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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 23337/2022

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 33351/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. -intimato - avverso la sentenza n. 580/2019 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 24/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Agrigento ad un’intimazione di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per sanzioni da violazioni al codice della strada per oltre tremila e cento euro.

Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. il Giudice di Pace rigettò la domanda. [OSCURATO:PERSONA] impugnò in appello la decisione del primo giudice.

Ad. 05/05/2022 CC R.G.N. 33351/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, con sentenza n. 580 del 24/04/2019.

Avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Non risulta il deposito di memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Agrigento.

Il primo motivo pone censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ., per essere stata erronea la valutazione di correttezza della notifica della cartella: una volta qualificata la notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., occorreva la raccomandata informativa, che invece mancava.

Il secondo mezzo pone censura in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3-5 cod. proc. civ., di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 39 della l. n. 112 del 1999 e dell’art. 2697 cod. civ, per avere il giudice di merito malamente ritenuta non maturata la prescrizione quinquennale ed in quanto l’originaria contestazione di inesistenza della notificazione investiva anche la mancata notifica dell’atto presupposto.

Il ricorso è stato notificato a tale avvocatessa Virone , che non risulta avere alcun rapporto con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che risulta avere rappresentato [OSCURATO:PERSONA] in appello.

In ogni caso , vi è in atti una notifica a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., presso la sede di Agrigento della detta società e, pertanto , il contraddittorio nella Ad. 05/05/2022 CC R.G.N. 33351/2019; estensore: C. Valle presente fase può ritenersi ritualmente instaurato e il ricorso può essere deciso sulla base del criterio della ragione più liquida.

Il primo motivo del ricorso involge questione che attiva il potere ufficioso di questa Corte di rilevare l’improponibilità dell’appello sul punto, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata in parte qua , in quanto si trattava di azione qualificata dallo stesso Acquisto quale opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. sin dall’esordio e quindi, in applicazione del principio dell’apparenza, la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento non poteva in alcun modo essere appellata, potendo essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 618, comma 3, cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 2, della Costituzione.

Sul punto deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte, in tema di qualificazione della materia controversa, secondo la quale (Cass.n. 8103 del 02/04/2007 Rv. 597623 – 01; Cass. n. 11455 del 17/05/2007 Rv. 597804 –01; Cass. n. 07588 del 18/03/2021): «Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato».

La cassazione senza rinvio consegue alla qualificazione del giudice di merito come opposizione agli atti esecutivi dell’azione proposta dall’Acquisto, poiché la qualificazione come soltanto attizia o di merito dell’opposizione, ai fini del regime dell’impugnazione, è compito proprio del giudice dimerito e la detta qualificazione, come sopra già evidenziato, è l’unica rilevante, quand’ anche – per Ad. 05/05/2022 CC R.G.N. 33351/2019; estensore: C. Valle avventura – errata, nell’individuazione del mezzo e del regime processuale dell’impugnazione.

Tuttavia, la cassazione è limitata al capo della sentenza che ha deciso quella che andava qualificata opposizione agli atti esecutivi; e la complessiva regolazione delle spese contenuta nel resto da detta sentenza può comunque definirsi adeguata in relazione alle attività defensionali concretamente svolte.

Il secondo motivo è infondato, in dipendenza della definizione del primo motivo, perché, ferma la necessità di formulare ogni censura sull’irrituale notifica di atti presupposti con opposizione formale e quindi risultando sul punto inappellabile la sentenza di primo grado, siccome soggetta soltanto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Costituzione ed oramai non più utilmente spendibile, la prescrizione risulta esclusa dalla non ulteriormente contestabile ritualità delle notifiche degli atti del procedimento: con la conseguenza che non risultano maturati i relativi termini e correttamente è pronunciata l’insussistenza dell’eccepita prescrizione.

In conclusione, la sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio per il capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi, mentre nel resto l’impugnazione deve essere rigettata.

Nulla per le spese di questa fase di legittimità, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva.

Poiché il ricorso non è integralmente rigettato o dichiarato inammissibile o improcedibile, non possono dirsi sussistenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

Ad. 05/05/2022 CC R.G.N. 33351/2019; estensore: C. Valle P.Q.

M. Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo da qualificarsi reso sull’opposizione agli atti esecutivi; rigetta il ricorso nel resto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 33351/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. -intimato - avverso la sentenza n. 580/2019 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 24/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Agrigento ad un’intimazione di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per sanzioni da violazioni al codice della strada per oltre tremila e cento euro. Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. il Giudice di Pace rigettò la domanda. [OSCURATO:PERSONA] impugnò in appello la decisione del primo giudice. Ad. 05/05/2022 CC R.G.N. 33351/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, con sentenza n. 580 del 24/04/2019. Avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto attività difensiva. Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non risulta il deposito di memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Agrigento. Il primo motivo pone censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ., per essere stata erronea la valutazione di correttezza della notifica della cartella: una volta qualificata la notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., occorreva la raccomandata informativa, che invece mancava. Il secondo mezzo pone censura in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3-5 cod. proc. civ., di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 39 della l. n. 112 del 1999 e dell’art. 2697 cod. civ, per avere il giudice di merito malamente ritenuta non maturata la prescrizione quinquennale ed in quanto l’originaria contestazione di inesistenza della notificazione investiva anche la mancata notifica dell’atto presupposto. Il ricorso è stato notificato a tale avvocatessa Virone , che non risulta avere alcun rapporto con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che risulta avere rappresentato [OSCURATO:PERSONA] in appello. In ogni caso , vi è in atti una notifica a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., presso la sede di Agrigento della detta società e, pertanto , il contraddittorio nella Ad. 05/05/2022 CC R.G.N. 33351/2019; estensore: C. Valle presente fase può ritenersi ritualmente instaurato e il ricorso può essere deciso sulla base del criterio della ragione più liquida. Il primo motivo del ricorso involge questione che attiva il potere ufficioso di questa Corte di rilevare l’improponibilità dell’appello sul punto, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata in parte qua , in quanto si trattava di azione qualificata dallo stesso Acquisto quale opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. sin dall’esordio e quindi, in applicazione del principio dell’apparenza, la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento non poteva in alcun modo essere appellata, potendo essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 618, comma 3, cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 2, della Costituzione. Sul punto deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte, in tema di qualificazione della materia controversa, secondo la quale (Cass.n. 8103 del 02/04/2007 Rv. 597623 – 01; Cass. n. 11455 del 17/05/2007 Rv. 597804 –01; Cass. n. 07588 del 18/03/2021): «Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato». La cassazione senza rinvio consegue alla qualificazione del giudice di merito come opposizione agli atti esecutivi dell’azione proposta dall’Acquisto, poiché la qualificazione come soltanto attizia o di merito dell’opposizione, ai fini del regime dell’impugnazione, è compito proprio del giudice dimerito e la detta qualificazione, come sopra già evidenziato, è l’unica rilevante, quand’ anche – per Ad. 05/05/2022 CC R.G.N. 33351/2019; estensore: C. Valle avventura – errata, nell’individuazione del mezzo e del regime processuale dell’impugnazione. Tuttavia, la cassazione è limitata al capo della sentenza che ha deciso quella che andava qualificata opposizione agli atti esecutivi; e la complessiva regolazione delle spese contenuta nel resto da detta sentenza può comunque definirsi adeguata in relazione alle attività defensionali concretamente svolte. Il secondo motivo è infondato, in dipendenza della definizione del primo motivo, perché, ferma la necessità di formulare ogni censura sull’irrituale notifica di atti presupposti con opposizione formale e quindi risultando sul punto inappellabile la sentenza di primo grado, siccome soggetta soltanto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Costituzione ed oramai non più utilmente spendibile, la prescrizione risulta esclusa dalla non ulteriormente contestabile ritualità delle notifiche degli atti del procedimento: con la conseguenza che non risultano maturati i relativi termini e correttamente è pronunciata l’insussistenza dell’eccepita prescrizione. In conclusione, la sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio per il capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi, mentre nel resto l’impugnazione deve essere rigettata. Nulla per le spese di questa fase di legittimità, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva. Poiché il ricorso non è integralmente rigettato o dichiarato inammissibile o improcedibile, non possono dirsi sussistenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). Ad. 05/05/2022 CC R.G.N. 33351/2019; estensore: C. Valle P.Q. M. Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo da qualificarsi reso sull’opposizione agli atti esecutivi; rigetta il ricorso nel resto. Così decis
Sentenza Cassazione n. 23337/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris