CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38323/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14940/2024 R.G. Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, in arzia le riforma della sentenza del 27/3/2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiara a no i punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art 186, commi 1 e 2 lett. c) cod. strada commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sull'a l pellc proposto dall'imputataha eliminato la statuiziomne relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e hE disposto trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Torino per quanto di con petenza. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso Itale pronuncia claducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art 51 cod. pen., che avrebbe dovuto comportarne l'assoluzione, e vic Ilazione di legge per avere il giudice di appello trasmesso gli atti al Prefetto i Torino per le determinazioni di propria competenza sulla sanzione amministrativ 3 dell 3 sospen- sione della patente di guida. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla lagge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della d ecisi: ne impu- gnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritt i: gius tificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto mpullinato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 201 7, Giltelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La Corte di appello, infatti, ha ragionevolmente escluso la sussist: nza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., sulla base del fatto che l'invito degli ope- ratori di p.g. di recarsi nel luogo dove si sarebbe consumato odici estorsivo non può considerarsi un ordine dell'autorità: !a stessa :mputata alivreb 3e potuto evidenziare agli operanti lo stato di agitazione in cui versava, il fatto di avere consumato alcolici e farsi accompagnare dagli operanti stessi. 3. Le doglianze poste con il secondo motivo di ricorso sono anifo: sta mente infondate in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese ontri:sto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. N. 14940/2024 R.G. Va premesso, infatti, che Le Sezioni Unite di quesl:a Corte si sono espresse sulla questione relativa all'irrogazione della sanzione amministra :iva ccessoria della sospensione della patente di guida, in caso di rico -oscimento dellE causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. affermando che le sanzioni ,E ccessorie restano applicabili e che la relativa competenza spetta ai Prefetto e non l Giudice penale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592 - 01, così massi nata: "In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per p a rticola re tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, dell,: sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge"). Nella motivazione di tale pro- nuncia, si legge: "In breve, quando manca una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonon- la ed en- trano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all'istituto della prescrizione, n - a ha im- pronta per così dire residuale: è, cioè, dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale ap Aicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punbile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di con;Janna". In conformità a tale orientamento giurisprudenziale, la Corte di app ,E llo, posto che già in primo grado era stata riconosciuta la causa li non punibilità :)er parti- colare tenuità del fatto, ha correttamente eliminato le statuizioni de prin io giudice sulla sanzione amministrativa accessoria e, di conseguenza, ha d spo:E I:o la tra- smissione di copia della sentenza al Prefetto di Torino per la corlinpetE nza sulla comminatoria della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 Cod. roc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ii:ammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 aei 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento Iella san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav