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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03609/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso si pone in contrasto con la giurisprudenza della corte di legittimità, in quanto il principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell'accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato effettivamente sulla progressività e gradualità (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213), mentre la deduzione sul contrasto con la decisione presa in passato dal magistrato di sorveglianza in via provvisoria non introduce alcun elemento di contraddittorietà nella ordinanza impugnata, atteso che, al di là dei tre anni che sono intercorsi tra le due decisioni, il giudizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, proprio perché riguarda il testo del provvedimento impugnato, non può essere tratto da elementi estranei alla motivazione stessa, ed in particolare dalla circostanza che altri provvedimenti abbiano seguito un percorso logico diverso (Sez.

U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende dì una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso si pone in contrasto con la giurisprudenza della corte di legittimità, in quanto il principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell'accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato effettivamente sulla progressività e gradualità (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213), mentre la deduzione sul contrasto con la decisione presa in passato dal magistrato di sorveglianza in via provvisoria non introduce alcun elemento di contraddittorietà nella ordinanza impugnata, atteso che, al di là dei tre anni che sono intercorsi tra le due decisioni, il giudizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, proprio perché riguarda il testo del provvedimento impugnato, non può essere tratto da elementi estranei alla motivazione stessa, ed in particolare dalla circostanza che altri provvedimenti abbiano seguito un percorso logico diverso (Sez. U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende dì una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr
Sentenza Cassazione n. 03609/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris