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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 26321/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.
Sentenza Cassazione n. 26321/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris