Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 320/2009
ECLI:EU:C:2009:99
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 18 febbraio 2009
1
(
1
)
Causa C‑33/08
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof ([OSCURATO:PERSONA])]
«Politica agricola comune – Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero – Interpretazione e validità dell’art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione – Presa in considerazione della parte della quota, assegnata a ciascuna impresa produttrice di zucchero, la quale subisce un
ritiro preventivo dal mercato – Principio di proporzionalità – Art. 34, n. 2, secondo comma, CE – Divieto di discriminazione»
I –
Introduzione
1.
Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte di giustizia viene investita della soluzione di due questioni
pregiudiziali sollevate dal Verwaltungsgerichtshof austriaco (Corte suprema amministrativa austriaca; in prosieguo: il «giudice
del rinvio») concernenti l’interpretazione e, se del caso, la validità dell’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20
febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità
e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al [finanziamento] della politica agricola comune (
2
).
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «ricorrente»)
e il [OSCURATO:PERSONA] für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministero federale dell’Agricoltura, delle
Foreste, dell’Ambiente e delle Acque; in prosieguo: il «resistente») inerente alla validità di una decisione emessa sul fondamento
dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006, con la quale il secondo ha imposto alla ricorrente il pagamento della prima rata
del contributo temporaneo per la ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/07.
3.
Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’importo del contributo per la ristrutturazione
da versare debba essere computato sulla quota globale assegnata oppure se il calcolo debba essere effettuato esclusivamente
sulla base della quota effettivamente a disposizione dopo la detrazione del quantitativo tolto dal mercato a seguito del ritiro
preventivo dal mercato. La seconda questione pregiudiziale è invece intesa a verificare la compatibilità dell’art. 11 del
regolamento n. 320/2006 con il diritto comunitario di rango superiore.
II –
Contesto normativo
4.
Nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dello zucchero, il Consiglio ha adottato,
il 20 febbraio 2006, sia il regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero (
3
) sia il regolamento n. 320/2006. Ai sensi dell’art. 44 del regolamento n. 318/2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato misure transitorie.
Il regolamento n. 318/2006
5.
Fra i nuovi strumenti di gestione del mercato introdotti con il regolamento n. 318/2006 rientra il ritiro di zucchero dal
mercato ai sensi dell’art. 19 di questo regolamento, articolo che, inter alia, stabilisce quanto segue:
«1. Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza
agli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato, può essere ritirata
dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di zucchero di quota (…) fino all’inizio della campagna
di commercializzazione successiva.
(…)
2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31 ottobre della relativa campagna di commercializzazione
in base alle tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.
3. Le imprese detentrici di quote hanno l’obbligo di immagazzinare a proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, i quantitativi
di zucchero corrispondenti all’applicazione della percentuale di cui al paragrafo 1 alla propria produzione entro quota nel
corso della relativa campagna di commercializzazione.
I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi
prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, tenendo conto delle prevedibili tendenze
del mercato, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2 si può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione
in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero (…) ritirati come:
– zucchero eccedente (…) atto a diventare zucchero industriale (…)
oppure
– una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti
dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.
(…)».
Il regolamento n. 320/2006
6.
L’art. 11 del regolamento n. 320/2006 disciplina la riscossione del contributo temporaneo per la ristrutturazione. Questa
disposizione prevede in dettaglio quanto segue:
«1. Un contributo temporaneo per la ristrutturazione è versato per campagna di commercializzazione per tonnellata di quota dalle
imprese a cui è stata assegnata una quota.
Le quote alle quali un’impresa ha rinunciato a partire da una data campagna di commercializzazione a norma dell’articolo 3,
paragrafo 1, non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione né per tale campagna né per
le campagne successive.
2. L’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione per lo zucchero e lo sciroppo di inulina è fissato a:
– 126,40 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
– 173,8 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2007/2008,
– 113,3 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2008/2009.
Il contributo temporaneo per la ristrutturazione per campagna di commercializzazione per l’isoglucosio è fissato a un importo
pari al 50% degli importi fissati nel primo comma.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri sono responsabili nei confronti della Comunità della riscossione dell’importo del contributo temporaneo
per la ristrutturazione sul loro territorio.
[OSCURATO:PERSONA] membri versano l’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione al fondo di ristrutturazione in due rate:
– il 60% entro il 31 marzo della campagna di commercializzazione considerata;
– il 40% entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.
(…)
5. [OSCURATO:PERSONA] membri ripartiscono la totalità degli importi dei contributi temporanei per la ristrutturazione dovuti ai sensi
del paragrafo 3 tra le imprese operanti sul loro territorio in funzione della quota assegnata nella campagna di commercializzazione
considerata.
Le imprese versano il contributo temporaneo per la ristrutturazione in due rate:
– il 60% entro fine febbraio della campagna di commercializzazione considerata;
– il 40% entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva».
Il regolamento (CE) n. 493/2006
7.
Fra le misure previste dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito
della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001
e (CE) n. 314/2002 (
4
), al fine di garantire la transizione dal regime preesistente al nuovo regime, rientra il «ritiro preventivo dal mercato».
8.
Al riguardo, il sesto ‘considerando’ prevede quanto segue:
«Per migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della campagna 2006/2007,
è opportuno prevedere una misura transitoria intesa a ridurre la produzione ammissibile di quota nel corso della detta campagna.
Occorre fissare un limite al di là del quale la produzione di quota di ogni impresa si considera ritirata ai sensi dell’articolo
19 del regolamento (CE) n. 318/2006 oppure, a richiesta dell’impresa, come produzione fuori quota ai sensi dell’articolo 12
del medesimo regolamento. Tenendo conto della transizione tra i due regimi, tale limite si deve calcolare combinando, in parti
uguali, il metodo previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e quello previsto all’articolo 19 del regolamento
(CE) n. 318/2006, ed è necessario inoltre tenere in considerazione gli sforzi particolari profusi da alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito
del fondo di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 (…)».
9.
L’art. 3 del regolamento n. 493/2006 fissa come segue le disposizioni transitorie concernenti il ritiro preventivo dal mercato:
«1. Per ogni impresa, la parte di produzione di zucchero (…) della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell’ambito
delle quote di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 e che supera il limite fissato a norma del paragrafo
2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell’articolo 19 del suddetto regolamento, oppure, a richiesta dell’impresa
interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell’articolo
12 del medesimo regolamento.
2. Per ogni impresa, il limite di cui al paragrafo 1 è stabilito moltiplicando la quota attribuita all’impresa stessa, a norma
dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, per la somma dei seguenti coefficienti:
a) il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell’allegato I del presente regolamento;
b) il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote rinunciate nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007
nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, per il totale delle quote fissate
per lo stesso Stato membro nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006. [OSCURATO:PERSONA] fissa tale coefficiente entro
il 15 ottobre 2006.
Tuttavia, se la somma dei coefficienti supera 1,0000, il limite è pari alla quota di cui al paragrafo 1».
III –
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
10.
Il resistente, con decisione 26 giugno 2006 riguardante l’assegnazione della quota per la produzione di zucchero nelle campagne
di commercializzazione dalla 2006/07 alla 2014/2015 compresa nonché con decisione 18 dicembre 2006 relativa all’assegnazione
della quota supplementare di zucchero, assegnava alla ricorrente una quota di zucchero complessiva di 405 812,4 t (una quota
di zucchero di 387 326,4 t oltre a una quota supplementare di zucchero pari a 18 486,0 t). Con decisione 28 giugno 2006, il
resistente stabiliva, in applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 493/2006, un limite per la produzione di zucchero entro
quota nella campagna di commercializzazione 2006/07. Attraverso siffatto ritiro preventivo dal mercato, la quota della ricorrente
diminuiva di 57 246,84 t.
11.
Con decisione 16 gennaio 2007 del Presidente del settore di attività I dell’[OSCURATO:PERSONA] (persona giuridica di diritto
pubblico istituita dal convenuto in qualità di ente liquidatore degli aiuti; in prosieguo: l’«AMA»), alla ricorrente veniva
ingiunto il pagamento della prima rata del contributo temporaneo per la ristrutturazione relativo alla campagna di commercializzazione
2006/07, calcolato sulla base della quota originaria, pari a EUR 30 776 812,42.
12.
La ricorrente impugnava questa decisione. Con decisione 16 aprile 2007, sulla cui legittimità il giudice del rinvio è chiamato
a pronunciarsi nel procedimento principale, il resistente respingeva il ricorso in quanto infondato.
13.
Dall’ordinanza di rinvio si evince che, nel procedimento dinanzi al giudice amministrativo, risulta controversa la questione
se il contributo per la ristrutturazione previsto dall’art. 11, n. 2, del regolamento n. 320/2006 debba essere calcolato sulla
quota complessiva assegnata, come ha fatto il resistente, o se la quota su cui fondare il calcolo vada ridotta in relazione
al limite di produzione ed al connesso ritiro preventivo dal mercato. Secondo l’argomento della ricorrente, il contributo
per la ristrutturazione dovrebbe essere calcolato solo per 348 565,56 t (ossia in riferimento alla quantità effettiva di quota
di zucchero) e non per 405 812,4 t (ossia in riferimento alla quota inizialmente assegnata e successivamente ridotta), tanto
più che la stessa non avrebbe potuto vendere sul mercato come zucchero entro quota il quantitativo residuo.
14.
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la ricorrente ritiene che l’inclusione del quantitativo residuo, non
disponibile a causa della riduzione delle quote ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CE) n. 493/2006 nella campagna di commercializzazione
2006/07, nella base di calcolo del contributo per la ristrutturazione dovuto per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
sarebbe inammissibile sotto il profilo del diritto comunitario, in quanto violerebbe il principio di proporzionalità sancito
dal diritto primario e il divieto di discriminazione di cui all’art. 34, n. 2, CE.
15.
Il giudice del rinvio ritiene che la ricorrente nel procedimento principale non fosse legittimata a proporre un ricorso di
annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, per cui essa può quindi far valere, nel procedimento principale, l’illegittimità di
un atto comunitario.
16.
In siffatto contesto, il Verwaltungsgerichtshof ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 11 del regolamento (…) [n. 320/2006] (...) debba essere interpretato nel senso che anche una quota di zucchero,
inutilizzabile a causa del ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell’art. 3 del regolamento (…) [n. 493/2006], deve entrare
a far parte del calcolo del contributo temporaneo (...).
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
Se l’art. 11 del regolamento (…) n. 320/2006 sia compatibile con il diritto primario, in particolare con il divieto di discriminazione
derivante dall’art. 34 CE e con il principio del legittimo affidamento».
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
17.
L’ordinanza di rinvio del 19 novembre 2007 è pervenuta alla cancelleria della Corte il 28 gennaio 2008.
18.
Hanno presentato osservazioni scritte, nei termini previsti dall’art. 23 dello Statuto della Corte, il Consiglio, il governo
della Repubblica di Lituania nonché la [OSCURATO:PERSONA].
19.
La Corte, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto un quesito scritto alla [OSCURATO:PERSONA], la
quale ha fornito la sua risposta.
20.
Poiché nessuna delle parti intervenute nel procedimento ha chiesto lo svolgimento di un’udienza, in esito alla riunione generale
della Corte del 4 novembre 2008 si è potuto procedere alla redazione delle presenti conclusioni.
V –
Argomenti sostanziali delle parti
21.
Sia il
Consiglio
sia la
[OSCURATO:PERSONA]
sostengono che l’art. 11 del regolamento n. 320/2006 debba essere interpretato nel senso che anche la quota di zucchero che
non possa essere utilizzata in maniera effettiva a causa di un ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell’art. 3 del regolamento
n. 493/2006 debba entrare a far parte del calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione.
22.
Il
governo lituano
sostiene la tesi opposta. Secondo tale tesi, la parola «quota» di cui all’art. 11 del regolamento n. 320/2006 dovrebbe essere
interpretata nel senso che si tratterebbe della quota effettivamente a disposizione delle imprese nella campagna di commercializzazione
controversa, ossia la quota risultante a seguito del ritiro preventivo dal mercato.
23.
Il
Consiglio
fa valere, più specificamente, che solo l’interpretazione dallo stesso suggerita dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006
terrebbe conto della lettera e dell’obiettivo di tale disposizione. Da questa si evincerebbe chiaramente che il contributo
per la ristrutturazione debba essere riscosso per tonnellata di quota assegnata ad un’impresa, e che debbano essere esentate
dal versamento totale o parziale del contributo di ristrutturazione solo le imprese che avrebbero rinunciato definitivamente
alla loro quota ovvero alla loro produzione. I contributi così riscossi sarebbero intesi, quali entrate con destinazione specifica,
a finanziare gli aiuti alla ristrutturazione e garantirebbero stabilità di bilancio e neutralità nel senso del legislatore
comunitario.
24.
Quanto alla questione della validità di questa disposizione, il Consiglio osserva che il ritiro dal mercato perseguirebbe
un obiettivo legittimo della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e segnatamente il
mantenimento dell’equilibrio strutturale ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento. Una situazione analoga caratterizzerebbe
l’art. 3 del regolamento n. 493/2006, la cui disciplina del ritiro preventivo dal mercato sarebbe stata adottata quale misura
transitoria, al fine di migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza che vengano create nuove scorte di zucchero
nel corso della campagna di commercializzazione 2006/07. Inoltre, l’effetto negativo del ritiro dal mercato sarebbe marginale
per un’impresa in confronto al suo effetto globale positivo sul mercato dello zucchero nella Comunità. Non sussistendo una
situazione di sovrapproduzione, il livello globale di prezzo potrebbe essere mantenuto vicino al prezzo di riferimento; di
ciò beneficerebbero alla fine tutte le imprese restanti sul mercato.
25.
Il Consiglio nega una violazione del divieto di discriminazione, rinviando alla circostanza che tutte le imprese dovrebbero
versare il contributo per la ristrutturazione calcolato sulla base delle quote ad esse assegnate. La ripartizione delle quote
e la successiva gestione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché i coefficienti applicati secondo l’art. 3 del regolamento n. 493/2006
sarebbero intesi a diminuire in egual misura la sovrapproduzione in ciascuno Stato membro, al fine di conseguire l’equilibrio
produttivo in tutta la Comunità. Nel caso di due imprese stabilite in due [OSCURATO:PERSONA] membri saremmo in presenza di fattispecie
diverse che non potrebbero essere trattate in maniera analoga. In ogni caso, una disparità di trattamento sarebbe obiettivamente
giustificata dalla ratio e dallo scopo del regime dei coefficienti.
26.
[OSCURATO:PERSONA]
, in relazione all’interpretazione dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006, fa valere sostanzialmente i medesimi argomenti
del Consiglio.
27.
In relazione alla questione relativa alla validità di questa disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] constata innanzitutto che la ricorrente
e il giudice del rinvio non avrebbero manifestato alcun dubbio in ordine all’ammissibilità degli obiettivi perseguiti con
la riforma dello zucchero del 2006. Essa sostiene inoltre che sarebbe pertinente e opportuno non escludere dal contributo
per la ristrutturazione quei quantitativi di zucchero che, a seguito di altri meccanismi di mercato, e segnatamente di quello
del ritiro preventivo dal mercato, pur non potendo essere venduti nella campagna di commercializzazione di cui trattasi nell’ambito
del sistema delle quote, non verrebbero definitivamente ritirati dal mercato.
28.
In primo luogo, il finanziamento degli aiuti intesi alla ristrutturazione potrebbe essere assicurato solo in presenza di una
base di calcolo pianificabile in anticipo. In secondo luogo, la rinuncia alle quote ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 493/2006
e il ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 318/2006 non potrebbero essere equiparati. La
prima rappresenterebbe una misura a lungo termine di risanamento strutturale del mercato, la seconda un regime a breve termine
di sostegno dei prezzi, il quale non contribuirebbe alla ristrutturazione del mercato dello zucchero. In terzo luogo, le conseguenze
economiche dell’inclusione dei quantitativi di zucchero interessati dal ritiro dal mercato nella base di calcolo per il contributo
temporaneo per la ristrutturazione sarebbero limitate. A ciò si aggiungerebbe che imprese come la ricorrente avrebbero avuto
la possibilità di ridurre al minimo o addirittura evitare le conseguenze economiche dirette del ritiro dal mercato della campagna
di commercializzazione 2006/07. Così, già il 3 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rammentato ai produttori di barbabietole
e di zucchero, in una comunicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
(
5
)
,
la possibilità di avvalersi, data la situazione prevedibile sul mercato comunitario dello zucchero, della facoltà del ritiro
dal mercato accordatale dal Consiglio, quale disposizione transitoria. Il regolamento n. 493/2006, con il quale la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe prescritto il ritiro dal mercato per la campagna di commercializzazione 2006/07, sarebbe stato poi pubblicato nel
marzo 2006. Quale unico produttore di zucchero in [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di ridurre la propria
produzione per la campagna di commercializzazione in questione, al fine di impedire il trasferimento dei quantitativi di zucchero
ritirati o la loro vendita fuori quota.
29.
Quanto alla contestazione della violazione del divieto di discriminazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che l’argomento della
ricorrente si riferirebbe ai coefficienti di calcolo previsti dall’art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 493/2006, mentre
la questione pregiudiziale avrebbe ad oggetto esclusivamente l’art. 11, n. 1, del regolamento n. 320/2006. Indipendentemente
dal fatto che questa applicazione del ritiro preventivo nella campagna di commercializzazione 2006/07, basata sulla disposizione
transitoria, non rappresenterebbe in quanto tale l’oggetto del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il diverso effetto esplicato
dalla disposizione non costituirebbe una disparità di trattamento ovvero potrebbe in ogni caso essere obiettivamente giustificato.
La presa in considerazione della rinuncia alle quote a livello degli [OSCURATO:PERSONA] membri andrebbe ricercata nel fatto che, nel settore
dello zucchero, fino alla fine del sistema delle quote con la campagna di commercializzazione 2014/2015, le quote di zucchero
verrebbero assegnate agli [OSCURATO:PERSONA] membri e da questi successivamente ripartite fra le imprese stabilite nel proprio territorio
nazionale. Il legislatore comunitario avrebbe ritenuto che, nella fase transitoria, il modo migliore per conseguire l’obiettivo
della ristrutturazione del mercato dello zucchero sarebbe consistito nell’organizzare la rinuncia definitiva alle quote anche
in un contesto proprio degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
30.
Il
governo lituano
afferma che l’art. 11, n. 1, del regolamento n. 320/2006 non definirebbe in modo chiaro quale quota assegnata si intenda,
se la quota assegnata inizialmente o la quota assegnata a seguito del ritiro preventivo dal mercato. Esso ritiene inoltre
che dall’art. 11, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 320/2006 non si potrebbe dedurre che le imprese che non abbiano
rinunciato ad alcuna quota debbano versare contributi che verrebbero calcolati sulla base della quota complessiva inizialmente
assegnata.
31.
Esso espone inoltre che i quantitativi di zucchero ritirati non potrebbero essere venduti come quantitativi di quote e che
le possibilità offerte dall’art. 19, n. 3, del regolamento n. 318/2006 non consentirebbero in alcun modo di equiparare ad
una quota di zucchero il quantitativo di cui la quota sarebbe stata ridotta attraverso il ritiro preventivo dal mercato.
32.
Se l’art. 11 del regolamento n. 320/2006 venisse interpretato nel senso che, per calcolare il contributo temporaneo per la
ristrutturazione, si debba tener conto, nella base di calcolo, di una quota di zucchero inutilizzabile a seguito di un preventivo
ritiro dal mercato ai sensi dell’art. 3, del regolamento n. 493/2006, siffatto sistema di calcolo del contributo per la ristrutturazione
condurrebbe ad un ingiustificato onere finanziario elevato e conseguentemente ad un onere fiscale infondato per le imprese.
Facendo riferimento alla sentenza 8 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
6
), il governo lituano sottolinea che, nonostante l’ampio potere discrezionale di cui le istituzioni comunitarie disporrebbero
nel settore agricolo, i produttori non dovrebbero essere gravati al di là di quanto necessario al conseguimento dello scopo
perseguito con l’imposizione.
33.
Una siffatta interpretazione implicherebbe inoltre una disparità di trattamento, tanto più che la misura preventiva verrebbe
adottata applicando agli [OSCURATO:PERSONA] membri coefficienti diversi e che la riduzione delle quote potrebbe essere inferiore per le
imprese stabilite in uno Stato membro rispetto alle imprese stabilite in un altro Stato membro, e ciò indipendentemente dal
loro comportamento. Ne risulterebbero una distorsione della concorrenza nel mercato interno nonché un’ingiustificata disparità
di trattamento delle imprese che non si sarebbero ritirate dal mercato.
VI –
Valutazione giuridica
A –
Osservazioni preliminari
34.
Con i regolamenti del Consiglio nn. 318/2006 e 320/2006 e il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 493/2006, il legislatore comunitario
ha avviato una riforma radicale dell’organizzazione europea dei mercati dello zucchero. Con la nuova disciplina, entrata in
vigore il 1° luglio 2006, un sistema pressoché inalterato da quasi 40 anni (
7
) è stato inserito nella generale riforma della politica agricola comune (PAC) (
8
).
35.
Essa è intesa ad assicurare le prospettive future a lungo termine della produzione di zucchero nell’Unione europea, potenziarne
la competitività e l’orientamento al mercato e rafforzare la posizione dell’Unione europea nei negoziati commerciali correnti.
Elementi centrali della riforma sono una riduzione del prezzo minimo garantito per lo zucchero, importi compensativi agli
agricoltori e un fondo per la ristrutturazione quale incentivo per i produttori di zucchero più deboli sotto il profilo concorrenziale
ad uscire dalla produzione. Il regime per la ristrutturazione viene finanziato riscuotendo un contributo specifico per la
ristrutturazione su tutte le quote per i dolcificanti.
36.
Al centro della presente controversia si trova la valutazione giuridica delle modalità di calcolo del contribuito per la ristrutturazione,
la cui legittimità è messa in dubbio dalla ricorrente, in veste di soggetto tenuto al versamento di tale contributo. Il rinvio
pregiudiziale deve pertanto essere inteso nel senso che la prima questione pregiudiziale mira ad un’interpretazione dell’art. 11
del regolamento n. 320/2006 quale fondamento giuridico di diritto comunitario per l’adozione della decisione impugnata emessa
in uno Stato membro, la seconda invece ad un esame della validità di tale disposizione.
B –
Sulla prima questione
37.
Quanto alla prima questione pregiudiziale, occorre innanzitutto rammentare che il testo di una disposizione, secondo i canoni
ermeneutici tradizionali, costituisce sempre il punto di partenza e al contempo il limite di ogni interpretazione (
9
). Degli ulteriori metodi di interpretazione di cui l’operatore giuridico deve servirsi, secondo la giurisprudenza della Corte
di giustizia, per accertare il contenuto normativo di una disposizione di diritto comunitario, fanno parte l’interpretazione
sistematica, quella teleologica e quella storica.
38.
Dall’art. 11, n. 1, del regolamento n. 320/2006 risulta innanzitutto che le «imprese a cui è stata
assegnata
una quota» devono versare per campagna di commercializzazione «per tonnellata di quota» un contributo temporaneo per la ristrutturazione.
Tale disposizione parla espressamente non della parte della quota per la quale il produttore ha effettivamente prodotto zucchero,
come ritiene evidentemente la ricorrente, bensì della quota globale
assegnata
al rispettivo imprenditore (
10
). A ciò rimandano a ragione la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio. Tale disposizione collega così l’obbligo di versare il contributo
temporaneo per la ristrutturazione esclusivamente all’assegnazione di una quota nella corrispondente campagna di commercializzazione,
senza procedere a distinzioni di sorta o interrogarsi sul destino dei quantitativi di zucchero effettivamente prodotti. Di
conseguenza, in forza di tale interpretazione, modifiche successive della quota non rilevano per il calcolo del contributo
temporaneo per la ristrutturazione.
39.
L’unica deroga, prevista dal secondo comma della medesima disposizione, il quale prevede un esonero dal versamento di un contributo
temporaneo per la ristrutturazione, riguarda espressamente solo quelle quote «alle quali un’impresa
ha rinunciato
a partire da una data campagna di commercializzazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1». Si intende con tale espressione
la rinuncia definitiva alla quota o a parti della medesima ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 320/2006, la quale
tuttavia, avuto riguardo al suo testo, non contempla il ritiro dal mercato ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 318/2006
né può essere ad esso equiparata.
40.
Qualora infatti si paragonino i meccanismi della rinuncia alle quote e del ritiro dal mercato, risulta evidente che essi differiscono
in maniera sostanziale l’uno dall’altro sia sotto il profilo del loro funzionamento sia sotto il profilo del loro obiettivo.
Mentre la prima ha ad oggetto la rinuncia definitiva alla quota, compreso lo smantellamento ovvero la chiusura degli impianti
di produzione, il secondo implica solo il ritiro provvisorio dal mercato del quantitativo di zucchero di cui trattasi, l’immagazzinamento
o il suo smercio fuori quota. Siffatta differenza inerente al funzionamento è riconducibile al diverso obiettivo normativo
delle disposizioni di volta in volta rilevanti.
41.
La rinuncia alle quote da parte di produttori di zucchero più deboli a livello concorrenziale, la quale risponde ad esigenze
di tipo sociale ed ambientale, costituisce uno dei mezzi della ristrutturazione dell’industria dello zucchero cui mira il
regolamento n. 320/2006. Dal primo e dal quinto ‘considerando’ di questo regolamento si evince che il versamento di un congruo
aiuto alla ristrutturazione alle imprese meno produttive deve offrire un incentivo economico sostanziale a cessare la produzione
di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti. Tale aiuto, nelle intenzioni del legislatore comunitario,
deve consentire, da un lato, la riduzione della produzione nella misura necessaria a riequilibrare il mercato comunitario,
dall’altro, la diminuzione drastica della capacità di produzione non redditizia. Per questo motivo siffatto contributo viene
contrassegnato, nel quarto ‘considerando’ di questo regolamento, come «entrata con destinazione specifica», la quale si distingue
dai normali oneri previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
42.
La ristrutturazione dell’industria dello zucchero è intesa a conseguire obiettivi politici a lungo termine della Comunità,
i quali, secondo il primo ‘considerando’ del regolamento n. 320/2006, consistono nell’adeguare il sistema comunitario di produzione
e commercio dello zucchero ai requisiti internazionali (
11
) e garantirne la futura competitività.
43.
Il ritiro dal mercato costituisce invece uno strumento di sostegno dei prezzi, il quale, ai sensi dell’art. 19, n. 1, del
regolamento n. 318/2006 e del suo ventiduesimo ‘considerando’, è inteso a mantenere l’equilibrio strutturale ad un livello
di prezzo vicino al prezzo di riferimento. In senso analogo opera l’art. 3 del regolamento n. 493/2006, la cui disciplina
del ritiro preventivo dal mercato è stata adottata, secondo il sesto ‘considerando’ di questo regolamento, quale provvedimento
provvisorio inteso a migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della
campagna 2006/07.
44.
La prima questione pregiudiziale deve dunque essere risolta dichiarando che l’art. 11, n. 1 del regolamento n. 320/2006 deve
essere interpretato nel senso che anche una quota di zucchero inutilizzabile a causa del ritiro preventivo dal mercato ai
sensi dell’art. 3 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 2006, n. 493, può entrare a far parte del calcolo del contributo
temporaneo per la ristrutturazione.
C –
Sulla seconda questione
45.
In un rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell’art. 234, n. 1, lett. b), CE, il quale è inteso a verificare la validità
di una norma di diritto comunitario derivato, il giudice nazionale, con la sua questione pregiudiziale, fissa in linea di
principio l’estensione del sindacato della Corte di giustizia (
12
).
46.
Come si osservava all’inizio delle presenti conclusioni, la seconda questione pregiudiziale è letteralmente intesa ad esaminare
la compatibilità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006 con norme di rango superiore, in particolare con il principio di
diritto comunitario della tutela del legittimo affidamento e del divieto di discriminazione risultante dall’art. 34, n. 2,
secondo comma, CE. Occorre tuttavia constatare che le allegazioni contenute nell’ordinanza di rinvio, incluse le censure fatte
valere dalla ricorrente nell’ambito del procedimento a quo (
13
), si riferiscono interamente al principio di proporzionalità e al divieto di discriminazione.
47.
In una valutazione della domanda di pronuncia pregiudiziale con cognizione di causa, si deve ritenere che il giudice del rinvio
mira in realtà ad un esame della compatibilità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006 con i due principi menzionati da ultimo.
Per questo motivo suggerisco una riformulazione in tal senso della seconda questione pregiudiziale.
1. Presunta violazione del principio di proporzionalità
a) La discrezionalità del legislatore comunitario nell’ambito della politica agricola comune
48.
Il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario e che, inter alia, nel settore
della politica agricola comune è stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, richiede che gli
atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi
perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate,
si deve ricorrere alla meno restrittiva. Inoltre, gli inconvenienti causati devono essere proporzionati rispetto agli scopi
perseguiti (
14
).
49.
La Corte ha tuttavia constatato, al contempo, che il legislatore comunitario, nel settore della politica agricola comune,
dispone di un ampio potere discrezionale che corrisponde alle responsabilità politiche ad esso attribuite dagli artt. 34‑37
CE. Infatti, per l’attuazione della politica agricola comune, inter alia nel settore dello zucchero, viene richiesta al legislatore
comunitario la valutazione di fattispecie economiche complesse nonché l’assunzione di decisioni di natura economica, politica
e sociale (
15
). Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che il controllo giurisdizionale deve limitarsi all’esame della questione se le misure
da adottare siano viziate da errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale
da parte dell’istituzione di cui trattasi (
16
).
50.
Secondo la Corte, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità, da questo
ampio potere discrezionale risulta che la legittimità di un provvedimento adottato in materia di politica agricola comune
può essere inficiata solo dal carattere manifestamente inidoneo di tale provvedimento in relazione allo scopo che l’istituzione
competente intende perseguire (
17
). Non si tratta pertanto di accertare se il provvedimento adottato dal legislatore fosse l’unico o il migliore possibile,
ma se esso fosse manifestamente inidoneo (
18
).
51.
Come tuttavia esposto a ragione dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni 14 giugno 2007 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
19
), tale giurisprudenza non può peraltro essere intesa nel senso che la Corte avrebbe voluto dare carta bianca al legislatore
comunitario. La Corte non ha in alcun modo escluso il proprio controllo giurisdizionale sull’esercizio da parte delle istituzioni
comunitarie del loro ampio potere discrezionale. Se tale controllo deve avere qualche valore, la Corte deve poter intervenire
in casi determinati, come per esempio laddove i produttori vengano gravati in maniera sproporzionata attraverso l’imposizione
di tributi eccessivi.
52.
Qui di seguito, occorre accertare, se, tenuto conto di tutti gli elementi presentati alla Corte, l’obbligo dei produttori
di versare il contributo per la ristrutturazione ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006 sia idoneo al conseguimento
dell’obiettivo perseguito e se in esso sia rinvenibile un onere sproporzionato a carico dei produttori.
b) Esame dell’estensione del sindacato
53.
Senza esporre in dettaglio le perplessità concernenti la validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006, il giudice del
rinvio rimanda, nella sua ordinanza di rinvio, all’argomento della ricorrente in ordine alla presunta violazione del principio
di proporzionalità. Essa espone, in sostanza, che lo zucchero prodotto oltre il limite di produzione non potrebbe in ogni
caso essere venduto come zucchero entro quota. Poiché il contributo per la ristrutturazione verrebbe calcolato per l’intera
quota, ossia senza tener conto della quota sottratta al mercato attraverso il ritiro preventivo dal mercato, il prezzo di
riferimento netto effettivo diminuirebbe al di sotto di 505,50 EUR a livello dei produttori e dovrebbe essere realizzato attraverso
la vendita di una quantità di quota inferiore. Inoltre, la quota sottratta varrebbe come prima quota della successiva campagna
di commercializzazione 2007/08 e verrebbe dunque presa a sua volta in considerazione per il calcolo del contributo per la
ristrutturazione. Come ultimo argomento, la ricorrente espone che, contrariamente allo scopo sancito nel quarto ‘considerando’
della normativa, ossia procurare vantaggi alle imprese che sarebbero obbligate al versamento dei contributi per la ristrutturazione,
essa implicherebbe al contrario che le imprese con quote ridotte non beneficerebbero mai del pagamento del contributo per
la ristrutturazione.
54.
Occorre innanzitutto constatare che la ricorrente e il giudice del rinvio non mettono in discussione la legittimità degli
obiettivi perseguiti con la riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero del 2006. Non viene
neanche messa in discussione l’idoneità del meccanismo finanziario di incentivazione perseguito dal legislatore comunitario,
con l’aiuto del quale i produttori di zucchero poco redditizi devono essere indotti a rinunciare definitivamente alle quote.
Né tantomeno si mette in discussione che il regime per la ristrutturazione debba essere finanziato dalle imprese restanti
sul mercato e quindi, in definitiva, avvantaggiate dalla ristrutturazione.
55.
Tuttavia, sembra pertinente e opportuno, da questo punto di vista, che il contributo per la ristrutturazione venga versato
solo da quelle imprese disponibili a, e capaci di, continuare a partecipare alla produzione dello zucchero in un regime di
concorrenza, tanto più che esse sono in definitiva avvantaggiate dal ritiro di concorrenti meno produttivi e dal conseguente
risanamento del mercato. Parimenti risulta pertinente e opportuno esonerare dall’obbligo di versare il contributo, accordando
loro un congruo aiuto alla ristrutturazione, le imprese meno efficienti che sono disposte a ritirarsi definitivamente dalla
produzione dello zucchero abbandonando la loro quota ovvero rinunciando alla medesima. In tal senso, l’assegnazione di una
quota ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006 è idonea a costituire un punto di riferimento per fondare l’obbligo
di versare il contributo.
56.
La questione principale che viene tuttavia sollevata nella presente controversia è se, in relazione all’obiettivo di ristrutturazione,
possa essere considerata sproporzionata la mancata esclusione dal contributo per la ristrutturazione di quei quantitativi
di zucchero che, a causa di altri meccanismi, e segnatamente quello del ritiro dal mercato, non possono essere venduti nella
campagna di commercializzazione di cui trattasi nell’ambito del sistema delle quote.
c) Valutazione degli argomenti esposti
i) Necessità di una base di calcolo pianificabile in anticipo
57.
Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sottolineano principalmente la necessità di una base di calcolo pianificabile in anticipo, al
fine di garantire l’autofinanziamento del sistema di ristrutturazione. L’obiettivo del regime temporaneo per la ristrutturazione,
consistente nell’accogliere tutte le domande di aiuti, non dovrebbe poter essere minato da un elemento di incertezza, quale
per esempio l’assenza di mezzi finanziari sufficienti dal fondo per la ristrutturazione. Se in questa base di calcolo dovessero
entrare a far parte non tutte le quote assegnate, bensì solo i quantitativi di zucchero effettivamente prodotti nell’ambito
della quota o appunto anche i quantitativi di zucchero che subiscono il ritiro dal mercato, siffatto obiettivo non potrebbe
essere conseguito e le singole domande dovrebbero eventualmente essere respinte.
58.
A titolo integrativo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la circostanza che il contributo per la ristrutturazione si riferirebbe
alla quota assegnata in astratto e non alla quota effettivamente prodotta si evincerebbe dalla considerazione che anche gli
aiuti alla ristrutturazione che verrebbero concessi alle imprese per la rinuncia definitiva alle loro quote verrebbero versati
indipendentemente dalla circostanza che tali imprese non avrebbero potuto avvalersi di parti di tali quote in una campagna
di commercializzazione, a causa di un ritiro dal mercato.
59.
A mio avviso, le considerazioni di bilancio esposte nonché il rinvio alla necessità di un autofinanziamento del sistema per
la ristrutturazione costituiscono argomenti sufficientemente concludenti a favore di un calcolo del contributo per la ristrutturazione
sulla base della quota assegnata in astratto. Questo modo di procedere garantisce da un lato la stabilità delle entrate del
fondo per la ristrutturazione, dall’altro, tuttavia, anche l’equilibrio finanziario fra entrate e uscite, il che non solo
costituisce un principio centrale del diritto comunitario in materia di bilancio, ma è anche indispensabile (
20
), se si pensa che gli aiuti alla ristrutturazione ai quali ha diritto, in linea di principio, ogni produttore, vengono parimenti
calcolati sulla base della quota assegnata in astratto. Qualora si voglia evitare un aumento unilaterale dei costi nel caso
di un contemporaneo finanziamento insufficiente del fondo per la ristrutturazione, è logico fissare criteri di calcolo uniformi
per il contributo per la ristrutturazione e per gli aiuti alla ristrutturazione.
60.
Inoltre, in risposta ad un quesito scritto postole dalla Corte, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera datata 11 dicembre 2008, alla
quale è allegato un elenco delle entrate e delle spese stimate ed effettive del fondo per la ristrutturazione, ha dimostrato
che l’autofinanziamento del regime per la ristrutturazione è assicurato e che le entrate previste ovvero effettive non superano
in maniera eccessiva le spese (
21
).
ii) Carattere provvisorio del ritiro dal mercato
61.
Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] rimandano inoltre alle differenze fra il ritiro dal mercato, quale regime a breve termine di
sostegno dei prezzi, e la rinuncia alla quota, quale misura a lungo termine di risanamento strutturale del mercato. Come da
essi correttamente illustrato, un ritiro dal mercato non implica in alcun modo la perdita definitiva della quota (
22
). È vero che un'impresa non può vendere nell’ambito del regime delle quote i quantitativi di zucchero oggetto del ritiro dal
mercato nella campagna di commercializzazione di cui trattasi. Essa conserva tuttavia questa parte della quota ed è pertanto
libera di venderla sul mercato mondiale (
23
) oppure di riportarla alla campagna di commercializzazione successiva. In quest’ultimo caso, la quota può essere nuovamente
fatta valere nell’ambito del regime delle quote, in quanto il quantitativo concreto di zucchero ritirato dal mercato nel corso
della prima campagna di commercializzazione viene considerato come primo quantitativo prodotto entro quota della campagna
di commercializzazione successiva. Ciò risulta espressamente dall’art. 19, n. 3, del regolamento n. 318/2006.
62.
Contrariamente all’opinione della ricorrente, come riprodotta nell’ordinanza di rinvio (
24
), dall’obbligo di versare il contributo previsto dall’art. 11 del regolamento n. 320/2006 non risulta alcun onere ulteriore
per i produttori di zucchero, in quanto il meccanismo del ritiro dal mercato di cui all’art. 3 del regolamento n. 493/2006,
secondo le note esplicative della [OSCURATO:PERSONA], non implica, per esempio, che la medesima quota venga gravata del prelievo
nel corso di due campagne di commercializzazione successive. Piuttosto, ciascuna campagna di commercializzazione viene considerata
separatamente, e in ciascuna campagna di commercializzazione l’intera quota assegnata viene assoggettata al contributo temporaneo
per la ristrutturazione. Al riguardo è irrilevante che il quantitativo di zucchero concreto sia costituito dallo zucchero
prodotto nel corso della prima campagna di commercializzazione o nel corso di quella successiva.
iii) Conseguenze economiche prevedibili per i produttori di cui trattasi
63.
Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] affermano, inoltre, che le eventuali conseguenze economiche negative dell’inclusione dei quantitativi
di zucchero interessati dal ritiro dal mercato nella base di calcolo per il contributo temporaneo per la ristrutturazione
sono limitate, e vengono in ogni caso compensate dai vantaggi di un ritiro dal mercato.
64.
È vero che si deve convenire con la ricorrente che non è possibile escludere che lo zucchero prodotto oltre il limite di produzione
a seguito del ritiro dal mercato, zucchero che può essere venduto entro quota solo nel corso della campagna di commercializzazione
successiva, non sempre potrà realizzare il prezzo di riferimento. Il Consiglio sottolinea tuttavia, in tale contesto, che,
a seguito dell’eliminazione del prezzo d’intervento ad opera della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore
dello zucchero del 2006, il regolamento n. 318/2006 non garantirebbe più la vendita ad un prezzo di riferimento. Inoltre,
ai sensi dell’art. 18, n. 2, di tale regolamento, il prezzo di intervento per lo zucchero di quota ammonta all’80% del prezzo
di riferimento e non, per esempio, al 100%.
65.
Un produttore non potrà pertanto fare affidamento sulla possibilità di realizzare sempre il prezzo di riferimento. In ultima
analisi, la vendita dello zucchero dipende tuttavia da una pluralità di fattori economici. Il prezzo effettivo di mercato
si ispira infatti, principalmente, all’offerta e alla domanda, cosicché un produttore potrà eventualmente realizzare, per
i quantitativi di zucchero ritirati dal mercato, anche un prezzo superiore al prezzo di riferimento.
66.
Si deve inoltre condividere l’argomento del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale un ritiro dal mercato costituisce,
in ultima analisi, un vantaggio per i produttori. Il meccanismo del ritiro dal mercato è inteso, come già illustrato (
25
), a mantenere il prezzo dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, ossia ad un livello superiore
a quello di intervento. In tal modo, eventuali perdite risultanti direttamente dal ritiro dal mercato vengono in ogni caso
compensate indirettamente da un aumento generale del prezzo dello zucchero di quota, il quale può essere introdotto proprio
attraverso tale misura.
67.
Deve essere respinta in quanto insostenibile l’affermazione della ricorrente, secondo la quale il ritiro dal mercato riguarderebbe
principalmente i produttori altamente competitivi. Vero è, al contrario, che il ritiro dal mercato riguarda tutte le imprese
alle quali sono state assegnate delle quote. Questo punto di riferimento è tuttavia, di per sé, neutrale, poiché non distingue
a seconda dell’efficienza e della competitività delle imprese di cui trattasi. Le imprese sono pertanto soggette alle medesime
condizioni concorrenziali, indipendentemente dalla loro rispettiva efficienza. Di conseguenza, la censura di svantaggio discriminatorio
e di distorsione della concorrenza non ha alcun fondamento.
68.
Comunque sia, le imprese come la ricorrente non sono esonerate, nel loro stesso interesse, dall’osservanza di un generale
obbligo di diligenza (
26
), il quale impone loro, in particolare, l’obbligo di evitare, per quanto possibile, conseguenze economiche pregiudizievoli
eventualmente risultanti da un ritiro dal mercato. Ciò comprende l’adozione di qualsiasi provvedimento necessario, compreso
un corrispondente adeguamento della produzione, non appena, in forza di comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA], si profili un ritiro
dal mercato. Così la [OSCURATO:PERSONA], il 3 febbraio 2006, ha rammentato, attraverso una comunicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
(
27
), che essa, a causa della prevedibile situazione sul mercato comunitario dello zucchero nella campagna di commercializzazione
2006/07, avrebbe potuto avvalersi della possibilità di ritiro dal mercato accordatale dal Consiglio quale disposizione transitoria.
Il regolamento n. 493/2006, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il ritiro dal mercato per questa campagna di commercializzazione,
è stato pubblicato nel marzo 2006. La ricorrente avrebbe pertanto avuto la possibilità, allora, di ridurre del corrispondente
quantitativo la propria produzione per la campagna di commercializzazione in questione (
28
), al fine di impedire un trasferimento dei quantitativi di zucchero ritirati oppure il loro smercio fuori quota.
d) Conclusione
69.
Da quanto precede risulta che il legislatore comunitario, nello stabilire le modalità di calcolo del contributo per la ristrutturazione,
ha tenuto conto di tutti gli aspetti essenziali, compresi i vantaggi e gli svantaggi per le imprese.
70.
L’utilizzazione della quota assegnata in astratto ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006 quale base per calcolare
il contributo per la ristrutturazione non è, avuto riguardo all’obiettivo della ristrutturazione dell’industria dello zucchero
e in considerazione dell’ampio potere discrezionale accordato al legislatore comunitario nell’ambito della politica agricola
comune, né manifestamente inidoneo, né costituisce un onere sproporzionato per i produttori.
2. Pretesa violazione del divieto di discriminazione
a) Esame dell’estensione del sindacato
71.
Secondo giurisprudenza costante, il divieto di discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità, sancito dall’art. 34,
n. 2, secondo comma, CE, vieta che situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse siano trattate
in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (
29
). I provvedimenti inerenti all’organizzazione comune dei mercati e in particolare i congegni d’intervento della stessa non
possono quindi essere differenziati, a seconda delle regioni o delle condizioni di produzione o di consumo, se non in base
a criteri obiettivi che garantiscano la ripartizione proporzionata dei vantaggi e degli svantaggi fra gli interessati, senza
distinguere fra i territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
30
).
72.
Poiché si tratta inoltre del controllo giurisdizionale delle modalità di attuazione del divieto di discriminazione contenuto
nell’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, il legislatore comunitario, come già menzionato, dispone, in materia di politica agricola
comune, di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli trasferiscono gli artt. 34‑37
CE (
31
).
73.
Le perplessità del giudice del rinvio quanto alla validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006 si fondano sugli argomenti
sostenuti dalla ricorrente nell’ambito del procedimento principale e riprodotti nell’ordinanza di rinvio. Secondo i medesimi,
la ricorrente nel procedimento principale si considera svantaggiata a seguito del ritiro preventivo dal mercato, in quanto
tale ritiro non avverrebbe in maniera uniforme per tutte le imprese, bensì dovrebbe essere determinato facendo applicazione
di coefficienti diversi per gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Secondo la ricorrente nel procedimento principale, una disparità di trattamento
risiede nel fatto che le imprese stabilite in [OSCURATO:PERSONA] membri maggiormente colpiti dal ritiro possono vendere in proporzione
meno zucchero al prezzo di riferimento. Siffatta disparità di trattamento verrebbe solo rafforzata dal calcolo del contributo
per la ristrutturazione sulla quota assegnata in astratto, in quanto le imprese colpite dovrebbero vendere la produzione di
zucchero loro restante ad un prezzo di riferimento netto ancora più basso.
74.
È vero che il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sottolineano a ragione che le allegazioni della ricorrente nel procedimento principale
si riferiscono sostanzialmente allo strumento del ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 493/2006,
mentre la seconda questione pregiudiziale avrebbe di fatto ad oggetto la validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006.
Dal punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], la questione di validità sollevata dal giudice del rinvio dovrebbe pertanto essere considerata
priva di oggetto, tanto più che non sarebbe dato ricavare da tale disposizione alcun dettaglio per il meccanismo del ritiro
dal mercato. Ritengo tuttavia che le allegazioni della ricorrente nel procedimento principale rivestano una certa rilevanza
per l’analisi della seconda questione pregiudiziale. Alla luce delle circostanze della fattispecie di cui alla causa principale,
le conseguenze del calcolo del contributo per la ristrutturazione sulla base della quota assegnata non possono essere valutate
in maniera esatta se viene contemporaneamente ignorato l’effetto sui produttori di zucchero del ritiro dal mercato. Inoltre,
tutte le parti intervenute nel procedimento hanno fatto allegazioni su questa tematica, cosicché la portata della verifica
giurisdizionale nel procedimento di rinvio è stata estesa in maniera corrispondente.
75.
Di conseguenza la Corte, nell’esaminare questa censura, deve prendere in considerazione le allegazioni della ricorrente nel
procedimento principale, nella misura in cui riguardano la validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006.
b) Esame di una violazione del divieto di discriminazione
76.
Occorre chiarire innanzitutto che nel pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione, prescritto dal n. 1 di
questa disposizione, non è di per sé rinvenibile alcuna violazione del divieto di discriminazione, in quanto tutte le imprese
restanti sul mercato dello zucchero sono tenute a versare tale contributo calcolato sulla base delle quote loro assegnate.
Del resto la ricorrente non contesta neanche la circostanza che le imprese che rinunciano definitivamente alla loro quota
non vengono parimenti chiamate a finanziare il fondo per la ristrutturazione.
i) Funzionamento del sistema dei coefficienti
77.
Prima di esaminare la censura concernente l’attuazione non omogenea e quindi asseritamente discriminatoria del ritiro dal
mercato, conviene illustrare più dettagliatamente il funzionamento nonché la ratio e l’obiettivo del sistema dei coefficienti.
78.
Attraverso l’art. 44 del regolamento n. 318/2006, la [OSCURATO:PERSONA] è stata autorizzata dal Consiglio ad adottare misure per
agevolare la transizione dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione 2005/06 a quella della campagna
2006/07, in particolare riducendo il quantitativo che può essere prodotto entro quota. Fra queste misure rientra il ritiro
preventivo dal mercato, disciplinato dall’art. 3 del regolamento n. 493/2006.
79.
Il limite fissato da questa disposizione viene calcolato, ai sensi del n. 2 della stessa, moltiplicando la quota attribuita
all’impresa, a norma dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 318/2006, per la somma di due coefficienti indicati all’art. 3,
n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 493/2006. Si tratta, innanzitutto, del coefficiente fissato nell’allegato I del regolamento
n. 493/2006, il quale, secondo le note esplicative della [OSCURATO:PERSONA], rappresenta una combinazione fra l’applicazione dell’art. 10,
n. 6, del regolamento n. 1260/2001 (
32
) e i metodi previsti dall’art. 19 del regolamento n. 318/2006 per il ritiro dal mercato. Il secondo coefficiente tiene conto
degli sforzi della rinuncia definitiva dal mercato operati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nella campagna di commercializzazione 2006/07
nell’ambito del regime per la ristrutturazione del regolamento n. 320/2006 ed è stato fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] attraverso
il regolamento n. 1541/2006 (
33
).
80.
Le allegazioni della ricorrente si riferiscono evidentemente all’applicazione del coefficiente previsto dall’art. 3, n. 2,
lett. b), del regolamento n. 493/2006.
81.
Secondo le concordanti allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente (
34
), l’applicazione di tale coefficiente per l’anno di transizione 2006/07 ha comportato che tanto più alto è il limite nella
campagna di commercializzazione 2006/07, tante più sono le quote a cui si è rinunciato ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo
comma, del regolamento n. 320/2006. In altri termini, l’applicazione di questo coefficiente per l’anno di transizione 2006/07
implica che le imprese stabilite in uno Stato membro in cui, nella campagna di commercializzazione 2006/07, si è rinunciato
definitivamente a meno quote, possono vendere meno quantitativi di zucchero nell’ambito del regime delle quote rispetto al
caso in cui le stesse fossero stabilite in uno Stato membro in cui si è rinunciato definitivamente a più quote.
ii) Valutazione
– Quadro di riferimento rilevante
82.
La fissazione della soglia di ritiro esige un calcolo complesso, il quale deve tenere conto dei coefficienti summenzionati,
ma anche delle quote assegnate alla fine alla rispettiva impresa. L’assegnazione della quota individuale viene a sua volta
effettuata dal corrispondente Stato membro, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 318/2006, sulla base della quota
nazionale fissata dal Consiglio.
83.
Poiché, nel valutare l’onere gravante sulle singole imprese a seguito del ritiro dal mercato, rilevano sia fattori di diritto
comunitario sia fattori di diritto nazionale, ci si chiede se il quadro di riferimento per risolvere la questione della sussistenza
o meno di una disparità di trattamento delle imprese di cui trattasi debba essere fissato a livello comunitario oppure a livello
del corrispondente Stato membro.
84.
Secondo la giurisprudenza della Corte, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’esecuzione di una disciplina comunitaria, sono tenuti ad osservare
il principio sancito dall’art. 34, n. 2, CE, in particolare se tale disciplina lascia loro la scelta fra più modalità di applicazione
o opzioni (
35
). Il divieto di discriminazione, quale norma giuridica oggettiva, vale dunque non solo per il legislatore comunitario, al
quale esso è principalmente indirizzato, bensì anche per gli [OSCURATO:PERSONA] membri allorché questi operano, per esempio sulla base
di un’autorizzazione da parte di un regolamento comunitario o in esecuzione del medesimo (
36
).
85.
Quanto al caso in oggetto, ritengo che il quadro di riferimento per valutare la sussistenza di una disparità di trattamento
debba essere fissato a livello comunitario e non a livello degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Decisiva risulta, a mio avviso, l’individuazione
dell’organo decisionale al quale deve essere imputata, in definitiva, la disparità di trattamento. Si deve effettivamente
convenire con la [OSCURATO:PERSONA] che l’autorizzazione a procedere alla ripartizione delle quote, prevista dall’art. 7, n. 2, del
regolamento n. 318/2006, conferisce di fatto al corrispondente Stato membro un certo potere discrezionale per operare scelte
di politica industriale. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, siamo in definitiva in presenza di un atto imputabile al
legislatore comunitario, tanto più che il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], fissando coefficienti e quote specifiche per ciascun
Paese, hanno posto la base per una diminuzione uniforme della sovrapproduzione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. La discrezionalità
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, per esempio nella riassegnazione e nella riduzione delle quote, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento,
non possono far dimenticare che in definitiva è stato il legislatore comunitario ad aver adottato le decisioni determinanti
per configurare il mercato dello zucchero. Esso ha creato un’organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero per l’intera
Comunità, nell’ambito della quale lo stesso può avvalersi di diversi meccanismi al fine di adeguare la produzione, fra i quali
rientra anche il controverso ritiro preventivo dal mercato di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 493/2006.
86.
Di conseguenza, il quadro di riferimento per valutare la questione della sussistenza o meno di una disparità di trattamento
deve essere fissato a livello comunitario. In linea di principio è pertanto possibile, sotto il profilo giuridico, in presenza
di circostanze quali quelle che caratterizzano il caso di specie, paragonare la situazione della ricorrente a quella di un’impresa
stabilita in un altro Stato membro.
– Disparità di trattamento
87.
Secondo la ricorrente, il sistema dei coefficienti conduce ad una disparità di trattamento dei produttori. Essa rinvia, in
tale contesto, ad un caso ipotetico da essa stessa concepito, inteso a precisare l’effetto di tale sistema, effetto descritto
al paragrafo 81 di queste conclusioni (
37
).
88.
Sulla scorta del suddetto caso ipotetico, la ricorrente raffronta gli effetti prodotti da una riduzione non omogenea delle
quote in due [OSCURATO:PERSONA] membri di pari dimensione aventi quote di uguale entità, suddivise, a loro volta, in parti identiche tra
due imprese nazionali. Se in uno Stato membro una delle due imprese che producono zucchero bloccasse, del tutto o in parte,
la sua produzione e rinunciasse alla quota ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 320/2006, l’altra impresa situata nello
Stato membro che ha mantenuto l’intera produzione di zucchero verrebbe indirettamente favorita dal comportamento della prima
impresa. Rispetto alle imprese equiparabili dell’altro Stato membro, in cui nessuna delle due imprese rinunci o limiti la
propria produzione, la quota dell’impresa in questione verrebbe infatti ridotta in misura decisamente inferiore per effetto
della rinuncia alla quota, su cui essa non avrebbe alcuna influenza, da parte della seconda impresa. Le imprese degli [OSCURATO:PERSONA]
membri colpiti più pesantemente dalla riduzione potrebbero, rispetto ad imprese di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, vendere meno zucchero,
in proporzione, al prezzo di riferimento di EUR 631,9/t nella campagna di commercializzazione 2006/07. Ciò deve già essere
considerato, secondo la ricorrente, una discriminazione ai sensi dell’art. 34, n. 2, CE.
89.
A tale proposito è sufficiente rammentare, a mio avviso, che nessuna delle parti mette seriamente in dubbio che l’applicazione
del sistema dei coefficienti produca l’effetto sopra descritto. Non si può pertanto escludere che due imprese stabilite in
[OSCURATO:PERSONA] membri diversi vengano colpite diversamente da un ritiro dal mercato, a seconda della dimensione della parte dell’impresa,
stabilita nel rispettivo Stato membro, che rinuncia definitivamente alla produzione. Qualora si parta dal presupposto, come
evidentemente sostenuto dalla ricorrente, che le imprese di cui trattasi sono, perlomeno sotto il profilo formale, uguali (
38
), sussisterebbe effettivamente, in presenza di siffatte condizioni, una disparità di trattamento.
– Giustificazione
90.
È controverso se una siffatta potenziale disparità di trattamento delle imprese di uno Stato membro rispetto ad un altro possa
essere obiettivamente giustificata.
91.
In via preliminare, occorre constatare che il meccanismo del ritiro dal mercato, se si osserva più attentamente il suo funzionamento
e la sua finalità, è un meccanismo che consente una differenziazione caso per caso. Diversamente da quanto accennato dalla
ricorrente, nel fissare l’ammontare della soglia di ritiro non si distingue a seconda del territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, bensì
a seconda delle condizioni di produzione di volta in volta ivi esistenti. Il meccanismo del ritiro dal mercato progettato
dal legislatore comunitario è caratterizzato infatti dal fatto che esso tiene conto in misura speciale delle particolarità
della produzione dello zucchero nel rispettivo Stato membro. Ciò è consentito sia dal già descritto funzionamento del sistema
dei coefficienti, sia dalla ripartizione delle singole quote, lasciata sostanzialmente alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
I criteri applicati per una differenziazione sono dunque ammissibili nel senso della giurisprudenza (
39
).
92.
Quanto alla verifica della sussistenza di un motivo legittimo per una disparità di trattamento, occorre rinviare alla giurisprudenza
della Corte (
40
), secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA], in materia d’interventi sul mercato, dispone di un’ampia liberta di valutazione, che esclude
qualsiasi automatismo e va esercitata alla luce degli obiettivi politico‑economici fissati dal rispettivo regolamento in vigore
per disciplinare l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza
che, nell’effettuare il controllo di legittimità sull’esercizio di questa libertà, i giudici non possono sostituire le proprie
valutazioni in materia a quelle dell’autorità competente, ma devono limitarsi a stabilire se queste non siano viziate da errore
manifesto o da sviamento di potere. Le stesse considerazioni devono valere in relazione al controllo giurisdizionale di una
disparità di trattamento imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] (
41
).
93.
Per l’esame della questione concernente la giustificazione, mi pare innanzitutto rilevante la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] (
42
), secondo la quale il legislatore comunitario avrebbe inteso prendere in considerazione gli sforzi, diversi da uno Stato membro
all’altro, per ristrutturare il mercato dello zucchero, come anche le situazioni particolari che caratterizzano taluni [OSCURATO:PERSONA]
membri.
94.
Parimenti rilevante ritengo la dichiarazione del Consiglio (
43
), secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe creato, nell’ambito delle disposizioni di esecuzione, dei coefficienti per ridurre
in maniera omogenea la sovrapproduzione in ciascuno Stato membro e conseguire al contempo l’equilibrio produttivo in tutta
la Comunità. Secondo il Consiglio, gli strumenti di gestione dei mercati come il ritiro dal mercato devono, se del caso, essere
applicati anche in maniera diversa, al fine di conseguire l’equilibrio strutturale nella Comunità. Qualora le imprese stabilite
in uno Stato membro rinuncino volontariamente alla loro quota, tale Stato membro avrebbe già ridotto la produzione ad un determinato
livello. [OSCURATO:PERSONA] membri in cui le quote di produzione sono state completamente sfruttate, sarebbe al contrario necessario,
secondo l’argomento del Consiglio, il meccanismo del ritiro dal mercato, al fine di ridurre proporzionalmente la quota di
produzione assegnata allo Stato membro.
95.
L’obiettivo di una riduzione proporzionale della quota di produzione assegnata tenendo conto della produzione dello zucchero
in ciascuno Stato membro, al fine di una stabilizzazione uniforme dei prezzi a livello comunitario può, a mio avviso, giustificare
certamente un approccio diverso nell’esecuzione del ritiro dal mercato, in quanto, in primo luogo, tale obiettivo tiene conto
del principio dell’unicità del mercato interno europeo, il quale esige prezzi comuni per i prodotti oggetto di regolamentazione (
44
), e, in secondo luogo, in quanto un ritiro dal mercato produce alla fine effetti a vantaggio di tutti i produttori di zucchero
della Comunità, inclusa la ricorrente.
96.
Non può invece essere rimproverato al legislatore comunitario che lo stesso abbia scelto, nell’esercizio del suo potere decisionale
nel disciplinare il ritiro dal mercato, un approccio differenziato, il quale tiene conto delle circostanze esistenti in ciascuno
Stato membro, e soprattutto della ripartizione individuale delle quote per impresa ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento
n. 318/2006 nonché della parte delle quote oggetto di rinuncia definitiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 320/2006.
97.
Un approccio differenziato è imposto, da un lato, da ragioni di organizzazione, in quanto gli [OSCURATO:PERSONA] membri, a causa della
loro conoscenza precisa delle rispettive strutture e condizioni di produzione, sono in una posizione migliore per valutare
l’ammissibilità dei produttori di zucchero secondo determinati criteri sostanziali, come per esempio la specializzazione regionale (
45
) e la competitività. Attraverso il controllo della produzione dello zucchero effettuato in occasione della definizione delle
priorità, gli [OSCURATO:PERSONA] membri contribuiscono in definitiva anche al conseguimento dell’obiettivo di ristrutturazione della Comunità.
98.
Dall’altro lato, occorre convenire con il Consiglio che la fissazione di una soglia di ritiro diversamente bassa è imposta
a seconda di quanto è elevata la parte della quota oggetto di rinuncia definitiva. Alla luce della necessità di una diminuzione
proporzionale della produzione dello zucchero in tutta la Comunità, appare giustificato fissare ad un livello superiore la
soglia di ritiro in quegli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui la produzione è già stata ridotta ad un determinato livello. Viceversa, in
uno Stato membro in cui non ci si è avvalsi della possibilità della rinuncia, sostenuta finanziariamente, alla quota, è necessaria
una soglia di ritiro più bassa.
99.
Considerati tutti i fatti e gli argomenti sottoposti alla Corte di giustizia, pervengo alla conclusione che non vi è ragione
di ritenere che l’applicazione del sistema dei coefficienti controverso nel fissare la soglia di ritiro sia viziato da errore
manifesto o da sviamento di potere. Né tantomeno tale provvedimento fa concludere per un abuso di potere da parte del legislatore
comunitario.
100.
Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte si evince che una violazione del divieto di discriminazione risultante dall’art. 34,
n. 2, secondo comma, CE deve essere negata.
VII –
Conclusione
101.
In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sottoposte
dal Verwaltungsgerichtshof:
1) L’art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 deve essere interpretato nel senso che anche una quota di zucchero inutilizzabile
a causa del ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 2006, n. 493,
deve entrare a far parte del calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione.
2) L’art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 è compatibile con il diritto primario, e segnatamente con il divieto di discriminazione
risultante dall’art. 34, n. 2, secondo comma, CE e con il principio di proporzionalità.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU L 58, pag. 42.
3
– GU L 58, pag. 1.
4
– GU L 89, pag. 11.
5
– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ai produttori di barbabietole e di zucchero 3 febbraio 2006 (GU C 27, pag. 8).
6
– Sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C‑5/06 e da C‑23/06 fino a C‑36/06, [OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3231).
7
– Le organizzazioni comuni dei mercati nel settore dello zucchero sono state finora caratterizzate dai loro sistemi di sostegno
dei prezzi e dalla ripartizione delle quote. Circa il 70% dei prodotti agricoli prodotti nella Comunità (per esempio cereali,
zucchero, prodotti del latte, carne, alcuni tipi di frutta e verdura nonché vino da tavola) sono assoggettati a regimi di
sostegno dei prezzi (v. [OSCURATO:PERSONA], C. M.,
Exégesis conjunta de los tratados vigentes y constitucional europeos
, [OSCURATO:PERSONA], 2005, art. 34, pag. 777). Il sistema delle quote, creato nel 1967 con l’organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero, consente di mantenere prezzi relativamente alti senza produrre eccedenze. Il sistema delle quote doveva
rivestire inizialmente un carattere esclusivamente provvisorio e scadere nel 1975, ma è stato prolungato più volte. Successivamente
esso è stato configurato in maniera più flessibile, al fine di consentire un aumento delle quote a favore di produttori di
zucchero più efficienti (v. Olmi, G.,
Politique agricole commune
, Bruxelles, 1991, pag. 173; Priebe, R., in: Grabitz/Hilf,
[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] di Baviera, 2008, vol. I, art. 34, punto 57).
8
– V. sulla riforma della politica agricola comune, decisa in occasione del Consiglio europeo del 26 marzo 1999 a [OSCURATO:PERSONA],
la quale è stata avviata con l’adozione dell’«Agenda 2000», le mie conclusioni 3 febbraio 2009, causa C‑428/07, Horvath (paragrafi
45 e seg.).
9
– In tal senso Ehlers, D.,
[OSCURATO:PERSONA]
(a cura di H.‑U. Erichsen e a.), § 2 I 6, pag. 59, punto 14. L’avvocato generale Léger, nelle sue conclusioni 28 settembre
2004, causa C‑350/03, Schulte ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9215, paragrafo 84 e seg.), è in certo qual modo partito dal presupposto di una
prevalenza dell’interpretazione letterale allorché ha affermato che si farebbe ricorso all’interpretazione teleologica solamente
quando la disposizione di cui trattasi dà adito a diverse interpretazioni ovvero qualora il testo di cui trattasi non sia
di agevole interpretazione sulla base del solo tenore letterale, per esempio a causa della sua ambiguità. Baldus, C./Vogel, F.,
«Gedanken zu einer europäischen Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches Element»,
Fiat iustitia – [OSCURATO:PERSONA] als Aufgabe der Vernunft, Festschrift für [OSCURATO:PERSONA] zum 70. [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2006, pag. 247 e seg., non negano che l’interpretazione letterale costituisca il punto di partenza dell’interpretazione
di qualsiasi norma di diritto comunitario. Essi rimandano tuttavia alla difficoltà, alla luce della pluralità linguistica
all’interno della Comunità, di trovare un’interpretazione affidabile, il che renderebbe necessario un ricorso ad altri metodi
ermeneutici, come l’interpretazione teleologica e quella storica.
10
– Una conclusione diversa non può essere tratta confrontando più versioni linguistiche. Nelle versioni tedesca («Unternehmen,
denen eine Quote
zugeteilt
worden ist»), danese («virksomheder, der har fået
tildelt
en kvote»), inglese («undertakings to which a quota has been
allocated
»), francese («entreprises qui
détiennent
un quota»), italiana («imprese a cui è stata
assegnata
una quota»), portoghese («empresas às quais tiverem sido
atribuídas
quotas»), olandese («ondernemingen waaraan een quotum is
toegekend
»), svedese («företag som har
tilldelats
en kvot») e spagnola («empresas a las que se haya
concedido
una cuota») si fa riferimento alla quota rispettivamente assegnata all’impresa.
11
– La riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è anche una reazione della Comunità ad una
decisione dell’organo per la risoluzione delle controversie («[OSCURATO:PERSONA]») dell’Organizzazione mondiale del commercio
del 28 aprile 2005 (v. Report of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Export subsidies on Sugar, Verfahren WT/DS265/AB/R,
WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R), nella quale sono state accertate singole violazioni da parte della Comunità dell’Accordo sull’agricoltura
concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] («Agreement on Agriculture»).
12
– In tal senso anche Middecke, A., in:
Handbuch des Rechtsschutzes der [OSCURATO:PERSONA]
, 2
a
ed., [OSCURATO:PERSONA] di Baviera, 2003, § 10, punto 40, pag. 227. Così, il giudice nazionale può, per esempio, limitare un rinvio a
determinati motivi di validità, sui quali la Corte fonda quindi il proprio esame (v. sentenze 29 maggio 1997, causa C‑26/96,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2817 nonché 11 novembre 1997, causa C‑408/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6315). Lenaerts, K./Arts, D./Maselis, I.,
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]
, 2
a
ed., Londra, 2006, punto 10‑012, pag. 361, partono evidentemente anch’essi dal presupposto che il punto di partenza per la
determinazione dell’estensione del sindacato nell’ambito di un rinvio pregiudiziale inteso alla verifica della validità di
una norma di diritto comunitario sia la questione pregiudiziale sottoposta.
13
– Un elemento fondamentale per l’interpretazione di una questione pregiudiziale che è intesa alla verifica della validità
di una norma di diritto comunitario e che è formulata in maniera o generica o imprecisa, è costituito dai mezzi fatti valere
dal ricorrente nel procedimento principale (v. sentenza 25 ottobre 1978, cause riunite 103/77 e 145/77, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2037, punti 16 e 17).
14
– [OSCURATO:PERSONA] 13 novembre 1990, causa C‑331/88, [OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4023, punto 13); 5 ottobre 1994, cause riunite C‑133/93,
C‑300/93, C‑362/93, Crispoltoni e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4863, punto 41); 12 luglio 2001, causa C‑189/01, [OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5689,
punto 81) nonché 7 settembre 2006, causa C‑310/04, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7285, punto 97).
15
– In tal senso sentenze 29 ottobre 1980, causa 138/79, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3333, punto 25) nonché 6 luglio
2000, causa C‑289/97, Eridania ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5409, punto 48); inoltre sentenze 6 dicembre 2005, cause riunite C‑453/03, C‑11/04,
C‑12/04 e C‑194/04, ABNA e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10423, punto 69) e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (cit. alla nota 14, punto 96) nonché le conclusioni
dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 26 ottobre 2006, per la sentenza nella causa C‑441/05, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1993, paragrafo 72).
16
– [OSCURATO:PERSONA] 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2237, punto 22); [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 14, punti 8 e
14); Eridania (cit. alla nota 15, punto 49); [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 14, punto 80); 9 settembre 2004, causa C‑304/01,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7655, punto 23); [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (cit. alla nota 14, punto 96); 4 ottobre 2007, causa C‑375/05,
Geuting ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7983, punto 44), e 17 gennaio 2008, cause riunite C‑37/06 e C‑58/06, Viamex e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑69, punto
34) nonché le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 15, paragrafo 72).
17
– [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 14, punto 14); Crispoltoni e a. (cit. alla nota 14, punto 42); [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla
nota 14, punto 83); 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑403, punto 80); [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (cit. alla
nota 14, punto 98) nonché Geuting (cit. alla nota 16, punto 46).
18
– [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 14, punto 83); [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (cit. alla nota 14, punto 99); Geuting (cit. alla
nota 16, punto 47). Come ha tuttavia affermato a ragione l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni 14 giugno 2007
nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 6, paragrafo 65), questa giurisprudenza non può d’altra parte essere intesa
nel senso che la Corte avrebbe dato carta bianca al legislatore comunitario. La Corte non avrebbe escluso il proprio controllo
giurisdizionale sull’esercizio da parte delle istituzioni comunitarie del loro ampio potere discrezionale. L’avvocato generale
ha sostenuto l’opinione che la Corte dovrebbe poter intervenire laddove, per esempio, i produttori vengano gravati in maniera
manifestamente sproporzionata.
19
– V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 6, paragrafo 65).
20
– In tale contesto occorre innanzitutto rinviare all’art. 268, n. 3 CE, il quale sancisce il principio del pareggio del bilancio
comunitario. Ai sensi di tale disposizione, nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio. Occorre pertanto assicurare
che le spese previste possano essere effettuate attraverso le entrate a disposizione (in tal senso anche Schoo, J.,
EU-Kommentar
[a cura di J. Schwarze], Baden-Baden, 2000, art. 268, punto 19, pag. 2198).
V. inoltre Ackrill, R.,
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2000, pag. 78, il quale, nel principio del pareggio del bilancio comunitario, vede piuttosto una regola. Un bilancio
deficitario non sarebbe pertanto ammissibile. Tale regola dovrebbe essere osservata anche nell’ambito della politica agricola
comune. [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, pur potendo concedere crediti per progetti di investimento, non potrebbe concederli
per finanziare le spese comunitarie. Secondo l’autore, l’obiettivo degli autori dei trattati istitutivi consisteva nel non
fornire alla Comunità e in particolare alla [OSCURATO:PERSONA] semplici soluzioni nel determinare le spese e le entrate.
È vero che il contributo per la ristrutturazione costituisce, ai sensi del quarto ‘considerando’, una spesa con destinazione
specifica. Tale circostanza non esonera tuttavia le istituzioni comunitarie dall’osservanza di siffatto principio. [OSCURATO:PERSONA] proposta
della [OSCURATO:PERSONA] per un regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
22 giugno 2005, COM(2005) 263 def., pag. 9, si è fatto espressamente riferimento all’obiettivo dell’autofinanziabilità del
regime per la ristrutturazione.
21
– Da tale elenco risulta che le entrate ammontavano, nella campagna di commercializzazione 2006/07, a 2.145 milioni di EUR.
Quanto alle spese, esse ammontavano a 1.358 milioni di EUR. Di conseguenza, il bilancio della campagna di commercializzazione
2006/07 ammontava a 787 milioni di EUR, i quali sono stati utilizzati per finanziare la ristrutturazione dell’anno successivo.
22
– V. in proposito le allegazioni contenute ai paragrafi 40‑43 di queste conclusioni.
23
– I regimi delle quote limitano la produzione entro quota a determinate quantità non tanto vietando ulteriori prodotti, bensì
in quanto la sovrapproduzione comporta «sanzioni» per un singolo produttore (per esempio, divieto di commercializzazione nella
Comunità, pagamento di tributi) e, quindi, qualsiasi estensione della produzione sarebbe estremamente insensata sotto il profilo
economico. È tuttavia importante rammentare che tutti i sistemi di quote esistenti finora (segnatamente, zucchero, pesca,
latte, pomodori trasformati) seguono particolari parametri di legittimità in conformità delle esigenze dei prodotti di cui
trattasi. È vero che anche nell’organizzazione di mercato dello zucchero esistono quote di zucchero. Nel caso di superamento
della quota non è tuttavia dovuto alcun prelievo. Piuttosto, il produttore non alcun diritto alle restituzioni all'esportazione
per i quantitativi prodotti in eccesso (v. [OSCURATO:PERSONA], T.,
Vertrag über die [OSCURATO:PERSONA] und Vertrag zur Gründung der [OSCURATO:PERSONA] – Kommentar
[a cura di H. von der Groeben/J. Schwarze], vol. 1, 6
a
ed., art. 34, punto 35, pag. 1207).
24
– V. pag. 9 dell’ordinanza di rinvio.
25
– V. paragrafo 40 di queste conclusioni.
26
– La Corte ha già fatto riferimento, nell’esaminare la validità di un regolamento, a determinati obblighi di diligenza di
soggetti interessati sotto forma di obblighi di evitare il danno (v. sentenza 14 marzo 1973, causa 57/72, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 321,
punto 20).
27
– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ai produttori di barbabietole e di zucchero 3 febbraio 2006 (GU C 27, pag. 8) figura
quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] richiama l'attenzione dei produttori di barbabietole da zucchero e dei produttori di zucchero
sulla situazione del mercato comunitario dello zucchero prevista per la campagna di commercializzazione 2006/2007. In particolare
a causa delle scorte accumulate nel corso della campagna 2004/2005 e tenendo conto delle regole e delle restrizioni dell'Organizzazione
mondiale del commercio in materia di esportazioni, è prevedibile che all'inizio della campagna di commercializzazione 2006/2007
le scorte di zucchero saranno piuttosto ingenti, a fronte di possibilità di smaltimento inferiori rispetto al periodo precedente.
Stando così le cose, la riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e la connessa ristrutturazione
della produzione saccarifera non avranno ancora raggiunto una fase sufficientemente avanzata per garantire l'equilibrio del
mercato già a partire dalla campagna 2006/2007.
Non è quindi escluso che la [OSCURATO:PERSONA] sia indotta ad adottare misure particolari di gestione nei confronti delle barbabietole
da zucchero seminate per il raccolto della campagna 2006/2007
. Tali misure, che la [OSCURATO:PERSONA] adotterebbe quali misure transitorie in virtù delle competenze che le potrebbero essere
conferite dal Consiglio, potranno riguardare, in particolare, l'entità della produzione ammissibile entro quota per la campagna
2006/2007 e le disposizioni relative allo smaltimento dello zucchero C prodotto nel corso della campagna 2005/2006».
28
– Ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 318/2006, la campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al n. 1
inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, n. 2, secondo comma,
la campagna di commercializzazione 2006/07 inizia il 1° luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007.
29
– La Corte di giustizia, in una giurisprudenza costante, ha dichiarato che il divieto di discriminazione previsto dal diritto
comunitario, sancito dall’art. 34, n. 2, CE, è un'espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale rientra
nei principi fondamentali di diritto comunitario, e in forza del quale situazioni analoghe non possono essere trattate in
modo dissimile e situazioni diverse non possono essere trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente
giustificato. V. sul divieto generale, ma anche sul divieto specifico, di discriminazione di cui all’art. 34, n. 2, CE, sentenze
23 ottobre 2007, causa C‑273/04, Polonia/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8925, punto 86); 22 giugno 2006, causa C‑182/03, Belgio/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5479 punto 170); 30 marzo 2006, cause riunite C‑87/03 e C‑100/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2915, punto
48); 6 marzo 2003, causa C‑14/01, Niemann ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2279, punto 49); 13 aprile 2000, causa C‑292/97, Karlsson e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2737,
punto 39); 10 marzo 1998, causa C‑122/95, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑973, punto 62); 17 aprile 1997, causa C‑15/95,
EARL de Kerlast ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1961, punto 35); 17 ottobre 1995, causa C‑44/94, [OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3115,
punto 46); 27 gennaio 1994, causa C‑98/91, Herbrink ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑223, punto 27); 10 gennaio 1992, causa C‑177/90, Kühn ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑35,
punto 18); 21 febbraio 1990, cause riunite da C‑267/88 a C‑285/88, Wuidart e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑435, punto 13); 20 settembre
1988, causa 203/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 4563, punto 25); 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3477, punto 9); 27 marzo 1980, cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Salumi e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1237, punto 14);
19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e Ströh ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1753, punto 7), e cause riunite 124/76 e 20/77,
Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson e Providence agricole de la Champagne ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1795, punto 16); 25 ottobre 1978,
causa 125/77, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1991, punto 26) e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(cit. alla nota 13, punto 26) nonché le mie conclusioni 3 febbraio 2009 per la sentenza Horvath (cit. alla nota 8, paragrafo
99 e segg.).
30
– [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (cit. alla nota 28, punto 25); 19 marzo 1992, causa C‑311/90, Hierl ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2061, punto
18) nonché 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Germania/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4973, punto 67).
31
– Sentenza Wuidart e a. (cit. alla nota 28, punto 14).
32
– Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero (GU L 178, pag. 1).
33
– Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 ottobre 2006, n. 1541, che fissa il coefficiente per la determinazione del limite
per il ritiro di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006 (GU L 283, pag. 22).
34
– V. pag. 6 dell’ordinanza di rinvio.
35
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 28, punto 10); 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2609, punto 19); 11 luglio
1989, cause riunite da 196/88 a 198/88, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2309, punti 20 e seg.) nonché 14 luglio 1994, causa C‑351/92,
Graff ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3361, punti 17 e 18).
36
– In tal senso [OSCURATO:PERSONA], T., op. cit. (nota 22), art. 34 CE, punto 59.
37
– V. pag. 7 dell’ordinanza di rinvio.
38
– Un punto di vista formale non indica tuttavia di per sé se le imprese di cui trattasi siano effettivamente uguali sotto
il profilo sostanziale. Così sarà peraltro solo raramente, o quasi mai, alla luce delle particolarità del caso concreto, (per
esempio, produzione, domanda, situazione economica e dimensione dell’azienda). Come afferma a ragione Schwarze, J.,
[OSCURATO:PERSONA]
, 1
a
ed., Lussemburgo, 2006, pag. 548, l’identità non può mai essere assoluta, bensì solo parziale e solo relativa a determinati
criteri e rapporti. Una sentenza che conferma o esclude l’identità di due oggetti da paragonare può essere solo relativamente
valida. Affermare che due oggetti siano assolutamente identici sarebbe, dal punto di vista dell’autore, del tutto illogico.
Quanto alla causa in oggetto, la ricorrente non ha fornito alcun argomento o criterio a sostegno della propria tesi, secondo
la quale essa si troverebbe nella stessa situazione degli altri produttori di zucchero colpiti.
39
– V. paragrafo 71 dell’ordinanza di rinvio.
40
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 25, punto 14).
41
– V. sentenze 29 febbraio 1996, cause riunite C‑296/93 e C‑307/93, Francia e Irlanda/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑795, punto
31) nonché 17 luglio 1997, causa C‑354/95, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4559, punto 50). Thiele, G., in:
EUV/EGV Kommentar
(a cura di C. Calliess/M. Ruffert), art. 34, punto 57, pag. 684 rimanda alla discrezionalità del legislatore comunitario
nell’ambito della politica agricola comune e ritiene che una decisione politica possa essere messa in discussione solo se
essa appaia viziata da errore manifesto alla luce delle informazioni di cui lo stesso dispone al momento della sua adozione.
Iliopouliou, A., «Le principe d’égalité et de non-discrimination»,
[OSCURATO:PERSONA]
(a cura di J.‑B. Auby/J. Dutheil de la Rochere), Bruxelles, 2007, pag. 446, afferma che la Corte di giustizia dimostra in
genere una certa reticenza e rimanda all’ampia discrezionalità delle istituzioni comunitarie nel valutare una situazione economica
complessa.
42
– V. paragrafo 53 della memoria della [OSCURATO:PERSONA].
43
– V. punto 45 della memoria del Consiglio.
44
– V. Halla-Heißen, I./Nonhoff, F.,
Marktordnungsrecht – Marktordnungswaren im grenzüberschreitenden Warenverkehr
, Colonia, 1997, pag. 34. Secondo tali autori, nelle normative emanate sul fondamento degli obiettivi della politica agricola
comune sono riconoscibili tre principi fondamentali: unicità del mercato, preferenza comunitaria e solidarietà finanziaria.
L’unicità del mercato comprende innanzitutto la libera circolazione dei prodotti agricoli fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Dazi e ostacoli
agli scambi nonché sovvenzioni di singoli [OSCURATO:PERSONA] membri per la propria economia agricola che possono condurre ad una distorsione
della concorrenza devono essere esclusi. Non deve di fatto costituire una differenza se la circolazione delle merci avvenga
in uno Stato membro o nel mercato interno. Ciò esigerebbe innanzitutto prezzi e regole di concorrenza comuni.
45
– La Corte, nella sentenza Eridania (cit. alla nota 15, punto 20), ha constatato che una ripartizione delle quote di zucchero
fissate tra le singole imprese in base alla loro produzione effettiva è giustificata, in quanto una siffatta ripartizione
degli oneri è conforme al principio della specializzazione regionale, principio base del mercato comune, il quale esige che
la produzione possa essere effettuata nel luogo più adeguato dal punto di vista economico. Detta ripartizione è inoltre consona
al principio della solidarietà dei produttori, dato che la produzione costituisce un criterio legittimo per valutare ad un
tempo l'importanza economica dei produttori e gli utili che essi ricavano dal sistema.