari» sui capitolati d’oneri (art. 141, n. 2, delle modalità di esecuzione)
e «informazioni supplementari» circa i documenti e le informazioni complementari di cui all’art. 141, dirette «esclusivamente
allo scopo di chiarire la natura dell’appalto» [art. 148, n. 2, lett. a), delle modalità di esecuzione].
124
Per quanto riguarda le «informazioni complementari» di cui all’art. 141, n. 2, delle modalità di esecuzione, l’autorità aggiudicatrice
è tenuta a fornirle ai potenziali offerenti entro i termini stabiliti dal detto articolo. Per quanto riguarda le «informazioni
supplementari» di cui all’art. 148, n. 2, lett. a), delle modalità di esecuzione, l’autorità aggiudicatrice ha la facoltà,
e non l’obbligo, di fornirle agli offerenti.
125
Nella specie è giocoforza constatare che il telefax del 27 agosto 2004 al quale la ricorrente fa riferimento non contiene
domande di informazioni di cui alle sopramenzionate disposizioni delle modalità di esecuzione. Pertanto, come è già stato
rilevato supra, al punto 11, tramite tale telefax la ricorrente ha formulato riserve circa la procedura di aggiudicazione
dell’appalto controverso, fondate su una possibile assenza di obiettività della gara di appalto a vantaggio degli offerenti
che già erano stati fornitori della DG interessata, su una mancanza di specifiche chiare di questo stesso bando di gara e
su una mancanza di criteri di valutazione precisi e obiettivi degli offerenti. Con lo stesso telefax ha altresì chiesto alla
DG interessata di spostare il termine per la presentazione delle offerte fino a che non avrà posto rimedio ai problemi sopramenzionati.
Da ciò consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispondere a tale lettera. Essa tuttavia lo ha fatto, in modo tempestivo
ed adeguato, con lettera del 3 settembre 2004, esprimendo il punto di vista che le riserve della ricorrente erano infondate
e rifiutando di dare seguito alla sua domanda di spostare il termine per la presentazione delle offerte (v. punto 13 supra).
La convenuta ha dato così prova di un’incontestabile diligenza, propria di una buona amministrazione, tanto più che, come
è stato sopra constatato, nella specie dal legislatore non le era imposto alcun obbligo di risposta. Da ciò consegue che il
seguito dato dalla [OSCURATO:PERSONA] al telefax della ricorrente del 27 agosto 2004 non rivela alcuna violazione dei principi di
buona amministrazione e di diligenza.
126
Ad abundantiam, si deve rilevare che la ricorrente non ha contestato l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’autorità
aggiudicatrice aveva risposto rapidamente a tutte le questioni sollevate dagli offerenti sul capitolato d’oneri, la maggior
parte delle quali proveniva dalla ricorrente.
127
Alla luce di quanto precede, il presente motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
D –
Sul quarto motivo, che deduce assenza di informazioni pertinenti e difetto di motivazione
1. Argomenti delle parti
128
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata in quanto la DG interessata non ha sufficientemente motivato i
suoi atti. Il motivo è articolato su due censure.
129
In primo luogo, la DG interessata non avrebbe fornito alla ricorrente tutte le informazioni richieste circa i motivi del rigetto
della sua offerta, in violazione dell’art. 253 CE e dell’art. 8 della direttiva 92/50. La DG interessata non avrebbe chiaramente
esposto le ragioni per le quali ha rifiutato l’offerta della ricorrente e non avrebbe spiegato nulla sulle caratteristiche
e sui vantaggi comparativi dell’offerta accolta, precludendo così alla ricorrente la possibilità di formulare commenti rilevanti
circa la scelta operata, nonché l’eventuale possibilità di ottenere un risarcimento in giudizio. La ricorrente rileva altresì
che la DG interessata non ha invocato alcun motivo di ordine pubblico né un segreto commerciale per giustificare il suo rifiuto
di comunicare la relazione di valutazione che di norma viene trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] in siffatti casi a tutti gli offerenti,
conformemente all’art. 12, n. 2, della direttiva 92/50. Secondo la ricorrente, una motivazione insufficiente come quella qui
considerata rende estremamente difficile, se non impossibile, il controllo giurisdizionale della decisione impugnata.
130
In secondo luogo, nella replica la ricorrente sottolinea il superamento del termine di quindici giorni circa la comunicazione
agli offerenti degli estratti della relazione del comitato di valutazione, in violazione del regolamento finanziario e della
normativa sugli pubblici appalti. Tale superamento e l’assenza totale di motivazione circa taluni aspetti della decisione
impugnata sarebbero stati fonte di difficoltà per la ricorrente nella presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale.
131
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del presente motivo.
2. Giudizio del Tribunale
132
Si deve, in limine, precisare che le norme che stabiliscono il contenuto dell’obbligo di motivazione che grava sull’autorità
aggiudicatrice nei confronti del concorrente la cui offerta non è stata selezionata nell’ambito del procedimento di aggiudicazione
di un determinato appalto sono l’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario e l’art. 149 delle modalità di esecuzione, e
non già le disposizioni della direttiva 92/50, come asserito dalla ricorrente (v. punto 104 supra).
133
Dagli articoli sopramenzionati risulta che, in materia di pubblici appalti, l’autorità aggiudicatrice assolve il proprio obbligo
di motivazione qualora si limiti, anzitutto, a comunicare immediatamente a tutti gli offerenti esclusi i motivi del rigetto
della loro offerta indicando, inoltre, agli offerenti che abbiano presentato un’offerta ammissibile, e su loro domanda espressa,
le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome aggiudicatario entro il termine di quindici giorni di
calendario a decorrere dalla ricezione di una domanda scritta (v. sentenze del Tribunale 12 luglio 2007, causa T‑250/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-85, punto 68, e 10 settembre 2008, causa T‑465/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non
pubblicata nella Raccolta, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
134
Questo modo di procedere è conforme alla finalità dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 253 CE, secondo cui deve apparire
in modo chiaro e inequivoco l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, così da consentire, da una parte, agli interessati
di conoscere le ragioni del provvedimento adottato affinché essi possano far valere i loro diritti e, dall’altra, al giudice
di esercitare il suo controllo (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 8 maggio 1996, causa T‑19/95, Adia interim/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑321, punto 32; 26 febbraio 2002, causa T‑169/00, Esedra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑609, punto 190; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
punto 107 supra, punto 55, e 12 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 133 supra, punto 69).
135
Si deve aggiungere che il rispetto dell’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione degli elementi di informazione
di cui la ricorrente dispone al momento della presentazione di un ricorso (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 107 supra,
punto 58, e Renco/Consiglio, punto 107 supra, punto 96).
136
Da ciò consegue che, al fine di stabilire se nella specie la [OSCURATO:PERSONA] abbia soddisfatto il suo obbligo di motivazione,
vanno esaminate le lettere del 18 novembre e 10 dicembre 2004, da essa inviate alla ricorrente prima della data di presentazione
del presente ricorso.
137
La lettera del 18 novembre 2004 informa la ricorrente che la sua offerta (presentata con la Steria nell’ambito dell’offerta
del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria) non è stata accolta. Spiega che la detta offerta non è stata accolta perché, alla
luce dei criteri di aggiudicazione, non costituiva la migliore offerta in termini di qualità e di prezzo. Tale lettera precisa
altresì che la ricorrente poteva ottenere informazioni aggiuntive sui motivi del rifiuto della sua offerta e che, se lo avesse
chiesto per iscritto, avrebbe potuto essere informata sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta
nonché sul nome del concorrente scelto. La lettera indica, infine, che taluni dettagli della citata offerta non sarebbero
stati comunicati se tale comunicazione fosse stata di ostacolo all’applicazione delle leggi, in contrasto con l’interesse
pubblico, avesse recato pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private ovvero avesse potuto
nuocere ad una leale concorrenza tra di esse. Da ciò consegue che tale lettera, per quanto rivestisse sotto taluni aspetti
un carattere stereotipato, è redatta conformemente alle disposizioni dell’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario.
138
La lettera del 10 dicembre 2004, indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente, comunica a quest’ultima un estratto della
relazione del comitato di valutazione. Tale lettera è stata inviata in risposta ad una domanda scritta della ricorrente in
data 22 novembre 2004, ripetuta l’8 dicembre 2004.
139
L’estratto del rapporto del comitato di valutazione menziona il nome del concorrente la cui offerta è stata accolta. Inoltre,
tale estratto contiene i commenti esaurienti del comitato di valutazione sull’offerta prescelta e sull’offerta del consorzio
[OSCURATO:PERSONA]‑Steria con riferimento a ciascuno dei criteri di aggiudicazione (v. punto 21 supra). Del resto, tale estratto
contiene una tabella con i punti attribuiti a ciascuna delle due offerte in relazione a ciascuno dei criteri di aggiudicazione,
nonché una tabella contenente i rispettivi prezzi delle due offerte e la valutazione comparativa del rapporto qualità/prezzo
(v. punto 22 supra).
140
Si deve pertanto constatare che, comunicando alla ricorrente dapprima i motivi essenziali del rifiuto dell’offerta del consorzio
[OSCURATO:PERSONA]‑Steria e, successivamente, l’estratto sopramenzionato della relazione del comitato di valutazione, la [OSCURATO:PERSONA]
ha fornito una sufficiente motivazione in diritto del rigetto dell’offerta della ricorrente, conformemente all’art. 100, n. 2,
del regolamento finanziario e all’art. 149, n. 2, delle modalità di esecuzione. Si deve rilevare, infatti, che il detto estratto
menziona il nome dell’aggiudicatario dell’appalto nonché, tramite i commenti del comitato di valutazione e le due tabelle
sopra menzionate, le «caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta». La lettera del 18 novembre 2004 e tale
estratto, comunicato con lettera del 10 dicembre 2004, hanno pertanto consentito alla ricorrente di identificare immediatamente
le ragioni per le quali la sua offerta non era stata scelta, cioè il fatto che era economicamente meno vantaggiosa di quella
del concorrente la cui offerta è stata prescelta, in quanto quest’ultima presentava un migliore rapporto qualità/prezzo.
141
Per quanto, infine, riguarda la censura della ricorrente relativa al superamento del termine di quindici giorni concernente
la comunicazione che le è stata fatta degli estratti del rapporto del comitato di valutazione, si deve effettivamente rilevare
che tale estratto le è stato comunicato con lettera del 10 dicembre 2004 e che le è pertanto pervenuto almeno diciotto giorni
di calendario dopo la richiesta da lei rivolta per iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] per telefax e lettera raccomandata del 22 novembre 2004.
Tale lieve ritardo, per quanto spiacevole, non ha però assolutamente limitato la possibilità della ricorrente di far valere
i suoi diritti dinanzi al Tribunale e non può pertanto, di per sé, comportare l’annullamento della decisione impugnata. Dagli
atti risulta infatti che la ricorrente ha utilizzato tutte le informazioni contenute in tale estratto per presentare il ricorso
di cui qui trattasi (v., in questo senso, sentenza 10 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 133 supra, punto
52).
142
Alla luce degli argomenti qui sopra sviluppati, si deve concludere che la motivazione della decisione impugnata ha consentito
alla ricorrente di far valere i suoi diritti e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Pertanto il presente motivo dev’essere
respinto.
E –
Sul terzo motivo, che deduce errori manifesti di valutazione commessi dall’autorità aggiudicatrice nella valutazione dell’offerta
della ricorrente
1. Argomenti delle parti
143
La ricorrente sostiene che la DG interessata è incorsa in errore manifesto di valutazione in quanto non ha valutato correttamente
e obiettivamente la qualità della sua offerta e ha ritenuto che questa fosse inferiore a quella del concorrente la cui offerta
à stata prescelta.
144
Nell’ambito di tale motivo, in un primo momento, la ricorrente sostiene che, poiché la DG interessata non ha seguito una metodologia
obiettiva, predeterminata e nota agli offerenti per arrivare alla classifica finale, è chiaro che la decisione del comitato
di valutazione era fondata su supposizioni inesatte.
145
In un secondo tempo, la ricorrente fa presente che il carattere generale dei criteri utilizzati e l’assenza di conoscenza
da parte degli offerenti dell’esatta natura del compito contrattuale previsto hanno portato ad una valutazione soggettiva
del valore delle offerte.
146
La ricorrente, infine, censura taluni commenti specifici del comitato di valutazione, che denoterebbero errori manifesti di
valutazione commessi all’atto della valutazione della sua offerta.
147
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
2. Giudizio del Tribunale
148
Secondo una costante giurisprudenza, l’autorità aggiudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi
da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di gara e il controllo
del giudice comunitario deve di conseguenza limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione,
nonché l’esattezza materiale dei fatti, l’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenze del
Tribunale 27 settembre 2002, causa T‑211/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3781, punto 33, e 6 luglio 2005, causa
T‑148/04, TQ3 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2627, punto 47; v. altresì, in questo senso, sentenza della
Corte 23 novembre 1978, causa 56/77, Agence européenne d’intérims/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2215, punto 20).
149
Si deve nella specie rilevare che la ricorrente, allo scopo di dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione
commesso dall’autorità aggiudicatrice, si basa, in sostanza, su due elementi.
150
In primo luogo, sostiene che la DG interessata non ha seguito un metodo obiettivo, predeterminato e noto agli offerenti al
fine di arrivare alla classifica finale. Deduce altresì l’asserita ignoranza, da parte degli offerenti, della natura dei compiti
contrattualmente previsti e l’asserito carattere generale dei criteri di aggiudicazione, traendone la conclusione che la valutazione
delle offerte poteva essere unicamente soggettiva e fondata su supposizioni inesatte.
151
Orbene, è giocoforza constatare che la ricorrente si limita ad affermazioni generali, non suffragate e non corroborate da
un qualche elemento probatorio. I suoi argomenti costituiscono una reiterazione di quelli utilizzati nell’ambito del primo
e secondo motivo, che sono stati respinti dal Tribunale. Peraltro, la ricorrente non dimostra assolutamente come tutte tali
asserite carenze dell’autorità aggiudicatrice l’avrebbero indotta a supposizioni inesatte e a una valutazione soggettiva delle
offerte. Si deve da ciò concludere che tale argomento non può dare fondatezza al presente motivo.
152
In secondo luogo, la ricorrente contesta taluni commenti specifici formulati in merito all’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria dal comitato di valutazione.
153
In primo luogo, la ricorrente contesta il commento del comitato di valutazione secondo cui «[l]’offerta rivela un deficit
di comprensione del capitolato d’oneri in quanto fa riferimento ad attività che già sono state compiute o che lo sarebbero
state al momento in cui il contratto sarebbe entrato in vigore». La ricorrente contesta la fondatezza di tale commento, che
qualifica soggettivo e iniquo, e sostiene, in sostanza, che, se vi era un malinteso, quest’ultimo sarebbe stato dovuto al
fatto che la ricorrente era invitata a presentare un’offerta per un progetto le cui specifiche erano sconosciute. Ritiene
peraltro che, comunque, un siffatto commento sia vago e che sia impossibile controbattervi.
154
Il citato commento del comitato di valutazione si riferisce al primo criterio di aggiudicazione dell’appalto controverso,
cioè quello dell’«idoneità della strategia proposta per la realizzazione dei compiti previsti». Per quanto riguarda tale criterio
di aggiudicazione, l’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria ha ottenuto un punteggio di 23,2/40, mentre l’offerta
prescelta ha ottenuto un punteggio di 35,1/40.
155
È giocoforza constatare che, anche a questo proposito, la ricorrente, nell’ambito della sua critica al sopramenzionato commento,
riprende gli argomenti invocati nell’ambito del primo motivo, che già è stato respinto dal Tribunale. Peraltro, la ricorrente,
nel procedere per semplici affermazioni, non dimostra assolutamente la fondatezza dei suoi rilievi circa il carattere asseritamente
soggettivo, iniquo e vago del citato commento. Da ciò consegue che le censure formulate dalla ricorrente nei confronti del
suddetto commento del comitato di valutazione non dimostrano l’erroneità del detto commento e tanto meno l’esistenza di un
errore manifesto di valutazione circa la sua offerta.
156
In secondo luogo, la ricorrente contesta il commento del comitato di valutazione secondo cui «[l]’offerta presenta talune
contraddizioni, in particolare per quanto riguarda la pianificazione: per esempio, talune attività di sviluppo iniziano addirittura
prima dell’inizio delle specifiche». La ricorrente, rispondendo ad un quesito rivoltole per iscritto del Tribunale, ha fatto
presente che un attento esame dei diagrammi Gantt allegati alla sua offerta dimostrerebbe che, contrariamente ai commenti
del comitato di valutazione, aveva previsto che le attività di sviluppo, salvo talune giustificate eccezioni, avrebbero avuto
inizio dopo le attività connesse con le specifiche.
157
Anche il sopramenzionato commento del comitato di valutazione, contestato dalla ricorrente, fa riferimento al primo criterio
di aggiudicazione dell’appalto controverso.
158
Il Tribunale, dopo aver esaminato i diagrammi Gantt depositati dalla ricorrente e tenendo conto delle risposte fornite dalle
parti ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza, ritiene che tali diagrammi diano effettivamente l’impressione
che la ricorrente prevedeva, nella pianificazione del progetto relativo all’appalto controverso, che quanto meno talune attività
di sviluppo avrebbero avuto inizio prima delle attività corrispondenti di specifica, dimostrando così che il commento del
comitato di valutazione era fondato. È vero che la ricorrente ha, in sostanza, sostenuto nel corso dell’udienza che ogni malinteso
che avrebbe potuto sorgere dalla lettura dei diagrammi Gantt era dovuto al fatto che tali diagrammi, quali depositati dinanzi
al Tribunale e acclusi altresì all’offerta, erano presentati in formato A 4, il che rendeva talune informazioni – necessarie
per la comprensione della pianificazione del progetto figurante nell’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria – non
visibili. La ricorrente ha sostenuto che aveva altresì incluso nella sua offerta i medesimi diagrammi Gantt, ma in formato
A 3, il che avrebbe reso visibili le informazioni pertinenti connesse con la pianificazione del progetto e avrebbe dimostrato
che il commento del comitato di valutazione era infondato. Tuttavia, nonostante la loro asserita importanza, si deve constatare
che il Tribunale non ha avuto a sua disposizione i citati diagrammi in formato A 3.
159
Ad ogni modo, anche a supporre fondato questo argomento della ricorrente, si deve notare che esso verte sul primo criterio
di aggiudicazione dell’appalto qui controverso. Orbene, come risulta dalle tabelle presentate supra al punto 22, anche se
l’offerta della ricorrente avesse ottenuto il massimo dei punti circa il criterio di aggiudicazione, e cioè 40/40, la ricorrente
non sarebbe stata in grado di ottenere tale appalto, tenuto conto del numero di punti ottenuti dalla sua offerta negli altri
tre criteri di aggiudicazione.
160
Ciò considerato, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato l’erroneità del commento di cui trattasi del comitato
di valutazione e, comunque, non ha assolutamente provato che tale commento asseritamente errato sarebbe sintomo di un errore
manifesto commesso nella valutazione della sua offerta.
161
In terzo luogo, la ricorrente contesta il seguente commento del comitato di valutazione:
«[OSCURATO:PERSONA] presenta una descrizione dettagliata di Cosmic FFP, ma gli strumenti proposti per le valutazioni (Calico e Costar)
sono appropriati solo per le valutazioni basate sulla metodologia Cocomo II, il che è incoerente (v. punto 4.1.3.5.1) [dell’offerta])».
162
Tale commento fa riferimento al secondo criterio di aggiudicazione dell’appalto qui controverso, cioè quello dell’«idoneità
dei metodi, degli strumenti, dell’ambiente e delle procedure di qualità utilizzati per la realizzazione dei compiti». Per
quanto riguarda tale criterio di aggiudicazione, l’offerta precitata ha ottenuto un punteggio di 16,7/30, mentre l’offerta
prescelta ha ottenuto un punteggio di 24,5/30.
163
[OSCURATO:PERSONA], nelle sue memorie e nel corso dell’udienza, ha precisato che l’incoerenza riscontrata dal comitato di valutazione
era data dal fatto che, mentre la ricorrente, nella sua offerta, avrebbe descritto gli strumenti che intendeva utilizzare
per avvalersi del metodo Cocomo, il che non era richiesto nel bando di gara, non avrebbe però fornito alcuna informazione
sull’infrastruttura di gestione del metodo Cosmic FFP, che era il metodo prescritto nel capitolato d’oneri. Inoltre, la ricorrente
non avrebbe indicato quale fosse il nesso tra i due metodi Cocomo e Cosmic FFP menzionati nella sua offerta e quale fosse
il nesso tra il metodo Cocomo, menzionato senza apparente ragione nella sua offerta, e il sistema oggetto dell’appalto controverso.
164
La ricorrente, rispondendo a un quesito rivoltole per iscritto dal Tribunale, ha sostenuto che il riferimento operato nella
sua offerta al metodo Cocomo non doveva essere considerato un’incoerenza e che la ragione per la quale non aveva proposto
strumenti specifici per la metodologia Cosmic FFP era che siffatti strumenti specifici non erano necessari. Neppure il concorrente
la cui offerta è stata prescelta avrebbe proposto siffatti strumenti nella sua offerta.
165
Si deve innanzitutto rilevare che, effettivamente, il capitolato d’oneri dell’appalto di cui trattasi prescrive l’utilizzo
del sistema Cosmic FFP per procedere alle stime relative, in sostanza, allo sforzo che doveva essere dispiegato per effettuare
talune attività informatiche legate all’appalto di cui trattasi. Dall’esame della sezione 4.1.3.5.1 dell’offerta del consorzio
[OSCURATO:PERSONA]Steria risulta, inoltre, che questa fa un riferimento molto breve e in termini generali al metodo Cocomo
e agli strumenti Calico e Costar. Si deve infine rilevare che il comitato di valutazione rimprovera non solo al citato consorzio,
ma anche al concorrente la cui offerta è stata prescelta di non aver precisato gli strumenti che sarebbero stati utilizzati
nell’ambito del sistema Cosmic FFP.
166
È giocoforza rilevare che la ricorrente non deduce alcun argomento idoneo a dimostrare che tali elementi di fatto, che non
sono contestati, conferiscano carattere erroneo al commento del comitato di valutazione sopramenzionato al punto 161 e, a
fortiori, consentano di ritenere che il detto commento avrebbe indotto l’autorità aggiudicatrice a procedere a tal riguardo
ad una valutazione manifestamente erronea dell’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria, soprattutto considerato che
il punteggio attribuito alla detta offerta per il secondo criterio di aggiudicazione dell’appalto controverso, lungi dal basarsi
su tale unica analisi, era fondato anche sugli altri concordanti commenti formulati dal comitato di valutazione (v., in questo
senso, sentenza 12 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 133 supra, punto 106).
167
In quarto luogo, la ricorrente contesta il commento del comitato di valutazione secondo cui «RUP [era] considerato per tutta
l’offerta [del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria] come “il” metodo di gestione del progetto [anche se la sua] proposta di
software per l’ambiente di sviluppo non annovera alcuna licenza IBM-[OSCURATO:PERSONA]». Tale commento fa egualmente riferimento al
secondo criterio di aggiudicazione dell’appalto controverso.
168
[OSCURATO:PERSONA], nelle sue osservazioni nonché nel corso dell’udienza, ha precisato che, con tale commento, il comitato di
valutazione aveva riscontrato un’incoerenza nell’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria data dal fatto che, mentre
tale offerta evocava a più riprese RUP come «il» metodo da seguire, non precisava tuttavia se il detto consorzio avesse a
sua disposizione una licenza per il software IBM‑[OSCURATO:PERSONA], da utilizzare nell’ambito di tale metodo, lasciando così in sospeso
la questione di chi, tra la ricorrente e l’autorità aggiudicatrice, avrebbe assunto il costo dell’utilizzo di tale software.
169
Secondo la ricorrente, il commento sopramenzionato era tale da indurre in errore l’autorità aggiudicatrice ed è altresì privo
di pertinenza. Il costo delle licenze necessarie doveva essere sostenuto dalla ricorrente e non vi sarebbe stato pertanto
motivo di fare una qualche menzione a tale riguardo nell’offerta, poiché ciò non era richiesto nel bando di gara. A parere
della ricorrente, era evidente che essa avrebbe utilizzato prodotti coperti da una licenza per effettuare il suo lavoro.
170
A tale riguardo è sufficiente fare presente che tale argomento della ricorrente è generico e non suffragato da alcun elemento
probatorio. Non è pertanto tale da dimostrare l’erroneità del commento del sopramenzionato comitato di valutazione e meno
ancora l’esistenza di un errore manifesto di valutazione commesso dall’autorità aggiudicatrice.
171
In quinto luogo, la ricorrente contesta la pertinenza del commento del comitato di valutazione secondo cui, «nonostante il
fatto che l’esperienza in materia di dogane e accise sia identificata [nell’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria]
come indispensabile in termini di competenza, in pratica la sua proposta non dimostra l’esistenza di competenza di tale tipo».
Tale commento si riferisce al terzo criterio di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, cioè quello dell’«idoneità dell’organizzazione
dell’équipe proposta per la realizzazione dei compiti». Il punteggio attribuito all’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria
a proposito di tale criterio di aggiudicazione era di 14,5/20, mentre l’offerta prescelta ha ottenuto un punteggio di 17,6/20.
172
In primo luogo, la ricorrente sostiene che il commento sopramenzionato è infondato, poiché il consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria
disponeva di un’esperienza nel settore delle dogane e delle accise e tale esperienza era descritta nell’offerta. In secondo
luogo, la ricorrente rileva che non vi era alcuna ragione per includere nell’offerta informazioni dettagliate in tale settore,
poiché questo non era richiesto nel bando di gara e il capitolato d’oneri non richiedeva il possesso di tale «competenza».
Infine, la ricorrente afferma che il fatto che l’asserita assenza di esperienza del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria nel
settore delle dogane e delle accise sia utilizzata come motivo per giustificare una valutazione mediocre della sua offerta
costituisce una violazione del bando di gara, poiché tale esperienza non è ivi menzionata come criterio di valutazione.
173
La critica della ricorrente verte sia sulla pertinenza del commento del comitato di valutazione sia sulla sua fondatezza.
174
Per quanto riguarda la pertinenza del commento, il Tribunale rileva che, nonostante il fatto che il capitolato d’oneri non
richiedesse un’esperienza in materia di dogane e di accise degli offerenti, il comitato di valutazione ha semplicemente voluto
sottolineare, con tale commento, l’esistenza di un’incoerenza nell’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]Steria. Tale incoerenza
consisteva nel fatto che, mentre quest’ultimo affermava che l’offerente per essere prescelto doveva possedere un’esperienza
in materia di dogane e di accise, tuttavia la sua offerta non dimostrava, per quanto lo riguardava, una siffatta esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, un siffatto commento da parte del comitato di valutazione era tale da
rendere utilmente edotta l’autorità aggiudicatrice.
175
Per quanto riguarda la fondatezza del commento, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che tale commento è stato
formulato con riferimento al punto 6.3.1 dell’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria, in cui si afferma che gli analisti
d’affari (business analysts) proposti avevano un’«esperienza certificata in materia di accise/fiscalità delle dogane nella
UE». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il comitato di valutazione ha considerato che i curriculum vitae prodotti dalla ricorrente e
relativi agli analisti d’affari non annoverassero tale esperienza. La ricorrente non è stata in grado di confutare tali precisazioni
fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali circostanze, si deve ritenere che il carattere erroneo di detto commento del
comitato di valutazione non sia stato dimostrato.
176
Si deve, infine, notare che la ricorrente contesta il commento del comitato di valutazione con riferimento al secondo criterio
di aggiudicazione che lamenta l’inclusione, nell’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]Steria, di riferimenti standard
relativi, in particolare, all’impianto complessivo e agli strumenti informatici utilizzati, che non sarebbero giustificati
e non avrebbero alcun rapporto con gli obiettivi dell’[OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente confuta altresì il commento del comitato di valutazione
che deduce il quarto criterio di aggiudicazione, relativo al carattere asseritamente generico dell’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]Steria. Tuttavia, è giocoforza rilevare che, anche in questo caso, la ricorrente procede per semplici affermazioni,
argomenta in modo generico e non corrobora queste ultime con elementi probatori. Le censure, di conseguenza, possono soltanto
essere disattese.
177
Ad abundantiam, il Tribunale ritiene importante sottolineare che l’iniziativa della ricorrente intesa a censurare taluni commenti
specifici del comitato di valutazione è infruttuosa, in quanto la predetta non dimostra assolutamente come tali commenti asseritamente
errati sarebbero idonei a produrre un errore manifesto di valutazione dell’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]‑Steria.
A questo proposito, la ricorrente dovrebbe soprattutto spiegare come il presunto commento erroneo infici il punteggio ottenuto
dalla sua offerta. La ricorrente non ha proceduto ad una siffatta spiegazione.
178
Tenuto conto degli sviluppi che precedono, è dato di concludere che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di errori
manifesti di valutazione commessi dall’autorità aggiudicatrice nell’ambito della valutazione dell’offerta del consorzio [OSCURATO:PERSONA]Steria. Il presente motivo dev’essere di conseguenza respinto.
179
Da ciò consegue che il ricorso dev’essere respinto.
Sulle spese
180
La ricorrente chiede al Tribunale di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a tutte le spese, anche in caso di rigetto del suo ricorso.
Sostiene che l’omessa comunicazione, da parte della DG interessata, di una motivazione sufficiente e tempestiva non le ha
consentito di valutare pienamente le sue opportunità di contestare la decisione impugnata e l’ha pertanto costretta ad introdurre
il presente ricorso al fine di preservare i suoi diritti.
181
[OSCURATO:PERSONA] considera che tale domanda non può trovare giustificazione nel diritto comunitario.
182
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda.
183
Del resto, l’art. 87, n. 3, del regolamento sopramenzionato è così formulato:
«Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese
o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che ha causato e che siano
riconosciute come superflue o defatigatorie».
184
Nella specie, in particolare, è stato constatato che il quarto motivo, che deduce l’assenza di informazioni pertinenti e il
difetto di motivazione, era infondato. Non sussistono pertanto altre ragioni per cui il Tribunale si discosti dalla regola
contenuta nell’art. 87, n. 2, sopramenzionata. La domanda della ricorrente deve di conseguenza essere respinta.
185
La ricorrente, rimasta soccombente in tutte le sue richieste, dev’essere condannata alle spese, conformemente a quanto richiesto
dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie
spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 marzo 2010.
[OSCURATO:PERSONA] normativo
Fatti all’origine della controversia
I – Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ([OSCURATO:PERSONA])
II – Aggiudicazione dell’appalto controverso
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
I – Sulla ricevibilità
A – Argomenti delle parti
B – Giudizio del Tribunale
II – Nel merito
A – Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione e del principio di libera concorrenza
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
a) Sulla prima parte del motivo, inerente all’assenza delle specifiche dell’[OSCURATO:PERSONA]
b) Sulla seconda parte del motivo, concernente l’omessa comunicazione del codice sorgente dell’NCTS
Sulla disparità dell’informazione a favore dell’offerente aggiudicatario
Sull’utilità del codice sorgente dell’NCTS per la formulazione delle offerte
B – Sul secondo motivo, che deduce la violazione del regolamento finanziario, delle modalità di esecuzione e delle direttive
92/50 e 2004/18
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
C – Sul quinto motivo, che deduce la violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
D – Sul quarto motivo, che deduce assenza di informazioni pertinenti e difetto di motivazione
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
E – Sul terzo motivo, che deduce errori manifesti di valutazione commessi dall’autorità aggiudicatrice nella valutazione
dell’offerta della ricorrente
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l’inglese.