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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20915/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte d'appello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicate in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Locri con la sentenza del 27 settembre2027 [recte: 2017], confermata dalla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del19 settembre 2024.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo, aisensi dell’art. 606, lett. c) ed e), l’omessa motivazione della revoca della sospensionecondizionale della pena.Deduce la difesa che l’ordinanza impugnata non ha indicato con certezza le sentenzeda cui scaturiscono i due precedenti ostativi e non dà conto delle ragioni per cui i giudici dimerito non potevano avere contezza di tali precedenti ostativi alla ulteriore concessione dellasospensione condizionale della pena.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondatoCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

La Corte di appello ha evidenziato che il giudice di primo grado, alla data del 27settembre 2017 — in cui veniva emessa la sentenza con concessione della sospensionecondizionale della pena, poi confermata con decisione del 19 settembre 2024 — non potevaessere a conoscenza delle sentenze ostative, divenute irrevocabili soltanto in epocasuccessiva, e precisamente il 29 maggio e il 24 giugno 2024.Detta indicazione temporale consente di individuare con precisione i precedenti rilevantiai fini della revoca, non avendo il ricorrente dedotto specifiche ragioni idonee acomprometterne l’identificabilità.Parimenti destituita di fondamento è la censura concernente l’asserita carenzamotivazionale in ordine alla mancata conoscibilità, da parte dei giudici di merito, deiprecedenti ostativi, risultando tale circostanza adeguatamente argomentata proprio inragione della posteriorità del passaggio in giudicato delle relative decisioni rispetto allapronuncia del 2017.Va poi rilevato che il giudice dell’esecuzione ha correttamente applicato il principio didiritto secondo cui è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionaledella pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., qualora emergauna causa ostativa non conosciuta dal giudice di primo grado, ancorché nota al giudice diappello non investito della questione, essendo a quest’ultimo precluso il potere diprovvedere d’ufficio in ossequio al principio devolutivo, e non avendo, conseguentemente,espresso alcuna valutazione sul punto, neppure implicita (Sez.

U, n. 36460 del 30/05/2024,Zangari, Rv. 287004-01).

In proposito, va, infatti, evidenziato che il ricorrente non ha dedottodi aver devoluto tale tema al giudice di appello.3.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicate in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Locri con la sentenza del 27 settembre2027 [recte: 2017], confermata dalla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del19 settembre 2024.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo, aisensi dell’art. 606, lett. c) ed e), l’omessa motivazione della revoca della sospensionecondizionale della pena.Deduce la difesa che l’ordinanza impugnata non ha indicato con certezza le sentenzeda cui scaturiscono i due precedenti ostativi e non dà conto delle ragioni per cui i giudici dimerito non potevano avere contezza di tali precedenti ostativi alla ulteriore concessione dellasospensione condizionale della pena.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondatoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. La Corte di appello ha evidenziato che il giudice di primo grado, alla data del 27settembre 2017 — in cui veniva emessa la sentenza con concessione della sospensionecondizionale della pena, poi confermata con decisione del 19 settembre 2024 — non potevaessere a conoscenza delle sentenze ostative, divenute irrevocabili soltanto in epocasuccessiva, e precisamente il 29 maggio e il 24 giugno 2024.Detta indicazione temporale consente di individuare con precisione i precedenti rilevantiai fini della revoca, non avendo il ricorrente dedotto specifiche ragioni idonee acomprometterne l’identificabilità.Parimenti destituita di fondamento è la censura concernente l’asserita carenzamotivazionale in ordine alla mancata conoscibilità, da parte dei giudici di merito, deiprecedenti ostativi, risultando tale circostanza adeguatamente argomentata proprio inragione della posteriorità del passaggio in giudicato delle relative decisioni rispetto allapronuncia del 2017.Va poi rilevato che il giudice dell’esecuzione ha correttamente applicato il principio didiritto secondo cui è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionaledella pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., qualora emergauna causa ostativa non conosciuta dal giudice di primo grado, ancorché nota al giudice diappello non investito della questione, essendo a quest’ultimo precluso il potere diprovvedere d’ufficio in ossequio al principio devolutivo, e non avendo, conseguentemente,espresso alcuna valutazione sul punto, neppure implicita (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024,Zangari, Rv. 287004-01). In proposito, va, infatti, evidenziato che il ricorrente non ha dedottodi aver devoluto tale tema al giudice di appello.3. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20915/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris