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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38137/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione; la revoca della confisca; la trasmissione degli atti al giudice civile competente agli effetti civili.

Udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA] P. SARACINO, per la parte civile AA.

Italia Nostra, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 novembre 2019 il Tribunale di Lecce ha condannato alla pena di giustizia gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui gli artt.110, 479, 323 cod. pen. a partire dalla data del 2 maggio 2012, unificati dal vincolo della continuazione, oltre statuizioni in favore delle costituite parti civili, confisca dell'immobile nella titolarità del [OSCURATO:PERSONA] e dichiarazione della falsità degli atti (previa riunione dei due procedimenti n.541/19 e 3241/18 RGT).

A seguito dell'appello proposto dagli imputati, la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 7 febbraio 2022 ha riformato la sentenza impugnata: - dichiarando la estinzione dei reati per intervenuta prescrizione per le condotte dal 2 maggio 2012 al 12 gennaio 2014 nel proc. 541/19 RGT; - assolvendo il [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascritti limitatamente ai fatti anteriori all'anno 2010 nel proc. 541/19 RGT; - assolvendo il [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 323 e 479 cod. pen. del proc. 3241/18 RGT; con conseguente rideterminazione della pena, confermando nel resto.

1.1. Ai ricorrenti è contestato, dunque, (con riferimento alla sola imputazione del proc. 541/19 RGT) di avere, il [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Otranto nonché responsabile del procedimento, rilasciato una serie di assensi illegittimi ed in particolare: - il rinnovo in data 28 gennaio 2014 del certificato di agibilità n.43/2020 relativo alla struttura precaria ad uso bar ristorante-pizzeria sito in località [OSCURATO:PERSONA] attestando falsamente nella suddetta autorizzazione che la struttura oggetto dell'autorizzazione fosse precaria e rimovibile, benché saldamente infissa al suolo e di difficile rimozione, così intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nonché gestore dal maggio 2009 del ristorante-bar "L'approdo di Enea" dal momento che gli imputati consentivano la permanenza sul territorio e l'esercizio dell'attività di ristorazione della struttura commerciale che di anno in anno si ampliava in violazione degli strumenti urbanistici e dei vincoli paesaggistici e idrogeologici; omettendo di adottare in autotutela provvedimenti di annullamento delle autorizzazioni nonché provvedimenti volti alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi trattandosi di opere insanabili da includere in un elenco da inoltrare alla Prefettura, come attestato da numerose sentenze del giudice amministrativo.

Agendo di intesa con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che nel corso degli anni avevano attestato il carattere precario e rimovibile delle opere nelle innumerevoli richieste avanzate al Comune di Otranto. [OSCURATO:PERSONA], località [OSCURATO:PERSONA], fino al 28 gennaio 2014.

2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati attraverso i rispettivi difensori di fiducia e con distinti atti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha formulato i seguenti motivi di ricorso.

2.1.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza delle fattispecie contestate.

Il capo di imputazione è stato strutturato in maniera tale da ascrivere le condotte di falso unicamente al [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest'ultimo attestava falsamente la precarietà e rimovibilità delle strutture. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il rinnovo della certificazione di agibilità n.43/2000 non considerando che nel 2000 questi era poco più che adolescente e tale certificazione era stata rilasciata al di lui padre Salvatore.

Tra il reato di falso e il reato di abuso di ufficio sussiste un rapporto di assorbimento quando, come nel caso in esame, la condotta dell'imputato si esaurisca nella condotta di falso in atto pubblico; né il ragionamento contenuto nella sentenza di primo grado -avendo la sentenza impugnata omesso qualsivoglia considerazione sul punto pur in presenza di uno specifico motivo di appello - secondo il quale i due reati concorrerebbero dal momento che la condotta di cui all'art 323 cod. pen. comprenderebbe anche l'omessa adozione dei provvedimenti di demolizione e ripristino, può essere condiviso: il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalle contestazioni anteriori all'anno 2010 e le sentenze che ordinano la rimessione in pristino risalgono all'anno 2005.

Inoltre, la Corte territoriale ha erroneamente valutato le risultanze della sentenza del TAR Lecce n.1698/2015 (irrevocabile) la quale aveva confermato la doverosità dell'atto di rinnovo del certificato di agibilità non potendosi prefigurare alcun addebito nei confronti del funzionario che aveva rilasciato l'autorizzazione; e così come del resto indirettamente suggerito anche dalla sentenza del TAR Lecce n.1398/2019, confermata dal Consiglio di Stato la quale, nel confermare la legittimità dell'ordine di demolizione a carico del ricorrente, ha escluso che il certificato di agibilità copra sotto il profilo urbanistico la legittimità delle opere realizzate.

La sentenza impugnata ha evidenziato che il TAR si è limitato ad annullare il provvedimento di ritiro del rinnovo di agibilità 2014 proprio in ragione del fatto che l'agibilità opera su un piano diverso da quello urbanistico.

In realtà proprio la riconosciuta mancanza di una funzione costitutiva dell'atto di rinnovo del certificato di agibilità, impedisce allo stesso di riconoscere natura certificativa con riferimento alle caratteristiche fisiche delle opere.

Ciò comporta la irrilevanza dell'affermazione contenuta negli atti ritenuti falsi in ordine alla natura amovibile e precaria della struttura.

2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge avuto riguardo alla disciplina della prescrizione di cui agli artt. 157 e 159 cod. pen.

Il termine di prescrizione massimo in relazione ai reati oggetto di contestazione è fissato in anni sette e mesi sei.

Vanno poi verificati i periodi di sospensione operati nel corso del processo e dichiarati dalla Corte di appello in relazione a due rinvii: - dal 3 luglio 2019 al 13 novembre 2019 con differimento della discussione del difensore per cause non imputabili allo stesso; - dal 22 novembre 2021 al 7 febbraio 2022 per la discussione del difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa in entrambi i casi la Corte di appello ha erroneamente disposto la sospensione dei termini di prescrizione non ravvisandosi la ipotesi prevista dall'art. 157 comma primo n.3 cod. pen. che prevede la: "sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del difensore".

Come affermato dalle Sezioni Unite n.40150 del 21 giugno 2018 le cause di sospensione della prescrizione sono frutto di valutazioni vincolate del giudice e i casi determinati dalla legge non possono essere frutto di una interpretazione analogica: sempre secondo le indicazioni delle Sezioni Unite n.1021 del 28 novembre 2001 deve escludersi l'addebitabilità all'imputato o al suo difensore della sospensione o del rinvio destinati ad assecondare la funzione cognitiva del processo.Nella prima ipotesi- sostiene la difesa- il rinvio è stato giustificato dalla necessità della Corte di appello di approfondire lo studio dei documenti prodotti dal difensore del coimputato; la richiesta del difensore della indicazione di un'altra data (7 novembre 2019) segue la sollecitazione del Presidente in tal senso; la indicazione dell'ulteriore data del 13 novembre 2019 è indicata dal Presidente, ma non richiesta dal difensore il quale ha rappresentato unicamente di essere impegnato in quella data.

Nella seconda ipotesi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avanza richiesta di rinvio per impegni professionali a cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non si oppone.

Non sono rappresentati impedimenti specifici, quanto piuttosto generici impegni professionali.

Il decorso dei termini di prescrizione può dunque essere fissato al massimo al 1° dicembre 2021 (ritenendo legittima la prima delle sospensioni), ma comunque prima della pronunzia della sentenza impugnata.

2.1.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 335 bis cod. pen.

La sentenza di condanna costituisce il limite della estensione della disposizione di cui all'art. 240 comma primo cod. pen. dovendosi escludere che la stessa possa essere ordinata in caso di estinzione per intervenuta prescrizione.

2.1.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo al beneficio della non menzione.

Pur essendo stato espressamente richiesta la concessione del suindicato beneficio, la Corte territoriale ha omesso la motivazione in relazione alla negazione del beneficio.

2.1.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili.

Sia la sentenza di primo grado che quella impugnata hanno omesso di individuare le cause eziologicamente collegate alla condotta illecita che hanno determinato il danno risarcibile derivante dal reato, in considerazione del fatto che il presunto danno subito non rappresenta elemento costitutivo dei reati contestati, ma solo una possibile conseguenza della condotta illecita, con la conseguenza che particolarmente incisivo deve essere l'accertamento del danno concreto arrecato (Sez.5 n.22258 del 24/02/2022).

2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha formulato i seguenti motivi di ricorso.

2.2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza delle fattispecie contestate.Le doglianze sono sovrapponibili a quelle contenute nel primo motivo di ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e attengono alla errata valutazione operata dalla sentenza impugnata delle risultanze contenute nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] 1698/2015 e del Tar lecce 1398/19 confermata dal Consiglio di Stato in relazione alla doverosità del rilascio del rinnovo del certificato di agibilità e della valenza che lo stesso ricopre sotto il profilo urbanistico. 2.2.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo al rapporto sussistente tra il reato di cui all'art.323 cod. pen. e di cui all'art. 479 cod. pen.

Riprendendo anche in questo caso alcune argomentazioni già contenute nel primo motivo di ricorso del coimputato, la difesa sottolinea che le ulteriori condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA] ai fini della configurabilità dell'abuso di ufficio e consistite nella omessa adozione di provvedimenti sanzionatori-ripristinatori per le opere in concreto realizzate non tengono conto di alcune circostanze emerse chiaramente nel corso del processo e cioè che il [OSCURATO:PERSONA] dal 2012 in poi ha svolto funzioni di responsabile dell'area Ambiente e non aveva competenza per procedere nell'adozione dei provvedimenti richiamati.

A ciò si aggiunga che, nonostante la diversità di struttura tra le due fattispecie incriminatrici (reato di evento integrato da dolo intenzionale l'abuso di ufficio e reato di mera condotta integrato dal dolo generico il falso), allorquando l'evento preso in considerazione da una delle fattispecie è un evento giuridico e non materiale, mutando dunque solo l'elemento intenzionale, può parlarsi di identità del fatto secondo la giurisprudenza di legittimità, costituzionale e convenzionale.

Nel caso di specie la condotta di falso del ricorrente è consistita nel rilasciare il certificato di agibilità annuale attestando falsamente la sussistenza di alcuni presupposti (struttura precaria ed amovibile non corrispondenti al vero).

La condotta addebitata a titolo di abuso di ufficio si esaurisce nelle sue componenti storico naturalistiche, nella commissione di un fatto qualificabile quale falso ideologico in atto pubblico, con il conseguente assorbimento del secondo reato nel primo. 2.2.3 Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla disciplina della prescrizione.

Il motivo è perfettamente coincidente con le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso del primo ricorrente.

2.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili.

Il motivo coincide con le doglianze contenute nel quinto motivo di ricorso del primo ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono. 1.11 primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo e secondo motivo di ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] (sovrapponibili) risultano non manifestamente infondati per le ragioni di seguito meglio esposte.

Conseguentemente i reati contestati risultano estinti per la intervenuta prescrizione in data 23 febbraio 2022, maturata successivamente alla pronunzia impugnata.

La data in cui risulta maturato l'indicato termine prescrizionale risulta così determinata: -il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni sette e mesi sei da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 28 gennaio 2014.

A siffatto termine, dalla data suddetta- scadente in data 23 febbraio 2021- vanno aggiunti i giorni di sospensione della prescrizione, rilevabili dalla lettura degli atti, pari a giorni 210: - dal 3 luglio 2019 al 13 novembre 2019; - dal 22 novembre 2021 al 7 febbraio 2022.

In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione.

1.1. Occorre rammentare come, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 10952 del 09/11/2012, (2013), Rv. 255331), con l'obbligo dunque di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso proposti.

2. Al riguardo i motivi di ricorso proposti risultano infondati agli effetti civili.

2.1. Il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del [OSCURATO:PERSONA] (sovrapponibili) risultano infondati.2.1.1.

Quanto alla doglianza relativa all'assorbimento del reato di abuso di ufficio nel reato di falso vanno in primo luogo richiamate le indicazioni di questa Corte.

Secondo un insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n 13849/17, Rv 269482) tra le due fattispecie sussiste assorbimento ricavabile dalla clausola di salvaguardia posta all'incipit della disposizione di cui all'art 323 cod. pen. e dall'esigenza di non vanificare il principio di sussidiarietà riducendolo alla mera specialità, sicché la condotta di falso assorbe in sé anche il delitto di abuso quando la condotta risulti essere stata unica. 2.1.2.A detto insegnamento si contrappone altro indirizzo (Sez. 2 n° 5546/14, Rv 258205) che reputa non possa concorrere assorbimento poiché i beni giuridici protetti sono diversi; opinione che tuttavia incontra l'ostacolo della recente indicazione della Corte E.D.U. in tema di omologia della condotta materiale per le fattispecie tese alla difesa di beni giuridici diversi.

Tuttavia, osserva questo Collegio, dando continuità all'opinione del secondo degli orientamenti richiamati come l'insegnamento maggioritario, che reputa concorrere l'assorbimento, specifichi che tanto si verifica quando l'azione posta in essere dal Pubblico Ufficiale sia materialmente unica.

Nel caso in esame, come specificatamente indicato nel capo d'imputazione della rubrica, indubbiamente la condotta materiale risulta configurata dal rinnovo della certificazione di agibilità ideologicamente falso, quale atto strumentale confezionato dal Pubblico Ufficiale specificatamente per consentire l'utilizzo di strutture illegittime.

Quindi l'azione materiale non fu unica, bensì la condotta di falso, fondata su autonomo dolo generico, assunse la funzione di necessario strumento per portare a compimento la condotta materiale più ampia dell'abuso, sorretta dal richiesto autonomo dolo specifico.

Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il reato di falso in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio nel caso in cui la condotta di abuso non si esaurisce nella falsificazione, e la falsità in atti è strumentale alla realizzazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen., di cui costituisce una parte della più ampia condotta. (Sez. 5, n. 45992 del 07/07/2017, Rv. 271073).

La sentenza impugnata ha operato buon governo della giurisprudenza di questa Corte richiamata evidenziando con motivazione in fatto immune da vizi logici che (p.5): -la condotta di abuso comprende, oltre la falsa attestazione, l'aver consentito la permanenza sul territorio della struttura omettendo di annullare in autotutela gli assensi illegittimamente rilasciati; l'avere omesso di adottare qualsivoglia provvedimento doveroso volto alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, in violazione dell'art. 27 comma secondo D.p.r. 380/2001; l'avere omesso di includere l'opera edilizia nell'elenco delle opere non sanabili da trasmettere al Prefetto a fine anno ai sensi dell'art. 41 D.p.r. 380/2001.

2.2. La ulteriore doglianza contenuta nel primo comune motivo di ricorso relativa ai rapporti tra la condotta contestata e gli esiti decisori delle sentenze del giudice amministrativo chiamato anche egli a confrontarsi con la vicenda in esame risulta infondata.

Sul punto il ricorso non si confronta con i contenuti della sentenza che, con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale non censurabile in questa sede, ha chiarito che (p.6): La decisione del giudice amministrativo non assume rilevanza decisiva nei confronti dei ricorrenti dal momento che il giudice amministrativo si è limitato ad evidenziare l'erroneità della determinazione comunale di ritiro del certificato di agibilità, sul presupposto della mancanza di collegamento tra quest'ultimo e gli strumenti urbanistici; ha cioè ribadito che l'eventuale accertamento di opere edilizie abusive non è un presupposto valido per il ritiro del provvedimento di rinnovo dell'agibilità.

Il provvedimento comunale in sede di autotutela che aveva revocato il già rilasciato certificato di agibilità, proprio perché in contrasto con gli assensi rilasciati nel tempo, sarebbe risultato erroneo proprio perché- come del resto sostenuto dagli stessi imputati- l'agibilità e l'illegittimità urbanistica operano su piani diversi.

La pronunzia del giudice amministrativo non ha prodotto l'effetto di rendere legittimo l'operato degli organi comunali nel rilascio del certificato di agibilità fondato su presupposti insussistenti e sulla base degli originari presupposti che originavano la prima agibilità (n.34/2000) nella quale si facevano salvi i requisiti di facile amovibilità della struttura, circostanza del tutto falsa.

Le medesime argomentazioni valgono, ad avviso di questo Collegio in relazione alla sentenza del TAR Lecce n.1398/2019, confermata dal Consiglio di Stato la quale, nel ribadire la legittimità dell'ordine di demolizione a carico del ricorrente, non per questo è in grado di superare la falsità della dichiarazione relativa alla rimovibilità dell'opera.

Le ulteriori censure contenute nel medesimo primo motivo sono manifestamente infondata in quanto attengono alla rivalutazione del fatto, a fronte di una motivazione non contraddittoria, né illogica.3.11 secondo motivo di ricorso del Fini (che coincide con il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA]) risulta manifestamente infondato. 3.1.1 ricorrenti, come già in precedenza esposto, deducono violazione di legge avuto riguardo alla disciplina della prescrizione di cui agli artt. 157 e 159 cod. pen., lamentando la erronea dichiarazione della sospensione dei termini di prescrizione dal 3 luglio 2019 al 13 novembre 2019 e dal 22 novembre 2021 al 7 febbraio 2022 non rientrando nei casi espressamente previsti di "sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del difensore".

La sentenza impugnata ha operato una corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte anche a Sez.

Un. quanto alla sospensione dei termini di prescrizione nel corso del processo.

In particolare, va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite ( peraltro citata anche nel motivo di ricorso) secondo la quale in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti). (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, (2002), Cremonese, Rv. 220509).

In applicazione di siffatto principio le successive sentenze di questa Corte hanno altresì precisato che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., non necessita di un formale provvedimento di sospensione. (Sez. 5, n. 12453 del 23/02/2005, Rv. 231694).

3.2. Dall'esame da parte del collegio degli atti processuali, esame necessario per il dedotto error in procedendo, si ricava che:- Nella prima ipotesi (udienza 3 luglio 2019), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il rinvio non è stato giustificato dalla necessità della Corte di appello di approfondire lo studio dei documenti prodotti dal difensore del coimputato; dopo una serie di considerazioni di natura organizzativa legati alla impossibilità di definire il processo in quella udienza in quanto le eventuali repliche non sarebbero state possibili attesa la sussistenza di protocolli fissati per il termine finale dell'udienza, vi è una espressa richiesta del difensore [OSCURATO:PERSONA] ( "[..] Chiedo un differimento dell'udienza per la mia discussione[..]").

Il riferimento all'approfondimento delle ulteriori acquisizioni documentali prodotte dalla difesa svolto dal presidente è legato alla dichiarazione del Pubblico Ministero che preannunciava una replica sulle dette acquisizioni per la loro rilevanza. -Nella seconda ipotesi (udienza 11 ottobre 2021) risulta dal verbale che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avanza richiesta di rinvio per impegni professionali a cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa.

La obiezione secondo la quale non sono rappresentati impedimenti specifici, quanto piuttosto generici impegni professionali, non appare decisiva o rilevante ai fini dell'applicazione della normativa sulla sospensione. 4.11 quarto motivo di ricorso nel solo interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancata valutazione della richiesta dei doppi benefici di legge, risulta assorbito dalla pronunzia di annullamento senza rinvio agli effetti penali dei reati perché estinti per intervenuta prescrizione.

5. Il quinto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sovrapponibile al quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, nonché generico.

La sentenza ha operato buon governo del principio affermato da questa Corte secondo il quale ii fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente. (Sez.4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997).

6. Fondato appare il terzo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla disposta confisca ai sensi dell'art.335 bis cod. pen. e alla eventuale restituzione del bene in ragione della intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 323 cod. pen.

E' non più controverso il principio secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art.240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen., la confisca "diretta" del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio Sez.

U., n. 15229 del 22/9/2022, Esposito, Rv 284209; Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01,).

Come affermato dalla giurisprudenza di questa sezione, la peculiarità della sentenza delle Sezioni Unite Lucci «sta nell'avere esteso i principi interpretativi sostanzialistici accreditati in sede convenzionale e costituzionale per sostenere la confisca-sanzione di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 [nel caso Varvara v.

Italia], anche in caso di prescrizione, alla confisca-misura di sicurezza avente ad oggetto il prezzo del reato ovvero il profitto, nel caso previsto dall'art. 322-ter, cod. pen.

Ciò, in virtù di una sorta di rapporto di continenza, dove ciò che vale per il caso più "grave" (confisca-sanzione penale), non può non valere per il caso "meno grave" (confisca-misura di sicurezza), tenuto conto del fondamentale punto di contatto fra le due fattispecie, rappresentato dall'apprezzamento preventivo della pericolosità del bene ablato, tradotta nella "obbligatorietà" di entrambe le misure; sia pure col non secondario correttivo che la prescrizione dovesse seguire ad un accertamento pieno di primo grado» (Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020,(2021), Ciprianì, Rv. 280140).

Si è tuttavia affermato che «l'apertura delle Sezioni Unite Lucci alla interpretazione non formalistica del presupposto della "condanna" relativamente alla "confisca obbligatoria" del prezzo del reato e del prezzo o profitto di determinate ipotesi di reato elencate nell'art. 322-ter cod. pen.» è illegittima, nel momento in cui, «con un'operazione ermeneutica fondata su di una sorta di automatismo interpretativo, viene trasformata in principio generale del "sistema" della confisca», e dunque ritenuta applicabile anche alla "confisca facoltativa" del profitto del reato disciplinata dall'art. 240, comma primo, cod. pen.» in quanto, incontra «un insuperabile ostacolo nel principio di legalità» (Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020 (2021), Cipriani, Rv. 280140).

Si riafferma che il principio stabilito dalle Sezioni Unite Lucci è operativo solo quando si verte in un caso di confisca obbligatoria del profitto o del prezzo nei casi tassativamente disciplinati dall'art. 322-ter cod. pen. e non un principio generale estensibile ad altre ipotesi di confisca e, in specie a quella facoltativa.

Il caso in esame attiene ad una confisca diretta, ma facoltativa ai sensi dell'art. 240 comma primo (cose che costituiscono il profitto del reato) cod. proc.pen. e non rientranti nelle specifiche ipotesi previste dall'art.322 ter cod. proc. pen.

Da qui la revoca della disposta confisca.

7. Dagli epiloghi decisori discende la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Italia Nostra nei limiti di cui alla parte dispositiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione; la revoca della confisca; la trasmissione degli atti al giudice civile competente agli effetti civili. Udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA] P. SARACINO, per la parte civile AA. Italia Nostra, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 novembre 2019 il Tribunale di Lecce ha condannato alla pena di giustizia gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui gli artt.110, 479, 323 cod. pen. a partire dalla data del 2 maggio 2012, unificati dal vincolo della continuazione, oltre statuizioni in favore delle costituite parti civili, confisca dell'immobile nella titolarità del [OSCURATO:PERSONA] e dichiarazione della falsità degli atti (previa riunione dei due procedimenti n.541/19 e 3241/18 RGT). A seguito dell'appello proposto dagli imputati, la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 7 febbraio 2022 ha riformato la sentenza impugnata: - dichiarando la estinzione dei reati per intervenuta prescrizione per le condotte dal 2 maggio 2012 al 12 gennaio 2014 nel proc. 541/19 RGT; - assolvendo il [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascritti limitatamente ai fatti anteriori all'anno 2010 nel proc. 541/19 RGT; - assolvendo il [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 323 e 479 cod. pen. del proc. 3241/18 RGT; con conseguente rideterminazione della pena, confermando nel resto. 1.1. Ai ricorrenti è contestato, dunque, (con riferimento alla sola imputazione del proc. 541/19 RGT) di avere, il [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Otranto nonché responsabile del procedimento, rilasciato una serie di assensi illegittimi ed in particolare: - il rinnovo in data 28 gennaio 2014 del certificato di agibilità n.43/2020 relativo alla struttura precaria ad uso bar ristorante-pizzeria sito in località [OSCURATO:PERSONA] attestando falsamente nella suddetta autorizzazione che la struttura oggetto dell'autorizzazione fosse precaria e rimovibile, benché saldamente infissa al suolo e di difficile rimozione, così intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nonché gestore dal maggio 2009 del ristorante-bar "L'approdo di Enea" dal momento che gli imputati consentivano la permanenza sul territorio e l'esercizio dell'attività di ristorazione della struttura commerciale che di anno in anno si ampliava in violazione degli strumenti urbanistici e dei vincoli paesaggistici e idrogeologici; omettendo di adottare in autotutela provvedimenti di annullamento delle autorizzazioni nonché provvedimenti volti alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi trattandosi di opere insanabili da includere in un elenco da inoltrare alla Prefettura, come attestato da numerose sentenze del giudice amministrativo. Agendo di intesa con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che nel corso degli anni avevano attestato il carattere precario e rimovibile delle opere nelle innumerevoli richieste avanzate al Comune di Otranto. [OSCURATO:PERSONA], località [OSCURATO:PERSONA], fino al 28 gennaio 2014. 2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati attraverso i rispettivi difensori di fiducia e con distinti atti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha formulato i seguenti motivi di ricorso. 2.1.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza delle fattispecie contestate. Il capo di imputazione è stato strutturato in maniera tale da ascrivere le condotte di falso unicamente al [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest'ultimo attestava falsamente la precarietà e rimovibilità delle strutture. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il rinnovo della certificazione di agibilità n.43/2000 non considerando che nel 2000 questi era poco più che adolescente e tale certificazione era stata rilasciata al di lui padre Salvatore. Tra il reato di falso e il reato di abuso di ufficio sussiste un rapporto di assorbimento quando, come nel caso in esame, la condotta dell'imputato si esaurisca nella condotta di falso in atto pubblico; né il ragionamento contenuto nella sentenza di primo grado -avendo la sentenza impugnata omesso qualsivoglia considerazione sul punto pur in presenza di uno specifico motivo di appello - secondo il quale i due reati concorrerebbero dal momento che la condotta di cui all'art 323 cod. pen. comprenderebbe anche l'omessa adozione dei provvedimenti di demolizione e ripristino, può essere condiviso: il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalle contestazioni anteriori all'anno 2010 e le sentenze che ordinano la rimessione in pristino risalgono all'anno 2005. Inoltre, la Corte territoriale ha erroneamente valutato le risultanze della sentenza del TAR Lecce n.1698/2015 (irrevocabile) la quale aveva confermato la doverosità dell'atto di rinnovo del certificato di agibilità non potendosi prefigurare alcun addebito nei confronti del funzionario che aveva rilasciato l'autorizzazione; e così come del resto indirettamente suggerito anche dalla sentenza del TAR Lecce n.1398/2019, confermata dal Consiglio di Stato la quale, nel confermare la legittimità dell'ordine di demolizione a carico del ricorrente, ha escluso che il certificato di agibilità copra sotto il profilo urbanistico la legittimità delle opere realizzate. La sentenza impugnata ha evidenziato che il TAR si è limitato ad annullare il provvedimento di ritiro del rinnovo di agibilità 2014 proprio in ragione del fatto che l'agibilità opera su un piano diverso da quello urbanistico. In realtà proprio la riconosciuta mancanza di una funzione costitutiva dell'atto di rinnovo del certificato di agibilità, impedisce allo stesso di riconoscere natura certificativa con riferimento alle caratteristiche fisiche delle opere. Ciò comporta la irrilevanza dell'affermazione contenuta negli atti ritenuti falsi in ordine alla natura amovibile e precaria della struttura. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge avuto riguardo alla disciplina della prescrizione di cui agli artt. 157 e 159 cod. pen. Il termine di prescrizione massimo in relazione ai reati oggetto di contestazione è fissato in anni sette e mesi sei. Vanno poi verificati i periodi di sospensione operati nel corso del processo e dichiarati dalla Corte di appello in relazione a due rinvii: - dal 3 luglio 2019 al 13 novembre 2019 con differimento della discussione del difensore per cause non imputabili allo stesso; - dal 22 novembre 2021 al 7 febbraio 2022 per la discussione del difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa in entrambi i casi la Corte di appello ha erroneamente disposto la sospensione dei termini di prescrizione non ravvisandosi la ipotesi prevista dall'art. 157 comma primo n.3 cod. pen. che prevede la: "sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del difensore". Come affermato dalle Sezioni Unite n.40150 del 21 giugno 2018 le cause di sospensione della prescrizione sono frutto di valutazioni vincolate del giudice e i casi determinati dalla legge non possono essere frutto di una interpretazione analogica: sempre secondo le indicazioni delle Sezioni Unite n.1021 del 28 novembre 2001 deve escludersi l'addebitabilità all'imputato o al suo difensore della sospensione o del rinvio destinati ad assecondare la funzione cognitiva del processo.Nella prima ipotesi- sostiene la difesa- il rinvio è stato giustificato dalla necessità della Corte di appello di approfondire lo studio dei documenti prodotti dal difensore del coimputato; la richiesta del difensore della indicazione di un'altra data (7 novembre 2019) segue la sollecitazione del Presidente in tal senso; la indicazione dell'ulteriore data del 13 novembre 2019 è indicata dal Presidente, ma non richiesta dal difensore il quale ha rappresentato unicamente di essere impegnato in quella data. Nella seconda ipotesi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avanza richiesta di rinvio per impegni professionali a cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non si oppone. Non sono rappresentati impedimenti specifici, quanto piuttosto generici impegni professionali. Il decorso dei termini di prescrizione può dunque essere fissato al massimo al 1° dicembre 2021 (ritenendo legittima la prima delle sospensioni), ma comunque prima della pronunzia della sentenza impugnata. 2.1.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 335 bis cod. pen. La sentenza di condanna costituisce il limite della estensione della disposizione di cui all'art. 240 comma primo cod. pen. dovendosi escludere che la stessa possa essere ordinata in caso di estinzione per intervenuta prescrizione. 2.1.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo al beneficio della non menzione. Pur essendo stato espressamente richiesta la concessione del suindicato beneficio, la Corte territoriale ha omesso la motivazione in relazione alla negazione del beneficio. 2.1.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili. Sia la sentenza di primo grado che quella impugnata hanno omesso di individuare le cause eziologicamente collegate alla condotta illecita che hanno determinato il danno risarcibile derivante dal reato, in considerazione del fatto che il presunto danno subito non rappresenta elemento costitutivo dei reati contestati, ma solo una possibile conseguenza della condotta illecita, con la conseguenza che particolarmente incisivo deve essere l'accertamento del danno concreto arrecato (Sez.5 n.22258 del 24/02/2022). 2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha formulato i seguenti motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza delle fattispecie contestate.Le doglianze sono sovrapponibili a quelle contenute nel primo motivo di ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e attengono alla errata valutazione operata dalla sentenza impugnata delle risultanze contenute nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] 1698/2015 e del Tar lecce 1398/19 confermata dal Consiglio di Stato in relazione alla doverosità del rilascio del rinnovo del certificato di agibilità e della valenza che lo stesso ricopre sotto il profilo urbanistico. 2.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo al rapporto sussistente tra il reato di cui all'art.323 cod. pen. e di cui all'art. 479 cod. pen. Riprendendo anche in questo caso alcune argomentazioni già contenute nel primo motivo di ricorso del coimputato, la difesa sottolinea che le ulteriori condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA] ai fini della configurabilità dell'abuso di ufficio e consistite nella omessa adozione di provvedimenti sanzionatori-ripristinatori per le opere in concreto realizzate non tengono conto di alcune circostanze emerse chiaramente nel corso del processo e cioè che il [OSCURATO:PERSONA] dal 2012 in poi ha svolto funzioni di responsabile dell'area Ambiente e non aveva competenza per procedere nell'adozione dei provvedimenti richiamati. A ciò si aggiunga che, nonostante la diversità di struttura tra le due fattispecie incriminatrici (reato di evento integrato da dolo intenzionale l'abuso di ufficio e reato di mera condotta integrato dal dolo generico il falso), allorquando l'evento preso in considerazione da una delle fattispecie è un evento giuridico e non materiale, mutando dunque solo l'elemento intenzionale, può parlarsi di identità del fatto secondo la giurisprudenza di legittimità, costituzionale e convenzionale. Nel caso di specie la condotta di falso del ricorrente è consistita nel rilasciare il certificato di agibilità annuale attestando falsamente la sussistenza di alcuni presupposti (struttura precaria ed amovibile non corrispondenti al vero). La condotta addebitata a titolo di abuso di ufficio si esaurisce nelle sue componenti storico naturalistiche, nella commissione di un fatto qualificabile quale falso ideologico in atto pubblico, con il conseguente assorbimento del secondo reato nel primo. 2.2.3 Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla disciplina della prescrizione. Il motivo è perfettamente coincidente con le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso del primo ricorrente. 2.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili. Il motivo coincide con le doglianze contenute nel quinto motivo di ricorso del primo ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono. 1.11 primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo e secondo motivo di ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] (sovrapponibili) risultano non manifestamente infondati per le ragioni di seguito meglio esposte. Conseguentemente i reati contestati risultano estinti per la intervenuta prescrizione in data 23 febbraio 2022, maturata successivamente alla pronunzia impugnata. La data in cui risulta maturato l'indicato termine prescrizionale risulta così determinata: -il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni sette e mesi sei da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 28 gennaio 2014. A siffatto termine, dalla data suddetta- scadente in data 23 febbraio 2021- vanno aggiunti i giorni di sospensione della prescrizione, rilevabili dalla lettura degli atti, pari a giorni 210: - dal 3 luglio 2019 al 13 novembre 2019; - dal 22 novembre 2021 al 7 febbraio 2022. In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. 1.1. Occorre rammentare come, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 10952 del 09/11/2012, (2013), Rv. 255331), con l'obbligo dunque di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso proposti. 2. Al riguardo i motivi di ricorso proposti risultano infondati agli effetti civili. 2.1. Il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del [OSCURATO:PERSONA] (sovrapponibili) risultano infondati.2.1.1. Quanto alla doglianza relativa all'assorbimento del reato di abuso di ufficio nel reato di falso vanno in primo luogo richiamate le indicazioni di questa Corte. Secondo un insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n 13849/17, Rv 269482) tra le due fattispecie sussiste assorbimento ricavabile dalla clausola di salvaguardia posta all'incipit della disposizione di cui all'art 323 cod. pen. e dall'esigenza di non vanificare il principio di sussidiarietà riducendolo alla mera specialità, sicché la condotta di falso assorbe in sé anche il delitto di abuso quando la condotta risulti essere stata unica. 2.1.2.A detto insegnamento si contrappone altro indirizzo (Sez. 2 n° 5546/14, Rv 258205) che reputa non possa concorrere assorbimento poiché i beni giuridici protetti sono diversi; opinione che tuttavia incontra l'ostacolo della recente indicazione della Corte E.D.U. in tema di omologia della condotta materiale per le fattispecie tese alla difesa di beni giuridici diversi. Tuttavia, osserva questo Collegio, dando continuità all'opinione del secondo degli orientamenti richiamati come l'insegnamento maggioritario, che reputa concorrere l'assorbimento, specifichi che tanto si verifica quando l'azione posta in essere dal Pubblico Ufficiale sia materialmente unica. Nel caso in esame, come specificatamente indicato nel capo d'imputazione della rubrica, indubbiamente la condotta materiale risulta configurata dal rinnovo della certificazione di agibilità ideologicamente falso, quale atto strumentale confezionato dal Pubblico Ufficiale specificatamente per consentire l'utilizzo di strutture illegittime. Quindi l'azione materiale non fu unica, bensì la condotta di falso, fondata su autonomo dolo generico, assunse la funzione di necessario strumento per portare a compimento la condotta materiale più ampia dell'abuso, sorretta dal richiesto autonomo dolo specifico. Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il reato di falso in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio nel caso in cui la condotta di abuso non si esaurisce nella falsificazione, e la falsità in atti è strumentale alla realizzazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen., di cui costituisce una parte della più ampia condotta. (Sez. 5, n. 45992 del 07/07/2017, Rv. 271073). La sentenza impugnata ha operato buon governo della giurisprudenza di questa Corte richiamata evidenziando con motivazione in fatto immune da vizi logici che (p.5): -la condotta di abuso comprende, oltre la falsa attestazione, l'aver consentito la permanenza sul territorio della struttura omettendo di annullare in autotutela gli assensi illegittimamente rilasciati; l'avere omesso di adottare qualsivoglia provvedimento doveroso volto alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, in violazione dell'art. 27 comma secondo D.p.r. 380/2001; l'avere omesso di includere l'opera edilizia nell'elenco delle opere non sanabili da trasmettere al Prefetto a fine anno ai sensi dell'art. 41 D.p.r. 380/2001. 2.2. La ulteriore doglianza contenuta nel primo comune motivo di ricorso relativa ai rapporti tra la condotta contestata e gli esiti decisori delle sentenze del giudice amministrativo chiamato anche egli a confrontarsi con la vicenda in esame risulta infondata. Sul punto il ricorso non si confronta con i contenuti della sentenza che, con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale non censurabile in questa sede, ha chiarito che (p.6): La decisione del giudice amministrativo non assume rilevanza decisiva nei confronti dei ricorrenti dal momento che il giudice amministrativo si è limitato ad evidenziare l'erroneità della determinazione comunale di ritiro del certificato di agibilità, sul presupposto della mancanza di collegamento tra quest'ultimo e gli strumenti urbanistici; ha cioè ribadito che l'eventuale accertamento di opere edilizie abusive non è un presupposto valido per il ritiro del provvedimento di rinnovo dell'agibilità. Il provvedimento comunale in sede di autotutela che aveva revocato il già rilasciato certificato di agibilità, proprio perché in contrasto con gli assensi rilasciati nel tempo, sarebbe risultato erroneo proprio perché- come del resto sostenuto dagli stessi imputati- l'agibilità e l'illegittimità urbanistica operano su piani diversi. La pronunzia del giudice amministrativo non ha prodotto l'effetto di rendere legittimo l'operato degli organi comunali nel rilascio del certificato di agibilità fondato su presupposti insussistenti e sulla base degli originari presupposti che originavano la prima agibilità (n.34/2000) nella quale si facevano salvi i requisiti di facile amovibilità della struttura, circostanza del tutto falsa. Le medesime argomentazioni valgono, ad avviso di questo Collegio in relazione alla sentenza del TAR Lecce n.1398/2019, confermata dal Consiglio di Stato la quale, nel ribadire la legittimità dell'ordine di demolizione a carico del ricorrente, non per questo è in grado di superare la falsità della dichiarazione relativa alla rimovibilità dell'opera. Le ulteriori censure contenute nel medesimo primo motivo sono manifestamente infondata in quanto attengono alla rivalutazione del fatto, a fronte di una motivazione non contraddittoria, né illogica.3.11 secondo motivo di ricorso del Fini (che coincide con il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA]) risulta manifestamente infondato. 3.1.1 ricorrenti, come già in precedenza esposto, deducono violazione di legge avuto riguardo alla disciplina della prescrizione di cui agli artt. 157 e 159 cod. pen., lamentando la erronea dichiarazione della sospensione dei termini di prescrizione dal 3 luglio 2019 al 13 novembre 2019 e dal 22 novembre 2021 al 7 febbraio 2022 non rientrando nei casi espressamente previsti di "sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del difensore". La sentenza impugnata ha operato una corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte anche a Sez. Un. quanto alla sospensione dei termini di prescrizione nel corso del processo. In particolare, va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite ( peraltro citata anche nel motivo di ricorso) secondo la quale in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti). (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, (2002), Cremonese, Rv. 220509). In applicazione di siffatto principio le successive sentenze di questa Corte hanno altresì precisato che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., non necessita di un formale provvedimento di sospensione. (Sez. 5, n. 12453 del 23/02/2005, Rv. 231694). 3.2. Dall'esame da parte del collegio degli atti processuali, esame necessario per il dedotto error in procedendo, si ricava che:- Nella prima ipotesi (udienza 3 luglio 2019), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il rinvio non è stato giustificato dalla necessità della Corte di appello di approfondire lo studio dei documenti prodotti dal difensore del coimputato; dopo una serie di considerazioni di natura organizzativa legati alla impossibilità di definire il processo in quella udienza in quanto le eventuali repliche non sarebbero state possibili attesa la sussistenza di protocolli fissati per il termine finale dell'udienza, vi è una espressa richiesta del difensore [OSCURATO:PERSONA] ( "[..] Chiedo un differimento dell'udienza per la mia discussione[..]"). Il riferimento all'approfondimento delle ulteriori acquisizioni documentali prodotte dalla difesa svolto dal presidente è legato alla dichiarazione del Pubblico Ministero che preannunciava una replica sulle dette acquisizioni per la loro rilevanza. -Nella seconda ipotesi (udienza 11 ottobre 2021) risulta dal verbale che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avanza richiesta di rinvio per impegni professionali a cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa. La obiezione secondo la quale non sono rappresentati impedimenti specifici, quanto piuttosto generici impegni professionali, non appare decisiva o rilevante ai fini dell'applicazione della normativa sulla sospensione. 4.11 quarto motivo di ricorso nel solo interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancata valutazione della richiesta dei doppi benefici di legge, risulta assorbito dalla pronunzia di annullamento senza rinvio agli effetti penali dei reati perché estinti per intervenuta prescrizione. 5. Il quinto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sovrapponibile al quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, nonché generico. La sentenza ha operato buon governo del principio affermato da questa Corte secondo il quale ii fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente. (Sez.4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997). 6. Fondato appare il terzo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla disposta confisca ai sensi dell'art.335 bis cod. pen. e alla eventuale restituzione del bene in ragione della intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 323 cod. pen. E' non più controverso il principio secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art.240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen., la confisca "diretta" del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio Sez. U., n. 15229 del 22/9/2022, Esposito, Rv 284209; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01,). Come affermato dalla giurisprudenza di questa sezione, la peculiarità della sentenza delle Sezioni Unite Lucci «sta nell'avere esteso i principi interpretativi sostanzialistici accreditati in sede convenzionale e costituzionale per sostenere la confisca-sanzione di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 [nel caso Varvara v. Italia], anche in caso di prescrizione, alla confisca-misura di sicurezza avente ad oggetto il prezzo del reato ovvero il profitto, nel caso previsto dall'art. 322-ter, cod. pen. Ciò, in virtù di una sorta di rapporto di continenza, dove ciò che vale per il caso più "grave" (confisca-sanzione penale), non può non valere per il caso "meno grave" (confisca-misura di sicurezza), tenuto conto del fondamentale punto di contatto fra le due fattispecie, rappresentato dall'apprezzamento preventivo della pericolosità del bene ablato, tradotta nella "obbligatorietà" di entrambe le misure; sia pure col non secondario correttivo che la prescrizione dovesse seguire ad un accertamento pieno di primo grado» (Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020,(2021), Ciprianì, Rv. 280140). Si è tuttavia affermato che «l'apertura delle Sezioni Unite Lucci alla interpretazione non formalistica del presupposto della "condanna" relativamente alla "confisca obbligatoria" del prezzo del reato e del prezzo o profitto di determinate ipotesi di reato elencate nell'art. 322-ter cod. pen.» è illegittima, nel momento in cui, «con un'operazione ermeneutica fondata su di una sorta di automatismo interpretativo, viene trasformata in principio generale del "sistema" della confisca», e dunque ritenuta applicabile anche alla "confisca facoltativa" del profitto del reato disciplinata dall'art. 240, comma primo, cod. pen.» in quanto, incontra «un insuperabile ostacolo nel principio di legalità» (Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020 (2021), Cipriani, Rv. 280140). Si riafferma che il principio stabilito dalle Sezioni Unite Lucci è operativo solo quando si verte in un caso di confisca obbligatoria del profitto o del prezzo nei casi tassativamente disciplinati dall'art. 322-ter cod. pen. e non un principio generale estensibile ad altre ipotesi di confisca e, in specie a quella facoltativa. Il caso in esame attiene ad una confisca diretta, ma facoltativa ai sensi dell'art. 240 comma primo (cose che costituiscono il profitto del reato) cod. proc.pen. e non rientranti nelle specifiche ipotesi previste dall'art.322 ter cod. proc. pen. Da qui la revoca della disposta confisca. 7. Dagli epiloghi decisori discende la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Italia Nostra nei limiti di cui alla parte dispositiva. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ri
Sentenza Cassazione n. 38137/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris