CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 32220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto reitera la medesima doglianza dedotta in appello senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha affermato la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza) e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel corso dell'esame dibattimentale, ha ammesso .che, all'epoca dei fatti, abitava in via Roma e non, come dedotto in ricorso, in via XX Settembre; ritenuto che alle medesime conclusioni si espone il secondo motivo di ricorso in quanto, in parte, generico e manifestamente infondato e, in parte, relativo a doglianza non proposta in appello e dedotta in termini privi di specificità in questa Sede; ritenuto, in particolare, che: quanto al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è preclusa dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.; quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la relativa richiesta non era stata effettuata in sede di appello e, comunque, il ricorrente non allega elementi giustificativi di un giudizio di tenuità dell'offesa né gli stessi emergono dalla sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]