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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 16022/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Considerato che in data 22.1.2026 il difensore ha trasmesso atto di rinuncia sottoscritto personalmente dal ricorrente, in termini che valgono ad integrare ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. d) cod proc.pen.

Ritenuto che, secondo consolidato orientamento, "Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.." (Cass. pen., Sez.

II, Sentenza, 15/09/2023, n. 45850 (rv. 285462-02).

Cfr anche Cass. pen., Sez.

II, 15/12/2023, n. 10937, n.m.).

Delle ragioni di inammissibilità può invece tenersi conto nella determinazione del quantum.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delfgr ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Considerato che in data 22.1.2026 il difensore ha trasmesso atto di rinuncia sottoscritto personalmente dal ricorrente, in termini che valgono ad integrare ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. d) cod proc.pen. Ritenuto che, secondo consolidato orientamento, "Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.." (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 15/09/2023, n. 45850 (rv. 285462-02). Cfr anche Cass. pen., Sez. II, 15/12/2023, n. 10937, n.m.). Delle ragioni di inammissibilità può invece tenersi conto nella determinazione del quantum.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delfgr ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16022/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris