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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 21352/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOciete-a-v_visa_alie-par_t i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di MHIJIR El MOKHTAR avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, aspetti inerenti alla congruità della pena e alla misura della riduzione accordata per le generiche atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le qLali non può annoverarsi la censura ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di uuna pena che possa definirsi illegale neo termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] Gior4 Fidelbo (72-27,L [OSCURATO:PERSONA] O i oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOciete-a-v_visa_alie-par_t i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di MHIJIR El MOKHTAR avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, aspetti inerenti alla congruità della pena e alla misura della riduzione accordata per le generiche atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le qLali non può annoverarsi la censura ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di uuna pena che possa definirsi illegale neo termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] Gior4 Fidelbo (72-27,L [OSCURATO:PERSONA] O i oggi,
Sentenza Cassazione n. 21352/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris