CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2025
Cassazione n. 13282/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Rovigoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 12 settembre 2025 il Tribunale di Rovigo,quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessaa [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa da quel Tribunale in data 06 marzo2024 e divenuta definitiva il 06 luglio 2024, perché il giudice aveva concesso ilbeneficio dichiarando l'incensuratezza dell'imputato, mentre dal casellariogiudiziario aggiornato risultava che questi, all'epoca, aveva già riportato trecondanne definitive a pena detentiva non sospesa, per pene complessivamentesuperiori al limite di cui all'art. 163 cod. pen.Ha ritenuto, perciò, che il beneficio fosse revocabile perché concesso inviolazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., revoca consentita al giudicedell'esecuzione ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. quando, comein questo caso, la causa ostativa era ignota al giudice di merito.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deducela violazione della legge penale e il vizio di motivazione.Il giudice dell'esecuzione ha motivato il provvedimento sostenendo che lacausa ostativa alla concessione della sospensione condizionale era ignota algiudice del merito, ma avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del procedimento alfine di accertare, dando conto del controllo effettuato, per quali ragioni quelgiudice avesse ritenuto concedibile il beneficio stesso. Il giudice, invece, si èlimitato a dedurre che il giudice del merito ritenesse l'imputato incensurato,senza verificare il contenuto degli atti che aveva a disposizione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità, e deve perciòessere dichiarato inammissibile.2. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha stabilito che «Il giudicedell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale dellapena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenzadi cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note algiudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per ladoverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381 – 01).Come ben spiegato nella motivazione di questa sentenza, il giudicedell'esecuzione ha il potere di revocare la sospensione condizionale concessa inviolazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., con il solo limite dell'avere ilgiudice della cognizione concesso il beneficio pur essendo a lui nota lasussistenza della causa ostativa, trattandosi in quel caso di una decisione«compresa nel perimetro dell'oggetto dello scrutinio del giudice dellacognizione», e quindi relativa ad una questione che deve ritenersi implicitamentevalutata, decisione il cui vizio può, perciò, essere emendato solo conl'impugnazione del provvedimento. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, deve«preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultasserodocumentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione delbeneficio». A tal fine egli acquisisce il relativo fascicolo processuale, esercitandoi poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Deveaffermarsi, però, che l'esercizio di tale potere istruttorio è subordinato allanecessità di verificare direttamente se agli atti fosse presente un certificatopenale aggiornato, riportante le precedenti condanne ostative: qualora la nonconoscenza della causa ostativa emerga aliunde, l'esercizio dei poteri istruttorida parte del giudice dell'esecuzione è palesemente superfluo, essendo a luirichiesto non una generica e generale acquisizione del fascicolo processuale,bensì l'accertamento della conoscenza di tali precedenti ostativi da parte delgiudice della cognizione.3. Il giudice dell'esecuzione si è conformato a tale principio, in quanto hadato atto di avere verificato tale conoscenza da parte del giudice del merito, edha ritenuto di doverla escludere perché questi, nella motivazione della suasentenza, ha esplicitamente concesso la sospensione condizionale all'imputatoperché incensurato: tale esplicita valutazione è stata logicamente ritenutadimostrativa della mancata conoscenza dei precedenti penali del soggetto, chepuò avere dichiarato l'incensuratezza di questi solo perché il certificato penale inLa valutazione del giudice dell'esecuzione è logica e approfondita, in quantoegli ha verificato sia l'esplicita dichiarazione di incensuratezza riportata nellasentenza di merito, sia la prossimità a quest'ultima del passaggio in giudicatodelle condanne ostative, come riportato nell'ordinanza stessa, essendo talesentenza intervenuta in data 06 marzo 2024, mentre due delle tre condanneostative risultano divenute definitive nel gennaio e nel febbraio 2024, prossimitàche rende credibile il loro mancato inserimento nel certificato penale alla data diemissione della condanna con cui il beneficio è stato concesso.4. Il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata,in quanto lamenta una inesistente omissione di controllo da parte del giudicedell'esecuzione, e sostiene una insussistente obbligatorietà, per questi, diacquisire il fascicolo del giudizio di merito, obbligatorietà il cui mancato rispettocomporterebbe l'inesistenza del predetto controllo.Il giudice, al contrario, ha effettuato tale controllo e ha dato atto,nell'ordinanza, delle sue modalità e della ragione per cui ha ritenuto che ilgiudice che ha concesso il beneficio revocato ignorasse l'esistenza delle causeostative indicate. Il suo controllo è fondato su un dato documentale, e noncostituisce una mera deduzione, come erroneamente sostenuto dal ricorrente;questi, peraltro, non lamenta l'erroneità, nel merito, della valutazione del giudicedell'esecuzione, e neppure sostiene che il giudice del merito fosse in realtà aconoscenza delle cause ostative alla concessione del beneficio.Deve pertanto ribadirsi che «È inammissibile il ricorso per cassazionequando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, chenon può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nelvizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc.pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv.230634).5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte«abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]