CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 24287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21110/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA] - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE- [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro A.T.O. - AUTORITA' DELL'[OSCURATO:PERSONA] 1 -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 185/2017depositata il 08/02/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. , in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., conve niva in giudizio, con citazione notificata il 20 - 5 - 2005, l’Ente d’Ambito territoriale Ottimale n.1 [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito per brevità ATO [OSCURATO:SOCIETA] 1) e l’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo: - dichiararsi risolto l'accordo transattivo sottoscritto il 28.4.2003 per fatto e colpa esclusivi dei convenuti; - dichiarare scaduto il 31.12.2003 - o, in subordine, risolto per fatto e colpa esclusivi dei convenuti - il contratto d'ap palto sottoscritto in data 28.9.2000 avente ad oggetto il servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie nel territorio della Regione [OSCURATO:SOCIETA] (lotto n. 1 ambito territoriale sub regionale denominato [OSCURATO:PERSONA]);- condannare i convenuti a l pagamento, in solido tra loro, dell'importo di € 5.524.782,54 (oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo), maturato in relazione alla produzione già effettuata al 28.2.2005, dell'importo di € 20.332.970,29 (oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo), a titolo di riserve iscritte in contabilità, nonché della somma di euro 33.000.000,00 a titolo di risarcimento danni; - emettere ordinanza ex art. 186 bis e/o ter c.p.c., con conseguente ingiunzione ai convenuti al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'attrice, della somma di € 5.524.782,54, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;- condannare le controparti al pagamento delle spese di lite. In data 22 - 12 - 2011 [OSCURATO:SOCIETA]. notificava alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] atto di citazione in riassunzione estendendo nei suoi confronti le domande già proposte nei confronti dell’ATO [OSCURATO:SOCIETA] 1 e dell’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione [OSCURATO:SOCIETA], essendo intervenuta nelle more la l.n.191/2009, che prevedeva il trasferimento delle funzioni dell’ATO alla Regione e il subentro di detto ultimo Ente nei rapporti giuridici attivi e passivi. 2. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 21 febbraio 2013, così provvedeva: 1) dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione [OSCURATO:SOCIETA], compensando interamente le spese processuali con quelle di parte attrice; 2) accoglieva, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condannava l'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Regione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della complessiva somma di Euro 5.345.981,57, importo residuo non pagato come da pattuizioni della transazione del maggio 2003, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal 28.5.2003 al soddisfo ed Iva come per legge; 3) condannava l'[OSCURATO:SOCIETA] e la Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei rispettivi legal i rappresentant i pro tempore , in solido fra loro, alla rifusione in favore della controparte, delle spese di giudizio rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. 2. Con sentenza n. 185/2017, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata in contumacia di ATO, del [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e ha rigettato gli appelli principali proposti dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito per brevità [OSCURATO:PERSONA]), confermando la sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese di lite. In particolare, per quanto ancora di interesse, secondo le statuizioni della Corte di merito: a) non sussisteva la legittima zione passiva del [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA], come correttamente ritenuto dal Tribunale in aderenza al contenuto dell'accordo e del contratto di transazione, perché d al complesso delle pattuizioni inter partes emergeva il sub ingresso di ATO 1 all'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] la struttura commissariale aveva cessato di esistere ex art. 3 D.L. 59/12) con rimodulazione dei rapporti pregressi con [OSCURATO:PERSONA], secondo gli accordi assunti con l’accordo bonario e la transazione, e la cessazione di ogni pendenza di [OSCURATO:PERSONA] con l'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per mezzo dei pagamenti come pattuiti in transazione da parte dell'Ente subentrato e rinuncia alle riserve, essendo stato il subingresso di ATO1 accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] con liberazione dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] delegato ed essendo completamente azzerati i motivi di contenzioso o contrasto pregressi per mezzo della transazione medesima; b)l’ATO 1 aveva personalità giuridica, come risultava dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento (legge istitutiva degli ATO n. 36/1994 – a cui aveva dato attuazione la Regione [OSCURATO:SOCIETA] con la L.R n. 10 del 3 ottobre 1997- e decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definiva l’Autorità d'ambito - art. 148 - come “una st ruttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito 'l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia digestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.2.); pertanto L'ATO [OSCURATO:SOCIETA] 1 era soggetto avente personalità giuridica e, rappresentato dall' ing. [OSCURATO:PERSONA] lorafi quale Dirigente Generale, autorizzato alla stipula del contratto in virtù di regolamento di funzionamento della STO ([OSCURATO:PERSONA]), come da regolamento ATO; ATO [OSCURATO:SOCIETA] 1 per contratto, e non solo in virtù di delibera Commissariale 2466/2003, era subentrata all'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e successivamente in forza del disposto di cui all'art. 47 della L. R. 34/2010 le funzioni dell'ATO di cui all'art. 148 D.lgs.152/2006 previste dagli artt. 41,42 e 43 della LR 10/1997 a decorrere dal l° luglio 2011 erano state esercitate senza necessità di atti amministrativi di conferimento dalla regione [OSCURATO:SOCIETA], che era subentrata nei rapporti attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria della attuali Autorità d'Ambito; la disposizione relativa alla successione della Regione all'ATO così normativamente prevista era conseguenza della soppressione degli ATO fissata dalla L. 191/2009 decorso un anno dall'entrata in vigore della legge stessa e, quindi, da fine dicembre 2010; contrariamente a quanto dedotto dalla Regione, non rilevava l’assenza di delibera di Giunta, in quanto, a fronte della dichiarata soppressione degli ATO, ogni rapporto giuridico facente capo agli ATO stessi non avrebbe potuto rimanere indefinitivamente sospeso, mentre l'intero impianto normativo riconduceva in ambito regionale le cessate funzioni di detti enti; c) la transazione inter partesera da qualificarsi novativa, come correttamente ritenuto dal Tribunale; in particolare dalla lettura congiunta dell'accordo bonario del 29 aprile 2003 e la transazione del 28 maggio 2003 stipulata in adempimento del primo atto emergeva che le parti andavano a sostituire il contratto d'appalto tra due soggetti — l'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] —con il successivo accordo a tre soggetti, divenendo fulcro dell'operazione atta ad assegnare nuova regolamentazione agli interessi delle parti proprio il sub ingresso di ATO [OSCURATO:SOCIETA] all'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA]; le parti, infatti, dopo aver considerato l'intero stato dei rapporti economici tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA], dopo aver puntualizzato l'andamento del contratto di appalto e chiarito quanta parte di detto appalto per esse parti stipulanti fosse stata adempiuta, andavano a prevedere la proroga dell'originario contratto (in scadenza il 30 aprile 2003) sino a tutto il 31 dicembre 2003, con sub ingresso di ATO [OSCURATO:SOCIETA] 1 all'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1 maggio 2003, data in cui le parti, con il detto accordo trilaterale, prevedevano che avessero inizio le procedure di consegna degli impianti all'Ente d'Ambito e che venissero consegnati lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e da eseguire, le schede tecniche degli impianti e via dicendo (cfr. art. 3 accordo bonario ); contestualmente a dette operazioni di consegna le parti, con l’accordo trilaterale, avevano pattuito il subentro con decorrenza 1 maggio 2003 di ATO [OSCURATO:SOCIETA] I all'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] delegato non solo con la non opposizione di [OSCURATO:PERSONA], ma con la rinuncia da parte di quest’ultima a tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità tranne quanto definito •• nelle schede riepilogative allegate all’atto; dall’esame dettagliato dell’accordo bonario e della transazione era dato evincere che vi era una incompatibilità strutturale della nuova regolamentazione di interessi con il precedente contratto in quanto alla res sicuramente dubia e potenzialmente litigiosa rappresentata dalle numerose e milionarie riserve iscritte in uno con l'inadempimento dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] nei pagamenti veniva, con l'accordo transattivo, completamente abbandonato il vecchio contratto d'appalto per il quale era prevista la cessazione formale al 31.12.2003; con il vecchio soggetto e con l'innesto di ATO1 il saldo di gestione era puntualmente fissato per volontà concorde delle parti essendo stato individuato con esattezza l'importo da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa, presente e futura di [OSCURATO:PERSONA] per quell'appalto a quella data, ma non già per somma contabile quanto per effetto delle reciproche concessioni; ne conseguiva, ex art 1976 cod. civ. l'inapplicabilità della disciplina della risoluzione per inadempimento, restando assorbite le richieste relative alla declaratoria di reviviscenza degli accordi precedenti ovvero dell'originario contratto d'appalto, nonché precluso l'esame delle riserve originariamente iscritte avendo [OSCURATO:PERSONA] espressamente rinunciato alle stesse con l'accordo transattivo; d) il documento della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] territoriale [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (STO) del 30 giugno 2009 correttamente non era stato acquisito dal Tribunale in quanto tardivamente prodotto rispetto alla sua formazione; in particolare, sebbene detto documento risultasse essersi materialmente formato dopo che nel giudizio di primo grado, introdotto nel 2005, risultavano già essere maturate le preclusioni ex art. 184 cod.proc. civ., tuttavia la parte ben avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini, ma in un momento immediatamente successivo al venire in essere del documento, senza aspettare che venissero tenute due udienze nelle quali, anziché effettuare la produzione suddetta, la parte aveva precisato le conclusioni dimostrando, reiteratamente, che la fase istruttoria risultava conclusa; di conseguenza, era tardiva la produzione documentale suddetta, avvenuta all'udienza del 22 novembre 2012, dopo che la parte interessata che disponeva del documento dal 30 giugno 2009 aveva precisato le conclusioni alle udienze del 3 giugno e 16 dicembre 2010, in tal senso dovendosi correggere e integrare la motivazione della sentenza del Tribunale, sicché restava assorbita la disamina del motivo di gravame volto a sviluppare la richiesta di riconoscimento del credito di € 5.524.782,54 in forza del riconoscimento di debito contenuto in quel documento; e) quel riconoscimento di debito si riferiva al credito per la nuova produzione effettuata dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.5.2005, e per la quale [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di aver maturato un ulteriore credito di € 5.582.822,99 ( attestata da n. 6 SAL l'ultimo dei quali - il n. 6 - al 28.2.2005) , al netto dei pagamenti effettuati da ATO 1 (parzialmente sia rispetto all'accordo transattivo che alla successiva produzione), ma il Tribunale aveva ritenuto il credito non provato, in base ai SAL –il primo non sottoscritto- e d’altronde in appello la stessa [OSCURATO:PERSONA] ancorava la rinnovata richiesta di pagamento di detto importo all'efficacia probatoria della ricognizione di debito di ATO 1 del 30 giugno 2009, assumendo in ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] che i SAL presentavano mere irregolarità che non inficiavano il valore probatorio dei documenti, stante il dedotto riconoscimento del debito con il documento 30 giugno 2009; f)non rivestiva rilevanza probatoria il documento nuovo, prodotto in appello ritualmente, di data 14 novembre 2014 emesso dalla Commissione tecnica di supporto al tavolo istituito presso l'Ufficio di presidenza della regione [OSCURATO:SOCIETA] per la vertenza [OSCURATO:PERSONA], poiché detta Commissione aveva mera natura consultiva di supporto tecnico, costituita ai fini della possibilità di componimento bonario. previa puntuale «valutazione e quantificazione economica degli aspetti riservistici riproposti in appello»; g) non era dovuta la rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto come dovuto dal Tribunale, in quanto si trattava di un debito di valuta e il creditore [OSCURATO:PERSONA], a cui il Tribunale aveva riconosciuto gli interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 dal 28 maggio 2003 al soddisfo, oltre all'Iva come per legge, non aveva provato i danni da ritardato pagamento ex art.1224 cod. c iv ., ma si era limitato a rimarcare la propria posizione di imprenditore commerciale, prospettando la pretesa come danno conseguente all’inadempimento da ritardo, ossia chiedendo solo la rivalutazione, non il maggior danno ex art.1224, assumendo implicitamente che il debito fosse di valore, sicché la rivalutazione correttamente non era stata riconosciuta dal Tribunale, come da giurisprudenza di questa Corte che richiamava (Cass. S . U . 5743/2015); h) corretta era anche la statuizione del Tribunale di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni per il ritardo nei pagamenti; in particolare, il giudizio era circoscritto all'appalto dal 2000 al 30 aprile 2003 per il quale il capitale non versato, le riserve iscritte e tutte le altre voci di danno, in esse comprese i ritardi accumulati nei. pagamenti, avevano trovato composizione nell'accordo bonario trasfuso nell'atto transattivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato alle riserve iscritte e ad ogni altre pretesa con limitate eccezioni tra cui non figurava la voce in questione; per le restanti produzioni successive al 30 aprile 2003 e fino al 28 febbraio 2005 il Tribunale aveva rigettato la domanda di pagamento per difetto di prova in relazione ai sei SAL, sicché mancava lo stesso presupposto del chiesto risarcimento, considerato, altresì, che la situazione di diritto risultava non perfettamente chiarita in atti con riguardo alla tipologia stessa delle prestazioni pretese, in quanto oltre alla proroga del contratto con l'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era dato comprendere quale fosse il contratto con ATO1 a cui era subentrata la Regione, non potendo avere rilevanza prestazioni di fatto. 3. Avverso questa sentenza la Regione [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di ATO 1 (E n te d’Ambito territoriale Ottimale n.1 [OSCURATO:SOCIETA]), rimasto intimato, e dell’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della [OSCURATO:PERSONA]- Presidenza del Consiglio dei Ministri, che resiston o con controricorso, nonché nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., già s.p.a., che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a nove motivi, a sua volta resistito con controricorso della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso principale e accogliersi il terzo motivo del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 5.In via pregiudiziale, deve rilevarsi la nullità della notifica all’ATO, parte costituita in primo grado e rimasta contumace nel giudizio d’appello, del controricorso con ricorso incidentaledella [OSCURATO:PERSONA]. Mentre la Regione ha ritualmente notificato a mezzo ufficiale giudiziario il ricorso principale al commissario giudiziale pro temporedell’ATO 1 [OSCURATO:SOCIETA] ex art.21 l. regionale 18/2017 a mani dell’addetto alla segreteria, presso il [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha effettuato l a notifica del ricorso incidentale a mezzo pec al difensore di primo grado dell’ ATO 1 [OSCURATO:SOCIETA] e all’indirizzo pec dell’ATO tratto dal portale indicepa.gov.it . Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, è nulla la notifica del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado(cfr. Cass. S.U. 10817/2008 e successive conformi; tra le tante Cass.11485/2018). Quanto alla notifica eseguita all’indirizzo pec tratto dal portale indicepa.gov.it , questa Corte ha chiarito che «n In entrambe le ipotesi, poiché sussiste un collegamento con il destinatario, la notifica è nulla, non inesistente, contrariamente a quanto assume la Regione. Ne discende che , in difetto di costituzione dell’ATO 1Calabria , litisconsorte processuale, a cui le altre parti, e in specie la [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:SOCIETA], evocata, quest’ultima, nel corso del giudizio di primo grado, imputano, sotto profili anche sostanziali, distinti e contrapposti effetti derivanti dalla successione attiva e passiva tra gli Enti coinvolti nella complessa vicenda per cui è causa, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 cod. p roc . c iv . (cfr. pronunce sopra citate), come richiesto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nella memoria illustrativa , concedendo a quest’ultima per tale incombente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata