Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03998/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29937-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 80032590582, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] Z ZARELLA; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 508/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 29937 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- 52) R.g. n. 29937/2021 [OSCURATO:PERSONA] — OLIVIER' VANDA + La corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 30 settembre 2021, ha confermato la sentenza di primo grado la quale, in accoglimento dell'opposizione formulata dal geometra [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'insussistenza dell'obbligo contributivo asserito dalla Cassaprevidenziale di categoria per l'anno 2016.

La corte territoriale ha confermato il provvedimento impugnato stante l'efficacia di cosa giudicata acquisita da precedenti pronunce della medesima corte, relative a pregressi periodi contributivi e passate in giudicato tra le parti, afferenti all'inesistenza dell'obbligo contributivo (sentenze Corte di Appello L'Aquila - Sezione Lavoro nn. 583/2005, 1245/2012 e 573/2016, confermative di sentenze emesse dal Tribunale di Pescara e l'ultima delle quali richiama espressamente il giudicato già formatosi).

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]; i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie.

Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 24 della Cost., per aver la corte territoriale, erroneamente, ritenuto che la fattispecie fosse coperta da giudicato esterno, formatosi nell'ambito di giudizi differenti resi inter partes, relativi a differenti annualità di interesse contributivo, regolate da diverso quadro normativo.

Con un secondo motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione Legge delega n. 537/1993 (art. 1, co. 32 e 33), artt.1 e ss.

D.LGS. 509/1994, art. 3, co. 12 L. 335/1995, art. 1 co. 763 L. 296/2006, art. 1 co. 488, L. 147/2013, art. 6 D.LGS. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 ed art. 5 Statuto C.I.P.A.G., approvato con D.M. del 27/02/2003, oltreché dell'art. 38 Cost., per avere la corte territoriale ritenuto che le modifiche introdotte dal D. Lgs. 509/94 non avessero attribuito alla Cassa il potere di incidere sulla disciplina primaria relativa alla definizione dei soggetti obbligati all'iscrizione ed alla contribuzione.

Con un terzo motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10, 17, 18 e 22, L. 773/1982, oltreché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, quale norma di rinvio ai sensi del d.lgs. 509/1994, per aver la corte di merito travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima, subordinandone l'insorgenza al positivo accertamento della c.d. continuità professionale.

Con un ultimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione della norma in tea di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 5 Statuto C.I.P.A.G. (approvato con D.M. del 27/02/2003 e pubb.to in G.U.R.I.del 07/04/03 serie gen.

N. 81), Delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003 (approvata con D.M. del 24 marzo 2003, pubblicata in G.U.R.I. n. 85 del 4/04/2003), Delibera n. 123/09 (approvata con D.M. de114/07/2009 e pubblicata in G.U.R.I. n. 225 del 28/09/2009) e dell'art. 2697 c.c. per aver il giudice di seconde cure trascurato il fatto che, in presenza di iscrizione all'albo, incombeva sul professionista l'onere di offrire la prova del difetto di esercizio della professione.

Il primo motivo è fondato.

I precedenti giudizi tra le parti, pur relativi al medesimo rapporto giuridico, si riferiscono a periodi d'interesse contributivo differenti rispetto a quello oggetto di codesto procedimento.

Il riferimento a diversi anni d'imposta si collega ad un diverso quadro normativo e, di conseguenza, a presupposti iscrittivi differenti.

Questa Corte ha invero già affermato (Sez.

L, Ordinanza n. 30853 del 29/10/2021, Rv. 662713 - 01) che, in tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti.

In tema, anche Sez. 5, Ordinanza n. 37 del 03/01/2019 (Rv. 652153 - 01), che ammette che nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata possa trovare ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili).

Il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per evidente connessione, sono, parimenti, fondati.

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez.

L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi 2.112 Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Il quarto motivo resta assorbito.

La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso.

La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29937-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 80032590582, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] Z ZARELLA; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 508/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 29937 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 52) R.g. n. 29937/2021 [OSCURATO:PERSONA] — OLIVIER' VANDA + La corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 30 settembre 2021, ha confermato la sentenza di primo grado la quale, in accoglimento dell'opposizione formulata dal geometra [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'insussistenza dell'obbligo contributivo asserito dalla Cassaprevidenziale di categoria per l'anno 2016. La corte territoriale ha confermato il provvedimento impugnato stante l'efficacia di cosa giudicata acquisita da precedenti pronunce della medesima corte, relative a pregressi periodi contributivi e passate in giudicato tra le parti, afferenti all'inesistenza dell'obbligo contributivo (sentenze Corte di Appello L'Aquila - Sezione Lavoro nn. 583/2005, 1245/2012 e 573/2016, confermative di sentenze emesse dal Tribunale di Pescara e l'ultima delle quali richiama espressamente il giudicato già formatosi). Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]; i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 24 della Cost., per aver la corte territoriale, erroneamente, ritenuto che la fattispecie fosse coperta da giudicato esterno, formatosi nell'ambito di giudizi differenti resi inter partes, relativi a differenti annualità di interesse contributivo, regolate da diverso quadro normativo. Con un secondo motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione Legge delega n. 537/1993 (art. 1, co. 32 e 33), artt.1 e ss. D.LGS. 509/1994, art. 3, co. 12 L. 335/1995, art. 1 co. 763 L. 296/2006, art. 1 co. 488, L. 147/2013, art. 6 D.LGS. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 ed art. 5 Statuto C.I.P.A.G., approvato con D.M. del 27/02/2003, oltreché dell'art. 38 Cost., per avere la corte territoriale ritenuto che le modifiche introdotte dal D. Lgs. 509/94 non avessero attribuito alla Cassa il potere di incidere sulla disciplina primaria relativa alla definizione dei soggetti obbligati all'iscrizione ed alla contribuzione. Con un terzo motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10, 17, 18 e 22, L. 773/1982, oltreché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, quale norma di rinvio ai sensi del d.lgs. 509/1994, per aver la corte di merito travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima, subordinandone l'insorgenza al positivo accertamento della c.d. continuità professionale. Con un ultimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione della norma in tea di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 5 Statuto C.I.P.A.G. (approvato con D.M. del 27/02/2003 e pubb.to in G.U.R.I.del 07/04/03 serie gen. N. 81), Delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003 (approvata con D.M. del 24 marzo 2003, pubblicata in G.U.R.I. n. 85 del 4/04/2003), Delibera n. 123/09 (approvata con D.M. de114/07/2009 e pubblicata in G.U.R.I. n. 225 del 28/09/2009) e dell'art. 2697 c.c. per aver il giudice di seconde cure trascurato il fatto che, in presenza di iscrizione all'albo, incombeva sul professionista l'onere di offrire la prova del difetto di esercizio della professione. Il primo motivo è fondato. I precedenti giudizi tra le parti, pur relativi al medesimo rapporto giuridico, si riferiscono a periodi d'interesse contributivo differenti rispetto a quello oggetto di codesto procedimento. Il riferimento a diversi anni d'imposta si collega ad un diverso quadro normativo e, di conseguenza, a presupposti iscrittivi differenti. Questa Corte ha invero già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 30853 del 29/10/2021, Rv. 662713 - 01) che, in tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti. In tema, anche Sez. 5, Ordinanza n. 37 del 03/01/2019 (Rv. 652153 - 01), che ammette che nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata possa trovare ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili). Il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per evidente connessione, sono, parimenti, fondati. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi 2.112 Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Il quarto motivo resta assorbito. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa
Sentenza Cassazione n. 03998/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris