Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 547/2006

ECLI:EU:T:2006:351
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 novembre 2006 – [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (YUKI) (Causa T‑278/04) «Marchio comunitario – Opposizione – Marchio nazionale denominativo anteriore YUPI – Domanda di marchio comunitario denominativo YUKI – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Conclusioni dell’UAMI – Ricevibilità» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 70) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 aprile 2004 (procedimenti riuniti R 547/2003‑1 e R 604/2003‑1), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SA e la [OSCURATO:PERSONA], SL Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA], SL

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo YUKI per prodotti delle classi 3, 5 e 28 – domanda n. 1353515 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

[OSCURATO:PERSONA], SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo spagnolo «YUPI» n. 246715 per prodotti della classe 3 Decisione della divisione di opposizione: L’opposizione è parzialmente accolta Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso proposto dalla richiedente il marchio è accolto; il ricorso proposto dall’opponente è respinto.

Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 23 aprile 2004 (procedimenti riuniti R 547/2003‑1 e R 604/2003‑1) è annullata nella parte in cui accoglie il ricorso dell’interveniente in relazione a «saponi, prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici», rientranti nella classe 3, e a «prodotti igienici», rientranti nella classe 5, di cui alla domanda di marchio comunitario. 2) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], SA. 3) [OSCURATO:PERSONA], SL sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 novembre 2006 – [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (YUKI) (Causa T‑278/04) «Marchio comunitario – Opposizione – Marchio nazionale denominativo anteriore YUPI – Domanda di marchio comunitario denominativo YUKI – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Conclusioni dell’UAMI – Ricevibilità» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 70) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 aprile 2004 (procedimenti riuniti R 547/2003‑1 e R 604/2003‑1), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SA e la [OSCURATO:PERSONA], SL Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], SL Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo YUKI  per prodotti delle classi 3, 5 e 28 – domanda n. 1353515 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA], SA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo spagnolo «YUPI» n. 246715 per prodotti della classe 3 Decisione della divisione di opposizione: L’opposizione è parzialmente accolta Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso proposto dalla richiedente il marchio è accolto; il ricorso proposto dall’opponente è respinto. Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 23 aprile 2004 (procedimenti riuniti R 547/2003‑1 e R 604/2003‑1) è annullata nella parte in cui accoglie il ricorso dell’interveniente in relazione a «saponi, prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici», rientranti nella classe 3, e a «prodotti igienici», rientranti nella classe 5, di cui alla domanda di marchio comunitario. 2) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], SA. 3) [OSCURATO:PERSONA], SL sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 547/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris