Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28933/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello dì Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli procedeva alla correzione di taluni errori materiali, occorsi nella redazione della sua precedente ordinanza del 10 novembre 2023, che aveva riconosciuto a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] la continuazione in executivis e aveva rideterminato di conseguenza la pena.

Le correzioni apportate al provvedimento originario riguardavano: a) l'entità della pena del reato associativo, già individuato come il più grave, posta a base del calcolo ai fini della continuazione; pena ricondotta alla corretta misura di dodici anni e otto mesi di reclusione, in luogo dei dodici anni e sei mesi, assunta erroneamente nell'ordinanza emendata; b) il risultato dell'addizione tra la pena base e gli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen., questi ultimi di entità complessiva pari a cinque anni e otto mesi di reclusione; risultato, a sua volta, erroneamente calcolato.

La pena conclusiva corretta ammontava, così, a diciotto anni e quattro mesi di reclusione.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Mediante unico motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 649 e 671 cod. proc. pen.

Le censure del ricorrente si appuntano sulla correzione sub a).

A suo dire, la rettifica della pena base non sarebbe stata consentita, essendo andata l'operazione ad incidere sull'unitaria rideterminazione della pena del reato continuato, e quindi sul contenuto intrinseco della decisione.

Gli aumenti di pena, ex art. 81 cpv. cod. pen., dipenderebbero infatti dall'entità della pena base.

La nuova quantificazione di quest'ultima interferirebbe, inammissibilmente data la natura del procedimento, sull'entità di quegli aumenti, che il pubblico ministero non aveva impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. può essere adottato per porre rimedio ad errori od omissioni di una decisione già adottata, senza modificarne il contenuto essenziale.

L'integrazione deve consistere in un'operazione meccanica con la quale si rettifica il provvedimento per ricondurlo alla sua giusta portata precettiva, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Sez. 1, n. 30483 del 06/05/2010, Madonia, Rv. 248316-01; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, Oliveri, Rv. 225898-01).

2. Alla luce di tale principio, il ricorso risulta manifestamente infondato.

La corretta misura della pena base (dodici anni e otto mesi di reclusione) risulta chiaramente dal tenore dell'ordinanza originaria, incorsa sul punto, nella parte finale, in un mero lapsus calami, e dunque giustamente emendata.

Gli aumenti di pena a titolo di continuazione (cinque anni e otto mesi complessivi) sono invece rimasti immutati.

Essi non hanno risentito dell'errore, riguardante la pena base, se non in senso favorevole al condannato.

Proprio perché, per legge, si determinano in proporzione alla pena base, tali aumenti sarebbero stati semmai maggiori, ove la maggior misura della pena base fosse stata, sin dall'inizio, correttamente individuata.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente aI pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello dì Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli procedeva alla correzione di taluni errori materiali, occorsi nella redazione della sua precedente ordinanza del 10 novembre 2023, che aveva riconosciuto a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] la continuazione in executivis e aveva rideterminato di conseguenza la pena. Le correzioni apportate al provvedimento originario riguardavano: a) l'entità della pena del reato associativo, già individuato come il più grave, posta a base del calcolo ai fini della continuazione; pena ricondotta alla corretta misura di dodici anni e otto mesi di reclusione, in luogo dei dodici anni e sei mesi, assunta erroneamente nell'ordinanza emendata; b) il risultato dell'addizione tra la pena base e gli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen., questi ultimi di entità complessiva pari a cinque anni e otto mesi di reclusione; risultato, a sua volta, erroneamente calcolato. La pena conclusiva corretta ammontava, così, a diciotto anni e quattro mesi di reclusione. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Mediante unico motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 649 e 671 cod. proc. pen. Le censure del ricorrente si appuntano sulla correzione sub a). A suo dire, la rettifica della pena base non sarebbe stata consentita, essendo andata l'operazione ad incidere sull'unitaria rideterminazione della pena del reato continuato, e quindi sul contenuto intrinseco della decisione. Gli aumenti di pena, ex art. 81 cpv. cod. pen., dipenderebbero infatti dall'entità della pena base. La nuova quantificazione di quest'ultima interferirebbe, inammissibilmente data la natura del procedimento, sull'entità di quegli aumenti, che il pubblico ministero non aveva impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. può essere adottato per porre rimedio ad errori od omissioni di una decisione già adottata, senza modificarne il contenuto essenziale. L'integrazione deve consistere in un'operazione meccanica con la quale si rettifica il provvedimento per ricondurlo alla sua giusta portata precettiva, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Sez. 1, n. 30483 del 06/05/2010, Madonia, Rv. 248316-01; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, Oliveri, Rv. 225898-01). 2. Alla luce di tale principio, il ricorso risulta manifestamente infondato. La corretta misura della pena base (dodici anni e otto mesi di reclusione) risulta chiaramente dal tenore dell'ordinanza originaria, incorsa sul punto, nella parte finale, in un mero lapsus calami, e dunque giustamente emendata. Gli aumenti di pena a titolo di continuazione (cinque anni e otto mesi complessivi) sono invece rimasti immutati. Essi non hanno risentito dell'errore, riguardante la pena base, se non in senso favorevole al condannato. Proprio perché, per legge, si determinano in proporzione alla pena base, tali aumenti sarebbero stati semmai maggiori, ove la maggior misura della pena base fosse stata, sin dall'inizio, correttamente individuata. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente aI pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 28933/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris