CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24166/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]3322 NERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 169/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 15/03/2023 R.G.N. 474/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/07/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12990/2023Numero di raccolta generale 24166/20261. Con sentenza n. 29 del 2020, il Tribunale di Foggia,Data pubblicazione 28/07/2026dichiarava improcedibile l’opposizione all’esecuzione propostadall’INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannava l’Istitutoal pagamento delle spese lite, con distrazione in favoredell’avvocata dichiaratasi antistataria, liquidate in euro 250,00,oltre accessori, escludendo il compenso per la faseistruttoria/trattazione.2. Avverso tale sentenza, la parte vittoriosa proponeva appellolimitatamente alla statuizione sulle spese, lamentando laliquidazione in misura inferiore ai parametri di cui al d.m. n. 55 del2014 e chiedendo il riconoscimento del compenso anche per la faseistruttoria/trattazione. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto delgravame.3. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 169 del 2023,riteneva l’appello solo parzialmente fondato. In particolare,rideterminava il valore della causa nello scaglione fino a euro1.100,00 e, applicati i parametri relativi alla fase di studio, allafase introduttiva e alla fase decisionale, liquidava le spese delprimo grado in euro 475,00, in luogo di euro 250,00, oltreaccessori, confermando per il resto la sentenza appellata.Rigettava, invece, la pretesa relativa al compenso per la faseistruttoria/trattazione, osservando che, avuto riguardo allaconcreta attività processuale espletata e all’art. 4 del d.m. n. 55del 2014, tale fase non risultava effettivamente svolta in modoautonomamente apprezzabile. Compensava, infine, integralmentetra le parti le spese del grado di appello in ragione della parzialefondatezza del gravame.5. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a un unico motivo.6.L’INPS ha resistito con controricorso.Numero registro generale 12990/20237. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il terminNeu mderoi sezionale 3322/2026Numero di raccolta generale 24166/2026giorni 60 per il deposito del presente provvedimento.Data pubblicazione 28/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., censurando lasentenza impugnata nella parte in cui ha compensatointegralmente le spese del giudizio di appello nonostante lariconosciuta fondatezza della domanda proposta con il gravame.Sostiene, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe errato anche nelnon riconoscere il compenso per la fase istruttoria/trattazione.2. La ricorrente assume che, una volta accertata l’erroneitàdella liquidazione operata dal Tribunale e rideterminato inaumento il compenso dovuto per il primo grado, la Corte d’appellonon avrebbe potuto compensare le spese del giudizio di gravame,non ricorrendo né soccombenza reciproca né gravi ed eccezionaliragioni idonee a giustificare la deroga al principio dellasoccombenza.3. Il motivo, così complessivamente articolato, è fondato neitermini che seguono.4. La censura investe, da un lato, l’esclusione del compensoper la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo gradoe, dall’altro, la compensazione integrale delle spese del giudizio diappello, disposta dalla Corte territoriale sul presupposto dellaparziale fondatezza del gravame.5. Occorre muovere dal più recente orientamento di questaCorte, secondo cui il d.m. n. 55 del 2014 non prevede uncompenso autonomo per la sola istruzione probatoria, macontempla un compenso unitario per la fase istruttoria e/o ditrattazione, sicché esso è dovuto anche quando non siano stateespletate prove, ove sia comunque configurabile la fase diNumero registro generale 12990/2023trattazione. Tale principio è stato affermato anche con riguardNoum aerol sezionale 3322/2026Numero di raccolta generale 24166/2026giudizio di appello, in ragione dell’ineludibilità della trattazione cuiData pubblicazione 28/07/2026allude la rubrica dell’art. 350 c.p.c. e della coincidenza della fasecon le attività previste da tale disposizione.6. In tal senso si è espressa Cass. n. 21249 del 2026, la quale,dando continuità all’orientamento maggioritario, ha ribadito che latrattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria,legittima il riconoscimento del compenso relativo alla fase, poichéil d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase ditrattazione, comprensiva anche dell’eventuale istruzione. Lamedesima pronuncia ha richiamato, tra gli altri, Cass. n. 24349 del2025, Cass. n. 30219 del 2023, Cass. n. 8561 del 2023, Cass. n.4837 del 2024, Cass. n. 29857 del 2023, Cass. n. 8703 del 2022,Cass. n. 27056 del 2021, Cass. n. 14483 del 2021 e Cass. n. 21743del 2019.7. Tale indirizzo, che il Collegio intende condividere, impone diritenere erronea la decisione della Corte d’appello nella parte in cuiha escluso la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/odi trattazione sul solo rilievo della mancanza di attività istruttoriaautonomamente apprezzabile. La fase in questione, infatti, non siidentifica necessariamente con l’assunzione di mezzi di prova, macomprende anche le attività di trattazione e le valutazioniprocessuali funzionali alla decisione, sicché non può essere esclusain via automatica per il solo fatto che non sia stata svolta istruzioneprobatoria.8. Ne consegue che l’appello proposto dalla Carbone avversola liquidazione delle spese del primo grado andava accolto anchein ordine al riconoscimento della fase istruttoria e/o di trattazione.La statuizione che ha escluso detta voce deve pertanto esserecassata.Numero registro generale 12990/2023Numero sezionale 3322/20269. Conseguentemente, va cassata anche la statuizioNnumee rroedil aratccivoltaa generale 24166/2026Data pubblicazione 28/07/2026alle spese del giudizio di appello. La Corte territoriale ha, infatti,fondato la compensazione integrale delle spese del grado sullaparziale fondatezza dell’appello; ma, una volta venuta meno laragione del rigetto della componente relativa alla fase istruttoriae/o di trattazione, deve essere nuovamente valutato ilregolamento delle spese del giudizio di gravame alla luce dell’esitocomplessivo della lite e del principio di soccombenza.10. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio allaCorte d’appello di Bari, in diversa composizione, che procederà arideterminare le spese del giudizio di primo grado, includendo lafase istruttoria e/o di trattazione, e provvederà altresì a un nuovoregolamento delle spese del giudizio di appello.11. Al giudice del rinvio va rimessa anche la regolazione dellespese del presente giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 9 luglio 2026.La PresidenteNumero registro generale 12990/2023Numero sezionale 3322/2026Numero di raccolta generale 24166/2026Data pubblicazione 28/07/2026