CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2019
Cassazione n. 21919/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Dl. n. 137 del 2020, come conv., la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, alla via della Consulta n. 1/B in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 216, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il 14.11.2019, e pubblicata il 1°.2.2021; Oggetto: Imposta addizionale sulla retribuzione variabile - Art. 33, Dl 98/2010 come conv e mod. -Bonus e stock options - Dirigente di holding industriale. ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente dal 1° luglio 2010 e sino al 31 dicembre 2013 della [OSCURATO:PERSONA], che esercitava “l’attività di ‘holding’ di partecipazioni in società industriali attive nel settore delle macchine automatiche per l’industria e degli ingranaggi di precisione” (controric., p. 2), si vedeva applicare dal datore di lavoro la trattenuta della somma di Euro 28.035,00, poi riversata all’erario, in relazione alla componente variabile della retribuzione, corrispostagli in forma di bonus e di stock options . La trattenuta era stata originata dalla disposizione di cui all’art. 33 del Dl. n. 78, che aveva previsto un’imposta addizionale sui compensi di parte variabile per i dirigenti di imprese appartenenti al settore finanziario. Sosteneva però il contribuente che il suo datore di lavoro, una holding industriale, non una holding finanziaria, non apparteneva al settore finanziario e pertanto, difettando il presupposto soggettivo, la trattenuta non doveva essere effettuata, e comunque lui non era tenuto a corrispondere l’imposta addizionale, di cui pertanto domandava il rimborso con atto del 24.7.2014. L’Amministrazione finanziaria non rispondeva. 2. Formatosi il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente impugnava il diniego tacito innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona. L’Ente impositore si costituiva e replicava che il prelievo fiscale era legittimo, in considerazione della normativa vigente, come del resto interpretata dalla circolare n. 4/2011, la quale aveva chiarito che tra i soggetti rientranti nel ‘settore finanziario’ devono ritenersi ricomprese le “holdings industriali”. In conseguenza negava che il contribuente avesse diritto a conseguire il rimborso richiesto. La CTP riteneva fondate le pretese avanzate da [OSCURATO:PERSONA], stimando che le holdings industriali non appartengono al settore finanziario, ed in conseguenza affermava il diritto del contribuente a conseguire il rimborso domandato. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto. La CTR rigettava il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate. 4. Ha impugnato per cassazione la pronuncia del giudice dell’appello l’Ente impositore, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa era fissata per la trattazione presso la sottosezione sesta della sezione tributaria della Cassazione. All’udienza del 6.7.2022,il Collegio osservava che il ricorso pone una questione di non immediata decidibilità, e segnalava pure l’esistenza di analoghe controversie già pendenti innanzi alla sezione tributaria. In conseguenza riteneva opportuno rimettere la causa per la trattazione innanzi alla sezione tributaria. Il giudizio è stato quindi nuovamente fissato per la trattazione, e la ricorrente ha depositato memoria. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 33 del Dl. n. 78 del 2010, per avere la CTR erroneamente ritenuto che non sussistesse il presupposto “soggettivo” per l’applicazione della disposizione. 2. Mediante il suo strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entrate censura la pronuncia adottata dal giudice dell’appello per aver male interpretato la normativa che disciplina l’imposta addizionale in questione, con la conseguenza di aver erroneamente escluso che i dirigenti delle holdings industriali, e non finanziarie, sebbene retribuiti mediante bonus e stock options , dovessero essere esclusi dall’applicazione dell’addizionale. 2.1. Sembra opportuno ricordare subito che l’imposta addizionale per cui è causa risulta disciplinata dall’art. 33 (Stock options ed emolumenti variabili) del Dl n. 78 del 2010 che, nella formula in vigore dal 17 luglio 2011, detta: “1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. - 2. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito. - 2- bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”. Come risulta evidente dallo stesso testo del comma 1 riportato, la finalità della normativa era, sin dall’origine, quella di scoraggiare l’assegnazione ai dirigenti del settore finanziario di parti rilevanti della retribuzione, in misura variabile ed in forma di bonus e stock options, in considerazione degli effetti potenzialmente distorsivi del mercato che queste attribuzioni possono provocare. 2.2. Osserva sulla questione controversa la impugnata CTR che “la posizione fiscale di coloro che rivestono un ruolo dirigenziale, sia pure di vertice di una holding di un gruppo industriale, come nel caso di specie la società “[OSCURATO:SOCIETA].”, è del tutto irrilevante, con riferimento alla possibilità di incidere sulla stabilità dei mercati finanziari, rispetto ad altri soggetti di compagini sociali. L’art. 33 del d.l. n. 78/2010 rappresenta dunque, una misura di carattere straordinario per fronteggiare la crisi economica nell’ambito delle indicazioni fornite dal G20 … risponde ad un criterio di ragionevolezza … riguardando solo soggetti che, per il ruolo rivestito, potrebbero incidere sull’andamento dei mercati finanziari secondo logiche speculative in funzione della parte variabile del loro compenso. Un tale rischio non ricorre per l’attività svolta dagli altri contribuenti che vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno la stessa possibilità di incidere, con il loro operato, sulla stabilità dei mercati finanziari, come per l’appunto, i dirigenti di holding di partecipazioni in società industriali” (sent. CTR, p. 3). 2.3. L’Amministrazione finanziaria replica, nel suo ricorso, che all’epoca in cui il Dl n. 78 del 2010 era stato emanato, la definizione di holding industriale era rinvenibile, in primo luogo, all’art. 6 del Dpr n. 446 del 1997 (istitutivo dell’Irap) che, individuando i soggetti obbligati ed indicando il criterio di calcolo dell’imponibile, prescriveva: “9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario …” (ric., p. 4). Inoltre, ai fini Ires, il quinto comma dell’art. 96 del Dpr n. 917 del 1986 ([OSCURATO:PERSONA]) operava riferimento alle “banche e altri soggetti finanziari indicati nell’art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, ovvero società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione [di partecipazioni] in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria” (ibidem). Quindi è intervenuta la Direttiva comunitaria ATAD, attuata mediante D.Lgs. n. 142 del 2018, che ha importato l’introduzione dell’art. 162 bis del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha definito le holding industriali quali società di partecipazione non finanziaria o assimilati, e dalla relazione illustrativa si ricava che “nel perimetro del settore finanziario rientrano anche le società di partecipazione non finanziaria ovvero tutti quei soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico, non iscritti in alcun albo, in quanto espressamente esclusi dall’ambito soggettivo dei decreti legislativi n. 38 del 2005 e n. 136 del 2015, ovvero soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriale o commerciale” (ric., p. 7). Pertanto, ha sostenuto l’Amministrazione finanziaria, una “holding industriale può essere anche una società che gestisce partecipazioni, anche in via solo prevalente, in società commerciali, e detenere la restante parte in società finanziarie, motivo per il quale le decisioni dei ‘manager e degli amministratori’ delle prime possano avere un peso nelle seconde, determinando distorsioni nel sistema economico-finanziario globale in cui queste ultime operano” (ric., p. 8). 3. Sembra opportuno premettere, come recentemente e condivisibilmente osservato da questa Corte regolatrice con la pronuncia Cass. sez. V, 13.6.2023, n. 16875, cui si intende assicurare continuità, che risulta unanime la critica, sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito (pervenuta, sul punto, ad approdi non omogenei), alla non immediata evidenza del significato testuale della norma, di cui all’innanzi trascritto art. 33 del Dl n. 78 del 2010, come conv., già nella versione originaria, ed a maggior ragione in quella modificata con l’inserimento del comma 2 bis. In particolare, con riferimento al requisito soggettivo , tale critica censura la mancata individuazione, eventualmente attraverso un rinvio esplicito ad altre norme fiscali o meno, di che cosa debba intendersi per “settore finanziario”. Tale presa d’atto costituisce in genere la premessa per la delimitazione del concetto in esame attraverso la riconduzione ad altre disposizioni, ciascuna dettata per specifiche finalità di disciplina, non necessariamente coincidenti con la ratio esplicita che, come si evidenzierà, innerva l’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010. 3.1. Risulta opportuno ricordare il contesto storico che costituisce l’immediato antecedente della disposizione in esame ed è rappresentato dalla crisi finanziaria del periodo 2006/2009. Dal documento ufficiale della Consob sulle “crisi finanziarie” emerge che, grazie alla cartolarizzazione indiscriminata, le entità finanziarie poterono espandere enormemente le attività in rapporto al capitale proprio (fenomeno del leverage o leva finanziaria). Ciò consentiva loro di realizzare profitti molto elevati, ma le esponeva anche al rischio di perdite ingenti, perché si rientrava in tempi rapidi nella disponibilità del denaro prestato, che potevano riutilizzare per erogare altri finanziamenti a clienti la cui affidabilità veniva valutata in maniera sempre meno accurata. Le entità più coinvolte registrarono pesanti perdite e si susseguirono vari declassamenti del merito di credito di titoli cartolarizzati, ma tali titoli, ormai ampiamente diffusi sul mercato, persero ogni valore e diventarono non liquidabili, costringendo le società veicolo a chiedere fondi alle banche che li avevano emessi e che avevano garantito linee di liquidità. [OSCURATO:PERSONA] stigmatizza inoltre che, a fronte dell'opacità dei prodotti e della difficoltà di apprezzarne il valore, il giudizio delle agenzie di ratingha evidenziato i suoi limiti quando fu chiaro che le agenzie avevano utilizzato modelli basati su ipotesi dell'evoluzione del quadro congiunturale troppo ottimistici ed avevano assegnato ratingtroppo generosi (anche per effetto di conflitti di interessi che creavano incentivi in tale direzione), dimostrandosi troppo caute nel rivedere il proprio giudizio sugli emittenti che incominciavano a manifestare i primi segnali di crisi. La crisi apparve sempre più nella sua natura sistemica, con turbolenze senza precedenti che si estesero dal mercato dei prodotti strutturati ai mercati azionari e, progressivamente, all'intero sistema economico, attingendo l'economia reale statunitense ed europea. La patologia della crisi del 2006/2009, sulla quale occorreva intervenire per evitare che potesse ripetersi, non riguardava dunque soltanto il mondo bancario, ma tutte quelle compagini coinvolte, a vario titolo, nel fenomeno dell’espansione tossica della leva finanziaria nelle imprese, anche per effetto di conflitti di interessi che creavano incentivi in tale direzione. In particolare, la crisi ha evidenziato l’attitudine del sistema, nel suo complesso, a creare per gli operatori un metodo di incentivi distorto e deresponsabilizzante, con la conseguente necessità di intervenire, con funzione generale e preventiva, soprattutto in materia di politiche di remunerazione dei managere di gestione dei rischi. Nel quadro sintetizzato si colloca l’intervento dell’organismo di consultazione economica mondiale del G20, frutto del summit del settembre 2009 e riassunto nel conseguente [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale (in particolare nei paragrafi da 10 a 13) si menziona, tra le cause della crisi mondiale, l'assunzione di rischi sconsiderati e irresponsabili da parte non solo di banche, ma anche di altri “istituti finanziari”, espressione che, in un contesto internazionale necessariamente sintetico rispetto alle fattispecie nazionali di varia natura e conformazione normativa interna, deve interpretarsi in senso ampio, essendo caratterizzata ed unificata dall’esposizione a rischio dell’economia reale in seguito alle possibili condotte degli operatori. Infatti nel documento, al §13, secondo alinea, si parla di “excessive compensation in financial sector” senza ulteriori specificazioni, per indicare una direzione d’intervento general-preventiva, e si evidenzia la necessità di intervenire sul sistema di regolamentazione finanziaria globale, con riferimento a tutte le imprese il cui operato potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità finanziaria, al fine di proteggere i consumatori, i depositanti e gli investitori, da pratiche di mercato abusive, promuovere elevati standard di qualità e aiutare a garantire che il mondo non affronti una nuova crisi della medesima portata di quella già verificatasi. È in questa chiave che nel [OSCURATO:PERSONA] si prospettano interventi volti ad allineare la remunerazione dei dirigenti alla creazione di valore a lungo termine, non all'assunzione di rischi eccessivi, e di conseguenza anche a limitare la remunerazione variabile per garantire il mantenimento di una solida base patrimoniale ed aumentare la stabilità finanziaria (così come prospettato già all’esito della riunione informale dei Capi di Stato o di governo dell’UE tenutasi a Bruxelles il 17 settembre 2009, ove ci si riprometteva di promuovere pratiche retributive responsabili nel settore finanziario). 3.1.1. Allo stesso tempo, anche in ambito UE non sono mancate iniziative programmatiche. Il 29 aprile 2009 la Commissione europea ha presentato una raccomandazione sulla remunerazione del personale di tutto il comparto dei servizi finanziari la cui attività professionale ha un’incidenza materiale sul profilo di rischio degli istituti finanziari, intesa ad evitare politiche sconsiderate di incentivi, ed è seguita una seconda raccomandazione sul sistema di remunerazione degli amministratori delle società quotate. Inoltre, all’esito della riunione dei Capi di Stato e di governo tenutasi a Bruxelles il 17 settembre 2009, è stato predisposto un testo che mirava, tra l’altro, a "Promuovere pratiche retributive responsabili nel settore finanziario”, contenente riferimenti ad istituti finanziari e banche, ma anche espressioni generiche e polisense. L’ 8 ottobre 2009, quindi, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che, al § 16, «accoglie con favore l'appello lanciato ai ministri delle Finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali al fine di raggiungere un accordo su un quadro internazionale di riforma nelle seguenti aree critiche del settore finanziario: (…) riformare le pratiche in materia di incentivi retributivi per sostenere la stabilità finanziaria (…)». Il 7 luglio 2010 il Parlamento europeo ha poi approvato una risoluzione di iniziativa sulla remunerazione degli amministratori delle società quotate. Nel luglio 2010 il Parlamento europeo ha approvato, inoltre, la proposta di direttiva per la modifica delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sui requisiti patrimoniali (COM(2009)362, cosiddetta Basilea III), nel cui contesto si prospetta la necessità di interventi volti a favorire «pratiche sane in materia di incentivi retributivi», allo scopo di porre fine agli incentivi comportanti rischi eccessivi che hanno contribuito alla crisi finanziaria in corso. 3.2. In tale contesto è intervenuto il legislatore italiano con l’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, senza effettuare alcun rinvio ad altra fonte che disciplini il “settore finanziario” (ed in particolare non richiamando il T.U.B., né facendo riferimento alla qualifica e definizione degli “intermediari finanziari”). Soluzione, quest’ultima, ascrivibile ad un’opzione consapevole, piuttosto che ad una censurabile dimenticanza, atteso che già nei lavori preparatori , ed in particolare nella scheda di lettura dell’art. 33 predisposta per l’esame del disegno di legge dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della Camera dei deputati, veniva annotato «Si valuti se la genericità del riferimento al "settore finanziario" possa ingenerare dubbi nell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta». Nella sostanza, se (come pure sostiene un orientamento giurisprudenziale del quale infra si dirà) il legis latore del 2010 avesse voluto limitare il riferimento dell’art. 33 del d.l. n. 78 agli intermediari regolati dal T.U.B., o ad altra specifica categoria di operatori, lo avrebbe fatto con una previsione esplicita o, quanto meno, con un rinvio all’art. 106 dello stesso T.U.B., ovvero avrebbe rinviato ad altra disposizione, ma tanto non ha fatto. In realtà, la peculiarità dell’art. 33, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, deve cogliersi nell’avere il legislatore esplicitato (anche) nel dato normativo positivo quella che è la ratio teleologica del suo intervento, attraverso la formula testuale «In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option […]». Invero, il riferimento agli esiti del G20 rimarca l’inserimento della norma nel flusso del più ampio movimento che, a livello internazionale, come già descritto, aveva individuato la necessità, per prevenire nuove possibili crisi, di intervenire su alcune forme di incentivi retributivi. Contemporaneamente la scelta, da parte del legislatore, di descrivere contestualmente gli effetti potenzialmente distorsivi, che intende prevenire, come “economici”, evidenzia come la ra tio essenziale e selettiva dell’intervento normativo stia proprio nella pericolosità di condotte dei dirigenti, che siano stimolate da forme di retribuzione variabile, per l’economia reale, ed è tale potenzialità nociva che quindi caratterizza la delimitazione del “settore”, rilevante ai fini dell’imposta addizionale. La ragione socio-economica dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 era quindi quella di intervenire ad ampio raggio sul “settore finanziario”, per comprendere, con imposizione ancorata ad un pericolo astratto (o presunto), tutti gli attori che, operando sulla scena finanziaria globale, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi. In questo senso, significativa è peraltro l’estensione dell’addizionale anche ai “titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore”, che evidenzia come la funzione general-preventiva di pericolo astratto (o presunto) sia stata estesa persino al di fuori dei normali rapporti di preposizione organica, per cogliere posizioni soggettive che, pur collaterali, hanno comunque attitudine potenziale ad incidere sulla leva finanziaria. Altrettanto significativa è pure l’ accentuazione della funzione generalpreventiva dell’addizionale derivata dal successivo ampliamento, mediante l’art. 23, comma 50 bis, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, della platea dei soggetti passivi dell’imposizione, attraverso l’aggiunta, all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, del comma 2 bis , che ha reso applicabile l’addizionale sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. 3.2.1. In tale prospettiva generale di prevenzione anticipata del rischio di effetti economici potenzialmente distorsivi, deve quindi ritenersi che il ricordato art. 33, comma 1, contenga una clausola generale riferita al “settore finanziario” approcciato nella sua globalità e complessità, la cui nozione fiscale è derivata da quella socioeconomica, sì da ricomprendere tutti quegli attori di compagini (anche non necessariamente soggette a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico) che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di incentivi retributivi. Appare peraltro sintomatica dell’ampiezza di tale clausola generale la circostanza che, in prima battuta, con una sorta di “tassazione analitico-aziendale”, diversi operatori economici imprenditoriali e professionali, operando quali sostituti d’imposta, abbiano per primi auto-qualificato la loro attività come appartenente al “settore finanziario”, anche a prescindere dalla riconducibilità della stessa a quella di “intermediazione finanziaria” rivolta al pubblico in ragione di specifiche disposizioni del T.U.B. 3.3. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma in questione, essendo circoscritta la categoria dei soggetti passivi incisi dal prelievo addizionale a coloro che «in ragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell'aspirazione a maggiori guadagni personali (per il legame tra l'andamento del titolo da un lato ed il riconoscimento e l'ammontare del beneficio correlato a dette forme di compenso dall'altro), sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria» (Corte cost., sentenza n. 201 del 17 luglio 2014). Sembra invero opportuno ricordare che il vincolo negativo d’interpretazione non sussiste quando la Corte costituzionale respinga la tesi dell’autorità rimettente in base ad argomenti puramente ermeneutici, senza presuppore o addirittura escludendo l'incostituzionalità della disposizione denunciata nella esegesi del giudice a quo (Cass.21/07/1995, n. 7950). Tanto premesso, deve darsi atto che comunque, anche secondo la motivazione resa dalla Consulta, il fulcro della fattispecie risiede nell’attitudine potenziale della retribuzione variabile, in relazione all’attività di alcuni contribuenti, a pregiudicare la stabilità finanziaria. Né, del resto, la Corte definisce diversamente ed ulteriormente la categoria dei contribuenti sottoposta al prelievo, non delimitando in altro modo il concetto del “settore finanziario” e non supportando quindi interpretazioni restrittive della platea dei soggetti passivi, ed in particolare quella secondo cui essa dovrebbe coincidere esclusivamente con gli “intermediari finanziari”, o comunque con soggetti destinati ad operare nei confronti del pubblico e sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia. Vale allora la pena di sottolineare che la stessa Corte costituzionale, nella motivazione della medesima decisione, da un lato non richiama affatto norme nazionali; dall’altro richiama la direttiva 2013/36/UE, ed in particolare non il testo di quest’ultima, ma specificamente il solo contenuto programmatico dei “considerando” da 62 a 69, che a loro volta richiamano le già anticipate conclusioni del G-20 in tema di pratiche sane in materia di remunerazione e dell’effetto dannoso che strutture di remunerazione mal concepite possono avere. Fermo restando, peraltro, che, in materia d’imposizione non armonizzata quale quella sub iudice, gli Stati membri sono liberi d’intervenire in maniera più stringente (purché senza discriminazione nel trattamento fiscale tra entità residenti e non residenti), là dove, anche per la CEDU, essi godono di vasta discrezionalità in ambito fiscale, specie quando si tratta di misure generali di strategia economica o sociale (Wallishauser c. Austria, n. 2), § 65), nonché nella strutturazione e nell’attuazione di una politica in materia di tassazione (“Bulves” AD c. Bulgaria, § 63; [OSCURATO:PERSONA]- und Fördertechnik GmbH c. [OSCURATO:PERSONA], § 60; Stere e altri c. Romania, § 51), spettando soprattutto alle autorità nazionali decidere il tipo di imposte o di contributi che desiderano imporre, all’esito di una valutazione dei problemi politici, economici e sociali che è di competenza delle autorità interne degli Stati membri (Musa c. Austria; Baláž c. Slovacchia; R.Sz. c. Ungheria, §§ 38 e 46), entro i confini della riserva di legge sostanziale (James e altri c. [OSCURATO:PERSONA]; Spacek vs. Rep. Ceca) e dei diritti fondamentali derivanti dalla Convenzione e dal [OSCURATO:PERSONA] (Shchokin c. Ucraina; Darby c. Svezia; Metalco c. Ungheria). 3.4. Non ignora, questo Collegio, che questa Corte regolatrice, occupandosi della medesima questione, ha diversamente ritenuto che “L'imposta addizionale del dieci per cento prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. in l. n. 122 del 2010 - trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di "bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano il triplo della parte fissa della retribuzione - si applica nei confronti dei dirigenti delle impr ese operanti nel settore finanziario che svolgono attività "rivolta al pubblico", mentre non sono assoggettati al prelievo i dirigenti di "holding" industriale che pur possegga partecipazioni in società del gruppo operanti nel settore finanziario, dovendo peraltro escludersi che il cit. art. 33 abbia disposto un rinvio recettizio alla nozione di "settore finanziario" contenuta nel testo originario dell'art. 106 T.U.B. (contenente il riferimento all'attività di assunzione di partecipazione, poi eliminato dall'art. 10 del d.lgs. n. 141 del 2010)”, Cass. sez. V, 19/10/2020, n. 22692 (conf. Cass. sez. VI/V, 8/2/2022, n. 3913). Non si ritiene, tuttavia, di condividere questo orientamento giurisprudenziale, per le ragioni innanzi illustrate, che impongono un’interpretazione della fattispecie che non può far coincidere a priori il concetto di “settore finanziario” con quello dettato ad altri fini da altre norme dell’ordinamento, prescindendo dalla premessa testuale della ratio delle finalità della disposizione e dalla pericolosità, per la stabilità dell’economia reale, delle modalità retributive che essa vuole dissuadere. Invero il citato precedente, nella motivazione, pur dopo un riferimento alle decisioni assunte in sede di G20 ed agli effetti economici potenzialmente distorsivi da prevenire, per quanto qui interessa conferma infine la tesi della CTR che aveva ritenuto «di individuare il settore finanziario, al quale la norma è testualmente riferita, in quello nel quale l'attività è "rivolta al pubblico" - così come testualmente previsto dall'art. 106 e dalla rubrica dell'art. 155 del d.lgs. 385/1993 ([OSCURATO:PERSONA]) - e perciò soggetta ad autorizzazione e controllo del Ministro del Tesoro, della Banca d'Italia e della CONSOB». Tuttavia, la stessa ordinanza contemporaneamente rileva che «Non avendo l'art. 33 richiamato esplicitamente l'art. 106, deve escludersi ogni ipotesi di rinvio recettizio alla norma del TUB ancora vigente. Sicché, se da un lato non può dedursi il concetto di settore finanziario dalla formulazione dell'art. 106 introdotta dal d.lgs. 141, tanto meno sarebbe ammissibile la cristallizzazione della nozione asseritamente portata dal testo originario anche in epoca successiva alla sua modifica». Invero, non sembrano emergere le ragioni per cui la (condivisibile ed oggettiva) constatazione del mancato rinvio, da parte dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, all’art. 106 T.U.B. (che impedirebbe a monte la qualificazione come “recettizio” di un rinvio che … non sussiste), possa conciliarsi con la contestuale individuazione, all’interno del medesimo art. 33, di un “testuale riferimento” allo stesso art. 106 T.U.B., al fine di trarne la conseguenza che il “settore finanziario” sarebbe esclusivamente «quello nel quale l'attività è "rivolta al pubblico" - co sì come testualmente previsto dall'art. 106 e dalla rubrica dell'art. 155 del d.lgs. 385/1993 ([OSCURATO:PERSONA])». Ritiene pertanto il Collegio che da tali argomentazioni non possa ricavarsi né la ricostruzione univoca di un riferimento “testuale” dell’art. 33, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 all’art. 106 (e/o alla rubrica dell'art. 155) del T.U.B.; né comunque l’evidenza delle ragioni per cui, all’interno del “settore finanziario”, lo stesso art. 33 dovrebbe essere comunque applicato solo agli operatori che svolgono attività "rivolta al pubblico" e che possano definirsi “intermediari finanziari”. Tanto più in considerazione della circostanza che, come evidenziato nel presente giudizio dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria, sotto il profilo logico sono ipotizzabili condotte finanziarie speculative, foriere di effetti economici potenzialmente distorsivi, che si pongono a monte della collocazione di titoli o del compimento di altra attività finanziaria esterna che predispongono e che ad esse faccia seguito. Tanto meno, poi, appare convincente istituire un forzato ed esclusivo parallelismo tra appartenenza al “settore finanziario” ai sensi dell’art. 33 in questione e sottoposizione alla vigilanza di organismi ed autorità finanziarie nazionali di controllo, laddove si consideri (in aggiunta a quanto sinora osservato) che la disposizione in esame opera a monte della stessa attività in ipotesi da vigilare, a prescindere dal rispetto o meno delle differenti e specifiche regole cui la vigilanza è strumentale, e con la specifica finalità, extrafiscale, di disincentivare, attraverso un trattamento fiscale differenziato meno favorevole, modalità remunerative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria (intesa nel senso lato già descritto), ma non per questo necessariamente censurabili anche in sede di vigilanza. 3.4.1. Differenti sono quindi i presupposti, gli scopi e gli effetti della vigilanza rispetto alla norma in esame. Ed invero, nella prospettiva che, in ragione dell’origine e della ra tio della disposizione, interpreta il “settore finanziario” quale clausola generale di derivazione socioeconomica, la potenziale attitudine a produrre, se stimolati dalla conseguente maggior retribuzione variabile, effetti economici potenzialmente distorsivi, non appare esclusiva dei dirigenti di banche e degli intermediari finanziari, potendo ravvisarsi anche nei dirigenti di grandi gruppi industriali e delle holding industriali e finanziarie, che (come del resto anche Cass. n. 22692 del 2020, cit., punto 3, pare ritenere “scontato”) possono generare il medesimo pericolo attraverso l’acquisto e la vendita di partecipazioni, l’acquisto di prodotti finanziari di rischio elevato o il ricorso a strategie finalizzate a far salire o scendere il valore di un titolo. Fermo restando poi che, sul piano economico sostanziale che qui rileva, l’instabilità del titolo partecipato si riflette anche sul patrimonio della stessa partecipante. Né vi è ragione di distinguere, sotto il profilo che qui interessa, fra “amministratori” e “dirigenti” della holding, ove si consideri che, come già rilevato, l’addizionale attinge testualmente anche i “titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore”, estendendo la funzione general-preventiva di pericolo astratto (o presunto) a rapporti che non coincidono necessariamente con quelli di preposizione organica e, nella loro possibile varietà, sono unificati dall’attitudine potenziale ad incidere sulla stabilità finanziaria. 3.5. Ferma restando la già evidenziata - rispetto ad altre definizioni ricavabili da norme dettate ad altri fini - autonoma e sufficiente interpretazione socio-economica e funzionale del concetto di “settore finanziario” dettato nell’ art. 33, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, valga peraltro considerare, quale argomento proposto ad abundantiam , che neppure sarebbe comunque predicabile una pretesa totale non riconducibilità delle holding industriali, e comunque dell’assunzione di partecipazioni, al contesto finanziario, con riferimento al quadro normativo del momento (31 maggio 2010) in cui è stato emanato il d.l. n. 78 del 2010. Infatti, prima del d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, entrato in vigore il 19 settembre 2010, il titolo V del T.U.B., dedicato ai “soggetti operanti nel settore finanziario”, era destinato a compendiare la disciplina di una variegata tipologia di attori, tra cui anche alcune entità diverse dalle banche e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento, ed in particolare i soggetti che svolgevano, in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, i quali erano comunque attratti al regime di cui all’art. 113 del T.U.B. (rubricato “Soggetti non operanti nei confronti del pubblico”), cui erano riconducibili le holding industriali e le società captive, le quali risultavano entrambe incluse nel novero dei soggetti operanti nel settore finanziario (con obbligo di iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dallo stesso art. 113 T.U.B., sia pure, ai sensi del d.m. 17/02/2009, n. 29, quando l’ attività di assunzione di partecipazioni fosse svolta congiuntamente ad altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate). Del resto, all’epoca vigeva altresì il d.lgs. del 27 gennaio 1992, n. 87, che contemplava una platea vastissima di soggetti operanti, direttamente o indirettamente, sui mercati finanziari, ed attraverso il rinvio dell’art. 1, comma 1, lett. e), ai soggetti di cui ai titoli V e V-bis del T.U.B., richiamava quindi lo stesso art. 113 T.U.B., ulteriormente aggiungendo, al comma 3, che «Ai fini del presente decreto, l’attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria». 3.6. La decisione Cass. sez. V, 13.6.2023, n. 16875, di cui si è ripercorso l’argomentare, ha pure dettato il condivisibile principio di diritto secondo cui “l'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 - trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di "bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione - si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, laddove, riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extra-testuali - derivanti da fonti nazionali, europee e internazionali - possono rivestire solo il ruolo di i ndici rivelatori esemplificativi, ma non esaustivi della fattispecie tributaria interna. (Nella specie la Corte ha ritenuto che rientrino in essa le holdingindustriali)”. 4. La impugnata sentenza della Commissione Tributaria del Veneto in esame, avendo escluso l’imposizione per il difetto del requisito soggettivo, non ha fatto buon governo dei riassunti principi, e deve essere pertanto accolto il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso proposto dal contribuente. 5. Possono essere dichiarate compensate tra le parti le spese dei gradi di merito, mentre le spese processuali del giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della cont