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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 17749/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13060/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5 SC.

A/13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5 SC A/13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 2190/2016 depositata il 20 dicembre 2016.

Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di accogliere il quinto e il sesto motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e i corrispondenti motivi formulati dal ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], edi rigettare ogni alt ra censura.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 18 maggio 2017, ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 2190/2016della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 20 dicembre 2016. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 23 giugno 2017 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 27 giugno 2017 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì notificato controricorsi per resistere contro gli avversi ricorsi.

Il giudizio ebbe inizio con citazione del 10 maggio 2010 di [OSCURATO:PERSONA], che convenne il fratello [OSCURATO:PERSONA] domandando la reintegrazione nella sua quota di legittima con riguardo alla successione del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 16 giugno 1984.

Il de cuius aveva disposto del suo patrimonio con testamento dell’11 novembre 1983, pubblicato il 9 settembre 2004, istituendo erede universale [OSCURATO:PERSONA].

Nella causa è poi intervenuta [OSCURATO:PERSONA], coniuge del de cuius, per domandare a sua volta la rispettiva quota di legittima.

Essendo insorte varie questioni preliminari e contestazioni sugli atti riducibili e sulla consistenza dell’asse ereditario, l’adito Tribunale di Torino pronunciò sentenza “non definitiva” in data 16 luglio 2013, rigettando le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro il fratello [OSCURATO:PERSONA], ritenendo f ondata l'eccezione, sollevata da quest’ultimo, di prescrizione decennale ex art. 480 c.c. del diritto dell’attrice di accettare l’eredità, decorrente comunque dal 16 giugno 1984 (momento della morte di [OSCURATO:PERSONA]) e non dalla data della pubblicazione del testamento (9 settembre 2004).

Disposto il prosieguo per decidere sulle domande di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei figli, la stessa presentava poi rinuncia agli atti e con riguardo a tali rapporti il giudizio era dichiarato estinto con sentenza del Tribunale del 2 maggio 2014.

Proposto appello da Dorothy D acomo, lo stesso è stato accolto dalla Corte d’appello di Torino nei termini di seguito riassunti.

La Corte di Torino ha dapprima invocato, quanto alla prescrizione del diritto di accettare l’eredità, il principio enunciato dalla sentenza n. 20644 del 2004 (erroneamente indicato col numero 20664, e relativo altermine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione), facendo nella specie riferimento quale dies a quo alla data di pubblicazione del testamento, avvenuta nel 2004.

I giudici di secondo grado hanno poi comunque considerato che [OSCURATO:PERSONA], in quanto legittimaria integralmente pretermessa, non avrebbe potuto accettare l’eredità.

È stata quindi richiamata la sentenza inter partes resa del Tribunale di Torino n. 7631/2006, confermata dalla sentenza della Corte d'appello n. 910/2009, che aveva deciso sulla domanda di divisione ereditaria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto dell’apertura della successione legittima, domanda ritenuta inammissibile a seguito dell’avvenuta pubblicazione in corso di causa del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], che escludeva totalmente la stessa [OSCURATO:PERSONA] dalla successione.

Ritenuta pertanto ammissibile l’azione di riduzione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Torino ha proceduto da determinare la porzione disponibile mediante riunione fittizia ex art. 556 c.c.

A tal fine, la sentenza impugnata ha ricompreso nella massa ereditaria il 50% del compendio immobiliare (costituito da terreni e fabbricati, porzione di un più ampio complesso, donato per la restante parte da [OSCURATO:PERSONA] al figlio [OSCURATO:PERSONA]), già oggetto di concessione in enfiteusi a [OSCURATO:PERSONA] con atto del 1958 da parte dellaproprietaria concedente, madre del defunto [OSCURATO:PERSONA], e dalla medesima affrancato con atto del 10 gennaio 1980, e così caduto in comunione legale col coniuge.

I giudici di secondo grado hanno poi dichiarato opponibile a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di usufrutto sugli immobili siti in Alba, già oggetto di affrancazione, costituito con atto di permuta dell’11 novembre 1998 (che trasferiva la nuda proprietà al figlio [OSCURATO:PERSONA]), trascritto in data 5 dicembre 1998, e ciò agli effetti degli artt. 561, comma 1, e 2652 n. 8 c.c.

Ancora, la sentenza impugnata ha ricompreso nell’asse ereditario tutti gli arredi presenti nella casa coniugale di via Arcivescovado n. 5 di Torino, superando, in quanto indimostrata, l’eccezione della Vigna che vantava il 50% della proprietà degli stessi in quanto ricadenti nella comunione legale, fermo il diritto di uso a favore del coniuge ex art. 540, comma 2, c.c.

Sono state ancora considerate le donazioni effettuate dal de cuius con atti dell’11 novembre 1983 in favore della figlia Dorothy e del 12 dicembre 1983 in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA], nonché in favore di entrambi i figli, con clausola convenzionale di dispensa dalla collazione.

Tale dispensa, ai sensi dell’art. 737 c.c., è stata reputata irrilevante dalla Corte di Torino, statuendo che, nel calcolare la quota di riserva di [OSCURATO:PERSONA], doveva tenersi conto anche delle rispettive donazioni da lei ricevute.

Viceversa, per le donazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA], destinatario dell’azione di riduzione, stante la dispensa da collazione, i giudici di secondo grado hanno invocato il disposto dell’art. 737 c.c. e dunque il limite della quota disponibile, a salvaguardia della quota di riserva spettante a Dorothy.

Ogni altra questione è stata infine rimessa al prosieguo istruttorio e decisorio.

I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14).

Hanno presentato memorie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale, è da respingere l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in favore di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha proposto ricorso avvalendosi quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], essendo evidente che la rappresentata ed il rappresentante non assumono affatto posizioni processuali contrapposte nel presente giudizio di cassazione.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c. e nella memoria di nomina del nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], si è peraltro indicatala costituzione, quale rappresentante della stessa, del tutore avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito dell'autorizzazione prescritta dall'art. 374, n. 5, c.c.

1.1. Considerata la particolare ampiezza degli atti di parte, nella redazione della presente sentenza si farà sintetico rinvio per relazione alle censure ed agli argomenti ivi contenuti. 2.Il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] deducono identicamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 179, comma 1, lettera a), 971 e 2643 c.c.

Si assume che i beni immobili già oggetto di diritto di enfiteusi e poi di affrancazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] non fossero caduti in comunione legale col marito [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deduce identicamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti o la violazione e falsa applicazione dell'art. 184 c.c.

La censura fa riferimento ad un atto di vendita dei fondi già oggetto di affrancazione, stipulato da [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 1980, che vedeva quali compratori i signori Quassolo, Careglio e Cesano, trascritto il 5 agosto 1980 e non impugnato dal coniuge ai sensi dell’art. 184 c.c.

Il terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deduce identicamente la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 556 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la prova dell'appartenenza al patrimonio relictum di [OSCURATO:PERSONA] dei beni mobili costituenti gli arredi della casa coniugale di Torino, via Arcivescovado n. 5, di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], doveva esserefornita dalla legittimaria che ha agito in riduzione (la quale, invece, li aveva solo genericamente indicati) , e non, invece, dall'interveniente (in primo grado) e appellata (in secondo grado) [OSCURATO:PERSONA].

Il quarto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deduce identicamente la nullità della sentenza per omessa motivazione o la falsa applicazione degli artt. da 1022 a 1026 c.c. 556 c.c. e 2697 c.c., in quanto la Corte d’appello non avrebbe speso neanche una parola relativamente ai beni mobili costituenti gli arredi della residenza di campagna di Pralormo, salvo indicarli nel dispositivo, che ne ha accertato l'appartenenza al relictum ; altrimenti, ove si si volesse ritenere motivata l'appartenenza al patrimonio relitto di tali beni con la titolarità in capo al de cuius del diritto di abitazione sull'immobile predetto, la Corte avrebbe violato o falsamente applicato le norme in tema di diritto di abitazione e di ripartizione dell'onere della prova.

Il quinto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deduce identicamente la violazione e falsa applicazione degli artt.564 e 737 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente attribuito alla dispensa dalla collazione contenuta nella donazione dell’11 novembre 1983, fatta dal de cuius all’attrice in riduzione Do rothy Dacomo,gli effetti di una inesistente dispensa dall'imputazione.

Il sesto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deduce identicamente la nullità della sentenza per omessa pronuncia o l’omesso esame di un fatto decisivo, ed ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 561 e 2652 n. 8 c.c., per avere la Corte d’appello circoscritto la declaratoria di opponibilità all'attrice in riduzione del diritto di usufrutto costituito con l’atto di permuta dell’11 novembre 1998 stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo a parte dei beni immobili (quelli già oggetto di affrancazione), sui quali era con esso parimenti costituito l'usufrutto in favore di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, quelli che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dal padre con donazione del 12 dicembre 1983).

Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 480 e 2935 c.c.

La censura osserva che [OSCURATO:PERSONA] non è un'estranea rispetto alla successione paterna, ma una legittimaria, di tal che l'ignoranza che il defunto avesse disposto delle proprie sostanze per testamento non impediva nei suoi riguardi l'apertura della successione legittima, né le precludeva, quale chiamata, l’onere di accettare l'eredità entro il termine di prescrizione, in maniera da acquisire altresì la qualità che potesse abilitarla ad impugnare il testamento successivamente scoperto.

L'inerzia ventennale di [OSCURATO:PERSONA], che non ha mai accettato l’eredità, dovrebbe escluderne la legittimazione ad agire in giudizio per sentirsi dichiarare erede e per conseguire la sua quota ereditaria.

L’ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli art t . 554, 555, 480 e 483, comma 2, c.c.

Si deduce che la Corte d’appello ha considerato non prescritta l'azione di riduzione promossa più di vent'anni dopo l'apertura della successione, ritenendo che il relativo dies a quo decorresse dalla "accettazione in base al testamento" (pubblicato nel 2004) da parte dell'istituito, evidenziandosi come la nozione di “accettazione in base al testamento” sia nozione sconosciuta all'ordinamento, che non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla devoluzione testamentaria e l'altro daquella legittima, unico essendo il termine di prescrizione di dieci anni decorrente dal giorno dell'apertura della successione.

Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 342 c.p.c., con riferimento al capo con il quale la Corte di appello ha dichiarato "opponibile a [OSCURATO:PERSONA] l'usufruttuo gravante sui beni immobili e di cui al capo a) dell e conclusioni di parte appellante, in favore di [OSCURATO:PERSONA]".

In difetto di censure sulla declaratoria di estinzione del giudizioconseguente alla rinuncia agli atti formulata da [OSCURATO:PERSONA], di cui alla sentenza del Tribunale di Torino del 2 maggio 2014, la Corte d’appello avrebbe fatto “ rivivere quelle domande sulla cui rinuncia, e sul correlativo effetto estintivo, era ormai sceso il giudicato”.

Il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza in relazi one agli artt. 131 c.p.c. e 111 Cost.Secondo la ricorrente incidentale, seppur si volesse ritenere non violato il giudicato, la sentenza della Corte d’appello sarebbe priva degli essenziali requisiti di contenuto-forma, avendo essa “modificato” la pronuncia di estinzione resa dal Tribunale, limitando l’effetto della rinuncia alla sola azione di riduzione esperita dalla Vigna, ciò giustificando con la sola apodittica argomentazione “a ben vedere”.

Il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione-falsa applicazione degli artt. 2652 n. 8 e 2697 c.c.

Si assume che laCorte d’appello avrebbe da un lato dovuto verificare l'onerosità dell'atto e dall’altro accertare l'avvenuta trascrizione del titolo costitutivodell'usufrutto a favore di [OSCURATO:PERSONA].

3. Va ora esaminata l’eccezione pregiudiziale di giudicato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] riconduce alla declaratoria di estinzione del giudizio contenuta nella sentenza del Tribunale di Torino del 2 maggio 2014 a seguito della rinuncia agli atti del giudizio operata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al rapporto processuale instaurato in forza della domanda di rein tegrazione nella rispettiva quota di legittima da lei proposta.

3.1. Tale eccezione è connessa altresì al primo ed al secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], che parimenti deducono, come visto, l’esistenza di un “giudicato” preclusivo delle domande di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia agli atti dalla stessa formulata.

4. La declaratoria di estinzione del giudizio contenuta nella sentenza del Tribunale di Torino del 2 maggio 2014 a seguito della rinuncia agli atti del giudizio operata da [OSCURATO:PERSONA] riguardava il rapporto processuale instaurato in forza della domand a di reintegrazione nella rispettiva quota di legittima da lei spiegata.

Risulta, invero, che [OSCURATO:PERSONA], all’udienza del 25 novembre 2013, dichiarò che era sua intenzione “rinunciare agli atti del giudizio” (rinuncia accettata da [OSCURATO:PERSONA]) e all’udienza del 13 dicembre 2013 precisò le conclusioni chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio pendente tra lei e [OSCURATO:PERSONA], “attesa la mancanza di interesse” di quest’ultima alla prosecuzione della causa, e in subordine chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le medesime parti.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3190/2014, dichiarò “l'estinzione del giudizio fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” (oltre che tra la Vigna e [OSCURATO:PERSONA]), evidenziando in motivazione che la terza intervenuta aveva rinunciato agli atti del giudizio nei confronti di entrambi i figli, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva accettato la rinuncia e che tuttavia quest’ultima non risultava avere “ alcun interesse alla prosecuzione del giudizio”.

4.1. Ora, la rinunzia agli atti del giudizio è la forma che assume la manifestazione di volontà dell'attore di porre fine al processo senza ottenere la sentenza di merito.

Essa non implica alcuna valutazione circa la fondatezza, o meno, della domanda proposta e riguarda il rapporto processuale nel suo complesso.

Nella specie, la rinuncia agli atti era stata compiuta da [OSCURATO:PERSONA], terza volontariamente intervenuta per far valere la sua quota individuale di legittima nel giudizio di riduzione intentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA].

4.2. È consolidata l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui l’azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario.

Essa ha, infatti, carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima, sicché l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda.

Nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, legittimato passivo è, pertanto, il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione.

Ove pure l'azione di riduzione si concluda con l'attribuzione di beni determinati al legittimario, essa vede, quindi, quale legittimato passivo soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa dev'essere reintegrata, i quali sono, invece, legittimati passivi della diversa azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione (Cass.n. 32197 del 2021; n. 15706 del 2020; n. 27770 del 2011; n. 27414 del 2005; n. 2174 del 1998; n. 2923 del 1900, in tema di scindibilità delle impugnazioni nella controversia promossa da più eredi legittimari per ottenere la riduzione di disposizioni lesive della loro quota di riserva; n. 99 del 1970, in tema di differenze tra azione di divisione e di riduzione ai fini dell’integrità del contraddittorio).

La sentenza n. 13429 del 2006 resa dalle Sezioni Unite chiarì, peraltro, che l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.

4.3. Il giudizio in esame ebbe inizio con citazione del 10 maggio 2010 di [OSCURATO:PERSONA], che convenne il fratello [OSCURATO:PERSONA] domandando la reintegrazione nella sua quota di legittima con riguardo alla successione del padre [OSCURATO:PERSONA], ed aveva ad oggetto la disposizione testamentaria dell’11 novembre 1983, che istituiva erede universale [OSCURATO:PERSONA].

Nella causa intervenne con comparsa del 16 settembre 2010 [OSCURATO:PERSONA], coniuge del de cuius, per domandare di formare la massa ereditaria e determinare la sua quota di legittima, riducendo le disposizioni testamentarie lesive e,successivamente, le donazioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA].

La rinuncia agli atti del giudizio formulata da [OSCURATO:PERSONA], terza intervenuta ed attrice in riconvenzionale, non coinvolgeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso, alla rinuncia della Vigna doveva piuttosto riconoscersi l’effetto di aver eliminato dal thema decidendum la domanda di accertamento della lesione alla quota individuale di legittima a lei riservata, quale coniuge del de cuius, rimanendo da decidere soltanto la domanda riguardante l’entità della lesione subita da [OSCURATO:PERSONA] e che vedeva quale legittimato passivo il solo [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’unica posizione giuridica che l'attrice contestava al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimaria, restando [OSCURATO:PERSONA] estranea alla causa.

L’appello notificato da [OSCURATO:PERSONA] in data 14 marzo 2014 venne proposto contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 16 luglio 2013 n. 5132/2013 ed era specificamente volto, col secondo motivo, a sentir accolta la domanda di riduzione avanzata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] con la citazione del 10 maggio 2010 rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Tale appello di [OSCURATO:PERSONA] è stato definito con la sentenza n. 2190/2016 della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 20 dicembre 2016.

Né può affermarsi che nel giudizio di appello intentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rimanesse quale litisconsorte necessaria in quanto coniuge in comunione legale dei beni sui quali sono sorte contestazioni con riguardo alla loro appartenenza all’asse ereditario.

Qualora sia dedotta dal legittimario attore in riduzione, ai fini della riunione fittizia necessaria per ricostruire la consistenza dell'asse ereditario e determinare, così, l'entità della disponibile, la circostanza che abbia formato oggetto della successione mortis causa la quota di un mezzo di spettanza del de cuiusdi beni caduti in comunione legale agli effetti dell'art. 177, primo comma, lettera a) del codice civile, l’inerenza dei beni alla massa forma oggetto di un accertamento incidenter tantum, per cui il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti del coniuge contitolare della comunione.

4.4. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2190/2016 della Corte d’appello di Torino, non risultando la stessa parte del giudizio di riduzione azionato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

4.5. Il ricorso incidentale tardivo di [OSCURATO:PERSONA] (notificato il 23 giugno 2017, avverso sentenza pubblicatail 20 dicembre 2016, il cui termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva perciò il 20 giugno 2017) ed il ricorso incidentale tardivo di [OSCURATO:PERSONA] (notificato il 27 giugno 2017), ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., perdono ogni efficacia per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

5. Conseguono l’inammissibilità del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’inefficacia del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso incidentale diDorothy Dacomo.

Le spese processuali del giudizio di cassazione possono essere compensate, in ragione delle complesse sopravvenienze procedimentali relative al quadro di riferimento della controversia emergenti dalla motivazione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA],di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inefficaci il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13060/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5 SC. A/13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5 SC A/13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 2190/2016 depositata il 20 dicembre 2016. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di accogliere il quinto e il sesto motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e i corrispondenti motivi formulati dal ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], edi rigettare ogni alt ra censura. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 18 maggio 2017, ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 2190/2016della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 20 dicembre 2016. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 23 giugno 2017 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 27 giugno 2017 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì notificato controricorsi per resistere contro gli avversi ricorsi. Il giudizio ebbe inizio con citazione del 10 maggio 2010 di [OSCURATO:PERSONA], che convenne il fratello [OSCURATO:PERSONA] domandando la reintegrazione nella sua quota di legittima con riguardo alla successione del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 16 giugno 1984. Il de cuius aveva disposto del suo patrimonio con testamento dell’11 novembre 1983, pubblicato il 9 settembre 2004, istituendo erede universale [OSCURATO:PERSONA]. Nella causa è poi intervenuta [OSCURATO:PERSONA], coniuge del de cuius, per domandare a sua volta la rispettiva quota di legittima. Essendo insorte varie questioni preliminari e contestazioni sugli atti riducibili e sulla consistenza dell’asse ereditario, l’adito Tribunale di Torino pronunciò sentenza “non definitiva” in data 16 luglio 2013, rigettando le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro il fratello [OSCURATO:PERSONA], ritenendo f ondata l'eccezione, sollevata da quest’ultimo, di prescrizione decennale ex art. 480 c.c. del diritto dell’attrice di accettare l’eredità, decorrente comunque dal 16 giugno 1984 (momento della morte di [OSCURATO:PERSONA]) e non dalla data della pubblicazione del testamento (9 settembre 2004). Disposto il prosieguo per decidere sulle domande di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei figli, la stessa presentava poi rinuncia agli atti e con riguardo a tali rapporti il giudizio era dichiarato estinto con sentenza del Tribunale del 2 maggio 2014. Proposto appello da Dorothy D acomo, lo stesso è stato accolto dalla Corte d’appello di Torino nei termini di seguito riassunti. La Corte di Torino ha dapprima invocato, quanto alla prescrizione del diritto di accettare l’eredità, il principio enunciato dalla sentenza n. 20644 del 2004 (erroneamente indicato col numero 20664, e relativo altermine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione), facendo nella specie riferimento quale dies a quo alla data di pubblicazione del testamento, avvenuta nel 2004. I giudici di secondo grado hanno poi comunque considerato che [OSCURATO:PERSONA], in quanto legittimaria integralmente pretermessa, non avrebbe potuto accettare l’eredità. È stata quindi richiamata la sentenza inter partes resa del Tribunale di Torino n. 7631/2006, confermata dalla sentenza della Corte d'appello n. 910/2009, che aveva deciso sulla domanda di divisione ereditaria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto dell’apertura della successione legittima, domanda ritenuta inammissibile a seguito dell’avvenuta pubblicazione in corso di causa del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], che escludeva totalmente la stessa [OSCURATO:PERSONA] dalla successione. Ritenuta pertanto ammissibile l’azione di riduzione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Torino ha proceduto da determinare la porzione disponibile mediante riunione fittizia ex art. 556 c.c. A tal fine, la sentenza impugnata ha ricompreso nella massa ereditaria il 50% del compendio immobiliare (costituito da terreni e fabbricati, porzione di un più ampio complesso, donato per la restante parte da [OSCURATO:PERSONA] al figlio [OSCURATO:PERSONA]), già oggetto di concessione in enfiteusi a [OSCURATO:PERSONA] con atto del 1958 da parte dellaproprietaria concedente, madre del defunto [OSCURATO:PERSONA], e dalla medesima affrancato con atto del 10 gennaio 1980, e così caduto in comunione legale col coniuge. I giudici di secondo grado hanno poi dichiarato opponibile a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di usufrutto sugli immobili siti in Alba, già oggetto di affrancazione, costituito con atto di permuta dell’11 novembre 1998 (che trasferiva la nuda proprietà al figlio [OSCURATO:PERSONA]), trascritto in data 5 dicembre 1998, e ciò agli effetti degli artt. 561, comma 1, e 2652 n. 8 c.c. Ancora, la sentenza impugnata ha ricompreso nell’asse ereditario tutti gli arredi presenti nella casa coniugale di via Arcivescovado n. 5 di Torino, superando, in quanto indimostrata, l’eccezione della Vigna che vantava il 50% della proprietà degli stessi in quanto ricadenti nella comunione legale, fermo il diritto di uso a favore del coniuge ex art. 540, comma 2, c.c. Sono state ancora considerate le donazioni effettuate dal de cuius con atti dell’11 novembre 1983 in favore della figlia Dorothy e del 12 dicembre 1983 in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA], nonché in favore di entrambi i figli, con clausola convenzionale di dispensa dalla collazione. Tale dispensa, ai sensi dell’art. 737 c.c., è stata reputata irrilevante dalla Corte di Torino, statuendo che, nel calcolare la quota di riserva di [OSCURATO:PERSONA], doveva tenersi conto anche delle rispettive donazioni da lei ricevute. Viceversa, per le donazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA], destinatario dell’azione di riduzione, stante la dispensa da collazione, i giudici di secondo grado hanno invocato il disposto dell’art. 737 c.c. e dunque il limite della quota disponibile, a salvaguardia della quota di riserva spettante a Dorothy. Ogni altra questione è stata infine rimessa al prosieguo istruttorio e decisorio. I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14). Hanno presentato memorie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale, è da respingere l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in favore di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha proposto ricorso avvalendosi quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], essendo evidente che la rappresentata ed il rappresentante non assumono affatto posizioni processuali contrapposte nel presente giudizio di cassazione. Nella memoria ex art. 378 c.p.c. e nella memoria di nomina del nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], si è peraltro indicatala costituzione, quale rappresentante della stessa, del tutore avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito dell'autorizzazione prescritta dall'art. 374, n. 5, c.c. 1.1. Considerata la particolare ampiezza degli atti di parte, nella redazione della presente sentenza si farà sintetico rinvio per relazione alle censure ed agli argomenti ivi contenuti. 2.Il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] deducono identicamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 179, comma 1, lettera a), 971 e 2643 c.c. Si assume che i beni immobili già oggetto di diritto di enfiteusi e poi di affrancazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] non fossero caduti in comunione legale col marito [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deduce identicamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti o la violazione e falsa applicazione dell'art. 184 c.c. La censura fa riferimento ad un atto di vendita dei fondi già oggetto di affrancazione, stipulato da [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 1980, che vedeva quali compratori i signori Quassolo, Careglio e Cesano, trascritto il 5 agosto 1980 e non impugnato dal coniuge ai sensi dell’art. 184 c.c. Il terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deduce identicamente la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 556 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la prova dell'appartenenza al patrimonio relictum di [OSCURATO:PERSONA] dei beni mobili costituenti gli arredi della casa coniugale di Torino, via Arcivescovado n. 5, di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], doveva esserefornita dalla legittimaria che ha agito in riduzione (la quale, invece, li aveva solo genericamente indicati) , e non, invece, dall'interveniente (in primo grado) e appellata (in secondo grado) [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deduce identicamente la nullità della sentenza per omessa motivazione o la falsa applicazione degli artt. da 1022 a 1026 c.c. 556 c.c. e 2697 c.c., in quanto la Corte d’appello non avrebbe speso neanche una parola relativamente ai beni mobili costituenti gli arredi della residenza di campagna di Pralormo, salvo indicarli nel dispositivo, che ne ha accertato l'appartenenza al relictum ; altrimenti, ove si si volesse ritenere motivata l'appartenenza al patrimonio relitto di tali beni con la titolarità in capo al de cuius del diritto di abitazione sull'immobile predetto, la Corte avrebbe violato o falsamente applicato le norme in tema di diritto di abitazione e di ripartizione dell'onere della prova. Il quinto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deduce identicamente la violazione e falsa applicazione degli artt.564 e 737 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente attribuito alla dispensa dalla collazione contenuta nella donazione dell’11 novembre 1983, fatta dal de cuius all’attrice in riduzione Do rothy Dacomo,gli effetti di una inesistente dispensa dall'imputazione. Il sesto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deduce identicamente la nullità della sentenza per omessa pronuncia o l’omesso esame di un fatto decisivo, ed ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 561 e 2652 n. 8 c.c., per avere la Corte d’appello circoscritto la declaratoria di opponibilità all'attrice in riduzione del diritto di usufrutto costituito con l’atto di permuta dell’11 novembre 1998 stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo a parte dei beni immobili (quelli già oggetto di affrancazione), sui quali era con esso parimenti costituito l'usufrutto in favore di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, quelli che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dal padre con donazione del 12 dicembre 1983). Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 480 e 2935 c.c. La censura osserva che [OSCURATO:PERSONA] non è un'estranea rispetto alla successione paterna, ma una legittimaria, di tal che l'ignoranza che il defunto avesse disposto delle proprie sostanze per testamento non impediva nei suoi riguardi l'apertura della successione legittima, né le precludeva, quale chiamata, l’onere di accettare l'eredità entro il termine di prescrizione, in maniera da acquisire altresì la qualità che potesse abilitarla ad impugnare il testamento successivamente scoperto. L'inerzia ventennale di [OSCURATO:PERSONA], che non ha mai accettato l’eredità, dovrebbe escluderne la legittimazione ad agire in giudizio per sentirsi dichiarare erede e per conseguire la sua quota ereditaria. L’ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli art t . 554, 555, 480 e 483, comma 2, c.c. Si deduce che la Corte d’appello ha considerato non prescritta l'azione di riduzione promossa più di vent'anni dopo l'apertura della successione, ritenendo che il relativo dies a quo decorresse dalla "accettazione in base al testamento" (pubblicato nel 2004) da parte dell'istituito, evidenziandosi come la nozione di “accettazione in base al testamento” sia nozione sconosciuta all'ordinamento, che non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla devoluzione testamentaria e l'altro daquella legittima, unico essendo il termine di prescrizione di dieci anni decorrente dal giorno dell'apertura della successione. Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 342 c.p.c., con riferimento al capo con il quale la Corte di appello ha dichiarato "opponibile a [OSCURATO:PERSONA] l'usufruttuo gravante sui beni immobili e di cui al capo a) dell e conclusioni di parte appellante, in favore di [OSCURATO:PERSONA]". In difetto di censure sulla declaratoria di estinzione del giudizioconseguente alla rinuncia agli atti formulata da [OSCURATO:PERSONA], di cui alla sentenza del Tribunale di Torino del 2 maggio 2014, la Corte d’appello avrebbe fatto “ rivivere quelle domande sulla cui rinuncia, e sul correlativo effetto estintivo, era ormai sceso il giudicato”. Il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza in relazi one agli artt. 131 c.p.c. e 111 Cost.Secondo la ricorrente incidentale, seppur si volesse ritenere non violato il giudicato, la sentenza della Corte d’appello sarebbe priva degli essenziali requisiti di contenuto-forma, avendo essa “modificato” la pronuncia di estinzione resa dal Tribunale, limitando l’effetto della rinuncia alla sola azione di riduzione esperita dalla Vigna, ciò giustificando con la sola apodittica argomentazione “a ben vedere”. Il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione-falsa applicazione degli artt. 2652 n. 8 e 2697 c.c. Si assume che laCorte d’appello avrebbe da un lato dovuto verificare l'onerosità dell'atto e dall’altro accertare l'avvenuta trascrizione del titolo costitutivodell'usufrutto a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Va ora esaminata l’eccezione pregiudiziale di giudicato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] riconduce alla declaratoria di estinzione del giudizio contenuta nella sentenza del Tribunale di Torino del 2 maggio 2014 a seguito della rinuncia agli atti del giudizio operata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al rapporto processuale instaurato in forza della domanda di rein tegrazione nella rispettiva quota di legittima da lei proposta. 3.1. Tale eccezione è connessa altresì al primo ed al secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], che parimenti deducono, come visto, l’esistenza di un “giudicato” preclusivo delle domande di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia agli atti dalla stessa formulata. 4. La declaratoria di estinzione del giudizio contenuta nella sentenza del Tribunale di Torino del 2 maggio 2014 a seguito della rinuncia agli atti del giudizio operata da [OSCURATO:PERSONA] riguardava il rapporto processuale instaurato in forza della domand a di reintegrazione nella rispettiva quota di legittima da lei spiegata. Risulta, invero, che [OSCURATO:PERSONA], all’udienza del 25 novembre 2013, dichiarò che era sua intenzione “rinunciare agli atti del giudizio” (rinuncia accettata da [OSCURATO:PERSONA]) e all’udienza del 13 dicembre 2013 precisò le conclusioni chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio pendente tra lei e [OSCURATO:PERSONA], “attesa la mancanza di interesse” di quest’ultima alla prosecuzione della causa, e in subordine chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le medesime parti. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3190/2014, dichiarò “l'estinzione del giudizio fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” (oltre che tra la Vigna e [OSCURATO:PERSONA]), evidenziando in motivazione che la terza intervenuta aveva rinunciato agli atti del giudizio nei confronti di entrambi i figli, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva accettato la rinuncia e che tuttavia quest’ultima non risultava avere “ alcun interesse alla prosecuzione del giudizio”. 4.1. Ora, la rinunzia agli atti del giudizio è la forma che assume la manifestazione di volontà dell'attore di porre fine al processo senza ottenere la sentenza di merito. Essa non implica alcuna valutazione circa la fondatezza, o meno, della domanda proposta e riguarda il rapporto processuale nel suo complesso. Nella specie, la rinuncia agli atti era stata compiuta da [OSCURATO:PERSONA], terza volontariamente intervenuta per far valere la sua quota individuale di legittima nel giudizio di riduzione intentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. È consolidata l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui l’azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario. Essa ha, infatti, carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima, sicché l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, legittimato passivo è, pertanto, il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione. Ove pure l'azione di riduzione si concluda con l'attribuzione di beni determinati al legittimario, essa vede, quindi, quale legittimato passivo soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa dev'essere reintegrata, i quali sono, invece, legittimati passivi della diversa azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione (Cass.n. 32197 del 2021; n. 15706 del 2020; n. 27770 del 2011; n. 27414 del 2005; n. 2174 del 1998; n. 2923 del 1900, in tema di scindibilità delle impugnazioni nella controversia promossa da più eredi legittimari per ottenere la riduzione di disposizioni lesive della loro quota di riserva; n. 99 del 1970, in tema di differenze tra azione di divisione e di riduzione ai fini dell’integrità del contraddittorio). La sentenza n. 13429 del 2006 resa dalle Sezioni Unite chiarì, peraltro, che l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari. 4.3. Il giudizio in esame ebbe inizio con citazione del 10 maggio 2010 di [OSCURATO:PERSONA], che convenne il fratello [OSCURATO:PERSONA] domandando la reintegrazione nella sua quota di legittima con riguardo alla successione del padre [OSCURATO:PERSONA], ed aveva ad oggetto la disposizione testamentaria dell’11 novembre 1983, che istituiva erede universale [OSCURATO:PERSONA]. Nella causa intervenne con comparsa del 16 settembre 2010 [OSCURATO:PERSONA], coniuge del de cuius, per domandare di formare la massa ereditaria e determinare la sua quota di legittima, riducendo le disposizioni testamentarie lesive e,successivamente, le donazioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]. La rinuncia agli atti del giudizio formulata da [OSCURATO:PERSONA], terza intervenuta ed attrice in riconvenzionale, non coinvolgeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, alla rinuncia della Vigna doveva piuttosto riconoscersi l’effetto di aver eliminato dal thema decidendum la domanda di accertamento della lesione alla quota individuale di legittima a lei riservata, quale coniuge del de cuius, rimanendo da decidere soltanto la domanda riguardante l’entità della lesione subita da [OSCURATO:PERSONA] e che vedeva quale legittimato passivo il solo [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’unica posizione giuridica che l'attrice contestava al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimaria, restando [OSCURATO:PERSONA] estranea alla causa. L’appello notificato da [OSCURATO:PERSONA] in data 14 marzo 2014 venne proposto contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 16 luglio 2013 n. 5132/2013 ed era specificamente volto, col secondo motivo, a sentir accolta la domanda di riduzione avanzata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] con la citazione del 10 maggio 2010 rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Tale appello di [OSCURATO:PERSONA] è stato definito con la sentenza n. 2190/2016 della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 20 dicembre 2016. Né può affermarsi che nel giudizio di appello intentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rimanesse quale litisconsorte necessaria in quanto coniuge in comunione legale dei beni sui quali sono sorte contestazioni con riguardo alla loro appartenenza all’asse ereditario. Qualora sia dedotta dal legittimario attore in riduzione, ai fini della riunione fittizia necessaria per ricostruire la consistenza dell'asse ereditario e determinare, così, l'entità della disponibile, la circostanza che abbia formato oggetto della successione mortis causa la quota di un mezzo di spettanza del de cuiusdi beni caduti in comunione legale agli effetti dell'art. 177, primo comma, lettera a) del codice civile, l’inerenza dei beni alla massa forma oggetto di un accertamento incidenter tantum, per cui il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti del coniuge contitolare della comunione. 4.4. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2190/2016 della Corte d’appello di Torino, non risultando la stessa parte del giudizio di riduzione azionato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. Il ricorso incidentale tardivo di [OSCURATO:PERSONA] (notificato il 23 giugno 2017, avverso sentenza pubblicatail 20 dicembre 2016, il cui termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva perciò il 20 giugno 2017) ed il ricorso incidentale tardivo di [OSCURATO:PERSONA] (notificato il 27 giugno 2017), ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., perdono ogni efficacia per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale. 5. Conseguono l’inammissibilità del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’inefficacia del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso incidentale diDorothy Dacomo. Le spese processuali del giudizio di cassazione possono essere compensate, in ragione delle complesse sopravvenienze procedimentali relative al quadro di riferimento della controversia emergenti dalla motivazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA],di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inefficaci il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupp
Sentenza Cassazione n. 17749/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris