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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45722/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del P.G., ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, investita dall'impugnazione proposta dal Procuratore generale, riformando la pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 595 cod. pen., consistito nell'inviare una nota al Procuratore e al Presidente della Corte dei Conti di Palermo, al Presidente della Regione Sicilia, all'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, al Dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, al Dirigente Generale della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, al Dirigente del Servizio 23 [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, contenente espressioni diffamatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] incaricata, con D.D.G. n. 143 del 31.07.2012, di effettuare una ispezione presso il Comune di Godrano per verificare eventuali irregolarità nell'utilizzo degli automezzi comunali.

In particolare sono contestate i seguenti passaggi: "ed al risultato della pseudo ispezione della Dott. ssa Leone/li che a me pare più che un'ispettrice Alice nel paese delle meraviglie"; "le feci presente che non davo credito alla voce corrente, che lei avesse il compito di salvare il soldato Ryan e che di contro io confidavo sulla sua autonomia, imparzialità e professionalità.

Niente di tutto questo"; "insomma dopo più di due anni lo scrivente non solo non ha avuto consegnato quanto richiesto ma quel che è peggio nemmeno la dott.sa Leone/li dopo tre mesi di ispezione è in condizione non di dare a me ma di relazionare il proprio ufficio su quanto richiesto nel decreto del Dirigente Generale"; "ora io mi chiedo e chiedo a [OSCURATO:PERSONA].

Procuratore della Corte dei Conti: quanto è costata al Comune Leone/li per non fare niente?"; "è chiaro che se solo avesse voluto avrebbe potuto effettuare un'ispezione seria ed approfondita"; "in vista di ciò infatti chiedevo all' ispettrice che nulla ha ispezionato di accertare l'effettiva spesa del carburante"; "tranquillamente dal proprio ufficio con una semplice telefonata avrebbe potuto acquisire i dati e le relazioni... di un ispettore che tutto ha fatto fuorché attivarsi seriamente nell'attività per la quale era stata nominata".

Con l'aggravante di avere recato le offese mediante un mezzo di pubblicità e con l'attribuzione di fatti determinati. [OSCURATO:PERSONA], il 25 settembre 2013».

Il primo giudice aveva riconosciuto l'esimente del diritto di critica, negata, invece, dalla Corte di appello.

È stata esclusa la circostanza aggravante del «ricorso al mezzo di pubblicità, che non risulta sussistente».

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la "nullità assoluta" delle conclusioni del PG e la conseguente inammissibilità dell'appello.

Il rito scritto prevede la necessità delle conclusioni del pubblico ministero, che nella specie, però, difettano, poiché il foglio di conclusioni trasmesso al collegio di appello non reca alcuna sottoscrizione, né manoscritta né con firma digitale, del magistrato che l'ha redatto.

L'esame dell'eccezione, già sollevata in sede di appello, è stato completamente pretermesso.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza dell'art. 51 cod. pen.

Anzitutto alle espressioni incriminate (ridotte a due: "Alice nel paese delle meraviglie" e "Salvate il soldato Ryan") il giudice di appello assegna valenza offensiva sulla scorta di una colta elaborazione letteraria e cinematografica che, però, sfugge al senso comunemente dato a tali locuzioni.

In ogni caso la sentenza non svolge il secondo passaggio argomentativo, quello relativo alla verifica circa l'operatività o meno della esimente del diritto di critica, ulteriormente qualificata dalla circostanza che l'imputato era un consigliere comunale che agiva nell'esercizio della funzione politica.

Né tiene conto del contesto in cui si inserisce il fatto contestato: Margarese ha redatto un esposto agli organi gerarchicamente superiori alla parte offesa, e, per conoscenza, ad organi della P.A. preposti al controllo, con l'intento di contestare l'esito di una ispezione, dallo stesso insistentemente richiesta per far luce su possibili irregolarità di gestione da parte dell'amministrazione comunale.

La persona offesa si sarebbe limitata a redigere una relazione, senza dare corso a ulteriori iniziative, generando il malcontento dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen..

La nota incriminata andrebbe qualificata come «ricorso gerarchico improprio, mandato per conoscenza anche ad altre autorità di natura giurisdizionale, competenti ope legis ad effettuare il sindacato di legittimità finanziaria sugli atti della PA».

L'inserimento dell'atto in un procedimento amministrativo, e quindi la sua "copertura" ex art. 598 cod. pen., si ricaverebbe dal fatto: che a seguito dell'esposto dell'imputato, la Leonelli dovette rendere chiarimenti; che in tale sede l'ispettrice definì Margarese come "grafomane, mitomane con manie persecutorie" accusandolo peraltro di "fantasioso delirio"; che la querela per diffamazione, sporta da Margarese a carico della Leonelli, è stata archiviata riconoscendo l'operatività dell'art. 598 cod. pen. 2.4.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone che impone una "motivazione rafforzata" nel caso di riforma in appello della assoluzione.2.5.

Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria con relativi allegati per confutare l'eccezione sollevata nella requisitoria scritta del P.G. in merito alla novità della questione proposta con il primo motivo di ricorso.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, tuttavia, agli effetti penali, non essendo il ricorso inammissibile, va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.

2. Il 25 marzo 2021, in assenza di sospensioni, è decorso il termine massimo di prescrizione del reato di diffamazione, commesso il 25 settembre 2013.

Ergo, in difetto di elementi che possano condurre a una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (per le ragioni che conducono al rigetto del ricorso agli effetti civili, cfr. infra), va dichiarata l'estinzione del reato (cfr. Sez.

U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti).

La successiva disamina conserva rilievo ai soli effetti civili.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che la Corte di cassazione ha affermato che, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23- bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (Sez., n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01).

In ogni caso nella specie il Pubblico ministero ha trasmesso, tramite posta certificata, le conclusioni, senza però firmarle.

La mancata sottoscrizione non rende l'atto inesistente dato che l'ufficio del Pubblico ministero è impersonale, dunque non è necessario, ai fini della validità dell'atto, che sia noto il nominativo del magistrato persona fisica che ha redatto le conclusioni nel rito scritto; quel che rileva è che quelle conclusioni provengano dall'ufficio competente; circostanza documentata dall'indirizzo di spedizione della posta elettronica certificata.3.

Le problematiche giuridiche sollevate dal ricorrente con gli ulteriori motivi impongono di ripercorrere brevemente, sulla scorta delle sentenze di merito, il fatto e il contesto di riferimento.

3.1. [OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale del Comune di Godrano, rivolge ripetuti solleciti alla autorità amministrativa preposta al controllo, affinché disponga una ispezione circa le modalità di utilizzo, dall'esponente ritenute improprie, dei mezzi comunali.

Con decreto n. 143 del 31 luglio 2012 il Dirigente Generale della Regione Siciliana, Assessorato delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] incarica [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un accertamento ispettivo.

Con nota prot. 3727 del 28 febbraio 2013 la dottoressa Leonelli inoltrava la relazione sugli esiti dell'ispezione, con la quale rilevava «talune mere irregolarità amministrative ed evidenziando tuttavia che per ciò che riguardava la [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] non è stato invece riscontrato negli archivi comunali il libretto 2009. [. ] Stante quanto riferito sui predetti libretti, i funzionari comunali si sono impegnati a proseguire la ricerca e a inviare prontamente i libretti qualora venissero recuperati.

La stessa Leonelli nella nota rilevava altresì che nel periodo preso in considerazione l'autoparco non aveva nessun responsabile che si occupasse della custodia dei libretti delle automobili che chiunque poteva utilizzare provvedendo autonomamente alla trascrizione dei chilometri effettuati di volta in volta» (così quinta pagina della sentenza di primo grado).

Il ricorrente, insoddisfatto dell'ispezione, scriveva la nota in contestazione, inviandola al Procuratore e al Presidente della Corte dei Conti di Palermo, al Presidente della Regione Sicilia, all'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, al Dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, al Dirigente Generale della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, al Dirigente del Servizio 23 [OSCURATO:PERSONA] di Palermo.

3.2. La Corte di appello ha ravvisato la portata offensiva della nota, incentrandola sui seguenti elementi: - l'aver bollato testualmente l'opera della Leonelli come «pseudo ispezione» e la persona della Leonelli come manchevole di «autonomia, professionalità ed imparzialità»; - l'aver ulteriormente rinforzato l'accusa di mancanza di professionalità accostando la figura della ispettrice al personaggio di Alice nel paese delle Meraviglie; espressione che si riferisce a una «persona che rimanga attonita e meravigliata dinanzi ad una realtà complessa che dà mostra di non comprendere (intrattenendosi poi in incongrue discussioni con personaggi che, all'evidenza, difettano di logica comune e di senso del reale e, comunque, non hanno alcuna intenzione di fornire alcun aiuto concreto: l'insinuazione sull'operato della ispettrice, sulle sue conferenze di servizio e sulle relazioni sollecitate non avrebbe potuto essere più insidiosamente denigratorio)»; - l'aver ribadito la assenta mancanza di autonomia e professionalità della ispettrice mediante «l'evocazione della universalmente conosciuta opera cinematografica Salvate il [OSCURATO:PERSONA], il cui titolo è stato da tempo recepito nel linguaggio comune come allusivo ad una operazione complessa e aleatoria, ma puramente di facciata (messa cioè in piedi per trarre un individuo fuori da una situazione di difficoltà pericolo, ma solo per ragioni di pura e non commendevole convenienza e senza alcun riguardo per quanto ciò possa costare)».

In sostanza secondo la Corte di appello «si veniva ad insinuare (come la Leonelli aveva subito perfettamente inteso, e come altrettanto perfettamente dovevano avere inteso i destinatari della nota del Margarese) che la funzionaria/ispettrice si fosse deplorevolmente prestata ad un'operazione eclatante, costosa ma puramente di comodo e senza reali velleità di approfondimento, ordita a livello assessoriale unicamente per salvare (da accuse) il primo responsabile del malgoverno avversato dallo stesso Margarese, ossia l'allora sindaco di Godrano (così, in termini, ancora p. 8 e ss. della trascr. dep.

Leonelli)» (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

4. Il secondo motivo, che si appunta sulla mancata applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, è generico. 4.1.

La Corte di appello ha escluso l'operatività della esimente in parola, ritenendo insussistenti i requisiti della verità del fatto ("per il carattere non veritiero di talune allegazioni fattuali") e della continenza ("per la intonazione inutilmente ed ingiustificatamente caustica dei primi due dei passi evidenziati nel capo d'accusa, trasmodati in una denigrazione ad personam della figura professionale della Leonelli").

La pronuncia si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo cui: - la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, richiede che i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità; - le espressioni offensive devono comunque rispettare il limite della "continenza", devono avere cioè una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione; il requisito della continenza «riguarda invero essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez.

U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es.

Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero» (Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010, Selmi).

4.2. Il motivo di ricorso si rivela aspecifico laddove: - da un lato non si misura, adeguatamente, con il requisito della verità del fatto; - dall'altro lato si incentra solo sulla lesività dei riferimenti a "Alice nel paese delle meraviglie" e "Salvate il soldato Ryan", mentre trascura i gratuiti attacchi ad personam espressi con l'addebito di mancanza di imparzialità e professionalità e, soprattutto, con l'accusa di aver gravato sulle finanze del Comune "per non fare niente".

5. Il terzo motivo, che fa leva sull'art. 598 cod. pen., è infondato.

La causa di non punibilità prevista dall'art. 598 cod. pen., opera su un piano diverso dalla scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., dato che non esclude l'antigiuridicità del fatto ma solo l'applicazione della pena e ricomprende anche condotte di offesa non necessarie, purché inserite nel contesto difensivo (Sez. 5, n. 14542 del 07/03/2017, Palmieri, Rv. 269734).

Tuttavia la sua operatività postula, comunque, alcune condizioni: - è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, dep. 2017, Carpinelli, Rv. 269075 - 01); - l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (nella specie un procedimento disciplinare) - non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in una memoria difensiva inviata ad autorità diverse dal legittimo contraddittore del procedimento (cfr. Sez. 5, n. 20058 del 06/11/2014, dep. 2015, Pezzino, Rv. 264070; Sez. 5, n. 7633 del 18/11/2011, dep. 2012, Masia, Rv. 252161).

Nella fattispecie qui in rassegna difettano entrambi i requisiti richiesti:-la qualifica di ricorso gerarchico improprio viene assegnata alla nota in modo apodittico; - le espressioni utilizzate travalicano la rilevanza funzionale alla tesi prospettata e sono esorbitanti rispetto all'oggetto della contesa; - la nota risulta inviata a una pluralità di autorità amministrative una alcune delle quali (Presidente della Corte dei Conti di Palermo, Presidente della Regione Sicilia, all'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Palermo) certamente diverse dal "legittimo contraddittore del procedimento".

6. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

La struttura argomentativa e la puntuale e rigorosa enunciazione delle ragioni che sostengono le difformi conclusioni assunte dimostrano la piena conformità della sentenza impugnata al principio della "motivazione rafforzata".

7. Consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili e l'imputato va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, tenuto conto dell'attività professionale svolta, possono liquidarsi in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del P.G., ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, investita dall'impugnazione proposta dal Procuratore generale, riformando la pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 595 cod. pen., consistito nell'inviare una nota al Procuratore e al Presidente della Corte dei Conti di Palermo, al Presidente della Regione Sicilia, all'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, al Dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, al Dirigente Generale della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, al Dirigente del Servizio 23 [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, contenente espressioni diffamatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] incaricata, con D.D.G. n. 143 del 31.07.2012, di effettuare una ispezione presso il Comune di Godrano per verificare eventuali irregolarità nell'utilizzo degli automezzi comunali. In particolare sono contestate i seguenti passaggi: "ed al risultato della pseudo ispezione della Dott. ssa Leone/li che a me pare più che un'ispettrice Alice nel paese delle meraviglie"; "le feci presente che non davo credito alla voce corrente, che lei avesse il compito di salvare il soldato Ryan e che di contro io confidavo sulla sua autonomia, imparzialità e professionalità. Niente di tutto questo"; "insomma dopo più di due anni lo scrivente non solo non ha avuto consegnato quanto richiesto ma quel che è peggio nemmeno la dott.sa Leone/li dopo tre mesi di ispezione è in condizione non di dare a me ma di relazionare il proprio ufficio su quanto richiesto nel decreto del Dirigente Generale"; "ora io mi chiedo e chiedo a [OSCURATO:PERSONA]. Procuratore della Corte dei Conti: quanto è costata al Comune Leone/li per non fare niente?"; "è chiaro che se solo avesse voluto avrebbe potuto effettuare un'ispezione seria ed approfondita"; "in vista di ciò infatti chiedevo all' ispettrice che nulla ha ispezionato di accertare l'effettiva spesa del carburante"; "tranquillamente dal proprio ufficio con una semplice telefonata avrebbe potuto acquisire i dati e le relazioni... di un ispettore che tutto ha fatto fuorché attivarsi seriamente nell'attività per la quale era stata nominata". Con l'aggravante di avere recato le offese mediante un mezzo di pubblicità e con l'attribuzione di fatti determinati. [OSCURATO:PERSONA], il 25 settembre 2013». Il primo giudice aveva riconosciuto l'esimente del diritto di critica, negata, invece, dalla Corte di appello. È stata esclusa la circostanza aggravante del «ricorso al mezzo di pubblicità, che non risulta sussistente». 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la "nullità assoluta" delle conclusioni del PG e la conseguente inammissibilità dell'appello. Il rito scritto prevede la necessità delle conclusioni del pubblico ministero, che nella specie, però, difettano, poiché il foglio di conclusioni trasmesso al collegio di appello non reca alcuna sottoscrizione, né manoscritta né con firma digitale, del magistrato che l'ha redatto. L'esame dell'eccezione, già sollevata in sede di appello, è stato completamente pretermesso. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza dell'art. 51 cod. pen. Anzitutto alle espressioni incriminate (ridotte a due: "Alice nel paese delle meraviglie" e "Salvate il soldato Ryan") il giudice di appello assegna valenza offensiva sulla scorta di una colta elaborazione letteraria e cinematografica che, però, sfugge al senso comunemente dato a tali locuzioni. In ogni caso la sentenza non svolge il secondo passaggio argomentativo, quello relativo alla verifica circa l'operatività o meno della esimente del diritto di critica, ulteriormente qualificata dalla circostanza che l'imputato era un consigliere comunale che agiva nell'esercizio della funzione politica. Né tiene conto del contesto in cui si inserisce il fatto contestato: Margarese ha redatto un esposto agli organi gerarchicamente superiori alla parte offesa, e, per conoscenza, ad organi della P.A. preposti al controllo, con l'intento di contestare l'esito di una ispezione, dallo stesso insistentemente richiesta per far luce su possibili irregolarità di gestione da parte dell'amministrazione comunale. La persona offesa si sarebbe limitata a redigere una relazione, senza dare corso a ulteriori iniziative, generando il malcontento dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen.. La nota incriminata andrebbe qualificata come «ricorso gerarchico improprio, mandato per conoscenza anche ad altre autorità di natura giurisdizionale, competenti ope legis ad effettuare il sindacato di legittimità finanziaria sugli atti della PA». L'inserimento dell'atto in un procedimento amministrativo, e quindi la sua "copertura" ex art. 598 cod. pen., si ricaverebbe dal fatto: che a seguito dell'esposto dell'imputato, la Leonelli dovette rendere chiarimenti; che in tale sede l'ispettrice definì Margarese come "grafomane, mitomane con manie persecutorie" accusandolo peraltro di "fantasioso delirio"; che la querela per diffamazione, sporta da Margarese a carico della Leonelli, è stata archiviata riconoscendo l'operatività dell'art. 598 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone che impone una "motivazione rafforzata" nel caso di riforma in appello della assoluzione.2.5. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria con relativi allegati per confutare l'eccezione sollevata nella requisitoria scritta del P.G. in merito alla novità della questione proposta con il primo motivo di ricorso. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, tuttavia, agli effetti penali, non essendo il ricorso inammissibile, va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. 2. Il 25 marzo 2021, in assenza di sospensioni, è decorso il termine massimo di prescrizione del reato di diffamazione, commesso il 25 settembre 2013. Ergo, in difetto di elementi che possano condurre a una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (per le ragioni che conducono al rigetto del ricorso agli effetti civili, cfr. infra), va dichiarata l'estinzione del reato (cfr. Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti). La successiva disamina conserva rilievo ai soli effetti civili. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che la Corte di cassazione ha affermato che, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23- bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (Sez., n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01). In ogni caso nella specie il Pubblico ministero ha trasmesso, tramite posta certificata, le conclusioni, senza però firmarle. La mancata sottoscrizione non rende l'atto inesistente dato che l'ufficio del Pubblico ministero è impersonale, dunque non è necessario, ai fini della validità dell'atto, che sia noto il nominativo del magistrato persona fisica che ha redatto le conclusioni nel rito scritto; quel che rileva è che quelle conclusioni provengano dall'ufficio competente; circostanza documentata dall'indirizzo di spedizione della posta elettronica certificata.3. Le problematiche giuridiche sollevate dal ricorrente con gli ulteriori motivi impongono di ripercorrere brevemente, sulla scorta delle sentenze di merito, il fatto e il contesto di riferimento. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale del Comune di Godrano, rivolge ripetuti solleciti alla autorità amministrativa preposta al controllo, affinché disponga una ispezione circa le modalità di utilizzo, dall'esponente ritenute improprie, dei mezzi comunali. Con decreto n. 143 del 31 luglio 2012 il Dirigente Generale della Regione Siciliana, Assessorato delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] incarica [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un accertamento ispettivo. Con nota prot. 3727 del 28 febbraio 2013 la dottoressa Leonelli inoltrava la relazione sugli esiti dell'ispezione, con la quale rilevava «talune mere irregolarità amministrative ed evidenziando tuttavia che per ciò che riguardava la [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] non è stato invece riscontrato negli archivi comunali il libretto 2009. [. ] Stante quanto riferito sui predetti libretti, i funzionari comunali si sono impegnati a proseguire la ricerca e a inviare prontamente i libretti qualora venissero recuperati. La stessa Leonelli nella nota rilevava altresì che nel periodo preso in considerazione l'autoparco non aveva nessun responsabile che si occupasse della custodia dei libretti delle automobili che chiunque poteva utilizzare provvedendo autonomamente alla trascrizione dei chilometri effettuati di volta in volta» (così quinta pagina della sentenza di primo grado). Il ricorrente, insoddisfatto dell'ispezione, scriveva la nota in contestazione, inviandola al Procuratore e al Presidente della Corte dei Conti di Palermo, al Presidente della Regione Sicilia, all'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, al Dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, al Dirigente Generale della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, al Dirigente del Servizio 23 [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. 3.2. La Corte di appello ha ravvisato la portata offensiva della nota, incentrandola sui seguenti elementi: - l'aver bollato testualmente l'opera della Leonelli come «pseudo ispezione» e la persona della Leonelli come manchevole di «autonomia, professionalità ed imparzialità»; - l'aver ulteriormente rinforzato l'accusa di mancanza di professionalità accostando la figura della ispettrice al personaggio di Alice nel paese delle Meraviglie; espressione che si riferisce a una «persona che rimanga attonita e meravigliata dinanzi ad una realtà complessa che dà mostra di non comprendere (intrattenendosi poi in incongrue discussioni con personaggi che, all'evidenza, difettano di logica comune e di senso del reale e, comunque, non hanno alcuna intenzione di fornire alcun aiuto concreto: l'insinuazione sull'operato della ispettrice, sulle sue conferenze di servizio e sulle relazioni sollecitate non avrebbe potuto essere più insidiosamente denigratorio)»; - l'aver ribadito la assenta mancanza di autonomia e professionalità della ispettrice mediante «l'evocazione della universalmente conosciuta opera cinematografica Salvate il [OSCURATO:PERSONA], il cui titolo è stato da tempo recepito nel linguaggio comune come allusivo ad una operazione complessa e aleatoria, ma puramente di facciata (messa cioè in piedi per trarre un individuo fuori da una situazione di difficoltà pericolo, ma solo per ragioni di pura e non commendevole convenienza e senza alcun riguardo per quanto ciò possa costare)». In sostanza secondo la Corte di appello «si veniva ad insinuare (come la Leonelli aveva subito perfettamente inteso, e come altrettanto perfettamente dovevano avere inteso i destinatari della nota del Margarese) che la funzionaria/ispettrice si fosse deplorevolmente prestata ad un'operazione eclatante, costosa ma puramente di comodo e senza reali velleità di approfondimento, ordita a livello assessoriale unicamente per salvare (da accuse) il primo responsabile del malgoverno avversato dallo stesso Margarese, ossia l'allora sindaco di Godrano (così, in termini, ancora p. 8 e ss. della trascr. dep. Leonelli)» (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). 4. Il secondo motivo, che si appunta sulla mancata applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, è generico. 4.1. La Corte di appello ha escluso l'operatività della esimente in parola, ritenendo insussistenti i requisiti della verità del fatto ("per il carattere non veritiero di talune allegazioni fattuali") e della continenza ("per la intonazione inutilmente ed ingiustificatamente caustica dei primi due dei passi evidenziati nel capo d'accusa, trasmodati in una denigrazione ad personam della figura professionale della Leonelli"). La pronuncia si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo cui: - la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, richiede che i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità; - le espressioni offensive devono comunque rispettare il limite della "continenza", devono avere cioè una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione; il requisito della continenza «riguarda invero essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero» (Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010, Selmi). 4.2. Il motivo di ricorso si rivela aspecifico laddove: - da un lato non si misura, adeguatamente, con il requisito della verità del fatto; - dall'altro lato si incentra solo sulla lesività dei riferimenti a "Alice nel paese delle meraviglie" e "Salvate il soldato Ryan", mentre trascura i gratuiti attacchi ad personam espressi con l'addebito di mancanza di imparzialità e professionalità e, soprattutto, con l'accusa di aver gravato sulle finanze del Comune "per non fare niente". 5. Il terzo motivo, che fa leva sull'art. 598 cod. pen., è infondato. La causa di non punibilità prevista dall'art. 598 cod. pen., opera su un piano diverso dalla scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., dato che non esclude l'antigiuridicità del fatto ma solo l'applicazione della pena e ricomprende anche condotte di offesa non necessarie, purché inserite nel contesto difensivo (Sez. 5, n. 14542 del 07/03/2017, Palmieri, Rv. 269734). Tuttavia la sua operatività postula, comunque, alcune condizioni: - è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, dep. 2017, Carpinelli, Rv. 269075 - 01); - l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (nella specie un procedimento disciplinare) - non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in una memoria difensiva inviata ad autorità diverse dal legittimo contraddittore del procedimento (cfr. Sez. 5, n. 20058 del 06/11/2014, dep. 2015, Pezzino, Rv. 264070; Sez. 5, n. 7633 del 18/11/2011, dep. 2012, Masia, Rv. 252161). Nella fattispecie qui in rassegna difettano entrambi i requisiti richiesti:-la qualifica di ricorso gerarchico improprio viene assegnata alla nota in modo apodittico; - le espressioni utilizzate travalicano la rilevanza funzionale alla tesi prospettata e sono esorbitanti rispetto all'oggetto della contesa; - la nota risulta inviata a una pluralità di autorità amministrative una alcune delle quali (Presidente della Corte dei Conti di Palermo, Presidente della Regione Sicilia, all'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Palermo) certamente diverse dal "legittimo contraddittore del procedimento". 6. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La struttura argomentativa e la puntuale e rigorosa enunciazione delle ragioni che sostengono le difformi conclusioni assunte dimostrano la piena conformità della sentenza impugnata al principio della "motivazione rafforzata". 7. Consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili e l'imputato va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, tenuto conto dell'attività professionale svolta, possono liquidarsi in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. C
Sentenza Cassazione n. 45722/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris